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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 00052/2026

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G. n. 06012/2021 promosso da Comune di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Commissario straordina- rio pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale in atti; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dall ' avv. [OSCURATO:PERSONA]Anna, in virtù di procura speciale in atti; controricorrenti avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Messina n. 486 /202 0 , pub- blicata il 19/11/2020.

Udita la relazione della causa svolta all'udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti del procedimento indicato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 30 /12/ 1999 lannelli Guglielmo ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale diBarcellona Pozzo di Gotto il Comune di [OSCURATO:PERSONA], del quale ha chiesto la condanna al risar- cimento dei danni subiti a causa dell'illegittima occupazione appropria- tiva (con irreversibile trasformazione a fini pubblici) di una porzione d i complessivi mq. 13.919 di un terreno di sua proprietà (ricadente cata- stalmente per una parte, estesa mq.455, nella particella 7 del foglio 8 e per la restante parte, estesa mq. 13.464,nella particella 45), utilizzato dall'Ente locale per la realizzazione di un'opera pubblica (parco urbano attrezzato).

La parte ha premesso, per quanto in questa sede di interesse, che con sentenza n. 398/1996, passata in giudicato, la Corte d'appello di Messina aveva liquidato in suo favore l ' indennità di occupazione legit- tima (determinata in misura pari agli interessi legali del 10% sull'inden- nità di esproprio calcolata virtualmente ai sensi dell'art. 5-bis l. n. 359 del 1992), considerando edificabile il terreno occupato, al quale aveva attribuitoil valore venale di £ 80.000 a mq.

Nel giudizio si è costituito il Comune di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha contestato la domanda attorea, di cui ha chiesto il rigetto.

Con sentenza n. 40/2013 il Tribunale ha accolto la domanda, con notevole riduzione del quantumrichiesto, condannando il Comune al pa- gamento della somma di € 291.342,07 a titolo di risarcimento dei danni subiti per la perdita del diritto di proprietà sulla porzione di fondo estesa mq. 12.400, somma comprensiva di rivalutazione ed interessi, oltre agli interessi al tasso legale sulla predetta somma dalla data di pubblicazione della sentenza fino all'effettivosoddisfo.

Gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto appello avverso tale sentenza, limitato alla quantificazione del risarcimentoe alla statuizione sulle spese, deducendocon il primo motivo di gravame che il Tribunale era incorso nella violazione dell'art. 324 c.p.c., poiché non aveva tenuto conto degli effetti del giudicato costituito dalla sentenza della Corte d'ap- pellodi Messina n. 398/1996, la quale aveva liquidato l ' indennità di oc- cupazione legittimaaccertando: a) che il terreno occupato aveva voca- zione edificatoria e, pertanto, erada qualificare come terreno edificabile; b) che la superficie realmente occupata dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] eradi complessivi mq. 13.919, di cui mq. 455 ricad evano nella particella 7 e mq. 13.464 nella particella 45; c) che il valore venale del terreno (occupato) di cui alla particella 7 eradi £ 36.400.000 (corrispondenti ad €18.799,04), pari a £ 80.000 a mq .; d) che il valore venale del terreno di cui alla particella 45 era di £ 1.077.120.000 (corrispondenti ad € 556.286,06),pari a £ 80.000 a mq.

Nel giudizio di appello si è costituito il Comune di [OSCURATO:PERSONA], contestando i motivi di gravame, di cui ha chiesto il rigetto.

Con sentenza n. 486/2020, laCorte d'appello di Messina, in accogli- mento del primo motivo di gravame, appena descritto, ha ritenuto che sulla natura edificatoria e sul valore venale delle aree si fosseformato il giudicato,costituito dalla precedente sentenza n. 398/1996 della stessa Corte di merito, di talché, avendo accertato la riduzione a mq. 12.400 dell'area irreversibilmente trasformata in luogo della maggiore superfi- cie di mq. 13.919 dell'area legittimamente occupata, ha liquidato il ri- sarcimento del danno da perdita del diritto di proprietà in complessivi€ 512.325,25.

Avverso tale pronuncia gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione, affidato a due motivi di doglianza.

Si è difesocon controricorso il Comune. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell ' art. 360, comma 1, n. 3, c . p . c. , la violazione dell ' art. 324 c.p.c., dell ' art. 2909 c.c. e dell'art. 55 d.P.R. n. 327 del 2001, per avere la Corte d'appello di Messina ritenuto che per effetto della sentenza n. 398/1996 , emessa dalla medesima Corte tra le stesse parti, ed avente ad oggetto il paga- mento dell'indennità di occupazione legittima de l lo stesso terreno , si fosse formato il giudicato in ordine al valore venale del terren o , con conseguente preclusione di ogni diversa valutazione delle aree nel giu- dizio risarcitorio per occupazione appropriativa, mentre invece, in ra- gione della diversità di petitum e di causa petendi tra i due giudizi , avrebbe dovuto procedersi all ' accertamento del valore del terreno al momento dell'irreversibile trasformazione del fondo.

Con il secondo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 91 c.p.c., perché la Corte d'appello ha condannato il Comune alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, mentre non sussistevano i presupposti per l'accoglimento dell'appello. 2.I controricorrenti hanno eccepito l ' inammissibilità del ricorso per difetto di specificità, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

L'eccezione è infondata, tenuto conto che dalla lettura dell'atto di impugnazione si evince chiaramente la materia del contendere, il con- tenuto della decisione impugnata e le ragioni poste a fondamento delle censure formulate.

3. È infondata anche l ' eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., per le ragioni di seguito eviden- ziate. 4.Il primo motivo di ricorso è fondato. 4.1.Occorre precisare che deve ritenersi intervenuto il giudicato in- terno sulla perdita della proprietà del terreno per effetto e al momento della trasformazione irreversibile del bene, a seguito di occupazione ap- propriativa (secondo l ' interpretazione all ' epoca vigente) , accertata dal primo giudice e non impugnata in sede di gravame. 4.2.Questa Corte ha già affermato, con riferimento all'ipotesi in cui il procedimento di espropriazione siaportato legittimamente a termine con l'adozione del decreto di esproprio, che le opposizioni alla stima dell'indennità di occupazione e quelle all'indennità di espropriazione con- tengono domande distinte ed autonome, avuto riguardo alle diversità delle relative causae petendi, costituite l'una dalla privazione del godi- mento del bene occupato e l'altra dall'ablazione di quello espropriato.

Ne consegue che in relazione ai rapporti tra i detti giudizi può assumere efficacia di cosa giudicata esclusivamente la qualificazione giuridica del terreno, quale antecedente logico-giuridico della statuizione sull'inden- nità di occupazione legittima, ma non l'accertamento del suo valore di mercato, tanto per l'evidenziata autonomia dei rapporti quanto per la diversità dei periodi considerati(Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 19758 del 25/07/2018).

In effetti, numerose sono le pronunce che attribuiscono efficacia di giudicato all'accertamento sulla edificabilità o meno del fondo,effettuato nei giudizi riguardanti la determinazione dell ' indennità di occupazione legittima,nei diversi giudizi relativi alla determinazione dell'indennità di esproprio (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 20234 del 07/10/2016; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 3909 del 17/02/2011).

Anche in tema di occupazione appropriativa, questa Corte ha rite- nuto che il giudicato formatosi sulla qualificazione del terreno, quale an- tecedente logico-giuridico della statuizione sulla indennità di occupa- zione legittima, calcolata secondo il criterio degli interessi legali sul va- lore del suolo, preclude ogni diversa qualificazione e valutazione del ter- reno medesimo nel giudizio risarcitorio per occupazione appropriativa o accessione invertita, costituendo l'accertamento in fatto del valore del bene il comune punto di partenza per la stima sia dell'indennità di occu- pazione sia del danno risarcibile (Cass., S ez. 1, Sentenza n. 9264 del 06/04/2021).

Diversa, però , è l ' efficacia della menzionata decisione, non ai fini dell'accertamento del carattere edificatorio o meno delle aree, ma della statuizione sulla domanda risarcitoria conseguente all'occupazione ap- propriativa del bene inizialmente occupato legittimamente e, poi, tra- sformato irreversibilmente,senza l'adozione del decreto di esproprio.

È, infatti, evidente che la determinazione dell ' indennità di occupa- zione e la quantificazione del danno causato dall ' accessione invertita sonodomande distinte ed autonome, avuto riguardo all a diversità delle relativecausae petendi , costituite l ' una dalla privazione del godimento del bene occupato e l'altra dalla perdita della proprietà del bene irrever- sibilmente trasformato.

A tale rilievo deve aggiungersi che, se è vero che ai fini del calcolo dell'indennità di occupazione rileva la c.d. indennità "virtuale" diespro- priazione, è altrettanto vero che tale determinazione, effettuata in via incidentale, non può assumere valenza di giudicato, neppure in via ri- flessa, tanto per la diversità dei periodi considerati, quanto per l'eviden- ziata autonomia dei due rapporti (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 19758 del 25/07/2018; v. anche Cass., Sez. 1, Sentenza n. 7271 del 06/08/1997; Cass., Sez. 1, sentenza n. 8761 del 07/10/1996).

In altre parole, il valore di mercato del terreno ablato non costituisce una statuizione autonoma della sentenza di merito , che lo ha posto a base del calcolo dell'indennità di occupazione, né la premessa logica in- dispensabile della statuizione sul risarcimento del danno (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 19758 del 25/07/2018).

4.3. La statuizione impugnata non si è uniformata a tali principi, sicché il motivo di doglianza deve essere accolto. 5.L'accoglimento del primo motivo di ricorso comporta la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e rende superfluo l'esame del se- condomotivo, relativo alle spese processuali, da ritenersi pertanto as- sorbito. 6.In conclusione, deve essere accolto il primo motivo di ricorso e, assorbito il secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d'appello di Messina, in diversa composizione, chiamata a statuire anche sulle spese del presente giudizio. 7.La Corte di merito dovrà dare applicazione al seguente principio: «In materia di espropriazioneper pubblica utilità , i l giudizi o riguar- dantela determinazione dell'indennità di occupazione legittima e quello volto al risarcimento del danno conseguente alla perdita della proprietà per accessione invertita (accertata con sentenza passata in giudicato) contengono domande distinte ed autonome, avuto riguardo alla diver- sità delle relative causae petendi, costituite l'una dalla privazione del godimento del bene e l'altra dalla perdita della proprietà dello stesso bene.

Ne consegue che, in relazione ai rapporti tra i detti giudizi, può assumere efficacia di cosa giudicata esclusivamente la qualificazione giuridica del terreno, che ha costituito l'antecedente logico-giuridico della statuizione sull'indennità di occupazione legittima, ma non l'accer- tamento del suo valore di mercato, tanto per l'evidenziata autonomia dei rapporti quanto per la diversità dei periodi considerati.» P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e, assorbito il secondo, cassa la sen- tenza impugnata con rinvio alla Corte d'app

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G. n. 06012/2021 promosso da Comune di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Commissario straordina- rio pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale in atti; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dall ' avv. [OSCURATO:PERSONA]Anna, in virtù di procura speciale in atti; controricorrenti avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Messina n. 486 /202 0 , pub- blicata il 19/11/2020. Udita la relazione della causa svolta all'udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti del procedimento indicato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 30 /12/ 1999 lannelli Guglielmo ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale diBarcellona Pozzo di Gotto il Comune di [OSCURATO:PERSONA], del quale ha chiesto la condanna al risar- cimento dei danni subiti a causa dell'illegittima occupazione appropria- tiva (con irreversibile trasformazione a fini pubblici) di una porzione d i complessivi mq. 13.919 di un terreno di sua proprietà (ricadente cata- stalmente per una parte, estesa mq.455, nella particella 7 del foglio 8 e per la restante parte, estesa mq. 13.464,nella particella 45), utilizzato dall'Ente locale per la realizzazione di un'opera pubblica (parco urbano attrezzato). La parte ha premesso, per quanto in questa sede di interesse, che con sentenza n. 398/1996, passata in giudicato, la Corte d'appello di Messina aveva liquidato in suo favore l ' indennità di occupazione legit- tima (determinata in misura pari agli interessi legali del 10% sull'inden- nità di esproprio calcolata virtualmente ai sensi dell'art. 5-bis l. n. 359 del 1992), considerando edificabile il terreno occupato, al quale aveva attribuitoil valore venale di £ 80.000 a mq. Nel giudizio si è costituito il Comune di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha contestato la domanda attorea, di cui ha chiesto il rigetto. Con sentenza n. 40/2013 il Tribunale ha accolto la domanda, con notevole riduzione del quantumrichiesto, condannando il Comune al pa- gamento della somma di € 291.342,07 a titolo di risarcimento dei danni subiti per la perdita del diritto di proprietà sulla porzione di fondo estesa mq. 12.400, somma comprensiva di rivalutazione ed interessi, oltre agli interessi al tasso legale sulla predetta somma dalla data di pubblicazione della sentenza fino all'effettivosoddisfo. Gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto appello avverso tale sentenza, limitato alla quantificazione del risarcimentoe alla statuizione sulle spese, deducendocon il primo motivo di gravame che il Tribunale era incorso nella violazione dell'art. 324 c.p.c., poiché non aveva tenuto conto degli effetti del giudicato costituito dalla sentenza della Corte d'ap- pellodi Messina n. 398/1996, la quale aveva liquidato l ' indennità di oc- cupazione legittimaaccertando: a) che il terreno occupato aveva voca- zione edificatoria e, pertanto, erada qualificare come terreno edificabile; b) che la superficie realmente occupata dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] eradi complessivi mq. 13.919, di cui mq. 455 ricad evano nella particella 7 e mq. 13.464 nella particella 45; c) che il valore venale del terreno (occupato) di cui alla particella 7 eradi £ 36.400.000 (corrispondenti ad €18.799,04), pari a £ 80.000 a mq .; d) che il valore venale del terreno di cui alla particella 45 era di £ 1.077.120.000 (corrispondenti ad € 556.286,06),pari a £ 80.000 a mq. Nel giudizio di appello si è costituito il Comune di [OSCURATO:PERSONA], contestando i motivi di gravame, di cui ha chiesto il rigetto. Con sentenza n. 486/2020, laCorte d'appello di Messina, in accogli- mento del primo motivo di gravame, appena descritto, ha ritenuto che sulla natura edificatoria e sul valore venale delle aree si fosseformato il giudicato,costituito dalla precedente sentenza n. 398/1996 della stessa Corte di merito, di talché, avendo accertato la riduzione a mq. 12.400 dell'area irreversibilmente trasformata in luogo della maggiore superfi- cie di mq. 13.919 dell'area legittimamente occupata, ha liquidato il ri- sarcimento del danno da perdita del diritto di proprietà in complessivi€ 512.325,25. Avverso tale pronuncia gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione, affidato a due motivi di doglianza. Si è difesocon controricorso il Comune. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell ' art. 360, comma 1, n. 3, c . p . c. , la violazione dell ' art. 324 c.p.c., dell ' art. 2909 c.c. e dell'art. 55 d.P.R. n. 327 del 2001, per avere la Corte d'appello di Messina ritenuto che per effetto della sentenza n. 398/1996 , emessa dalla medesima Corte tra le stesse parti, ed avente ad oggetto il paga- mento dell'indennità di occupazione legittima de l lo stesso terreno , si fosse formato il giudicato in ordine al valore venale del terren o , con conseguente preclusione di ogni diversa valutazione delle aree nel giu- dizio risarcitorio per occupazione appropriativa, mentre invece, in ra- gione della diversità di petitum e di causa petendi tra i due giudizi , avrebbe dovuto procedersi all ' accertamento del valore del terreno al momento dell'irreversibile trasformazione del fondo. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 91 c.p.c., perché la Corte d'appello ha condannato il Comune alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, mentre non sussistevano i presupposti per l'accoglimento dell'appello. 2.I controricorrenti hanno eccepito l ' inammissibilità del ricorso per difetto di specificità, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. L'eccezione è infondata, tenuto conto che dalla lettura dell'atto di impugnazione si evince chiaramente la materia del contendere, il con- tenuto della decisione impugnata e le ragioni poste a fondamento delle censure formulate. 3. È infondata anche l ' eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., per le ragioni di seguito eviden- ziate. 4.Il primo motivo di ricorso è fondato. 4.1.Occorre precisare che deve ritenersi intervenuto il giudicato in- terno sulla perdita della proprietà del terreno per effetto e al momento della trasformazione irreversibile del bene, a seguito di occupazione ap- propriativa (secondo l ' interpretazione all ' epoca vigente) , accertata dal primo giudice e non impugnata in sede di gravame. 4.2.Questa Corte ha già affermato, con riferimento all'ipotesi in cui il procedimento di espropriazione siaportato legittimamente a termine con l'adozione del decreto di esproprio, che le opposizioni alla stima dell'indennità di occupazione e quelle all'indennità di espropriazione con- tengono domande distinte ed autonome, avuto riguardo alle diversità delle relative causae petendi, costituite l'una dalla privazione del godi- mento del bene occupato e l'altra dall'ablazione di quello espropriato. Ne consegue che in relazione ai rapporti tra i detti giudizi può assumere efficacia di cosa giudicata esclusivamente la qualificazione giuridica del terreno, quale antecedente logico-giuridico della statuizione sull'inden- nità di occupazione legittima, ma non l'accertamento del suo valore di mercato, tanto per l'evidenziata autonomia dei rapporti quanto per la diversità dei periodi considerati(Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 19758 del 25/07/2018). In effetti, numerose sono le pronunce che attribuiscono efficacia di giudicato all'accertamento sulla edificabilità o meno del fondo,effettuato nei giudizi riguardanti la determinazione dell ' indennità di occupazione legittima,nei diversi giudizi relativi alla determinazione dell'indennità di esproprio (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 20234 del 07/10/2016; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 3909 del 17/02/2011). Anche in tema di occupazione appropriativa, questa Corte ha rite- nuto che il giudicato formatosi sulla qualificazione del terreno, quale an- tecedente logico-giuridico della statuizione sulla indennità di occupa- zione legittima, calcolata secondo il criterio degli interessi legali sul va- lore del suolo, preclude ogni diversa qualificazione e valutazione del ter- reno medesimo nel giudizio risarcitorio per occupazione appropriativa o accessione invertita, costituendo l'accertamento in fatto del valore del bene il comune punto di partenza per la stima sia dell'indennità di occu- pazione sia del danno risarcibile (Cass., S ez. 1, Sentenza n. 9264 del 06/04/2021). Diversa, però , è l ' efficacia della menzionata decisione, non ai fini dell'accertamento del carattere edificatorio o meno delle aree, ma della statuizione sulla domanda risarcitoria conseguente all'occupazione ap- propriativa del bene inizialmente occupato legittimamente e, poi, tra- sformato irreversibilmente,senza l'adozione del decreto di esproprio. È, infatti, evidente che la determinazione dell ' indennità di occupa- zione e la quantificazione del danno causato dall ' accessione invertita sonodomande distinte ed autonome, avuto riguardo all a diversità delle relativecausae petendi , costituite l ' una dalla privazione del godimento del bene occupato e l'altra dalla perdita della proprietà del bene irrever- sibilmente trasformato. A tale rilievo deve aggiungersi che, se è vero che ai fini del calcolo dell'indennità di occupazione rileva la c.d. indennità "virtuale" diespro- priazione, è altrettanto vero che tale determinazione, effettuata in via incidentale, non può assumere valenza di giudicato, neppure in via ri- flessa, tanto per la diversità dei periodi considerati, quanto per l'eviden- ziata autonomia dei due rapporti (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 19758 del 25/07/2018; v. anche Cass., Sez. 1, Sentenza n. 7271 del 06/08/1997; Cass., Sez. 1, sentenza n. 8761 del 07/10/1996). In altre parole, il valore di mercato del terreno ablato non costituisce una statuizione autonoma della sentenza di merito , che lo ha posto a base del calcolo dell'indennità di occupazione, né la premessa logica in- dispensabile della statuizione sul risarcimento del danno (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 19758 del 25/07/2018). 4.3. La statuizione impugnata non si è uniformata a tali principi, sicché il motivo di doglianza deve essere accolto. 5.L'accoglimento del primo motivo di ricorso comporta la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e rende superfluo l'esame del se- condomotivo, relativo alle spese processuali, da ritenersi pertanto as- sorbito. 6.In conclusione, deve essere accolto il primo motivo di ricorso e, assorbito il secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d'appello di Messina, in diversa composizione, chiamata a statuire anche sulle spese del presente giudizio. 7.La Corte di merito dovrà dare applicazione al seguente principio: «In materia di espropriazioneper pubblica utilità , i l giudizi o riguar- dantela determinazione dell'indennità di occupazione legittima e quello volto al risarcimento del danno conseguente alla perdita della proprietà per accessione invertita (accertata con sentenza passata in giudicato) contengono domande distinte ed autonome, avuto riguardo alla diver- sità delle relative causae petendi, costituite l'una dalla privazione del godimento del bene e l'altra dalla perdita della proprietà dello stesso bene. Ne consegue che, in relazione ai rapporti tra i detti giudizi, può assumere efficacia di cosa giudicata esclusivamente la qualificazione giuridica del terreno, che ha costituito l'antecedente logico-giuridico della statuizione sull'indennità di occupazione legittima, ma non l'accer- tamento del suo valore di mercato, tanto per l'evidenziata autonomia dei rapporti quanto per la diversità dei periodi considerati.» P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e, assorbito il secondo, cassa la sen- tenza impugnata con rinvio alla Corte d'app
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