CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 42073/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 17813/2023 Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 20 aprile 2021, che ha parzialmente riformato la decisione del Tribunale di Firenze che aveva condannato i predetti per varie ipotesi bancarottiere. Rilevato che il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] — con cui lamenta violazione dell'art. 513 cod. proc. pen. quanto all'utilizzazione della dichiarazioni eteroaccusatorie del coimputato [OSCURATO:PERSONA] — è aspecifico in quanto non si confronta con la ratio decidendi della decisione avversata (pag. 14 sentenza impugnata), laddove si è precisato che non vi è stata alcuna utilizzazione della propalazione del chiamante in correità; peraltro, quand'anche tali dichiarazioni fossero state utilizzate, il ricorrente non ne ha chiarito la decisività nell'economia della decisione, il che chiama in causa il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416) secondo cui, «in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decísività in riferimento al provvedimento impugnato» (in termini, Sez. 6 , n. 1219 del 12/11/2019, dep. 2020, Cocciadiferro, Rv. 278123; Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià e altri, Rv. 254108); Rilevato che il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è del tutto generico quanto ai passaggi della motivazione avversata che contesta; Rilevato che analoghe considerazioni possono essere svolte quanto al terzo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA].— che lamenta omessa motivazione sul secondo motivo di appello — è generico e versato in fatto in quanto oppone, alla motivazione della Corte territoriale, considerazioni di merito che non possono avere ingresso nel giudizio di legittimità e che tendono ad una diversa valutazione del quadro probatorio, incompatibile con le regole che presidiano questa fase. A questo proposito, il Collegio accede all'esegesi — fatta propria anche dalle Sezioni Unite — secondo cui, nel giudizio presso la Corte di cassazione, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali; l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha, infatti, un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali, se non, in quest'ultimo caso, nelle ipotesi di errore del giudice nella lettura degli atti interni del giudizio denunciabile, sempre nel rispetto della catena devolutiva, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), ultima parte, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv. 279005, in motivazione; Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Non vi è spazio, dunque, per l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzia che trova precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). Rilevato che il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] — che denunzia omessa motivazione in relazione a quanto dedotto nel terzo motivo di appello — è caratterizzato dagli stessi limiti; Rilevato che il terzo motivo di ricorso del predetto imputato — che lamenta omessa motivazione quanto al reato di cui al capo B) - contiene una generica critica che non chiarisce perché la lamentata pretermissione del motivo di appello abbia determinato un vuoto motivazionale decisivo ai fini dell'economia della decisione ; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della assaselle ammend