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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 13464/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento c/ IGNOTI avverso il decreto del 21/07/2023 del GIP TRIBUNALE di PERUGIA[dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];visti gli atti e l'ordinanza del 4 ottobre 2023; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il proposto ricorso — con il quale si denuncia violazione di legge in relazione all'ordinanza indicata in epigrafe con la quale veniva, in esito alla camera di consiglio, rigettata l'opposizione della persona offesa e didposta l'archiviazione del procedimento - è inammissibile, essendo l'impugnazione prevista solo nei confronti dell'ordinanza di archiviazione e solo per i particolari casi di nullità previsti dall'art. 409, comma sesto, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 32029 del 12/04/2017, D'Ippolito, Rv. 270676), che, nel caso in esame, non sussiste; Rilevato che, in ogni caso, il ricorrente censura, anche con i motivi aggiunti e reiterativi delle precedenti censure, il merito del provvedimento poiché il giudice avrebbe escluso la configurabilità del reato di abuso d'ufficio per mancanza dell'elemento materiale del reato, e pertanto il motivo esula dall'ambito dei vizi denunciabili; Considerato che alla inammissibilità del ricorso, da dichiararsi de plano perché proposta avverso provvedimento non impugnabile, consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).

P.Q.M., Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento c/ IGNOTI avverso il decreto del 21/07/2023 del GIP TRIBUNALE di PERUGIA[dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];visti gli atti e l'ordinanza del 4 ottobre 2023; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il proposto ricorso — con il quale si denuncia violazione di legge in relazione all'ordinanza indicata in epigrafe con la quale veniva, in esito alla camera di consiglio, rigettata l'opposizione della persona offesa e didposta l'archiviazione del procedimento - è inammissibile, essendo l'impugnazione prevista solo nei confronti dell'ordinanza di archiviazione e solo per i particolari casi di nullità previsti dall'art. 409, comma sesto, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 32029 del 12/04/2017, D'Ippolito, Rv. 270676), che, nel caso in esame, non sussiste; Rilevato che, in ogni caso, il ricorrente censura, anche con i motivi aggiunti e reiterativi delle precedenti censure, il merito del provvedimento poiché il giudice avrebbe escluso la configurabilità del reato di abuso d'ufficio per mancanza dell'elemento materiale del reato, e pertanto il motivo esula dall'ambito dei vizi denunciabili; Considerato che alla inammissibilità del ricorso, da dichiararsi de plano perché proposta avverso provvedimento non impugnabile, consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila). P.Q.M., Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso
Decreto Cassazione n. 13464/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris