CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 43832/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitore del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore ge- nerale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata ordinanza, la Corte di appello di Brescia dichiarava inammissibile la richiesta di revisione avanzata, ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa in data 24 luglio 2018 dalla Corte di appello di Milano, divenuta irrevocabile a seguito della sentenza della Corte di Cassazione del 20 giugno 2019, che, in parziale riforma della decisione emessa dal G.i.p. del Tribunale di Milano, lo aveva condannato alla pena di sedici anni e quattro mesi perché ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 74, commi 1, 3 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Avverso l'indicata ordinanza, il condannato, per mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato a un motivo, con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125, 630, comma 1, lett. c), 631 e 634, comma cod. proc. pen. Espone il difensore che la verifica prognostica operata dalla Corte territoriale sul grado di affidabilità e conferenza delle prove nuove si sarebbe tradotta in indebite anticipazioni del giudizio di merito, anziché limitarsi a una constatazione ictu ocu/i di assoluta inconferenza degli elementi addotti a motivo della revisione rispetto all'esito di ribaltamento del giudizio di condanna. Lamenta, inoltre, il difensore che erroneamente la Corte di merito non ha configurato quale "prova nuova" la consulenza tecnica della difesa che, mediante una nuova metodologia investigativa, avrebbe riconosciuto il meccanismo criptico peculiare contenuto nelle conversazioni intercettate, poste a fondamento della condanna, secondo cui, in particolare, l'epiteto "il grande" non andrebbe riferito in via generalizzata al ricorrente (quale fratello maggiore dei soggetti intercettati), ma a quello tra gli interlocutori che, di volta in volta, si identificava con il fratello di maggiore età rispetto al diretto dialogante. 3. Il ricorso è inammissibile. 4. Va ricordato che l'istituto della revisione non si configura come un'impu- gnazione tardiva, che permette di dedurre in ogni tempo ciò che nel processo, definitivamente concluso, non è stato rilevato o non è stato dedotto, o addirittura propugna una diversa valutazione delle prove raccolte, ma costituisce un mezzo straordinario di impugnazione che consente, nei casi tassativi, di rimuovere gli effetti della cosa giudicata, dando priorità alle esigenze di giustizia rispetto a quelle di certezza dei rapporti giuridici. Di conseguenza, la risoluzione del giudicato non può avere come presupposto una diversa valutazione del dedotto od un'inedita disamina del deducibile (il giudicato, infatti copre entrambi), bensì l'emergenza di nuovi elementi estranei e diversi da quelli definiti nel processo, i quali debbono avere la forza di ribaltare il costrutto accusatorio (Sez. 6, n. 32384 del 18/06/2003, Fasiello, Rv. 226291). Sotto il profilo della valutazione dell'istanza di revisione, la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che la valutazione preliminare circa l'ammissibilità della richiesta fondata sull'asserita esistenza di una prova nuova deve avere ad oggetto, oltre che l'affidabilità, anche la persuasività e la congruenza della stessa nel contesto già acquisito in sede di cognizione e deve articolarsi in termini reali- stici sulla comparazione tra la prova nuova e quelle esaminate, comparazione an- corata alla specifica realtà processuale (cfr. Sez. 2, n. 18765 del 13/03/2018, Rv. 273029; Sez. V, n. 11659 del 22.11.2004, Rv. 231138; Sez. I, n. 34928de1 27.6.2012, Rv. 253437; Sez. VI, n. 20022 del 30.1.2014, Rv. 259779). Su tali basi, si è chiarito che, ai fini dell'ammissibilità della richiesta di revi- sione, possono costituire "prove nuove" ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., quelle che, pur incidendo su un tema già divenuto oggetto di indagine nel corso della cognizione ordinaria, siano fondate su nuove acquisizioni scientifiche e tecniche diverse e innovative, tali da fornire risultati non raggiungibili con le metodiche in precedenza disponibili (Sez. 4 n. 28724 del 14/07/2021, rv. 281740), ma non quelle che costituiscono una mera diversa valutazione tecnico- scientifica di dati già valutati, che si tradurrebbe in apprezzamento critico di emer- genze oggettive già conosciute e delibate nel procedimento (Sez. 5 n. 44682 del 08/10/2021, rv. 282249). 5. Ciò posto, nel caso di specie la Corte territoriale, facendo corretta applica- zione dei principi appena evocati, ha rilevato l'assenza dei presupposti per ritenere che la consulenza prodotta dalla difesa possa assumere i caratteri della "prova nuova", risolvendosi in una mera rilettura del significato delle interlocuzioni e delle contestuali localizzazione dei colloquianti non in grado di apportare alcuna speci- fica competenza tecnica investigativa rispetto a quelle già a disposizione nel giu- dizio. La Corte d'appello, peraltro, si è fermata alla corretta enunciazione di considerare la prova addotta come priva di metodica innovativa, senza incorrere nell'errore metodologico paventato dal difensore di avere assunto delle anticipazioni del giudizio di merito, avendo piuttosto altresì appropriatamente rilevato il giudicante come la prova in questione, oltre ad essere priva dei suddetti caratteri, attenendo all'interpretazione dell'epiteto "il grande", riguardi, in realtà, uno dei passaggi probatori ampiamente sviscerati durante il giudizio, nuovamente censurati in concreto in un travisamento della prova rispetto a cui sono preposti altri mezzi di impugnazione. 6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di