CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 maggio 2026
Cassazione n. 16533/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vvocatura Generale dello Stato.– controricorrente –Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA n. 267/2020,depositata in data 14 gennaio 2020.Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 7 maggio 2026 dalConsigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] ha conclusoper il rigetto del ricorso.Numero registro generale 26098/2020Numero sezionale 262/2026Numero di raccolta generale 16533/2026Data pubblicazione 27/05/2026Udita l’Avvocatura generale dello Stato, in persona dell’Avvocato delloStato dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso.1. La società [OSCURATO:PERSONA] per l’Industria delle Pelli e delleMaterie [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva un’istanza di rimborso di complessivieuro 139.242,00 all’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] II diNapoli in relazione all’imposta IRES da essa assolta nell’anno d’imposta2015. A seguito della presentazione di tale istanza, sulla richiesta dellasocietà contribuente si formava il silenzio-rifiuto.2. Avverso il silenzio-rifiuto di cui sopra, la società contribuente proponevaricorso dinanzi la C.t.p. di Napoli, deducendo che essa, pur essendo statatrasformata da ente pubblico non economico a società di capitale a seguitodelle diverse modificazioni normative susseguitesi nel tempo, continuavacomunque ad esercitare un’attività di carattere istituzionale, rivolta allaricerca scientifica nel settore della concia e delle pelli; si costituiva ingiudizio anche l’Ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato.3. La C.t.p. di Napoli, con sentenza n. 4464/2019, accoglieva il ricorsodella società contribuente.4. Contro tale decisione proponeva appello l’Ufficio dinanzi la C.t.r. dellaCampania, sottolineando come il punto focale dell’intera controversia fossequello di stabilire in via definitiva se, effettivamente, la società dovesse omeno considerarsi un soggetto passivo di imposta IRES; si costituiva ingiudizio anche la società contribuente, chiedendo il rigetto dell’appello e laconferma della pronuncia di primo grado.5. La C.t.r. adita, con sentenza n. 267/2020, depositata in data 14gennaio 2020, accoglieva l’appello dell’Ufficio.6. Avverso la sentenza della C.t.r., la società contribuente ha propostoricorso per cassazione affidato a due motivi. L’Agenzia delle Entrate haresistito con controricorso.La causa è stata trattata nella pubblica udienza del 7 maggio 2026.Numero registro generale 26098/2020Numero sezionale 262/2026Numero di raccolta generale 16533/2026Data pubblicazione 27/05/2026MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsaapplicazione degli artt. 72, 73, 74, 85, 86 e 87, d.P.R. n. 917/1986, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», la società contribuentelamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata,la C.t.r. ha ritenuto tassabili i contributi percepiti dalla società nell’eserciziodella propria “attività istituzionale” di ricerca scientifica industriale e disviluppo sperimentale nel settore delle pelli e delle materie concianti, peril fatto che la contribuente rivestisse la forma giuridica di società aresponsabilità limitata, e fosse perciò soggetta all’imposta sul reddito dellesocietà (IRES) a norma dell’art. 73, primo comma, lett. a), d.P.R. n.917/1986; in altri termini, lo scrutinio dei giudici regionali si è arrestatoalla sussistenza del presupposto soggettivo al fine di stabilire se icontributi percetti facessero, o meno, parte della base imponibile IRES,senza valutare che nella fattispecie in esame risultasse insussistente ilpresupposto oggettivo – con riferimento alla “natura del contributo” –,determinandosi così l’esclusione dei contributi stessi dalla base imponibileIRES.1.1. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsaapplicazione degli artt. 73, 74, 143 e 149, d.P.R. n. 917/1986, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», la società contribuente lamental’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r.ha ritenuto che i contributi provenienti dalle imprese operanti nel settore afavore della società stessa dovessero confluire nella determinazione dellabase imponibile, ritenendo rilevante il mero inquadramento giuridicoformale e non l’attività effettivamente e concretamente svolta; in altritermini, la C.t.r. non ha rilevato come risulti decisivo, per determinare lanon commerciabilità di un organismo, l’esame dell’attività effettivamenteoggetto d’esercizio per come risultante dall’atto costitutivo, prescindendodall’assenza del fine di lucro, ovvero dal vincolo alla destinazione degli utiliNumero registro generale 26098/2020Numero sezionale 262/2026Numero di raccolta generale 16533/2026Data pubblicazione 27/05/2026alle finalità dell’ente e dalla veste societaria assunta, con la conseguenzache, nonostante la società contribuente sia stata trasformata in società dicapitali, permangono le finalità pubbliche, con la relativa esclusione dallabase imponibile ai fini IRES dei contributi versati dalle imprese operantinel settore.I due motivi. da trattare congiuntamente per evidenti ragioni diconnessione, sono infondati.1.2. Il ricorso proposto dalla contribuente impone di verificare lacorrettezza della soluzione prospettata dalla C.g.t. 2 della Campaniariguardo alla possibilità di sottoporre ad IRES l’intero reddito conseguitodalla società ricorrente.Il processo di riforma di quest’ultima è iniziato con l’art. 2, d.lgs. n. 540del 1999 che ha assegnato alla [OSCURATO:PERSONA] la qualifica di entepubblico economico sottoposto alla vigilanza del Ministero dell’industria,del commercio e dell’artigianato (v. art. 2, d.lgs. n. 540 del 1999); talestruttura è stata successivamente soppressa (art. 20, comma 7, d.l. n. 78del 2010), ed i relativi compiti sono stati prima trasferiti alla Camera diCommercio e poi, per effetto di apposita delibera camerale esecutiva delleprevisioni del d.m. 1 aprile 2011, ad una s.r.l. avente la stessadenominazione dell’ente soppresso.1.3. [OSCURATO:PERSONA], in considerazione della mutata forma giuridicadella Stazione, ha ritenuto applicabile l’art. 73 Tuir (“Sono soggettiall'imposta sul reddito delle società a) (…) le società a responsabilitàlimitata”) e dunque convalidato l’operato dell’Ufficio che ha negato ilrimborso dell’Ires versata dalla Stazione anche sulla base imponibileformata dai contributi obbligatori corrisposti ad essa dalle singole impreseoperanti nel settore.La soluzione adottata dai giudici di merito, dunque, valorizzaesclusivamente la veste societaria formalmente assunta dalla Stazione eche per questa debba imporsi la qualificazione in termini di società aNumero registro generale 26098/2020Numero sezionale 262/2026Numero di raccolta generale 16533/2026Data pubblicazione 27/05/2026partecipazione pubblica (essendo stata costituita in forma associata da treCamere di Commercio che hanno sottoscritto il relativo capitale sociale)costituisce un dato che difficilmente può essere messo in discussione.Come pure, non può nemmeno essere posto seriamente in discussione ilfatto che, tenendo conto esclusivamente di tale natura, la società, inragione della sua autonoma soggettività giuridica, costituisca senz’altrosoggetto passivo di imposta (come del resto ribadito, in tema di Iva, daCass. n. 21658 del 2021 anche per le società “in house providing”),condividendo pienamente la natura giuridica di uno dei soggetti (la s.r.l.)indicati dal richiamato art. 73 Tuir.Tuttavia, al di là del dato formale, si deve tener conto dell’aspettosostanziale ed economico della vicenda (aspetto sul quale sonoprevalentemente incentrati i motivi di ricorso), dovendosi piuttostoverificare se la peculiare natura dei contributi erogati dalle singole impresedel settore in favore della Stazione costituisca un elemento dotato dieffettiva capacità preclusiva (quanto all’applicabilità delle regole in materiadi Ires).1.4. Tali contributi hanno natura di imposta.Ciò è stato ribadito da questa Corte (ma il principio si presta ad esseresenz’altro generalizzato) con specifico riferimento alla Stazionesperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali e artificiali: “Intema di contributi in favore di enti pubblici, quelli previsti (anteriormenteall'entrata in vigore del D. Lgs. n. 540 del 1999 e al D. Lgs. n. 71 del 2001che ha apportato disposizioni integrative e correttive al primo) dall'art. 23,quarto comma, del RD n. 2523 del 1923, come modificato dal d.P.R. n.718 del 1948 (testo applicabile ratione temporis), per le spese necessarieal mantenimento delle Stazioni sperimentali per l'industria, hanno naturadi imposta e sono dovuti se l'impresa rientra nell'ambito del tipo diindustria per la quale è preordinata la Stazione sperimentale, entepubblico economico, sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Industria”Numero registro generale 26098/2020Numero sezionale 262/2026Numero di raccolta generale 16533/2026Data pubblicazione 27/05/2026(Cass. 07/07/2004, n. 12718; sul punto, v. pure Sez. U 22/03/1999, n.173).La natura di imposta che deve riconoscersi in capo ai contributi dovutidagli operatori del settore non costituisce, per altro, un dato che può dirsimutato per effetto del cambiamento della forma giuridica subito dallaStazione: se la forma di quest’ultima può considerarsi a “geometriavariabile”, lo stesso non può dirsi per i contributi riscossi, i quali miranopur sempre a sostenere un’attività attività di interesse generale svolta afavore dell’intero settore produttivo, ossia, come si legge nell’attocostitutivo della Stazione, lo svolgimento di “attività di ricerca di base, diricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nella diffusione dei risultati,mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento ditecnologie”, sicché “gli utili della società sono reinvestiti nelle attività diricerca, nella diffusione dei loro risultati e nella condivisione delle attivitàdi ricerca svolte e dei risultati prodotti”.1.5. Circa la rilevanza di tali elementi ai fini dell’IRES, esaminando lavicenda dal punto di vista storico, vi è da dire che l’originaria scelta dellegislatore, di qualificare con l’art. 2, d.lgs. n. 540 del 1999 le StazioniStrumentali come enti pubblici economici, ha comportato la sottoposizionedelle stesse alle regole dell’IRES, ai sensi dell’art. 73 Tuir. Il successivotrasferimento delle funzioni alle Camere di Commercio ha, invece, avutol’effetto opposto (dovendo queste ultime qualificarsi in termini di entipubblici non economici), in applicazione dell’esonero previsto dall’art. 74Tuir.Il ritorno all’applicazione dell’art. 73 Tuir è stato invece (ed infine)determinato dalla scelta delle Camere di Commercio di avvalersi, perl’esercizio delle funzioni in esame, del modello societario: ciò in esecuzionedel d.m. 1 aprile 2011 che all’art. 1 comma 2 ha previsto che “le Cameredi commercio destinatarie completano le attività necessarie per assicurarela più efficace gestione attraverso l'utilizzo di forme organizzativeNumero registro generale 26098/2020Numero sezionale 262/2026Numero di raccolta generale 16533/2026Data pubblicazione 27/05/2026camerali, anche in forma associata tra loro, utilizzando eventualmenteschemi consortili anche aperti alla partecipazione di soggetti pubblici eprivati”.1.6. Ulteriori elementi significativi possono poi trarsi proprio dal citatodecreto ministeriale, il cui art. 4 prevede che “i contributi obbligatori acarico delle imprese che esercitano le attività produttive nei settori dicompetenza e i commerci di importazione corrispondenti di cui al decretolegislativo 29 ottobre 1999, n. 540, confluiscono nei bilanci delleorganizzazioni costituite ai sensi dell'art. 1, comma 2” (comma 1), che“Parimenti confluiscono nei medesimi bilanci anche i proventi derivantidalle attività di ricerca eventualmente svolta nonché quelli derivanti daconvenzioni ed accordi di programma con amministrazioni ed altri soggettipubblici e privati, le rendite di patrimonio, i lasciti e le donazioni ed ognieventuale altra entrata” (comma 3) e che “Le organizzazioni costituite aisensi dell'art. 1, comma 2, sono tenute ad esercitare le funzioni loro1.7. Pertanto, innanzitutto, il modello societario concretamente adottatodalle Camere di Commercio è “figlio” dell’originaria scelta del legislatore diqualificare le Stazioni in termini di enti pubblici economici: le Stazioni, intal modo, hanno subito un processo di privatizzazione non dissimile daquello che ha interessato l’intero settore degli Enti pubblici economici apartire dagli anni novanta del secolo scorso, sulla spinta di indicazionicomunitarie particolarmente preoccupate dalla presenza, nell’ambito delmercato, di modelli statuali eccentrici rispetto alle ordinarie regole dellaconcorrenza, donde la necessità, per lo Stato che intenda svolgere attivitàdi impresa, di dotarsi di modelli analoghi a quelli comunemente utilizzatidai privati.Sicché, essendo stato lo stesso legislatore ad aver consapevolmente (anteprivatizzazione) qualificato le Stazioni in termini di enti pubblici economici,è indubbio che tale dato non possa essere agevolmente trascurato, inNumero registro generale 26098/2020Numero sezionale 262/2026Numero di raccolta generale 16533/2026Data pubblicazione 27/05/2026quanto, ove il legislatore avesse inteso assegnare alle Stazioni un modelloprivilegiato in termini di IRES (sì da consentire l’applicazione dell’art. 74Tuir), avrebbe optato per un modello diverso (scegliendo una delle formeeccettuate dal pagamento dell’IRES o prevedendo un’apposita esenzione).1.8. Di poi, le regole che presiedono alla formazione del bilancio delleStazioni non prevedono la costituzione di un patrimonio separato (nondistinguendo, cioè, il patrimonio formato mediante i contributi obbligatorie quello conseguito attraverso lo svolgimento di autonome attivitàfunzionali), in quanto, come prevede il decreto ministeriale da ultimorichiamato, confluiscono nel bilancio (senza ulteriori specificazioni) tanto icontributi obbligatori quanto “ogni eventuale altra entrata”.In questa prospettiva, allora, la natura di prestazione obbligatoria deicontributi dovuti dalle singole imprese diviene un dato piuttosto neutro aifini di un eventuale esonero dall’IRES, trattandosi di somme che, purpossedendo formalmente natura di imposta, costituiscono pur sempre,unitamente a tutte le altre entrate, la provvista necessaria per losvolgimento della missione da svolgersi con le forme e con le finalitàproprie del modello societario prescelto.1.9. Infine, come afferma l’atto costitutivo della Stazione, “gli utili dellasocietà sono reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei lororisultati e nella condivisione delle attività di ricerca svolte e dei risultatiprodotti” e che dunque tali utili subiscano un’indubbia conformazione,quanto alla necessità di un loro reimpiego in vista dello scopo perseguito,non toglie che tali utili debbano costituire pur sempre un punto diriferimento per la determinazione del reddito complessivo ai fini Ires che,secondo l’art. 83 Tuir, si determina “apportando all’utile o alla perditarisultante dal conto economico, relativo all’esercizio chiuso nel periodod’imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione” in applicazione degliulteriori criteri previsti dal Tuir.Numero registro generale 26098/2020Numero sezionale 262/2026Numero di raccolta generale 16533/2026Data pubblicazione 27/05/20262. Quindi può somministrarsi il seguente principio di diritto: “Un'entità,anche se persegue finalità di interesse generale e svolge attività di ricercascientifica, qualora sia stata trasformata in una società di capitali (nellafattispecie, una società a responsabilità limitata), è soggetta all'[OSCURATO:PERSONA] delle Società (IRES) sull'intero reddito prodotto, inclusi icontributi obbligatori versati dalle imprese del settore di competenza. Laforma giuridica societaria prevale sulla natura pubblicistica dell'attivitàsvolta e sulla natura impositiva dei contributi percepiti”.3. In conclusione il ricorso va rigettato.Le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate indispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le speseprocessuali che si liquidano in € 4.500,00, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dàparte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdel medesimo art. 13, se dovuto.Così deciso all’esito della pubblica udienza del 7 maggio 2026.Il Consigliere estensore La PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]