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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 settembre 2025

Cassazione n. 34101/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ì OSSERVA • Ritenuto che il ricorso è genericamente proposto nel censurare, con il primo motivo, l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., questione di fatto non devoluta in appello; Quanto al secondo motivo, riguardante la determinazione della pena, generica è la censura in relazione al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito /che ha considerato, in base ai tre precedenti specifici, l'indice costituito dalla pericolosità specifica dell'imputato rispetto al minimo discostamento dminimo edittale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26.09.2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ì OSSERVA • Ritenuto che il ricorso è genericamente proposto nel censurare, con il primo motivo, l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., questione di fatto non devoluta in appello; Quanto al secondo motivo, riguardante la determinazione della pena, generica è la censura in relazione al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito /che ha considerato, in base ai tre precedenti specifici, l'indice costituito dalla pericolosità specifica dell'imputato rispetto al minimo discostamento dminimo edittale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26.09.2025
Sentenza Cassazione n. 34101/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris