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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 36587/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale; lette le conclusioni e la nota spese della parte civile. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di BOLOGNA, con sentenza del 10/7/2020, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di BOLOGNA il 10/7/2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 494, 640 e 648 cod. pen. agli stessi rispettivamente contestati.

1. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati che, a mezzo del comune difensore, hanno dedotto i seguenti motivi.

1.1. Violazione di legge in relazione alla notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello all'imputata [OSCURATO:PERSONA].

1.2. Vizio di motivazione in ordine alla disposta subordinazione della sospensione condizionale concessa a [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della condizionale.1.3.

Vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche a [OSCURATO:PERSONA].

2. In data 8 giugno 2022 sono pervenute le conclusioni scritte con le quali il Procuratore Generale, in persona del Sost.

Proc. dott. [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino, ha chiesto che i ricorsi siano dichiarati inammissibili.

3. In data 9 giugno 2022 sono pervenute le conclusioni scritte e della parte civile [OSCURATO:PERSONA], con le quali l'avv. [OSCURATO:PERSONA] chiede che i ricorsi siano dichiarati inammissibili e che i ricorrenti siano condannati alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile per il presente grado, quantificate come da nota allegata in euro 900,00 oltre accessori di legge. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili.

1. Nel primo motivo il difensore deduce la violazione di legge in relazione alla notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello all'imputata [OSCURATO:PERSONA] in quanto la notifica, della quale era stata disposta la rinnovazione perché la precedente era tardiva, non sarebbe stata effettuata presso il domicilio dichiarato, che pure era stato correttamente utilizzato in precedenza.

Questione questa, peraltro, che la difesa avrebbe sollevato con una memoria presentata nel giudizio di appello sulla quale la Corte territoriale non si sarebbe pronunciata.

La doglianza è manifestamente infondata.

Dall'analisi degli atti che questa Corte ha il potere-dovere di esaminare al fine di risolvere le questioni processuali dedotte (cfr. Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220094), infatti, risulta che all'udienza del 26 maggio 2020 la Corte territoriale ha disposto rinnovarsi la notifica all'imputata presso il domicilio eletto indicato nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, cioè presso il difensore, e che nella stessa udienza il difensore ha ricevuto la notifica del rinvio al 10 luglio 2020, in proprio e per la propria assistita cfr.

Verbale udienza 26/5/2020).

La notifica così effettuata è regolare (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 12243 del 13/02/2018, Villani, Rv. 272246 - 01 per la quale "l'elezione di domicilio contenuta nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato opera anche nel procedimento principale per cui il beneficio è richiesto, a nulla rilevando l'espressa volontà dell'imputato di limitarne gli effetti esclusivamente al procedimento incidentale, in quanto, ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen., non sono consentite parcellizzazioni degli effetti delle dichiarazioni di domicilio effettuate nell'ambito di uno stesso procedimento") e la carenza di motivazione sul punto è irrilevante, in quanto qualora sia sottoposta al vaglio dei giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte di cassazione è giudice dei presupposti della decisione stessa, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla (Sez.

U, n. 5 del 26/02/1991, Bruno, Rv. 186998; Sez. 5, n. 17979 del 05/03/2013, Iamonte, Rv. 255515; Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, Ranieri, Rv. 221322), e, al limite, anche ove la giustificazione sia del tutto mancata (cfr. Sez. 1, n. 29036 del 06/02/2018, Scordio, Rv. 273296).

2. Nel secondo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in ordine alla disposta subordinazione della sospensione condizionale concessa a [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della condizionale rilevando che i giudici di merito non avrebbero adeguatamente considerato la personalità della ricorrente, coinvolta nei fatti solo in considerazione del rapporto sentimentale intercorrente tra la stessa e il Vigilante.

La doglianza non è consentita ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.

La questione relativa alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno, infatti, non era stata oggetto dell'appello principale, relativo solo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ed era stata inserita esclusivamente nei motivi nuovi successivamente proposti.

Ragione questa per la quale l'attuale censura, che peraltro anche nei motivi nuovi di appello era stata formulata in termini astratti e generici e non aveva alcuna connessione funzionale con il motivo dedotto, non è consentita in appello e non lo è a maggior ragione in questa sede (Sez. 6, Sentenza n. 6075 del 13/01/2015, Comitini, Rv. 262343 — 01)

3. Nel terzo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche a [OSCURATO:PERSONA].

La doglianza, formulata comunque in termini generici, non è consentita ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.

Nell'atto di appello, infatti, la difesa, anche in questo caso in termini generici, aveva devoluto esclusivamente in punti relativi alla qualificazione giuridica, alla mancata esclusione della recidiva, circa il mancato riconoscimento della circostanza di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., al bilanciamento di questa con la recidiva e al trattamento sanzionatorio, ma con esclusivo riferimento all'eccessivo aumento ex art. 81 c cod. pen. 4.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese processuali sostenute per il grado dalla parte civile liquidate come da dispositivo nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, gli imputati in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in comple

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale; lette le conclusioni e la nota spese della parte civile. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di BOLOGNA, con sentenza del 10/7/2020, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di BOLOGNA il 10/7/2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 494, 640 e 648 cod. pen. agli stessi rispettivamente contestati. 1. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati che, a mezzo del comune difensore, hanno dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge in relazione alla notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello all'imputata [OSCURATO:PERSONA]. 1.2. Vizio di motivazione in ordine alla disposta subordinazione della sospensione condizionale concessa a [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della condizionale.1.3. Vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche a [OSCURATO:PERSONA]. 2. In data 8 giugno 2022 sono pervenute le conclusioni scritte con le quali il Procuratore Generale, in persona del Sost. Proc. dott. [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino, ha chiesto che i ricorsi siano dichiarati inammissibili. 3. In data 9 giugno 2022 sono pervenute le conclusioni scritte e della parte civile [OSCURATO:PERSONA], con le quali l'avv. [OSCURATO:PERSONA] chiede che i ricorsi siano dichiarati inammissibili e che i ricorrenti siano condannati alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile per il presente grado, quantificate come da nota allegata in euro 900,00 oltre accessori di legge. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1. Nel primo motivo il difensore deduce la violazione di legge in relazione alla notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello all'imputata [OSCURATO:PERSONA] in quanto la notifica, della quale era stata disposta la rinnovazione perché la precedente era tardiva, non sarebbe stata effettuata presso il domicilio dichiarato, che pure era stato correttamente utilizzato in precedenza. Questione questa, peraltro, che la difesa avrebbe sollevato con una memoria presentata nel giudizio di appello sulla quale la Corte territoriale non si sarebbe pronunciata. La doglianza è manifestamente infondata. Dall'analisi degli atti che questa Corte ha il potere-dovere di esaminare al fine di risolvere le questioni processuali dedotte (cfr. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220094), infatti, risulta che all'udienza del 26 maggio 2020 la Corte territoriale ha disposto rinnovarsi la notifica all'imputata presso il domicilio eletto indicato nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, cioè presso il difensore, e che nella stessa udienza il difensore ha ricevuto la notifica del rinvio al 10 luglio 2020, in proprio e per la propria assistita cfr. Verbale udienza 26/5/2020). La notifica così effettuata è regolare (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 12243 del 13/02/2018, Villani, Rv. 272246 - 01 per la quale "l'elezione di domicilio contenuta nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato opera anche nel procedimento principale per cui il beneficio è richiesto, a nulla rilevando l'espressa volontà dell'imputato di limitarne gli effetti esclusivamente al procedimento incidentale, in quanto, ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen., non sono consentite parcellizzazioni degli effetti delle dichiarazioni di domicilio effettuate nell'ambito di uno stesso procedimento") e la carenza di motivazione sul punto è irrilevante, in quanto qualora sia sottoposta al vaglio dei giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte di cassazione è giudice dei presupposti della decisione stessa, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla (Sez. U, n. 5 del 26/02/1991, Bruno, Rv. 186998; Sez. 5, n. 17979 del 05/03/2013, Iamonte, Rv. 255515; Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, Ranieri, Rv. 221322), e, al limite, anche ove la giustificazione sia del tutto mancata (cfr. Sez. 1, n. 29036 del 06/02/2018, Scordio, Rv. 273296). 2. Nel secondo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in ordine alla disposta subordinazione della sospensione condizionale concessa a [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della condizionale rilevando che i giudici di merito non avrebbero adeguatamente considerato la personalità della ricorrente, coinvolta nei fatti solo in considerazione del rapporto sentimentale intercorrente tra la stessa e il Vigilante. La doglianza non è consentita ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen. La questione relativa alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno, infatti, non era stata oggetto dell'appello principale, relativo solo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ed era stata inserita esclusivamente nei motivi nuovi successivamente proposti. Ragione questa per la quale l'attuale censura, che peraltro anche nei motivi nuovi di appello era stata formulata in termini astratti e generici e non aveva alcuna connessione funzionale con il motivo dedotto, non è consentita in appello e non lo è a maggior ragione in questa sede (Sez. 6, Sentenza n. 6075 del 13/01/2015, Comitini, Rv. 262343 — 01) 3. Nel terzo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche a [OSCURATO:PERSONA]. La doglianza, formulata comunque in termini generici, non è consentita ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen. Nell'atto di appello, infatti, la difesa, anche in questo caso in termini generici, aveva devoluto esclusivamente in punti relativi alla qualificazione giuridica, alla mancata esclusione della recidiva, circa il mancato riconoscimento della circostanza di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., al bilanciamento di questa con la recidiva e al trattamento sanzionatorio, ma con esclusivo riferimento all'eccessivo aumento ex art. 81 c cod. pen. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese processuali sostenute per il grado dalla parte civile liquidate come da dispositivo nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in comple
Decreto Cassazione n. 36587/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris