CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 10283/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere dei Mellini n.17 presso lo studio degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresentano e difendono per procura a margine del ricorso. –ricorrente – contro AGENZIA delle ENTRATE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è elettivamente domiciliata. -controricorrente – e contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. -intimata- avverso la sentenza n. 834 / 52 /1 4 della Commiss ione tributaria regionale della Campania-Napoli, depositata il 29gennaio 201 4 . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 marzo 20 2 3 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: la Commissione tributaria regionale della Campania(d’ora in poi, per brevità C.T.R.)-nella controversia originata dall’impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di cartella di pagamento portante contributi previdenziali, IVA e IRAP e IRPEF dell’anno di imposta 2007- con la sentenza indicata in epigrafe, inaccoglimento degli appelli avverso la prima decisione proposti disgiuntamente dall’Agenzia delle entrate e da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a, e poi riuniti, riformava la decisione della Commissione tributaria di prima istanza, rigettando il ricorso introduttivo proposto dal contribuente. Preliminarmente il Giudice di appello: -rilevava che sulla giurisdizione relativa ai contributi previdenziali, in mancanza di impugnazione, si era formato il giudicato implicito; -giudicava infondata l’eccezione di inammissibilità dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate posto che la richiesta di notifica dell’appello è avvenuta il [OSCURATO:DATA_NASCITA], ossia proprio il giorno di scadenza del termine cd.lungo, considerata la sospensione feriale, decorrente dal deposito della sentenza, risalente al 24.2.2012 ed egualmente infondata l’eccezione di inammissibilità dell’appello proposto dall’Agente per la riscossione, posto che la procura alle liti, ove apposta a margine dell’appello, può anche essere rilasciata in epoca anteriore alla redazione dell’atto. Nel merito, rilevava che la relata di notifica della cartella riportava tutti i dati ed era regolarmente sottoscritta dal notificatoree che andava esclusa la nullità della notificazione. Statuiva, ancora , la non necessità della sottoscrizione della cartella e accertava che la stessa era sufficientemente e idoneamente motivata , facendo riferimento a imposte e contributi dichiarati dal contribuente e non versati. Infine, affermava che il dedotto difetto di motivazione della cartella non poteva condurre all’astratta dichiarazione di nullità, qualora impugnata dal contribuente il quale non aveva allegato e specificamente provato quale fosse stato il concreto pregiudizio che il vizio aveva determinato al suo diritto di difesa. Sulla scorta di tale principio rilevava che le deduzioni concernenti l’incomprensibilità dei criteri di calcolo degli interessi apparivano speciose, posto che, trattandosi di omessi versamenti, sia le decorrenze che i tassi non potevano che essere quelli previsti dalla legge. Avverso la decisione ha proposto ricorso, su sette motivi, [OSCURATO:PERSONA]. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso mentre [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. non ha svolto attività difensiva. Il ricorso, dopo un rinvio disposto per acquisire il fascicolo d’ufficio dei gradi di merito, è stato avviato alla trattazione, ai sensi dell’art.380 bis-1 cod.proc.civ. in camera di consiglio, in prossimità della quale il difensore del ricorrente ha chiesto rinvio per la produzione in giudizio di duplicato dell’avviso di ricevimento della lettera raccomandata a mezzo della quale è stato notificato il ricorso a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], all’esito dell’adunanza camerale del 10 febbraio 2022, con ordinanza n.6969/2022, ha rinviato la causa a nuovo ruolo in attesadella decisione delle Sezioni Unite sulla questione rimessa da questa Sezione, con ordinanza n.31960 del 2021 , e sollevata con il sesto motivo di ricorso. Indi, il ricorso è stato nuovamente fissato, ai sensi dell’art.380 bis.1 cod.proc.civ., in camera di consiglio in prossimità della quale il ricorrente ha depositato memoria. Considerato che:1. con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 cod.proc.civ., la violazione dell’art. 38, comma terzo, del d.lgs. n.546 del 1992 e degli articoli 327, primo comma, e 149, terzo comma, cod.proc.civ. laddove la C.T.R. aveva ritenuto tempestivo l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate attribuendo rilevanza alla data del 9 ottobre 2012, indicata come data di richiesta della notificazione, mentre, secondo la prospettazione difensiva,la spedizione era avvenuta il 10.10.2012 e agli atti non era stata fornita la prova della data di consegna all’Ufficio postale. 1.1. La censura è, in parte, inammissibile e, in parte, infondata. Pur prescindendo dalla considerazione che il mezzo di impugnazione avrebbe dovuto essere formulato, più correttamente in relazione al num.4 del primo comma dell’art.360 cod. proc.civ., la censura non attinge l’accertamento in fatto del Giudice di merito rispetto alla data di richiesta della notifica ed è , comunque, infondato in quanto, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, in caso di notificazione avvenuta direttamente a mezzo del servizio postale, per il notificante vale il termine di consegna all’Ufficio postale e non quello successivo di spedizione (v. tra le altre di recente, Cass. n. 21483 del 06/07/2022). Dall’esame del fascicolo di ufficio del secondo grado risulta, infatti, che l’atto di appello venne presentato presso l’Ufficio postale nella data del 9 ottobre 2012, come attestato da l timbro datario apposto e sottoscritto dall’Ufficio postale sulla distinta delle raccomandate presentate dall’Agenzia delle entrate. 2. Con il secondo motivo - ru bricato: omessa pronuncia: violazione e falsa applicazione dell’art.112 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.4, c.p.c.- il ricorrente, premesso di avere specificamente eccepito,nelle fasi di merito, l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo per mancato invio della comunicazione di irregolarità prevista dall’art.36 bis del d.P.R. n.600 del 1973 e l’improcedibilità dello stesso per violazione dell’art.2, comma secondo, del d.lgs. n. 462 del 1997 lamenta che l’unico passaggio della sentenza in cui il Giudice di appello aveva affermato che nella specie la cartella richiama appunto gli atti concernenti l’esito del controllo automatizzato e verosimilmente comunicati al contribuente non integra i requisiti di una motivazione giuridicamente accettabile. 3. Con il terzo motivo, formulato in subordine al secondo , il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, num.3 cod.proc.civ., la violazione dell’art.36 bis citato, e di ulteriori disposizioni di legge laddove la C.T.R aveva ritenuto valida la cartella senza vagliare la sussistenza di un requisito indispensabile ossia l’avvenuto invio della comunicazione di irregolarità. 4.Le censure sono infondate. La prima , perché come palesato dallo stesso ricorrente, il Giudice di appello si è pronunciato sulla questione, la seconda alla luce della giurisprudenza consolidata di questa Corte la quale ha ripetutamente statuito che la notifica della cartella di pagamento aseguito di controllo automatizzato è legittima anche se non preceduta dalla comunicazione del c.d. "avviso bonario" ex art. 36 bis, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973, nel caso in cui non vengano riscontrate irregolarità nella dichiarazione; nè il contraddittorio endoprocedimentale è invariabilmente imposto dall'art. 6, comma 5, della leggen. 212 del 2000, il quale lo prevede soltanto quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione, quest'ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti al citato art. 36 bis , che implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo (v. Cass.n.33344 del 17/12/2019; e in termini Cass. n.8342 del 2012e n. 3154 del 2015).5 La violazione degli articoli 25 del d.P.R. n.602 del 1973, 7 della legge n. 212 del 2000 e 3 della legge n. 241 del 1990, viene dedotta con il quarto motivodi ricorso. Il ricorrente censura la sentenza impugnata laddove la C.T.R. aveva ritenuto che la cartella con cui l’ente impositore chiede il pagamento delle imposte, dichiarate e non versate, non necessitasse di specifica motivazione, mentre, secondo la prospettazione difensiva, era necessario che la cartella contenesse una congrua e intellegibile motivazione. 6. Le stesse violazioni di legge vengono dedotte con il sesto motivo di ricorso a mezzo del quale il ricorrente censura la sentenza impugnata laddove il giudice di appello aveva ritenuto che la motivazione potesse essere assolta mediante rinvio per relationem ad altro atto. Secondo la prospettazione difensiva tale argomentazione non superava il rilievo avanzato sin dal ricorso introduttivo, e accolto dal giudice di primo grado, secondo cui la cartella conteneva solo il richiamo alla comunicazione di irregolarità e non anche il suo contenuto essenziale. 7.Le censure da trattarsi congiuntamente, siccome intimamente connesse, sono inammissibili per più ragioni. In primo luogo, censurandosi il giudizio sulla motivazione dell’atto impugnato, non si riporta, con difetto di autosufficienza, il contenuto della cartella, impedendo a questa Corteogni possibilità di valutazione sulla stessa ammissibilità della censura. ( cfr. Cass, S ez. 5 , n. 16147 del 28/06/2017; id n. 28570 del 06/11/2019) . In secondo luogo, i mezzi di impugnazione, nei termini in cui sono formulati, senza alcun specifico riferimento alla fattispecie concreta, appaiono generici e tesi, inammissibilmente, a contrastare l’accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito.Infine, perché le censure sono inidonee a superare l’orientamento consolidato, in materia, di questa Corte (cfr. Cass. n. 21804 del 20/09/2017; id.n. 11612 del 2017, n . 15564 del 2016 , n . 14236 del 2017, n. 25329 del 2014) la quale ha, già condivisibilmente statuito che in tema di riscossione delle imposte, sebbene in via generale la cartella esattoriale, che non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria, debba essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, tale obbligo di motivazione deve essere differenziato a seconda del contenuto prescritto per ciascuno tipo di atto, sicché, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stataemessa in seguito a liquidazione effettuata in base alle dichiarazioni rese dal contribuente ai sensi degli artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bisdel d.P.R. n. 633 del 1972, l'obbligo di motivazione può essere assolto mediante il mero richiamo a tali dichiarazioni perché, essendo il contribuente già a conoscenza delle medesime, non è necessario che siano indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa . 8Con il sesto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 cod.proc. civ., la violazione degli artt. 7 della legge n. 212 del 2000e 3 della legge n. 241 del 1990 . Il ricorrente, premesso che la cartella di pagamento impugnata conteneva l’ammontare complessivo degli interessi da corrispondere, senza specificare le singole aliquote applicate con riferimento alle varie annualità cui si riferiva l’importo delle imposte da corrispondere, censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che l’obbligo di motivazione non riguardasse il calcolo degli interessi. 8.1 La questione sollevata con il mezzo è stata risolta dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 22281 del 14 luglio 2022 così massimata: La cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata -con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati -la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo . In particolare, per quello che qui interessa, le Sezioni Unite, con la citata sentenza, quanto alle ipotesi di controllo automatizzato - artt. 36-bis d.P.R. n.602/1973 e 54-bis d.P.R. n.633/1972 hanno evidenziato che il contribuente si trova gi à nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione pù considerarsi assolto dall'Ufficio mediante il mero richiamo alla dichiarazione medesima, proprio con riferimento al debito per tributi vari ed interessi . Alla luce di tale principio, la censura,rivolta essenzialmente alla mancata indicazione dell’aliquote applicate, si rileva infondata . Tra l’altro, come correttamente evidenziato dalla Commissione tributaria regionale, rispetto alla dedotta carenza motivazionale, nessun pregiudizio alla difesa è stato individuato dal contribuente, il quale, dimostrando di essere a conoscenza del parametro normativoapplicato dall’Amministrazione, affer ma in ricorso, ma senza svolgere alcuna censura in merito, che gli interessi sarebbero stati applicati due volte e che, per quanto concerne l’IVA, sarebbero state iscritte cinque partite debitorie. 9. Con il settimo motivo, infine, si deduce la violazione dell’art. 125 cod.proc. civ. e si censura la sentenza impugnata laddove la C.T.R. aveva ritenuto non necessaria la sottoscrizione della cartella. La censura è inammissibile in quanto in contrasto con il consolidato orientamento di questa Corte (v., tra le altre, Cass. n. 31605 del 04/12/2019) per cui in tema di riscossione delle imposte sul reddito, l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipendetanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice . 10.In conclusione, il ricorso proposto nei confronti dell’Agenzia delle entrate va rigettato e il contribuente, soccombente, va condannato alla refusione delle spese processuali nella misuraliquidata in dispositivo. 11. Il rigetto del ricorso esime questa Corte dal disporre la rinnovazione della notificazione del ricorso a [OSCURATO:SOCIETA]. alla luce del condiviso principio per cui il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processoin condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione "prima facie" infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (cfr. Cass.21 maggio 2018 n.12515; id.17 giugno 2019 n.16141). P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla refusione in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese processuali liquidate in complessivi euro 4.000, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art.13 comma 1quater del d.P.R. n.115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente