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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 gennaio 2026

Cassazione n. 04143/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di RAVENNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di Ravenna, quale giudice dell'esecuzione, è inammissibile perché manifestamente infondato; rilevato che del tutto correttamente il G.E. ha respinto l'istanza volta alla rideterminazione della pena inflitta con sentenza della Corte di appello di Bologna il 27/05/2022, irrevocabile il 12/06/2022, previa esclusione delle recidiva, osservando come la sussistenza ed applicabilità della recidiva aggravata contestata al [OSCURATO:PERSONA] fosse stata già dichiarata e motivata sia dalla prima sentenza emessa dalla Corte territoriale (annullata dalla Corte di legittimità non in parte qua), sia dalla sentenza rescissoria della Corte bolognese, sopra citata, oggi definitiva; rilevato che, a fronte delle argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici, dell'ordinanza impugnata, il ricorrente si limita a confutarle, reiterando l'inammissibile richiesta di esclusione della recidiva, la cui sussistenza è già coperta da giudicato, svolgendo deduzioni di merito e prospettando enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la sua interpretazione giurisprudenziale, e, quindi, incorrendo, oltre che nella manifesta infondatezza, nel vizio di aspecificità; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 08 gennaio 2026 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di RAVENNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di Ravenna, quale giudice dell'esecuzione, è inammissibile perché manifestamente infondato; rilevato che del tutto correttamente il G.E. ha respinto l'istanza volta alla rideterminazione della pena inflitta con sentenza della Corte di appello di Bologna il 27/05/2022, irrevocabile il 12/06/2022, previa esclusione delle recidiva, osservando come la sussistenza ed applicabilità della recidiva aggravata contestata al [OSCURATO:PERSONA] fosse stata già dichiarata e motivata sia dalla prima sentenza emessa dalla Corte territoriale (annullata dalla Corte di legittimità non in parte qua), sia dalla sentenza rescissoria della Corte bolognese, sopra citata, oggi definitiva; rilevato che, a fronte delle argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici, dell'ordinanza impugnata, il ricorrente si limita a confutarle, reiterando l'inammissibile richiesta di esclusione della recidiva, la cui sussistenza è già coperta da giudicato, svolgendo deduzioni di merito e prospettando enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la sua interpretazione giurisprudenziale, e, quindi, incorrendo, oltre che nella manifesta infondatezza, nel vizio di aspecificità; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08 gennaio 2026 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 04143/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris