CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 marzo 2022
Cassazione n. 12656/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Firenze che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art.481 cod. pen., commesso il 20 luglio 2011. 2. Il ricorso non è inammissibile, sicché, in assenza delle condizioni per una assoluzione nel merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che il termine di prescrizione del reato è decorso il 15 luglio 2020 tenuto conto di un periodo di sospensione di un anno, sette mesi e ventisei giorni (come risulta dal testo della sentenza impugnata, cfr. pag.4). 3. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato di cui all'art. 481 cod. pen. è estinto per prescrizione. Così deciso il 09/03/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] osini [OSCURATO:PERSONA]