CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 giugno 2022
Cassazione n. 36598/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERIA' di SASSARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale; lette le conclusioni e le memorie della parte civile e le conclusioni del difensore. [OSCURATO:PERSONA] Il TRIBUNALE di SASSARI, SEZIONE per il RIESAME delle ordinanze che dispongono una misura cautelare Reale, quale giudice di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di Cassazione, con ordinanza del 4/12/2021, in parziale accoglimento del riesame proposto avverso l'ordinanza con la quale il GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha disposto il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sino alla concorrenza di euro 1.192.737,00, ha confermato il provvedimento limitando il sequestro preventivo fino alla concorrenza dell'importo di euro 312.595,00. 1. [OSCURATO:PERSONA] è imputato del reato di truffa in ordine alla stipula di un contratto di appalto intercorso tra la società Wind s.r.I., di cui era rappresentante, e la società [OSCURATO:SOCIETA]. relativo alla realizzazione di alcuni impianti di minieolico. Contratto che la seconda società sarebbe stata indotta a stipulare in virtù di artifici e raggiri e che, pertanto, avrebbe provocato un danno ingente per il quale, a seguito del rinvio a giudizio, la parte civile ha richiesto e ottenuto che venisse disposto a garanzia il sequestro conservativo. Il primo provvedimento, confermato dal riesame, a seguito di ricorso presentato dalla difesa dell'imputato, è stato annullato da questa Corte con riferimento alla omessa, inesistente, motivazione in ordine alla quantificazione del danno da risarcire. La seconda ordinanza emessa dal riesame, che aveva limitato l'importo a circa 62.000 euro, è stata impugnata dalla parte civile per l'omessa notifica dell'avviso alla stessa per l'udienza di riesame, e anche di quello per l'udienza fissata in cassazione, ed è stata annullata. Il Tribunale del riesame, da ultimo, quale giudice di rinvio, celebrata correttamente l'udienza in presenza di tutte le parti, acquista ulteriore documentazione, ha parzialmente accolto l'originario riesame dell'imputato nei termini in precedenza indicati. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 111 cost. 125, comma 3, 623 lett a) e 627, comma 3 cod. proc. pen. per la totale carenza di motivazione in merito alla domanda di finanziamento relativa all'anno 2017 e circa gli accertamenti da effettuare in ordine al lucro cessante. 2.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 111 cost. 125, comma 3, 623 lett a) e 627, comma 3 cod. proc. pen. per la sostanziale carenza di motivazione in merito alla domanda di finanziamento relativa all'anno 2017 e circa gli accertamenti da effettuare in ordine al lucro cessante. Nel secondo motivo la difesa evidenzia che con riferimento al finanziamento per l'anno 2017 la motivazione del Tribunale, che prende le mosse da presunzioni indimostrate, risulta tanto priva di coerenza logica da essere nella sostanza inesistente. 1.3. Violazione di legge in relazione agli artt. 111 cost. 125, comma 3, 623 lett a) e 627, comma 3 cod. proc. pen. in relazione alla totale coerenza logica della motivazione circa la quantificazione del danno. Nel terzo motivo la difesa rileva che il ragionamento seguito dal Tribunale per quantificare il danno, fondato su congetture e ipotesi del tutto astratte, risulta del tutto illogico se non addirittura, considerato che si fa riferimento a un presunto utile realizzabile in venti anni con impianti allo stato inesistenti, fantasioso. 3. In data 7 giugno 2022 sono pervenute le conclusioni scritte con le quali fl la parte civile [OSCURATO:SOCIETA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile ovvero rigettato.4. In data 8 giugno 2022 sono pervenute le conclusioni scritte con le quali il Procuratore Generale, in persona del Sost. Proc. dott. [OSCURATO:PERSONA]Aquino, chiede che il ricorso sia rigettato. 5. In data 19 giugno 2022 è pervenuta in cancelleria a mezzo pec una memoria con la quale l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa del ricorrente, insiste per l'accoglimento del ricorso. 6. In data 19 giugno 2022 è pervenuta una memoria di replica con la quale la parte civile insiste nella richiesta che il ricorso sia dichiarato inammissibile ovvero rigettato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è complessivamente infondato. 1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 111 cost. 125, comma 3, 623 lett a) e 627, comma 3 cod. proc. pen. per la totale carenza di motivazione in merito alla domanda di finanziamento relativa all'anno 2017 e circa gli accertamenti da effettuare in ordine al lucro cessante. In specifico nel ricorso si rileva che il Tribunale avrebbe esposto la propria motivazione solo in merito al finanziamento ottenuto dalla parte civile per l'anno 2016 laddove invece sarebbe stato estremamente rilevante, rectius necessario, considerare le circostanze relative al finanziamento per il successivo anno 2017 così come, peraltro, anche richiesto dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione alla quale, in conclusione, il giudice di rinvio non si sarebbe attenuto. La doglianza è infondata. 1.1. L'ordinanza impugnata, benché resa in sede di rinvio, si fonda su elementi diversi e ulteriori rispetto a quelli che erano stati posti a fondamento del provvedimento originariamente impugnato. Nel corso dell'udienza all'esito della quale è stato pronunciato il provvedimento impugnato, infatti, era presente la parte civile -assente nel precedente giudizio di rinvio a causa dell'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza- che ha prodotto documentazione afferente all'entità del danno, circa la concessione del finanziamento dell'anno 2016 e l'oggetto del finanziamento dell'anno 2017. Sotto tale profilo, pertanto, si deve tenere conto che il giudice di merito, pure attenendosi al principio di diritto formulato da questa Corte in sede di annullamento, era tenuto a confrontarsi con una situazione che era, quanto meno in parte, differente da quella precedentemente in atti. Il Tribunale, proprio facendo riferimento a questo mutato quadro probatorio, nel quale ciò che assume effettivo e sostanziale rilievo è il finanziamento concesso per l'anno 2016, quello cioè relativo specificamente al contratto oggetto dell'attività decettiva, ha reso una motivazione adeguata e si è così conformato al principio di diritto posto in sede di annullamento. A fronte della nuova situazione, infatti, il giudice di rinvio, preso atto che il finanziamento relativo all'anno 2017 si riferiva a una diversa e alternativa attività e che quindi questo poco o nulla aveva a che vedere con la condotta oggetto del processo ma ne era in qualche modo la conseguenza, ha fatto correttamente riferimento al solo finanziamento effettivamente concesso per l'anno 2016. Una volta riconosciuto che il finanziamento richiesto per l'anno 2017 era relativo ad attività alternative, d'altro canto, risultava evidente che il danno, e in specifico il lucro cessante, allo stato e in questa fase cautelare, doveva essere valutato prendendo le mosse dalla concreta e dimostrata possibilità che la parte civile aveva la disponibilità delle risorse necessarie a realizzare l'impianto oggetto del contratto in tempo utile per accedere ai corrispettivi per l'energia di fonte eolica previsti dal DM 6/7/2012 fino al 29 giugno 2017. 1.2. Così individuata l'entità dell'investimento iniziale e accertato che la parte civile avrebbe avuto le risorse per realizzare l'impianto, il calcolo applicato per la determinazione del mancato guadagno, fondato sulla consulenza redatta dall'ing. Lai, pure con i correttivi in riduzione calcolati dal Tribunale, risulta adeguato e coerente e, in assenza di palesi illogicità, la conclusione non è sindacabile in questa sede. 2. Nel secondo e terzo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 111 cost. 125, comma 3, 623 lett a) e 627, comma 3 cod. proc. pen. per la sostanziale carenza di motivazione in merito alla domanda di finanziamento relativa all'anno 2017, circa gli accertamenti da effettuare in ordine al lucro e in ordine alla quantificazione del danno. Le doglianze, formulate nei termini della violazione di legge ma che si riferiscono in effetti alla logicità e alla completezza della motivazione, non sono consentite. 2.1. Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro è ammesso solo per violazione di legge e in tale nozione si devono comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. Un., n. 5876 del 28/01/2004, Rv 226710; Sez. Un., n. 25932 del 29/05/2008, Rv 239692; Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Rv 260314; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Rv 252430) in quanto solo in tale caso, atteso l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene a mancare un elemento essenziale dell'atto (cfr. Sez, 3, n. 28241 del 18/2/2015, Baronio, Rv 264011 e, in termini analoghi, Sez. 3, n. 38850 del 4/12/2017, dep. 2018, Castiglia, Rv 273812). 2.2. La motivazione dell'ordinanza impugnata, diversamente da quanto evidenziato nel ricorso, non risulta apparente e la stessa, fondata su di un'articolata lettura della consulenza prodotta dalla difesa della parte civile e degli elementi emersi, non risulta, come sostenuto dal ricorrente, fare riferimento a valutazioni di fantasia. L'individuazione del danno emergente e del lucro cessante, infatti, con il riferimento al diverso e inferiore corrispettivo che la parte civile avrebbe ottenuto a seguito della condotta decettiva dell'imputato, è adeguatamente motivata. Ragione questa per la quale la motivazione -pure a fronte delle critiche evidenziate dal ricorrente circa la correttezza del criterio applicato- non può ritenersi apparente né, tanto meno, inesistente e la stessa, invero, considerato che il ragionamento seguito tiene conto delle indicazioni del consulente, non è illogico e appare, di contro, condivisibile, ciò anche a fronte del correttivo che il Tribunale ha pure corretto prudenzialmente apportato al valore complessivo. La motivazione, inoltre, risulta comunque avere tenere conto anche delle circostanze relative ai finanziamenti, il primo del 2016, ottenuto con specifico riferimento alla realizzazione degli impianti oggetto del processo, il secondo, quello del 2017, relativo ad attività alternative una volta che era emerso che la prima iniziativa era fallita. Tale riferimento, anche se in un certo senso implicito quanto al secondo finanziamento relativo ad attività differenti e pertanto irrilevante, come pure evidenziato nella memoria della parte civile, appare adeguato e la motivazione anche sul punto non può ritenersi inesistente. 3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento