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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2023

Cassazione n. 14181/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 40200/22 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha confermato la condanna per i reati di concorso in tentativo di violenza privata e concorso in lesioni volontarie aggravate, escludendo la circostanza aggravante dei futili motivi quanto al tentativo di violenza privata e ridefinendo la recidiva come reiterata ed infraquinquennale (non specifica) e, in conseguenza di tutta quanto sopra, rideterminando la pena.

Rilevato che il primo motivo in cui si articola il ricorso — con cui si denunzia violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione con riferimento agli articoli 110, 56 e 610 cod.pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (pag. 3 sentenza impugnata); Rilevato che il secondo motivo di ricorso — con cui deduce violazione di legge con riferimento agli artt. 61 n.2, 110, 577 n.4, 582 e 585 cod.pen. — è versato in fatto e volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, senza un effettivo confronto con l'ordito motivazionale della decisione avversata, che ha chiarito le ragioni della riferibilità anche all'odierno ricorrente delle lesioni riportate dalla persona offesa e certificate da una struttura pubblica (cfr. pag. 3 sentenza impugnata); Rilevato che il terzo motivo di ricorso — con cui si denunzia vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod.pen. — non è scandito da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, che ha indicato le ragioni per cui non ha ritenuto che il contributo dell'imputato al reato non fosse di minima importanza (cfr. pag. 4 sentenza impugnata); Considerato che anche il quarto motivo di ricorso —con cui si lamenta vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n.2 cod.pen. — è portatore di un'esegesi alternativa delle fonti di prova che non avversa specificamente i passaggi argomentativi della sentenza impugnata, che hanno correttamente individuato l'esistenza dei presupposti, nell'odierna regiudicanda, per il riconoscimento dell'aggravante (cfr. pag. 3 sentenza impugnata); Considerato che il quinto motivo di ricorso — con cui si denunzia vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato laddove la motivazione della Corte di merito è priva di tratti di manifesta illogicità, avendo indicato le ragioni per le quali la pena è stata quantificata nei termini precisati, vale a dire la gravità della minaccia e la varietà delle lesioni nonché l'esistenza di pregiudizi penali in capo al prevenuto.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 Marzo 2023 Il Consigliere esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 40200/22 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha confermato la condanna per i reati di concorso in tentativo di violenza privata e concorso in lesioni volontarie aggravate, escludendo la circostanza aggravante dei futili motivi quanto al tentativo di violenza privata e ridefinendo la recidiva come reiterata ed infraquinquennale (non specifica) e, in conseguenza di tutta quanto sopra, rideterminando la pena. Rilevato che il primo motivo in cui si articola il ricorso — con cui si denunzia violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione con riferimento agli articoli 110, 56 e 610 cod.pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (pag. 3 sentenza impugnata); Rilevato che il secondo motivo di ricorso — con cui deduce violazione di legge con riferimento agli artt. 61 n.2, 110, 577 n.4, 582 e 585 cod.pen. — è versato in fatto e volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, senza un effettivo confronto con l'ordito motivazionale della decisione avversata, che ha chiarito le ragioni della riferibilità anche all'odierno ricorrente delle lesioni riportate dalla persona offesa e certificate da una struttura pubblica (cfr. pag. 3 sentenza impugnata); Rilevato che il terzo motivo di ricorso — con cui si denunzia vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod.pen. — non è scandito da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, che ha indicato le ragioni per cui non ha ritenuto che il contributo dell'imputato al reato non fosse di minima importanza (cfr. pag. 4 sentenza impugnata); Considerato che anche il quarto motivo di ricorso —con cui si lamenta vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n.2 cod.pen. — è portatore di un'esegesi alternativa delle fonti di prova che non avversa specificamente i passaggi argomentativi della sentenza impugnata, che hanno correttamente individuato l'esistenza dei presupposti, nell'odierna regiudicanda, per il riconoscimento dell'aggravante (cfr. pag. 3 sentenza impugnata); Considerato che il quinto motivo di ricorso — con cui si denunzia vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato laddove la motivazione della Corte di merito è priva di tratti di manifesta illogicità, avendo indicato le ragioni per le quali la pena è stata quantificata nei termini precisati, vale a dire la gravità della minaccia e la varietà delle lesioni nonché l'esistenza di pregiudizi penali in capo al prevenuto. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 Marzo 2023 Il Consigliere esten
Sentenza Cassazione n. 14181/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris