Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 giugno 2026

Cassazione n. 20314/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

BIAMONTE,rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 1151/2023Numero sezionale 1560/2026Numero di raccolta generale 20314/2026Data pubblicazione 17/06/2026DI [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 22, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], già rappresentata edifesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (classe 1945)– controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA], MARCO- intimati -avverso la sentenza n. 4267/2022 della CORTE DI APPELLO diNAPOLI, depositata in data 06/07/2022;udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dalConsigliere Oliva;udito il Procuratore Generale, nella persona del Sostituto dott.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] evocavano in giudizio CarmineAnnunziata, sezione distaccata di Sorrento, lamentando la violazionedelle distanze legali da parte dei convenuti, in occasione dei lavori didemolizione e rifacimento di preesistenti manufatti, con modifica dellasagoma e dei volumi, nonché la condanna dei predetti ad arretrare laloro nuova fabbrica sino al rispetto della distanza di 10 metri previstatra pareti finestrate.

In subordine, nel caso di rigetto della domandaprincipale chiedevano accertarsi la violazione delle norme antisismichee la condanna dei convenuti alla messa in sicurezza dell’edificio ed alrisarcimento del danno.

A sostegno di tale domanda gli attoriesponevano che i convenuti avevano demolito e ricostruito duepreesistenti manufatti, tra loro separati, già di proprietà del CarmineNumero registro generale 1151/2023Numero sezionale 1560/2026Numero di raccolta generale 20314/2026Data pubblicazione 17/06/2026altezza, volume e superfici maggiori degli originari manufatti eubicazione spostata rispetto a questi ultimi.Si costituivano in giudizio i convenuti, resistendo alla domanda edinvocando, in via riconvenzionale, la condanna degli attori alrisarcimento del danno derivante dalla sospensione dei lavori per oltreun anno.

Chiedevano ed ottenevano l’autorizzazione a chiamare incausa, in manleva, l’impresa esecutrice delle opere, la quale a sua voltasi costituiva resistendo sia alla domanda principale che a quellaspiegata in manleva, eccependo l’intervenuta prescrizionequinquennale del diritto al risarcimento del danno.Veniva espletato in corso di causa accertamento tecnico preventivo,in esito al quale il C.T.U. concludeva escludendo la sussistenza di unnesso causale tra i danni dell’edificio degli attori ed i lavori eseguiti daiconvenuti.Veniva poi espletata C.T.U. all’esito della quale veniva riscontratala parziale frontistanza tra i due edifici, degli attori e dei convenuti, lamancata corrispondenza delle nuove fabbriche alle preesistenze,nonché il mancato rispetto della distanza di 10 metri prevista dall’art.9 del D.M. n. 1444 del 1968.A seguito del decesso di [OSCURATO:PERSONA] la causa veniva riassuntanei confronti dei suoi eredi e decisa con sentenza n. 2979/2014, con laquale i convenuti venivano condannati ad arretrare la parete finestratadel loro immobile sino a 10 metri da quella frontistante degli attori edal risarcimento del danno.Avverso detta decisione interponevano appello principale FerraroMichele, in proprio e quale amministratore unico di CMF CostruzioniS.r.l., mentre spiegavano appello incidentale [OSCURATO:PERSONA] eGemma Marotta, chiedendo un maggiore arretramento della fabbricaNumero registro generale 1151/2023Numero sezionale 1560/2026Numero di raccolta generale 20314/2026Data pubblicazione 17/06/2026degli originari convenuti ed il risarcimento di un danno superiore aquello riconosciuto dal Tribunale.Con la sentenza impugnata, n. 4267/2022, la Corte di Appello diNapoli accoglieva il gravame soltanto in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], nel resto, le due impugnazioni, principale e incidentale, econfermando quindi la decisione impugnata in relazione al rapportoprocessuale tra le altre parti del giudizio.La Corte distrettuale riteneva, in particolare, che il fatto che gliappellanti avessero edificato la loro fabbrica giusta concessione ediliziarilasciata dal Comune fosse irrilevante ai fini del giudizio, in quantoquest’ultimo verte su rapporti di vicinato.

Riteneva altresì dimostrato,sulla base degli accertamenti condotti dal C.T.U., che la nuova fabbrica,composta da due corpi separati (di cui uno più grande, definito come“corpo N” ed uno più piccolo, individuato come “corpo L”) avesse unasagoma difforme dalla preesistenza e quindi costituisse nuovacostruzione.

Affermava che, di conseguenza, la nuova entità ediliziadovesse rispettare le prescrizioni in tema di distanze, tra cui l’art. 9 delD.M. n. 1444 del 1968, oggetto di automatica inserzione nelregolamento locale, in quanto disposizione di natura inderogabile.Ancora, la Corte territoriale affermava che le aperture praticate nellaparete del corpo L, parzialmente frontistante l’edificio degli appellati,consentivano una comoda inspectio e prospectio e dunque costituivanovedute e dunque, ravvisata la frontistanza tra gli edifici, almeno per unsegmento, confermava la statuizione di condanna degli appellanti adarretrare la loro fabbrica sino al rispetto della distanza di cui al soprarichiamato D.M. n. 1444 del 1968, escludendo la configurabilitàdell’aderenza tra i due edifici, non perfettamente combacianti.

Infine,la Corte di Appello escludeva che la realizzazione del corpo L fosseNumero registro generale 1151/2023Numero sezionale 1560/2026Numero di raccolta generale 20314/2026Data pubblicazione 17/06/2026consentita in deroga alle norme di cui al D.M. n. 1444 del 1968, inquanto detta fabbrica non costituiva parte del corpo N, al quale non eralegata neppure da un vincolo di natura pertinenziale.

La Corte diAppello, invece, rigettava l’appello incidentale, evidenziando che essoaveva ad oggetto il rispetto delle distanze dal corpo N, in relazione alquale tuttavia il C.T.U. aveva ritenuto operante la deroga di cui all’art.9, ultimo comma, del D.M. n. 1444 del 1968, e che gli appellantiincidentali non avevano mosso alcuna osservazione al riguardo.Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione MicheleResiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA].Le altre parti intimate, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (titolaredell’omonima impresa edile), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonhanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.In prossimità dell’udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA], originariamentefissata per la discussione del ricorso, il P.G. ha depositato requisitoriascritta concludendo per l’accoglimento del ricorso, e la parte ricorrenteha depositato memoria.Sono comparsi in quella udienza pubblica il P.G., nella persona delSostituto dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso riportandosi allapropria requisitoria scritta, e l’avv. [OSCURATO:PERSONA], per partericorrente, il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.Con ordinanza interlocutoria n. 9943/2026 il Collegio, rilevato chedalle verifiche eseguite l’unico difensore della parte controricorrente,avv. [OSCURATO:PERSONA] (classe 1945), risultava cancellato dall’albodegli avvocati, ha rinviato il ricorso all’udienza fissa dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] perconsentire alla parte controricorrente, priva di difensore, di nominareun nuovo procuratore.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 1151/2023Numero sezionale 1560/2026Numero di raccolta generale 20314/2026Data pubblicazione 17/06/2026In prossimità dell’udienza pubblica odierna la partecontroricorrente, ha nominato un nuovo difensore e ha depositatomemoria.La parte ricorrente, invece, ha depositato istanza di differimentodella udienza allegando un impedimento legato a motivi di salute.E’ comparso in udienza pubblica il P.G., nella persona del Sostitutodott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso riportandosi alla propriarequisitoria scritta.RAGIONI DELLA DECISIONE1 In via preliminare, deve essere respinta l’istanza di differimentodell’udienza depositata dal difensore della parte ricorrente.Quest’ultimo, infatti, pur avendo documentato un impedimentopersonale legato a motivi di salute, non ha però documentato e, per laverità, neppure dichiarato di essere impossibilitato a farsi sostituire inudienza.

Al riguardo, questa Corte ha ripetutamente affermato ilprincipio, che merita di essere ribadito, secondo cui “L'istanza di rinviodell'udienza di discussione per grave impedimento del difensore, aisensi dell'art. 115 disp. att. c.p.c., allorché non faccia riferimentoall'impossibilità di sostituzione mediante delega conferita ad un collega(facoltà ora confermata dall'art. 9, comma 2, della l. n. 247 del 2012 etale da rendere riconducibile all'esercizio professionale del sostituitol'attività processuale svolta dal sostituto), si risolve nellaprospettazione di un problema attinente all'organizzazioneprofessionale del difensore, che non rileva ai fini del richiestodifferimento” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10546 del 03/05/2018,Rv. 648768; conf.

Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11121 del 10/06/2020,Rv. 658141; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22094 del 17/10/2014, Rv.632913; Cass. Sez.

U, Ordinanza n. 4773 del 26/03/2012, Rv.621382).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 1151/2023Numero sezionale 1560/2026Numero di raccolta generale 20314/2026Data pubblicazione 17/06/2026Sempre preliminarmente, va rilevato che il giudizio è statoinstaurato nel 2006, onde ad esso si applica la disciplina anteriore allanovella di cui alla legge n. 69 del 2009.

Di conseguenza, la costituzionedel nuovo difensore della parte controricorrente è inammissibile inquanto ad essa non è stata allegata procura speciale rilasciata in formanotarile, bensì semplice procura autenticata dal difensore.

Sul punto,va ribadito che “L'art. 83, comma 3, c.p.c., nel testo risultante dallemodifiche introdotte dalla l. n. 69 del 2009, secondo il qualela procura speciale può essere apposta a margine o in calce anche digiudizi instaurati in primo grado dopo l'entrata in vigore dell'art. 45della predetta legge (ossia il 4 luglio 2009), mentre per i procedimentiinstaurati anteriormente a tale data, se la procura non viene rilasciatain calce o a margine del ricorso o del controricorso, si deve provvedereal suo conferimento mediante atto pubblico o scrittura privataautenticata ex art. 83, comma 2, c.p.c.” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n.12434 del 19/04/2022, Rv. 664786).

Da quanto precede derival’inammissibilità anche della memoria prodotta per l’odierna udienza.Passando all’esame dei motivi del ricorso, con il primo di essi laparte ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione delle normeregolamentari contenute nel Piano di Recupero vigente nel territoriodel Comune di [OSCURATO:PERSONA]; la violazione o falsa applicazione e-ointerpretazione dell’art. 9, commi 1, 2 e 3 del D.M. 1444 del 1968, dellalegge 6 agosto 1967 n. 765, art. 17, degli articoli 872-873 in relazioneall’articolo 360 numeri 3 e 5 cpc; la violazione o falsa applicazione degliarticoli 11 e 15 delle disposizioni generali al codice civile; l’erroneavalutazione e travisamento in fatto e in diritto delle caratteristicheedilizie/ urbanistiche dell’intervento de quo; l’erronea applicazione delcriterio della successione di norme nel tempo e la mancataNumero registro generale 1151/2023Numero sezionale 1560/2026Numero di raccolta generale 20314/2026Data pubblicazione 17/06/2026considerazione della prevalenza delle norme sopravvenute menorestrittive di quelle applicate dal giudice di merito; la violazione e falsaapplicazione degli art. 3 lett. d) e 2 bis del DPR n. 380 del 2001 esuccessive modifiche ed integrazioni.Con questo articolato motivo, la parte ricorrente censura la Corted’Appello per aver ritenuto che parte del fabbricato di nuovacostruzione non rientrasse nell’ambito del piano di recupero vigente nelterritorio del Comune di [OSCURATO:PERSONA].

Secondo la tesi di partericorrente, infatti, detto piano avrebbe effetto per l’intero territoriocomunale e consentirebbe l’accorpamento di volumi preesistenti, con ilsolo limite del rispetto dell’altezza di 7 metri.

Di conseguenza, il lievedistacco della fabbrica dei ricorrenti dall’edificio [OSCURATO:PERSONA] nonescluderebbe la legittimità dell’opera, anche perché con esso sarebberostate rispettate le distanze minime tra edifici previste dal codice civile.Con un secondo profilo di doglianza, i ricorrenti lamentano chel’arretramento del loro edificio creerebbe una intercapedine dannosa, edunque colliderebbe con la ratio del D.M. n. 1444 del 1968.

Laricostruzione di una precedente fabbrica, del resto, non implicherebbeil necessario rispetto della preesistenza, nel senso che il nuovoorganismo non deve essere la fotocopia esatta di quello precedente,ma può presentare lievi differenze, oggetto peraltro, nel caso specifico,di autorizzazione da parte dell’ente locale, che ebbe a rilasciare alSoprintendenza dei [OSCURATO:PERSONA] di Napoli prot. 13731 del10.5.2004.Inoltre, con un terzo profilo di censura i ricorrenti sostengono chenel caso di specie non sarebbe operante la disposizione di cui all’art. 9del D.M. n. 1444 del 1968, in quanto essa presupporrebbe laprevisione, nello strumento locale, di una distanza tra fabbricati, cheNumero registro generale 1151/2023Numero sezionale 1560/2026Numero di raccolta generale 20314/2026Data pubblicazione 17/06/2026nella specie il piano regolatore del Comune di [OSCURATO:PERSONA], adottatocon delibera commissariale del 1982, non prevedeva affatto.

Inassenza di norma regolamentare disciplinante le distanze tra fabbricati,le disposizioni di cui all’art. 9 del D.M. n.- 1444 del 1968, non applicabilidirettamente nei rapporti tra i privati, non potevano essere ritenuteoperanti.Ancora, con un quarto profilo i ricorrenti lamentano che, in ognicaso, opererebbe nel caso di specie la deroga prevista dall’ultimocomma dell’art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968, in presenza di un pianodi recupero avente natura di strumento attuativo del piano regolatoregenerale, valido per l’intero territorio comunale di [OSCURATO:PERSONA].Infine, con un quinto profilo di doglianza i ricorrenti evidenzianoche la ricostruzione sarebbe avvenuta assicurando la coincidenzadell’aree di sedime e della volumetria del vecchio manufatto con quelledel nuovo organismo edilizio, onde allo stesso si applicherebbe lanorma di cui all’art. 10 del D.L. n. 76 del 16.6.2020, che riscrivendol’art. 2 bis, comma 1 ter, del D.P.R. n. 380 del 2001 ha previsto che laricostruzione di un precedente manufatto può essere legittimamenteeseguita mediante mantenimento delle distanze legittimamentepreesistenti.

Di conseguenza, il necessario rispetto delle originarievolumetria e sagoma non sarebbe più richiesto, essendo sufficiente ilsolo mantenimento delle distanze preesistenti.La censura è parzialmente fondata.La Corte di Appello ha innanzitutto richiamato la disposizione dicui all’art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968, ribadendo che essa, in quanto1941, prevale sulle disposizioni regolamentari locali meno restrittive(cfr. pag. 20 della sentenza impugnata).

La statuizione è coerente conl’insegnamento di questa Corte, secondo cui “In tema di distanze traNumero registro generale 1151/2023Numero sezionale 1560/2026Numero di raccolta generale 20314/2026Data pubblicazione 17/06/2026fabbricati, nel regolamento locale che non preveda distanza alcuna oche preveda distanze inferiori a quelle minime prescritte per zoneterritoriali omogenee dall'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968 questainderogabile disciplina si inserisce automaticamente, con immediataoperatività nei rapporti tra privati, in virtù della natura integrativa delregolamento rispetto all'art. 873 c.c.” (Cass. Sez. 2, Sentenza n.15458 del 26/07/2016, Rv. 640709; conf.

Cass. Sez.

U, Sentenza n.14953 del 07/07/2011, Rv. 617949; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 29732del 12/12/2017, Rv. 647062; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 12562 del10/05/2023, Rv. 667781; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 21991 del30/07/2025, Rv. 676015).

Poiché nella specie il regolamento locale delComune di [OSCURATO:PERSONA] non prevede –come lo stesso ricorrentericonosce– alcuna distanza tra fabbricati, le norme imperative di cui alD.M. n. 1444 del 1968 sono applicabili, in quanto oggetto di automaticainserzione, appunto ope legis, nel regolamento locale privo di disciplinain tema di distanze tra edifici nei centri urbani.Ciò comporta il rigetto del terzo profilo dell’articolato motivo inesame, con conseguente applicabilità, al caso di specie, della normativadi cui all’art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968.Gli altri profili, invece, sono fondati nei termini che seguono.La Corte di Appello ha fatto proprie le risultanze della C.T.U.,evidenziando che –sulla base degli accertamenti condottidall’ausiliario– la nuova fabbrica degli odierni ricorrenti è adiacente aquella di proprietà [OSCURATO:PERSONA] ed è composta da due autonomi corpi difabbrica (rispettivamente indicati con le lettere N e L) che ricadrebberosu particelle non completamente comprese nel piano di recupero cheautorizzerebbe la deroga prevista dall’ultimo comma dell’art. 9suindicato.

Di conseguenza, la Corte distrettuale, ritenendo chel’edificazione oggetto di causa costituisse nuova costruzione, in quantoNumero registro generale 1151/2023Numero sezionale 1560/2026Numero di raccolta generale 20314/2026Data pubblicazione 17/06/2026implicante aumento della preesistente sagoma, ha ordinatol’arretramento della parte di essa posta in posizione parzialmentefrontistante la parete del fabbricato di proprietà [OSCURATO:PERSONA].La statuizione non considera che, alla luce della modifica dell’art.2, comma 1 ter, del D.P.R. n. 380 del 2001, introdotta dal D.L. n. 76del 2020, la coincidenza dell’area di sedime del vecchio e del nuovoorganismo edilizio costituisce circostanza sufficiente a renderelegittima la sopraelevazione oggetto di causa, ove il nuovo organismoedilizio sia rispettoso delle distanze preesistenti.Inoltre, in epoca successiva al deposito della sentenza impugnataè intervenuta la legge 24 luglio 2024, n. 105, di conversione in legge,con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recantedisposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica.L’art. 1, primo comma, di tale normativa sopravvenuta prevedetestualmente che: “1.

Al testo unico delle disposizioni legislative eregolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguentimodificazioni:(0a) all'articolo 2-bis è aggiunto, in fine, il seguente comma:"1-quater.

Al fine di incentivare l'ampliamento dell'offerta abitativalimitando il consumo di nuovo suolo, gli interventi di recupero deisottotetti sono comunque consentiti, nei limiti e secondo le procedureprevisti dalla legge regionale, anche quando l'intervento di recuperonon consenta il rispetto delle distanze minime tra gli edifici e daiconfini, a condizione che siano rispettati i limiti di distanza vigentiall'epoca della realizzazione dell'edificio, che non siano apportatemodifiche, nella forma e nella superficie, all'area del sottotetto, comedelimitata dalle pareti perimetrali, e che sia rispettata l'altezzamassima dell'edificio assentita dal titolo che ne ha previsto laNumero registro generale 1151/2023Numero sezionale 1560/2026Numero di raccolta generale 20314/2026Data pubblicazione 17/06/2026costruzione.

Resta fermo quanto previsto dalle leggi regionali piùfavorevoli".Si pone, dunque, il problema del coordinamento con dettanormativa sopravvenuta, di maggior favore per gli odierni ricorrenti,dell’affermazione della Corte di Appello, che ha ritenuto che lasopraelevazione realizzata dagli odierni ricorrenti integrasse una nuovacostruzione e fosse, di conseguenza, assoggettata al rispetto dellenorme sulle distanze e segnatamente del D.M. n. 1444 del 1968.Alla luce della legislazione nazionale più favorevole medio temporeintervenuta, occorre procedere alla verifica della configurabilità, omeno, dell’intervento in contestazione sub specie di nuova costruzionee della sua assoggettabilità, o meno, alle norme in tema di distanze.In definitiva, quindi, il primo motivo va accolto nella parte di cuianzidetto.2.

Con il secondo motivo, la parte ricorrente si duole della violazionee falsa applicazione della nozione di “parete finestrata” di cui all’art. 9co 1 del D.M. n. 1444/68 in relazione agli articoli 900 e ss Cod. civ. eagli artt. 360 n. ri 3 e 5 c. p. c. – omessa e contraddittoria motivazionesu un punto decisivo della vicenda.

Con tale doglianza, i ricorrentilamentano che la Corte di Appello abbia erroneamente ritenutoapplicabile la disposizione di cui all’art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968,configurando la parete del loro edificio come “finestrata” ancorché lastessa presenti soltanto aperture qualificabili come luci.La censura è fondata.La Corte di Appello ha richiamato la C.T.U., secondo cui l’edificiodei ricorrenti presentava, nella parete antistante quella del fabbricatoDi [OSCURATO:PERSONA], una apertura al piano primo, per l’accesso al terrazzo, e dueaperture al piano secondo; ha ritenuto che la prima apertura costituisca“… piuttosto che una veduta, un passaggio …” richiamando il principioNumero registro generale 1151/2023Numero sezionale 1560/2026Numero di raccolta generale 20314/2026Data pubblicazione 17/06/2026secondo cui per aversi veduta non occorre la dotazione materialedell’affaccio, ma la mera possibilità di avere, grazie alla sua esistenza,una visuale agevole sul fondo vicino, e che le due aperture al pianosuperiore costituiscano vedute, in quanto idonee alla inspectio eprospectio (cfr. pag. 25 della sentenza impugnata).Secondo la giurisprudenza di questa Corte, che merita di esserequi ribadita, “Posto che nella disciplina legale dei rapporti di vicinatol'obbligo di osservare nelle costruzioni determinate distanze sussistesolo in relazione alle vedute, e non anche alle luci, la dizione "paretifinestrate" … non potrebbe che riferirsi esclusivamente alle paretimunite di finestre qualificabili come vedute, senza ricomprenderequelle sulle quali si aprono finestre cosiddette lucifere" (Cass. Sez. 2,Sentenza n. 26383 del 20/12/2016 (Rv. 642167; conf.

Cass. Sez. 2,Sentenza n. 6604 del 30/04/2012 (Rv. 622397; Cass. Cass. Sez. 2,Sentenza n. 1764 del 20/01/2022, non massimata, pag. 24; Cass. Sez.2, Sentenza n. 359 del 05/01/2024, non massimata, pag. 6: Cass.Sez. 2, Sentenza n. 20360 del 21/07/2025, non massimata, pag. 12).La Corte distrettuale ha dato per scontato che le aperture presentinella parete dell’edificio dei ricorrenti costituissero vedute, senzatuttavia compiere alcuna verifica, in concreto, sulle loro caratteristichee dunque sulla loro idoneità a consentire la comoda inspectio eprospectio sul fondo vicino.

Il giudice di merito avrebbe invece dovutoaccertare sia le dimensioni delle aperture (larghezza e altezza), sia –esoprattutto– l’altezza dei rispettivi davanzali (trattandosi di finestre)proprio per verificare se l’affaccio era comodo per una persona dinormale statura.

Va osservato, al riguardo, che il ricorso indica, inmodo assolutamente autosufficiente (cfr. pagg. 54 e ss.) che alcuneapertura presentano una altezza da terra minima, mentre altre unaaltezza eccessiva; tali, sia la prima che la seconda, a rendereNumero registro generale 1151/2023Numero sezionale 1560/2026Numero di raccolta generale 20314/2026Data pubblicazione 17/06/2026quantomeno difficile l’affaccio.

La Corte distrettuale, anziché verificare–come avrebbe dovuto– l’incidenza di tali elementi di fatto, e delle altrecaratteristiche delle aperture di cui si discute, sulla possibilità diinspicere e prospicere, ha, invece dato per scontato che “le dueaperture, al secondo piano, per dimensione, dotazione e prospettiva,sono certamente idonee alla prospectio e alla inspectio” con unamotivazione meramente apparente, che –proprio per il mancatofondamentale accertamento in concreto di cui si è detto– non consentedi percepire il fondamento concreto di una tale affermazione.Quanto invece all’altra apertura al primo piano, che funge dapassaggio per accedere al terrazzo, questa Corte ha affermato che la"porta-finestra" che consenta la inspectio, ma non la prospectio, ossialo sguardo frontale sul fondo del vicino, ma non lo sguardo obliquo elaterale, non integra veduta, sebbene permetta occasionalmente efugacemente, nel momento dell'uscita, la visione globale e mobile delfondo alieno (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17950 del 13/08/2014,Rv. 631783; conf.

Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 14091 del 23/05/2019,non massimata, pag. 9).

Affinché sussista una veduta, a norma dell'art.900 c.c., è infatti necessario, oltre al requisito della inspectio, anchequello della prospectio nel fondo del vicino, dovendo detta apertura nonsolo consentire di vedere e guardare frontalmente, ma anche diaffacciarsi, vale a dire di guardare non solo di fronte, ma ancheobliquamente e lateralmente, così assoggettando il fondo alieno ad unavisione mobile e globale (cfr. tra le tante, Cass. Sez.

U,Sentenza n. 10615 del 28/11/1996, Rv. 500874; conf.

Cass. Sez. 2,Sentenza n. 1904 del 23/02/1998, Rv. 512905 Cass. Sez. 6 - 2,Ordinanza n. 346 del 10/01/2017, Rv. 642316; Cass. Sez. 2,Ordinanza n. 25864 del 23/09/2021, Rv. 662259; Cass. Sez. 2,Ordinanza n. 34824 del 17/11/2021, Rv. 662867).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 1151/2023Numero sezionale 1560/2026Numero di raccolta generale 20314/2026Data pubblicazione 17/06/2026E’ vero che anche le porte, i ballatoi e le scale, fondamentalmentedestinati all’accesso, e soltanto occasionalmente od eccezionalmenteall'affaccio “possono configurare vedute quando –indipendentementedalla funzione primaria del manufatto– risulti obiettivamente possibile,in via normale, per le particolari situazioni o caratteristiche di fatto,anche l'esercizio della prospectio ed inspectio su o verso il fondo delvicino” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 499 del 13/01/2006, Rv. 585768;conf.

Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20273 del 22/08/2017, nonmassimata, pag. 3; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1451 del 16/03/1981,Rv. 412104).

Infatti “La normale destinazione di una porta é quella diconsentire l'accesso, tuttavia nulla esclude che la stessa, come nel casodi una portafinestra, possa dar luogo a veduta quando, per chiari edunivoci segni e per la speciale situazione di fatto, risulti normalmentedestinata anche all'esercizio di una veduta“ (Cass. Sez. 2, Sentenza n.1138 del 20/04/1971, Rv. 351241; cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenzan. 763 del 06/03/1976, Rv. 379422, relativa ai ballatoi e scale esternedi ingresso alle singole abitazioni; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3003 del02/08/1976, Rv. 381779, che ha configurato come veduta “…un'apertura nel muro di un edificio, che possa essere utilizzata peraffacciarsi o guardare sul fondo del vicino quando lo si voglia, ossia'normalmente', anche se essa venga prevalentemente adoperata peraltri usi”; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3502 del 04/08/1977, Rv. 387081,relativa ad un pianerottolo dal quale sia possibile esercitare la veduta;nonché Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4526 del 05/05/1998, Rv. 515107;Cass.

Sez. 2, Sentenza n. 499 del 13/01/2006, Rv. 585768).In definitiva, quindi, va ribadito che “… per veduta-prospetto deveintendersi l'apertura destinata per sua normale e prevalente funzionea guardare e ad affacciarsi verso il fondo del vicino, cioè le finestre, ibalconi, le terrazze e simili …” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2 delNumero registro generale 1151/2023Numero sezionale 1560/2026Numero di raccolta generale 20314/2026Data pubblicazione 17/06/202603/01/1992, Rv. 475206; conf.

Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9047 del05/06/2012, Rv. 622659).

Ai fini di poter invece configurare unaveduta al di fuori delle aperture normalmente destinate a tale scopo, ènecessario condurre una verifica in concreto, al fine di verificarel’effettiva idoneità a consentire l’affaccio sul fondo vicino (cfr. Cass.Sez. 2, Sentenza n. 25188 del 15/10/2008, Rv. 605463) e, più inparticolare, se l’apertura, per ubicazione, consistenza e caratteristiche,sia oggettivamente idonea all'inspicere ed al prospicere in alienum (cfr.Cass.

Sez. 2, Sentenza n. 13217 del 28/05/2013, Rv. 626281).Nel caso in esame un tale accertamento sulle particolari situazionio caratteristiche di fatto delle aperture di cui si discute ècompletamente mancato.

Di più: dalle parole usate dalla Cortedistrettuale sembra addirittura che il giudice di merito ne abbia esclusol’idoneità in concreto alla inspectio e prospectio, posto che, con unaaffermazione dubbiosa e perplessa (lo dimostra l’uso del condizionale)il giudice di seconde cure dà atto che la porta-finestra “piuttosto cheuna veduta, potrebbe effettivamente costituire un passaggio”.

Simileargomentazione, giuridicamente errata e fondata su motivazioneperplessa, non è idonea a costituire il fondamento logico-giuridicodell’ordine di arretramento e demolizione contenuto nella decisioneimpugnata.Si rende necessario nuovo esame per sopperire a tali lacune.3.

Con il terzo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione efalsa applicazione dell’art. 9 D.M. n 1444/1968, in relazione al concettodi costruzione in aderenza ed all’esclusione della “parete antistante” –preesistenza del setto murario posto in aderenza idoneo ad escluderel’applicazione delle norme sulle distanze legali.

Con tale censura, iricorrenti contestano la sussistenza del requisito della frontistanza trale due pareti degli edifici, rispettivamente di loro proprietà e diNumero registro generale 1151/2023Numero sezionale 1560/2026Numero di raccolta generale 20314/2026Data pubblicazione 17/06/2026proprietà [OSCURATO:PERSONA], affermando che il rilievo della Corte distrettualesarebbe limitato ad un semplice sporto, costituente setto murario,sviluppato per mt. 4,35 in altezza dal primo piano, per mt. 3,80 inpianta e per uno spessore di 55 cm.

Tale struttura, destinata solo aduna funzione di sostegno, non avrebbe potuto essere considerato ai finidella frontistanza tra le due fabbriche.La censura è infondata.Come correttamente ritenuto dalla Corte di Appello, “Ai finidell'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968, due fabbricati, per essereantistanti, non devono necessariamente essere paralleli, ma possonoanche fronteggiarsi con andamento obliquo, purché tra le facciate deidue edifici sussista almeno un segmento di esse tale che l'avanzamentodi una o di entrambe le facciate porti al loro incontro, sia pure per quellimitato segmento” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24471 del 01/10/2019,Rv. 655256; conf.

Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 24076 del 03/10/2018,Rv. 650635; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5741 del 03/03/2008, Rv.602212).

La frontistanza, dunque, è esclusa quando gli edifici sonoposti tra loro ad angolo retto, ovvero quando sono gli spigoli opposti apotersi toccare se prolungati idealmente uno verso l'altro, ma nonanche nel caso in cui –come nella fattispecie– le due pareti sifronteggino, sia pure per un solo tratto.

Ne consegue il rigetto delladoglianza, essendo del tutto irrilevante la funzione alla quale assolve iltratto della fabbrica riscontrato come frontistante all’opposta parete diun altro edificio, poiché la ratio dell’art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968non è quello di distinguere, e disciplinare diversamente, le singoletipologie di edificio o fabbrica, ma quello di evitare, in termini generali,la formazione di intercapedini ritenute dannose.In definitiva, vanno accolti i primi due motivi e rigettato il terzo.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 1151/2023Numero sezionale 1560/2026Numero di raccolta generale 20314/2026Data pubblicazione 17/06/2026La sentenza impugnata va di conseguenza cassata, in relazione allecensure accolte, e la causa rinviata alla Corte di Appello di Napoli, indifferente composizione, anche per le spese del presente giudizio dilegittimità.

P.Q.Mla Corte accoglie il primo e secondo motivo del ricorso, rigetta ilterzo, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte erinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità,alla Corte di Appello di Napoli, in differente composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, addì 11 giugno 2026.IL PRESIDENTELorenzo OriliaIL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]tefano Oliva

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
BIAMONTE,rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 1151/2023Numero sezionale 1560/2026Numero di raccolta generale 20314/2026Data pubblicazione 17/06/2026DI [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 22, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], già rappresentata edifesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (classe 1945)– controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA], MARCO- intimati -avverso la sentenza n. 4267/2022 della CORTE DI APPELLO diNAPOLI, depositata in data 06/07/2022;udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dalConsigliere Oliva;udito il Procuratore Generale, nella persona del Sostituto dott.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] evocavano in giudizio CarmineAnnunziata, sezione distaccata di Sorrento, lamentando la violazionedelle distanze legali da parte dei convenuti, in occasione dei lavori didemolizione e rifacimento di preesistenti manufatti, con modifica dellasagoma e dei volumi, nonché la condanna dei predetti ad arretrare laloro nuova fabbrica sino al rispetto della distanza di 10 metri previstatra pareti finestrate. In subordine, nel caso di rigetto della domandaprincipale chiedevano accertarsi la violazione delle norme antisismichee la condanna dei convenuti alla messa in sicurezza dell’edificio ed alrisarcimento del danno. A sostegno di tale domanda gli attoriesponevano che i convenuti avevano demolito e ricostruito duepreesistenti manufatti, tra loro separati, già di proprietà del CarmineNumero registro generale 1151/2023Numero sezionale 1560/2026Numero di raccolta generale 20314/2026Data pubblicazione 17/06/2026altezza, volume e superfici maggiori degli originari manufatti eubicazione spostata rispetto a questi ultimi.Si costituivano in giudizio i convenuti, resistendo alla domanda edinvocando, in via riconvenzionale, la condanna degli attori alrisarcimento del danno derivante dalla sospensione dei lavori per oltreun anno. Chiedevano ed ottenevano l’autorizzazione a chiamare incausa, in manleva, l’impresa esecutrice delle opere, la quale a sua voltasi costituiva resistendo sia alla domanda principale che a quellaspiegata in manleva, eccependo l’intervenuta prescrizionequinquennale del diritto al risarcimento del danno.Veniva espletato in corso di causa accertamento tecnico preventivo,in esito al quale il C.T.U. concludeva escludendo la sussistenza di unnesso causale tra i danni dell’edificio degli attori ed i lavori eseguiti daiconvenuti.Veniva poi espletata C.T.U. all’esito della quale veniva riscontratala parziale frontistanza tra i due edifici, degli attori e dei convenuti, lamancata corrispondenza delle nuove fabbriche alle preesistenze,nonché il mancato rispetto della distanza di 10 metri prevista dall’art.9 del D.M. n. 1444 del 1968.A seguito del decesso di [OSCURATO:PERSONA] la causa veniva riassuntanei confronti dei suoi eredi e decisa con sentenza n. 2979/2014, con laquale i convenuti venivano condannati ad arretrare la parete finestratadel loro immobile sino a 10 metri da quella frontistante degli attori edal risarcimento del danno.Avverso detta decisione interponevano appello principale FerraroMichele, in proprio e quale amministratore unico di CMF CostruzioniS.r.l., mentre spiegavano appello incidentale [OSCURATO:PERSONA] eGemma Marotta, chiedendo un maggiore arretramento della fabbricaNumero registro generale 1151/2023Numero sezionale 1560/2026Numero di raccolta generale 20314/2026Data pubblicazione 17/06/2026degli originari convenuti ed il risarcimento di un danno superiore aquello riconosciuto dal Tribunale.Con la sentenza impugnata, n. 4267/2022, la Corte di Appello diNapoli accoglieva il gravame soltanto in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], nel resto, le due impugnazioni, principale e incidentale, econfermando quindi la decisione impugnata in relazione al rapportoprocessuale tra le altre parti del giudizio.La Corte distrettuale riteneva, in particolare, che il fatto che gliappellanti avessero edificato la loro fabbrica giusta concessione ediliziarilasciata dal Comune fosse irrilevante ai fini del giudizio, in quantoquest’ultimo verte su rapporti di vicinato. Riteneva altresì dimostrato,sulla base degli accertamenti condotti dal C.T.U., che la nuova fabbrica,composta da due corpi separati (di cui uno più grande, definito come“corpo N” ed uno più piccolo, individuato come “corpo L”) avesse unasagoma difforme dalla preesistenza e quindi costituisse nuovacostruzione. Affermava che, di conseguenza, la nuova entità ediliziadovesse rispettare le prescrizioni in tema di distanze, tra cui l’art. 9 delD.M. n. 1444 del 1968, oggetto di automatica inserzione nelregolamento locale, in quanto disposizione di natura inderogabile.Ancora, la Corte territoriale affermava che le aperture praticate nellaparete del corpo L, parzialmente frontistante l’edificio degli appellati,consentivano una comoda inspectio e prospectio e dunque costituivanovedute e dunque, ravvisata la frontistanza tra gli edifici, almeno per unsegmento, confermava la statuizione di condanna degli appellanti adarretrare la loro fabbrica sino al rispetto della distanza di cui al soprarichiamato D.M. n. 1444 del 1968, escludendo la configurabilitàdell’aderenza tra i due edifici, non perfettamente combacianti. Infine,la Corte di Appello escludeva che la realizzazione del corpo L fosseNumero registro generale 1151/2023Numero sezionale 1560/2026Numero di raccolta generale 20314/2026Data pubblicazione 17/06/2026consentita in deroga alle norme di cui al D.M. n. 1444 del 1968, inquanto detta fabbrica non costituiva parte del corpo N, al quale non eralegata neppure da un vincolo di natura pertinenziale. La Corte diAppello, invece, rigettava l’appello incidentale, evidenziando che essoaveva ad oggetto il rispetto delle distanze dal corpo N, in relazione alquale tuttavia il C.T.U. aveva ritenuto operante la deroga di cui all’art.9, ultimo comma, del D.M. n. 1444 del 1968, e che gli appellantiincidentali non avevano mosso alcuna osservazione al riguardo.Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione MicheleResiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA].Le altre parti intimate, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (titolaredell’omonima impresa edile), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonhanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.In prossimità dell’udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA], originariamentefissata per la discussione del ricorso, il P.G. ha depositato requisitoriascritta concludendo per l’accoglimento del ricorso, e la parte ricorrenteha depositato memoria.Sono comparsi in quella udienza pubblica il P.G., nella persona delSostituto dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso riportandosi allapropria requisitoria scritta, e l’avv. [OSCURATO:PERSONA], per partericorrente, il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.Con ordinanza interlocutoria n. 9943/2026 il Collegio, rilevato chedalle verifiche eseguite l’unico difensore della parte controricorrente,avv. [OSCURATO:PERSONA] (classe 1945), risultava cancellato dall’albodegli avvocati, ha rinviato il ricorso all’udienza fissa dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] perconsentire alla parte controricorrente, priva di difensore, di nominareun nuovo procuratore.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 1151/2023Numero sezionale 1560/2026Numero di raccolta generale 20314/2026Data pubblicazione 17/06/2026In prossimità dell’udienza pubblica odierna la partecontroricorrente, ha nominato un nuovo difensore e ha depositatomemoria.La parte ricorrente, invece, ha depositato istanza di differimentodella udienza allegando un impedimento legato a motivi di salute.E’ comparso in udienza pubblica il P.G., nella persona del Sostitutodott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso riportandosi alla propriarequisitoria scritta.RAGIONI DELLA DECISIONE1 In via preliminare, deve essere respinta l’istanza di differimentodell’udienza depositata dal difensore della parte ricorrente.Quest’ultimo, infatti, pur avendo documentato un impedimentopersonale legato a motivi di salute, non ha però documentato e, per laverità, neppure dichiarato di essere impossibilitato a farsi sostituire inudienza. Al riguardo, questa Corte ha ripetutamente affermato ilprincipio, che merita di essere ribadito, secondo cui “L'istanza di rinviodell'udienza di discussione per grave impedimento del difensore, aisensi dell'art. 115 disp. att. c.p.c., allorché non faccia riferimentoall'impossibilità di sostituzione mediante delega conferita ad un collega(facoltà ora confermata dall'art. 9, comma 2, della l. n. 247 del 2012 etale da rendere riconducibile all'esercizio professionale del sostituitol'attività processuale svolta dal sostituto), si risolve nellaprospettazione di un problema attinente all'organizzazioneprofessionale del difensore, che non rileva ai fini del richiestodifferimento” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10546 del 03/05/2018,Rv. 648768; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11121 del 10/06/2020,Rv. 658141; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22094 del 17/10/2014, Rv.632913; Cass. Sez. U, Ordinanza n. 4773 del 26/03/2012, Rv.621382).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 1151/2023Numero sezionale 1560/2026Numero di raccolta generale 20314/2026Data pubblicazione 17/06/2026Sempre preliminarmente, va rilevato che il giudizio è statoinstaurato nel 2006, onde ad esso si applica la disciplina anteriore allanovella di cui alla legge n. 69 del 2009. Di conseguenza, la costituzionedel nuovo difensore della parte controricorrente è inammissibile inquanto ad essa non è stata allegata procura speciale rilasciata in formanotarile, bensì semplice procura autenticata dal difensore. Sul punto,va ribadito che “L'art. 83, comma 3, c.p.c., nel testo risultante dallemodifiche introdotte dalla l. n. 69 del 2009, secondo il qualela procura speciale può essere apposta a margine o in calce anche digiudizi instaurati in primo grado dopo l'entrata in vigore dell'art. 45della predetta legge (ossia il 4 luglio 2009), mentre per i procedimentiinstaurati anteriormente a tale data, se la procura non viene rilasciatain calce o a margine del ricorso o del controricorso, si deve provvedereal suo conferimento mediante atto pubblico o scrittura privataautenticata ex art. 83, comma 2, c.p.c.” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n.12434 del 19/04/2022, Rv. 664786). Da quanto precede derival’inammissibilità anche della memoria prodotta per l’odierna udienza.Passando all’esame dei motivi del ricorso, con il primo di essi laparte ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione delle normeregolamentari contenute nel Piano di Recupero vigente nel territoriodel Comune di [OSCURATO:PERSONA]; la violazione o falsa applicazione e-ointerpretazione dell’art. 9, commi 1, 2 e 3 del D.M. 1444 del 1968, dellalegge 6 agosto 1967 n. 765, art. 17, degli articoli 872-873 in relazioneall’articolo 360 numeri 3 e 5 cpc; la violazione o falsa applicazione degliarticoli 11 e 15 delle disposizioni generali al codice civile; l’erroneavalutazione e travisamento in fatto e in diritto delle caratteristicheedilizie/ urbanistiche dell’intervento de quo; l’erronea applicazione delcriterio della successione di norme nel tempo e la mancataNumero registro generale 1151/2023Numero sezionale 1560/2026Numero di raccolta generale 20314/2026Data pubblicazione 17/06/2026considerazione della prevalenza delle norme sopravvenute menorestrittive di quelle applicate dal giudice di merito; la violazione e falsaapplicazione degli art. 3 lett. d) e 2 bis del DPR n. 380 del 2001 esuccessive modifiche ed integrazioni.Con questo articolato motivo, la parte ricorrente censura la Corted’Appello per aver ritenuto che parte del fabbricato di nuovacostruzione non rientrasse nell’ambito del piano di recupero vigente nelterritorio del Comune di [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la tesi di partericorrente, infatti, detto piano avrebbe effetto per l’intero territoriocomunale e consentirebbe l’accorpamento di volumi preesistenti, con ilsolo limite del rispetto dell’altezza di 7 metri. Di conseguenza, il lievedistacco della fabbrica dei ricorrenti dall’edificio [OSCURATO:PERSONA] nonescluderebbe la legittimità dell’opera, anche perché con esso sarebberostate rispettate le distanze minime tra edifici previste dal codice civile.Con un secondo profilo di doglianza, i ricorrenti lamentano chel’arretramento del loro edificio creerebbe una intercapedine dannosa, edunque colliderebbe con la ratio del D.M. n. 1444 del 1968. Laricostruzione di una precedente fabbrica, del resto, non implicherebbeil necessario rispetto della preesistenza, nel senso che il nuovoorganismo non deve essere la fotocopia esatta di quello precedente,ma può presentare lievi differenze, oggetto peraltro, nel caso specifico,di autorizzazione da parte dell’ente locale, che ebbe a rilasciare alSoprintendenza dei [OSCURATO:PERSONA] di Napoli prot. 13731 del10.5.2004.Inoltre, con un terzo profilo di censura i ricorrenti sostengono chenel caso di specie non sarebbe operante la disposizione di cui all’art. 9del D.M. n. 1444 del 1968, in quanto essa presupporrebbe laprevisione, nello strumento locale, di una distanza tra fabbricati, cheNumero registro generale 1151/2023Numero sezionale 1560/2026Numero di raccolta generale 20314/2026Data pubblicazione 17/06/2026nella specie il piano regolatore del Comune di [OSCURATO:PERSONA], adottatocon delibera commissariale del 1982, non prevedeva affatto. Inassenza di norma regolamentare disciplinante le distanze tra fabbricati,le disposizioni di cui all’art. 9 del D.M. n.- 1444 del 1968, non applicabilidirettamente nei rapporti tra i privati, non potevano essere ritenuteoperanti.Ancora, con un quarto profilo i ricorrenti lamentano che, in ognicaso, opererebbe nel caso di specie la deroga prevista dall’ultimocomma dell’art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968, in presenza di un pianodi recupero avente natura di strumento attuativo del piano regolatoregenerale, valido per l’intero territorio comunale di [OSCURATO:PERSONA].Infine, con un quinto profilo di doglianza i ricorrenti evidenzianoche la ricostruzione sarebbe avvenuta assicurando la coincidenzadell’aree di sedime e della volumetria del vecchio manufatto con quelledel nuovo organismo edilizio, onde allo stesso si applicherebbe lanorma di cui all’art. 10 del D.L. n. 76 del 16.6.2020, che riscrivendol’art. 2 bis, comma 1 ter, del D.P.R. n. 380 del 2001 ha previsto che laricostruzione di un precedente manufatto può essere legittimamenteeseguita mediante mantenimento delle distanze legittimamentepreesistenti. Di conseguenza, il necessario rispetto delle originarievolumetria e sagoma non sarebbe più richiesto, essendo sufficiente ilsolo mantenimento delle distanze preesistenti.La censura è parzialmente fondata.La Corte di Appello ha innanzitutto richiamato la disposizione dicui all’art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968, ribadendo che essa, in quanto1941, prevale sulle disposizioni regolamentari locali meno restrittive(cfr. pag. 20 della sentenza impugnata). La statuizione è coerente conl’insegnamento di questa Corte, secondo cui “In tema di distanze traNumero registro generale 1151/2023Numero sezionale 1560/2026Numero di raccolta generale 20314/2026Data pubblicazione 17/06/2026fabbricati, nel regolamento locale che non preveda distanza alcuna oche preveda distanze inferiori a quelle minime prescritte per zoneterritoriali omogenee dall'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968 questainderogabile disciplina si inserisce automaticamente, con immediataoperatività nei rapporti tra privati, in virtù della natura integrativa delregolamento rispetto all'art. 873 c.c.” (Cass. Sez. 2, Sentenza n.15458 del 26/07/2016, Rv. 640709; conf. Cass. Sez. U, Sentenza n.14953 del 07/07/2011, Rv. 617949; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 29732del 12/12/2017, Rv. 647062; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 12562 del10/05/2023, Rv. 667781; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 21991 del30/07/2025, Rv. 676015). Poiché nella specie il regolamento locale delComune di [OSCURATO:PERSONA] non prevede –come lo stesso ricorrentericonosce– alcuna distanza tra fabbricati, le norme imperative di cui alD.M. n. 1444 del 1968 sono applicabili, in quanto oggetto di automaticainserzione, appunto ope legis, nel regolamento locale privo di disciplinain tema di distanze tra edifici nei centri urbani.Ciò comporta il rigetto del terzo profilo dell’articolato motivo inesame, con conseguente applicabilità, al caso di specie, della normativadi cui all’art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968.Gli altri profili, invece, sono fondati nei termini che seguono.La Corte di Appello ha fatto proprie le risultanze della C.T.U.,evidenziando che –sulla base degli accertamenti condottidall’ausiliario– la nuova fabbrica degli odierni ricorrenti è adiacente aquella di proprietà [OSCURATO:PERSONA] ed è composta da due autonomi corpi difabbrica (rispettivamente indicati con le lettere N e L) che ricadrebberosu particelle non completamente comprese nel piano di recupero cheautorizzerebbe la deroga prevista dall’ultimo comma dell’art. 9suindicato. Di conseguenza, la Corte distrettuale, ritenendo chel’edificazione oggetto di causa costituisse nuova costruzione, in quantoNumero registro generale 1151/2023Numero sezionale 1560/2026Numero di raccolta generale 20314/2026Data pubblicazione 17/06/2026implicante aumento della preesistente sagoma, ha ordinatol’arretramento della parte di essa posta in posizione parzialmentefrontistante la parete del fabbricato di proprietà [OSCURATO:PERSONA].La statuizione non considera che, alla luce della modifica dell’art.2, comma 1 ter, del D.P.R. n. 380 del 2001, introdotta dal D.L. n. 76del 2020, la coincidenza dell’area di sedime del vecchio e del nuovoorganismo edilizio costituisce circostanza sufficiente a renderelegittima la sopraelevazione oggetto di causa, ove il nuovo organismoedilizio sia rispettoso delle distanze preesistenti.Inoltre, in epoca successiva al deposito della sentenza impugnataè intervenuta la legge 24 luglio 2024, n. 105, di conversione in legge,con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recantedisposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica.L’art. 1, primo comma, di tale normativa sopravvenuta prevedetestualmente che: “1. Al testo unico delle disposizioni legislative eregolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguentimodificazioni:(0a) all'articolo 2-bis è aggiunto, in fine, il seguente comma:"1-quater. Al fine di incentivare l'ampliamento dell'offerta abitativalimitando il consumo di nuovo suolo, gli interventi di recupero deisottotetti sono comunque consentiti, nei limiti e secondo le procedureprevisti dalla legge regionale, anche quando l'intervento di recuperonon consenta il rispetto delle distanze minime tra gli edifici e daiconfini, a condizione che siano rispettati i limiti di distanza vigentiall'epoca della realizzazione dell'edificio, che non siano apportatemodifiche, nella forma e nella superficie, all'area del sottotetto, comedelimitata dalle pareti perimetrali, e che sia rispettata l'altezzamassima dell'edificio assentita dal titolo che ne ha previsto laNumero registro generale 1151/2023Numero sezionale 1560/2026Numero di raccolta generale 20314/2026Data pubblicazione 17/06/2026costruzione. Resta fermo quanto previsto dalle leggi regionali piùfavorevoli".Si pone, dunque, il problema del coordinamento con dettanormativa sopravvenuta, di maggior favore per gli odierni ricorrenti,dell’affermazione della Corte di Appello, che ha ritenuto che lasopraelevazione realizzata dagli odierni ricorrenti integrasse una nuovacostruzione e fosse, di conseguenza, assoggettata al rispetto dellenorme sulle distanze e segnatamente del D.M. n. 1444 del 1968.Alla luce della legislazione nazionale più favorevole medio temporeintervenuta, occorre procedere alla verifica della configurabilità, omeno, dell’intervento in contestazione sub specie di nuova costruzionee della sua assoggettabilità, o meno, alle norme in tema di distanze.In definitiva, quindi, il primo motivo va accolto nella parte di cuianzidetto.2. Con il secondo motivo, la parte ricorrente si duole della violazionee falsa applicazione della nozione di “parete finestrata” di cui all’art. 9co 1 del D.M. n. 1444/68 in relazione agli articoli 900 e ss Cod. civ. eagli artt. 360 n. ri 3 e 5 c. p. c. – omessa e contraddittoria motivazionesu un punto decisivo della vicenda. Con tale doglianza, i ricorrentilamentano che la Corte di Appello abbia erroneamente ritenutoapplicabile la disposizione di cui all’art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968,configurando la parete del loro edificio come “finestrata” ancorché lastessa presenti soltanto aperture qualificabili come luci.La censura è fondata.La Corte di Appello ha richiamato la C.T.U., secondo cui l’edificiodei ricorrenti presentava, nella parete antistante quella del fabbricatoDi [OSCURATO:PERSONA], una apertura al piano primo, per l’accesso al terrazzo, e dueaperture al piano secondo; ha ritenuto che la prima apertura costituisca“… piuttosto che una veduta, un passaggio …” richiamando il principioNumero registro generale 1151/2023Numero sezionale 1560/2026Numero di raccolta generale 20314/2026Data pubblicazione 17/06/2026secondo cui per aversi veduta non occorre la dotazione materialedell’affaccio, ma la mera possibilità di avere, grazie alla sua esistenza,una visuale agevole sul fondo vicino, e che le due aperture al pianosuperiore costituiscano vedute, in quanto idonee alla inspectio eprospectio (cfr. pag. 25 della sentenza impugnata).Secondo la giurisprudenza di questa Corte, che merita di esserequi ribadita, “Posto che nella disciplina legale dei rapporti di vicinatol'obbligo di osservare nelle costruzioni determinate distanze sussistesolo in relazione alle vedute, e non anche alle luci, la dizione "paretifinestrate" … non potrebbe che riferirsi esclusivamente alle paretimunite di finestre qualificabili come vedute, senza ricomprenderequelle sulle quali si aprono finestre cosiddette lucifere" (Cass. Sez. 2,Sentenza n. 26383 del 20/12/2016 (Rv. 642167; conf. Cass. Sez. 2,Sentenza n. 6604 del 30/04/2012 (Rv. 622397; Cass. Cass. Sez. 2,Sentenza n. 1764 del 20/01/2022, non massimata, pag. 24; Cass. Sez.2, Sentenza n. 359 del 05/01/2024, non massimata, pag. 6: Cass.Sez. 2, Sentenza n. 20360 del 21/07/2025, non massimata, pag. 12).La Corte distrettuale ha dato per scontato che le aperture presentinella parete dell’edificio dei ricorrenti costituissero vedute, senzatuttavia compiere alcuna verifica, in concreto, sulle loro caratteristichee dunque sulla loro idoneità a consentire la comoda inspectio eprospectio sul fondo vicino. Il giudice di merito avrebbe invece dovutoaccertare sia le dimensioni delle aperture (larghezza e altezza), sia –esoprattutto– l’altezza dei rispettivi davanzali (trattandosi di finestre)proprio per verificare se l’affaccio era comodo per una persona dinormale statura. Va osservato, al riguardo, che il ricorso indica, inmodo assolutamente autosufficiente (cfr. pagg. 54 e ss.) che alcuneapertura presentano una altezza da terra minima, mentre altre unaaltezza eccessiva; tali, sia la prima che la seconda, a rendereNumero registro generale 1151/2023Numero sezionale 1560/2026Numero di raccolta generale 20314/2026Data pubblicazione 17/06/2026quantomeno difficile l’affaccio. La Corte distrettuale, anziché verificare–come avrebbe dovuto– l’incidenza di tali elementi di fatto, e delle altrecaratteristiche delle aperture di cui si discute, sulla possibilità diinspicere e prospicere, ha, invece dato per scontato che “le dueaperture, al secondo piano, per dimensione, dotazione e prospettiva,sono certamente idonee alla prospectio e alla inspectio” con unamotivazione meramente apparente, che –proprio per il mancatofondamentale accertamento in concreto di cui si è detto– non consentedi percepire il fondamento concreto di una tale affermazione.Quanto invece all’altra apertura al primo piano, che funge dapassaggio per accedere al terrazzo, questa Corte ha affermato che la"porta-finestra" che consenta la inspectio, ma non la prospectio, ossialo sguardo frontale sul fondo del vicino, ma non lo sguardo obliquo elaterale, non integra veduta, sebbene permetta occasionalmente efugacemente, nel momento dell'uscita, la visione globale e mobile delfondo alieno (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17950 del 13/08/2014,Rv. 631783; conf. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 14091 del 23/05/2019,non massimata, pag. 9). Affinché sussista una veduta, a norma dell'art.900 c.c., è infatti necessario, oltre al requisito della inspectio, anchequello della prospectio nel fondo del vicino, dovendo detta apertura nonsolo consentire di vedere e guardare frontalmente, ma anche diaffacciarsi, vale a dire di guardare non solo di fronte, ma ancheobliquamente e lateralmente, così assoggettando il fondo alieno ad unavisione mobile e globale (cfr. tra le tante, Cass. Sez. U,Sentenza n. 10615 del 28/11/1996, Rv. 500874; conf. Cass. Sez. 2,Sentenza n. 1904 del 23/02/1998, Rv. 512905 Cass. Sez. 6 - 2,Ordinanza n. 346 del 10/01/2017, Rv. 642316; Cass. Sez. 2,Ordinanza n. 25864 del 23/09/2021, Rv. 662259; Cass. Sez. 2,Ordinanza n. 34824 del 17/11/2021, Rv. 662867).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 1151/2023Numero sezionale 1560/2026Numero di raccolta generale 20314/2026Data pubblicazione 17/06/2026E’ vero che anche le porte, i ballatoi e le scale, fondamentalmentedestinati all’accesso, e soltanto occasionalmente od eccezionalmenteall'affaccio “possono configurare vedute quando –indipendentementedalla funzione primaria del manufatto– risulti obiettivamente possibile,in via normale, per le particolari situazioni o caratteristiche di fatto,anche l'esercizio della prospectio ed inspectio su o verso il fondo delvicino” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 499 del 13/01/2006, Rv. 585768;conf. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20273 del 22/08/2017, nonmassimata, pag. 3; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1451 del 16/03/1981,Rv. 412104). Infatti “La normale destinazione di una porta é quella diconsentire l'accesso, tuttavia nulla esclude che la stessa, come nel casodi una portafinestra, possa dar luogo a veduta quando, per chiari edunivoci segni e per la speciale situazione di fatto, risulti normalmentedestinata anche all'esercizio di una veduta“ (Cass. Sez. 2, Sentenza n.1138 del 20/04/1971, Rv. 351241; cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenzan. 763 del 06/03/1976, Rv. 379422, relativa ai ballatoi e scale esternedi ingresso alle singole abitazioni; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3003 del02/08/1976, Rv. 381779, che ha configurato come veduta “…un'apertura nel muro di un edificio, che possa essere utilizzata peraffacciarsi o guardare sul fondo del vicino quando lo si voglia, ossia'normalmente', anche se essa venga prevalentemente adoperata peraltri usi”; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3502 del 04/08/1977, Rv. 387081,relativa ad un pianerottolo dal quale sia possibile esercitare la veduta;nonché Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4526 del 05/05/1998, Rv. 515107;Cass. Sez. 2, Sentenza n. 499 del 13/01/2006, Rv. 585768).In definitiva, quindi, va ribadito che “… per veduta-prospetto deveintendersi l'apertura destinata per sua normale e prevalente funzionea guardare e ad affacciarsi verso il fondo del vicino, cioè le finestre, ibalconi, le terrazze e simili …” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2 delNumero registro generale 1151/2023Numero sezionale 1560/2026Numero di raccolta generale 20314/2026Data pubblicazione 17/06/202603/01/1992, Rv. 475206; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9047 del05/06/2012, Rv. 622659). Ai fini di poter invece configurare unaveduta al di fuori delle aperture normalmente destinate a tale scopo, ènecessario condurre una verifica in concreto, al fine di verificarel’effettiva idoneità a consentire l’affaccio sul fondo vicino (cfr. Cass.Sez. 2, Sentenza n. 25188 del 15/10/2008, Rv. 605463) e, più inparticolare, se l’apertura, per ubicazione, consistenza e caratteristiche,sia oggettivamente idonea all'inspicere ed al prospicere in alienum (cfr.Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13217 del 28/05/2013, Rv. 626281).Nel caso in esame un tale accertamento sulle particolari situazionio caratteristiche di fatto delle aperture di cui si discute ècompletamente mancato. Di più: dalle parole usate dalla Cortedistrettuale sembra addirittura che il giudice di merito ne abbia esclusol’idoneità in concreto alla inspectio e prospectio, posto che, con unaaffermazione dubbiosa e perplessa (lo dimostra l’uso del condizionale)il giudice di seconde cure dà atto che la porta-finestra “piuttosto cheuna veduta, potrebbe effettivamente costituire un passaggio”. Simileargomentazione, giuridicamente errata e fondata su motivazioneperplessa, non è idonea a costituire il fondamento logico-giuridicodell’ordine di arretramento e demolizione contenuto nella decisioneimpugnata.Si rende necessario nuovo esame per sopperire a tali lacune.3. Con il terzo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione efalsa applicazione dell’art. 9 D.M. n 1444/1968, in relazione al concettodi costruzione in aderenza ed all’esclusione della “parete antistante” –preesistenza del setto murario posto in aderenza idoneo ad escluderel’applicazione delle norme sulle distanze legali. Con tale censura, iricorrenti contestano la sussistenza del requisito della frontistanza trale due pareti degli edifici, rispettivamente di loro proprietà e diNumero registro generale 1151/2023Numero sezionale 1560/2026Numero di raccolta generale 20314/2026Data pubblicazione 17/06/2026proprietà [OSCURATO:PERSONA], affermando che il rilievo della Corte distrettualesarebbe limitato ad un semplice sporto, costituente setto murario,sviluppato per mt. 4,35 in altezza dal primo piano, per mt. 3,80 inpianta e per uno spessore di 55 cm. Tale struttura, destinata solo aduna funzione di sostegno, non avrebbe potuto essere considerato ai finidella frontistanza tra le due fabbriche.La censura è infondata.Come correttamente ritenuto dalla Corte di Appello, “Ai finidell'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968, due fabbricati, per essereantistanti, non devono necessariamente essere paralleli, ma possonoanche fronteggiarsi con andamento obliquo, purché tra le facciate deidue edifici sussista almeno un segmento di esse tale che l'avanzamentodi una o di entrambe le facciate porti al loro incontro, sia pure per quellimitato segmento” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24471 del 01/10/2019,Rv. 655256; conf. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 24076 del 03/10/2018,Rv. 650635; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5741 del 03/03/2008, Rv.602212). La frontistanza, dunque, è esclusa quando gli edifici sonoposti tra loro ad angolo retto, ovvero quando sono gli spigoli opposti apotersi toccare se prolungati idealmente uno verso l'altro, ma nonanche nel caso in cui –come nella fattispecie– le due pareti sifronteggino, sia pure per un solo tratto. Ne consegue il rigetto delladoglianza, essendo del tutto irrilevante la funzione alla quale assolve iltratto della fabbrica riscontrato come frontistante all’opposta parete diun altro edificio, poiché la ratio dell’art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968non è quello di distinguere, e disciplinare diversamente, le singoletipologie di edificio o fabbrica, ma quello di evitare, in termini generali,la formazione di intercapedini ritenute dannose.In definitiva, vanno accolti i primi due motivi e rigettato il terzo.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 1151/2023Numero sezionale 1560/2026Numero di raccolta generale 20314/2026Data pubblicazione 17/06/2026La sentenza impugnata va di conseguenza cassata, in relazione allecensure accolte, e la causa rinviata alla Corte di Appello di Napoli, indifferente composizione, anche per le spese del presente giudizio dilegittimità. P.Q.Mla Corte accoglie il primo e secondo motivo del ricorso, rigetta ilterzo, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte erinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità,alla Corte di Appello di Napoli, in differente composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, addì 11 giugno 2026.IL PRESIDENTELorenzo OriliaIL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]tefano Oliva
Sentenza Cassazione n. 20314/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris