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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 febbraio 2022

Cassazione n. 37712/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Roma avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Roma ha rigettato l'appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza della Corte di appello di Roma del 23 febbraio 2022 che ha rigettato la richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari.

2. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso questa ordinanza e ne chiede l'annullamento, deducendo, con unico motivo, la violazione di legge sotto un duplice profilo: il difetto di attualità del pericolo di reiterazione del reato e la carenza di adeguatezza e proporzionalità della misura in corso di esecuzione.

Il difensore rileva che lo Spada è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per fatti risalenti nel tempo a settembre del 2020.

Deduce, inoltre, il difensore che l'art. 2 della legge 16 aprile 2015, n. 47, nel riformare l'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e nel prescrivere che il pericolo di retrazione del reato debba essere concreto e attuale, ha inteso superare l'assetto interpretativo formatosi nella disciplina previgente; la disposizione attualmente richiede, infatti, espressamente la dimostrazione che sia altamente probabile che si presenterà l'occasione del delitto e che l'indagato, con elevato grado di probabilità, tornerà a delinquere.

La motivazione dell'ordinanza impugnata sarebbe, dunque, carente sul punto della dimostrazione della concretezza e dell'attualità del pericolo di recidiva, in quanto il Tribunale di Roma avrebbe fatto ricorso a mere formule di stile.

Quanto alla proporzionalità e all'adeguatezza della misura cautelare, deduce, inoltre, il ricorrente che lo Spada, dall'esecuzione della misura cautelare, nel settembre 2020, avrebbe sempre serbato un comportamento esemplare e conforme alle prescrizioni imposte dall'autorità.

Rileva, da ultimo, il difensore che il trattamento sanzionatorio applicato all'imputato, ancorché rigoroso, dovrebbe essere sensibilmente ridimensionato rispetto a quello applicato in primo grado, quando l'imputato era stato condannato alla pena di tre anni di reclusione.

Tale pena sarebbe, peraltro, certamente suscettibile di un ridimensionamento per effetto della sentenza della Corte di Cassazione del 10 febbraio 2022, che, in accoglimento di uno dei motivi di ricorso della difesa, aveva riqualificato i fatti contestati ai sensi dell'art. 73, quarto e quinto comma, d.P.R. n. 309 del 1990, annullando con rinvio per nuovo giudizio la sentenza di appello.

L'imputato potrebbe, inoltre, beneficiare dei giorni di liberazione anticipata ai sensi dell'art. 54 della L. 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), che, sommati al presofferto, già ad oggi potrebbero aver determinato l'espiazione completa della pena detentiva

3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art.23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020 Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 5 settembre 2022, il Procuratore generale ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere rigettato, in quanto i motivi nello stesso proposti sono infondati.

2. Con unico motivo il ricorrente ha dedotto la violazione di legge sotto un duplice profilo: il difetto di attualità del pericolo di reiterazione del reato e la carenza di adeguatezza e proporzionalità della misura in corso di esecuzione.

3. Entrambe queste censure sono infondate.

Occorre, tuttavia, preliminarmente delimitare l'ambito del sindacato da parte del giudice di appello avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca di misura cautelare personale.

Secondo il costante orientamento di questa Corte, infatti, in sede di appello avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca di misura cautelare personale, il tribunale non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o a escludere la sussistenza di esigenze cautelari, ciò in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato (ex plurimis: Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021, D'Ippolito, Rv. 282292 - 01; Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, Antignano, Rv. 266676).

La cognizione del Tribunale in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen., dunque, non può superare i confini tracciati dai motivi, anche dalla natura del provvedimento impugnato, che è del tutto autonomo rispetto all'ordinanza genetica, non dovendo riesaminare la questione della sussistenza delle condizioni dì applicabilità della misura, ma stabilire se il provvedimento gravato sia immune da violazioni di legge e adeguatamente motivato in relazione all'eventuale allegazione di fatti nuovi, fermo restando il dovere di revocare la misura al venir meno delle condizioni di sua applicabilità (Sez. 2, n. 1134 del 22/02/1995, Martucci, Rv. 201863).

4. Il Tribunale di Roma ha invero fatto buon governo di tali principi, rilevando che la giovane età dell'imputato era un elemento già considerato all'atto dell'adozione della misura cautelare e che il tempo decorso dall'attuazione della misura cautelare non è un elemento di per sé sufficiente ad attenuare la diagnosi cautelare.

5. Quanto all'adeguatezza e alla proporzionalità della misura cautelare, il Tribunale, non certo illogicamente, ha, inoltre, ritenuto improbabile che, pur dovendo la Corte di appello rideterminare la pena in sede di rinvio, la stessa, in ragione dei quantitativi di sostanza stupefacente detenuta dall'imputato (4,75 kilogrammi di cocaina, 3,1 kilogrammi di marijuana e 2,1 kilogrammi di hashish) e delle altre circostanze della condotta, possa essere ridotta di molto rispetto a quella precedentemente inflitta.

6. Alla stregua dei rilievi che precedono il ricorso deve essere rigettato, in quanto infondato, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Roma avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Roma ha rigettato l'appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza della Corte di appello di Roma del 23 febbraio 2022 che ha rigettato la richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. 2. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso questa ordinanza e ne chiede l'annullamento, deducendo, con unico motivo, la violazione di legge sotto un duplice profilo: il difetto di attualità del pericolo di reiterazione del reato e la carenza di adeguatezza e proporzionalità della misura in corso di esecuzione. Il difensore rileva che lo Spada è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per fatti risalenti nel tempo a settembre del 2020. Deduce, inoltre, il difensore che l'art. 2 della legge 16 aprile 2015, n. 47, nel riformare l'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e nel prescrivere che il pericolo di retrazione del reato debba essere concreto e attuale, ha inteso superare l'assetto interpretativo formatosi nella disciplina previgente; la disposizione attualmente richiede, infatti, espressamente la dimostrazione che sia altamente probabile che si presenterà l'occasione del delitto e che l'indagato, con elevato grado di probabilità, tornerà a delinquere. La motivazione dell'ordinanza impugnata sarebbe, dunque, carente sul punto della dimostrazione della concretezza e dell'attualità del pericolo di recidiva, in quanto il Tribunale di Roma avrebbe fatto ricorso a mere formule di stile. Quanto alla proporzionalità e all'adeguatezza della misura cautelare, deduce, inoltre, il ricorrente che lo Spada, dall'esecuzione della misura cautelare, nel settembre 2020, avrebbe sempre serbato un comportamento esemplare e conforme alle prescrizioni imposte dall'autorità. Rileva, da ultimo, il difensore che il trattamento sanzionatorio applicato all'imputato, ancorché rigoroso, dovrebbe essere sensibilmente ridimensionato rispetto a quello applicato in primo grado, quando l'imputato era stato condannato alla pena di tre anni di reclusione. Tale pena sarebbe, peraltro, certamente suscettibile di un ridimensionamento per effetto della sentenza della Corte di Cassazione del 10 febbraio 2022, che, in accoglimento di uno dei motivi di ricorso della difesa, aveva riqualificato i fatti contestati ai sensi dell'art. 73, quarto e quinto comma, d.P.R. n. 309 del 1990, annullando con rinvio per nuovo giudizio la sentenza di appello. L'imputato potrebbe, inoltre, beneficiare dei giorni di liberazione anticipata ai sensi dell'art. 54 della L. 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), che, sommati al presofferto, già ad oggi potrebbero aver determinato l'espiazione completa della pena detentiva 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art.23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020 Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 5 settembre 2022, il Procuratore generale ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato, in quanto i motivi nello stesso proposti sono infondati. 2. Con unico motivo il ricorrente ha dedotto la violazione di legge sotto un duplice profilo: il difetto di attualità del pericolo di reiterazione del reato e la carenza di adeguatezza e proporzionalità della misura in corso di esecuzione. 3. Entrambe queste censure sono infondate. Occorre, tuttavia, preliminarmente delimitare l'ambito del sindacato da parte del giudice di appello avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca di misura cautelare personale. Secondo il costante orientamento di questa Corte, infatti, in sede di appello avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca di misura cautelare personale, il tribunale non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o a escludere la sussistenza di esigenze cautelari, ciò in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato (ex plurimis: Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021, D'Ippolito, Rv. 282292 - 01; Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, Antignano, Rv. 266676). La cognizione del Tribunale in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen., dunque, non può superare i confini tracciati dai motivi, anche dalla natura del provvedimento impugnato, che è del tutto autonomo rispetto all'ordinanza genetica, non dovendo riesaminare la questione della sussistenza delle condizioni dì applicabilità della misura, ma stabilire se il provvedimento gravato sia immune da violazioni di legge e adeguatamente motivato in relazione all'eventuale allegazione di fatti nuovi, fermo restando il dovere di revocare la misura al venir meno delle condizioni di sua applicabilità (Sez. 2, n. 1134 del 22/02/1995, Martucci, Rv. 201863). 4. Il Tribunale di Roma ha invero fatto buon governo di tali principi, rilevando che la giovane età dell'imputato era un elemento già considerato all'atto dell'adozione della misura cautelare e che il tempo decorso dall'attuazione della misura cautelare non è un elemento di per sé sufficiente ad attenuare la diagnosi cautelare. 5. Quanto all'adeguatezza e alla proporzionalità della misura cautelare, il Tribunale, non certo illogicamente, ha, inoltre, ritenuto improbabile che, pur dovendo la Corte di appello rideterminare la pena in sede di rinvio, la stessa, in ragione dei quantitativi di sostanza stupefacente detenuta dall'imputato (4,75 kilogrammi di cocaina, 3,1 kilogrammi di marijuana e 2,1 kilogrammi di hashish) e delle altre circostanze della condotta, possa essere ridotta di molto rispetto a quella precedentemente inflitta. 6. Alla stregua dei rilievi che precedono il ricorso deve essere rigettato, in quanto infondato, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di
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