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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 37273/2025

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NICA ORDINANZA

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA],

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia del 19/12/2024, visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza del 19/12/2024, la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Vicenza del 23/01/2024, condannava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 1.400 euro di ammenda ciascuno in ordine al reato di cui all’articolo 256, comma 1, lettera a), d. lgs. 152/2006.

2. Avverso tale sentenza gli imputati propongono ricorso per cassazione, in cui lamentano violazione di legge in relazione all’omessa declaratoria di estinzione per prescrizione della contravvenzione contestata.

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

La giurisprudenza a Sezioni Unite della Corte, confermando l’uniforme interpretazione delle Sezioni semplici (Sez. 4, Sentenza n. 566 del 13/12/2024, Gerace, n.m.; Sez. 4, n. 28474 del 10/07/2024, Artusio, Rv. 286811 – 02; Sez. 4, n. 26294 del 12/06/2024, Rosso, Rv. 286653 – 01; Sez. 3, n. 18873 del 27/02/2024, Campanella, Rv. 286436 – 01; Sez. 1, n. 2629 del 29/09/2023, dep. 2024, Falco, Rv. 285724 - 01), ha stabilito che «per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 si applica la disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017.

Per i reati commessi a partire dal primo gennaio 2020 trova applicazione la disciplina di cui alla legge n. 134 del 2021» (Sez.

U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Pg, Rv. 288175 - 01).

Nel caso di specie, poiché il reato è contestato come commesso in data 13 luglio 2019, correttamente la sentenza gravata ha escluso l’avvenuto decorso del termine di prescrizione (che si verificherebbe quindi il giorno 13 gennaio 2026).

4. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità dei ricorsi.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art.616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.

P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NICA ORDINANZA 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia del 19/12/2024, visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza del 19/12/2024, la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Vicenza del 23/01/2024, condannava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 1.400 euro di ammenda ciascuno in ordine al reato di cui all’articolo 256, comma 1, lettera a), d. lgs. 152/2006. 2. Avverso tale sentenza gli imputati propongono ricorso per cassazione, in cui lamentano violazione di legge in relazione all’omessa declaratoria di estinzione per prescrizione della contravvenzione contestata. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. La giurisprudenza a Sezioni Unite della Corte, confermando l’uniforme interpretazione delle Sezioni semplici (Sez. 4, Sentenza n. 566 del 13/12/2024, Gerace, n.m.; Sez. 4, n. 28474 del 10/07/2024, Artusio, Rv. 286811 – 02; Sez. 4, n. 26294 del 12/06/2024, Rosso, Rv. 286653 – 01; Sez. 3, n. 18873 del 27/02/2024, Campanella, Rv. 286436 – 01; Sez. 1, n. 2629 del 29/09/2023, dep. 2024, Falco, Rv. 285724 - 01), ha stabilito che «per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 si applica la disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017. Per i reati commessi a partire dal primo gennaio 2020 trova applicazione la disciplina di cui alla legge n. 134 del 2021» (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Pg, Rv. 288175 - 01). Nel caso di specie, poiché il reato è contestato come commesso in data 13 luglio 2019, correttamente la sentenza gravata ha escluso l’avvenuto decorso del termine di prescrizione (che si verificherebbe quindi il giorno 13 gennaio 2026). 4. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità dei ricorsi. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art.616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00 per ciascun ricorrente. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cos
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