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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 19601/2023

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/9/2021 della Corte d'appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi, trattati ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso; lette per i ricorrenti le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 24 settembre 2021 la Corte d'appello di Firenze, provvedendo sulle impugnazioni proposte dal pubblico ministero e dagli imputati nei confronti della sentenza del 22 ottobre 2018 del Tribunale di Firenze, con la quale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati dichiarati responsabili dei reati di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 (capo A della rubrica, ascrittogli per avere, in concorso tra loro, costituito e mantenuto in essere la [OSCURATO:SOCIETA]. al solo fine di emettere fatture per operazioni inesistenti nei confronti dello [OSCURATO:PERSONA] - Schilirò; in Firenze, dal 2011 al 2014), e di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 (capo B della rubrica, ascrittogli per avere, i soli Pini e Schilirò, quali soci dell'omonimo studio professionale, utilizzato le fatture di cui al capo A al fine di evadere le imposte sui redditi), ed erano stati condannati alla pena di due anni di reclusione Pini e Schilirò e di un anno di reclusione Bernardoni, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per morte del reo, ha assolto Pini e Schilirò dal reato di cui al capo a) per non aver commesso il fatto e ha rideterminato la pena loro inflitta per il residuo reato di cui al capo b) in un anno e otto mesi di reclusione, confermando nel resto la sentenza impugnata.

2. Avverso tale sentenza gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione, per il tramite dell'[OSCURATO:PERSONA], che lo ha affidato a un unico motivo, mediante il quale è stata denunciata la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, a causa della inconciliabilità logico - giuridica tra le conclusioni alle quali era pervenuta la Corte d'appello di Firenze per confermare la condanna per il delitto di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti di cui al capo b) e l'applicazione della deroga al principio del concorso di reati stabilita dall'art. 9 d.lgs. n. 74 del 2000, sulla base della quale la Corte territoriale aveva escluso la responsabilità dei ricorrenti per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui al capo a) della rubrica.

Hanno esposto che l'originaria contestazione riguardava sia l'emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti (capo A della rubrica), sia l'utilizzazione a fine di evasione di tali fatture da parte dello [OSCURATO:PERSONA] - Schilirò (capo B della rubrica), e che all'esito del giudizio di primo grado il Tribunale aveva ritenuto sussistente il reato di emissione di fatture inesistenti da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti dello [OSCURATO:PERSONA] - Schilirò; nel giudizio di secondo grado la Corte d'appello, pur concordando con il primo giudice riguardo alla inesistenza delle operazioni sottostanti le fatture emesse dalla CEB, aveva fatto applicazione della preclusione stabilita dall'art. 9 d.lgs. n. 74 del 2000 (secondo cui chi si avvale di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre con il medesimo non è punibile a titolo di concorso nel reato previsto dall'articolo 8), e aveva quindi assolto i ricorrenti dal reato di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 per non aver commesso il fatto.

Tale conclusione si fondava sul riconoscimento della esistenza di due soggetti distinti e autonomi, non solo formalmente ma anche sostanzialmente, e cioè la [OSCURATO:SOCIETA]. (emittente delle fatture giudicate relative a operazioni inesistenti) e lo [OSCURATO:PERSONA] - Schilirò (utilizzatore delle medesime fatture), ma sarebbe in contrasto logico e giuridico con quanto affermato in entrambe le sentenze di merito a proposito del fatto che la [OSCURATO:SOCIETA]. sarebbe stata una società di comodo, priva di reale operatività, utilizzata solamente come cartiera, cioè per emettere fatture nei confronti dello [OSCURATO:PERSONA] - Schilirò, affinché quest'ultimo soggetto potesse utilizzarle a fine di evasione nelle proprie dichiarazioni fiscali, con una sostanziale identità gestoria tra i due soggetti.

Tale contraddittorietà determinerebbe una insormontabile incongruenza tra le diverse parti della motivazione della sentenza impugnata, in quanto l'assoluzione degli imputati dal reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, unita alla riconosciuta esistenza delle prestazioni oggetto della contestazione (in quanto eseguite dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] - Schilirò), sarebbe in contrasto logico con l'affermazione di responsabilità per il residuo di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 di cui al capo b) e avrebbe imposto l'assoluzione degli imputati anche da tale reato, con la conseguente necessità di annullare la sentenza impugnata.

3. Il Procuratore Generale ha concluso nelle sue richieste scritte per l'inammissibilità del ricorso congiuntamente proposto dagli imputati, sottolineando l'adeguatezza della motivazione della sentenza impugnata dai ricorrenti, alla luce della accertata inesistenza delle operazioni sottostanti le fatture di cui al capo a) della rubrica, e la corretta applicazione del principio interpretativo secondo cui la disciplina derogatoria di quella del concorso di persone nel reato stabilita dall'art. 9 d.lgs. n. 74 del 2000 non si applica al soggetto che cumuli in sé la qualità di amministratore della società utilizzatrice delle medesime fatture relative a operazioni inesistenti e di emittente delle stesse (si richiama la sentenza n. 34021 del 2020).

4. Con memoria del 11 aprile 2023 il difensore dei ricorrenti ha replicato a tali richieste, ribadendo la fondatezza dei rilievi sollevati con l'unico motivo di ricorso, a proposito della contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, insistendo per l'accoglimento del ricorso presentato nell'interesse degli imputati.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. I ricorrenti prospettano un vizio della motivazione, che sarebbe contraddittoria e manifestamente illogica, a causa della affermazione della sussistenza del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui al capo a) e del concorso nella sua realizzazione da parte degli imputati, assolti in considerazione della preclusione stabilita dall'art. 9 d.lgs. n. 74 del 2000, in quanto tali affermazioni presuppongono l'esistenza di due soggetti distinti e sarebbe inconciliabile con l'affermazione, pure contenuta nella sentenza impugnata, della natura di soggetto meramente interposto della società CEB, emittente le fatture giudicate relative a operazioni inesistenti e poi utilizzate dai ricorrenti nelle dichiarazioni fiscali dello studio associato di cui sono titolari, in quanto tali operazioni sarebbero, in realtà, in gran parte state eseguite dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] - Schilirò.

Si tratta di censura generica e inidonea a disarticolare l'impianto giustificativo della sentenza impugnata, in quanto la cointeressenza dei ricorrenti nella emissione delle fatture ritenute relative a operazioni inesistenti (in parte oggettivamente e in parte soggettivamente, giacché alcune delle operazioni sottostanti sarebbero state eseguite dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] - Schilirò), tanto da ravvisare il loro concorso nel relativo reato di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 di cui al capo a), in relazione al quale i ricorrenti sono stati ritenuti non punibili ai sensi del citato art. 9 del medesimo d.lgs. n. 74 del 2000, non esclude affatto né l'emissione di fatture per operazioni, oggettivamente e soggettivamente, inesistenti, poi utilizzate dai ricorrenti a fine di evasione nelle dichiarazioni fiscali del proprio studio professionale associato; né l'esistenza di un soggetto, almeno formalmente, diverso e autonomo, cioè la suddetta [OSCURATO:SOCIETA]., emittente tali fatture, cosicché le affermazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata e censurate dai ricorrenti non risultano affatto né illogiche, tantomeno manifestamente, né contraddittorie.

La cointeressenza alla emissione delle fatture per operazioni inesistenti, al punto da costituire un soggetto distinto e autonomo allo scopo di emetterle, e l'esecuzione di parte delle prestazioni oggetto di tali fatture da parte degli stessi utilizzatori di queste ultime, non escludono la configurabilità del reato di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, essendo comunque stato costituito un soggetto giuridico distinto, dotato di autonomia patrimoniale, che tali fatture ha emesso, tanto da risultare creditore dei relativi importi, e che poi sono state utilizzate a fini di evasione dai ricorrenti, nell'ambito della loro attività professionale, svolta nella forma della associazione tra professionisti.Non vi è, pertanto, alcuna illogicità manifesta o contraddittorietà in quanto esposto nella motivazione della sentenza impugnata, nella quale sono stati indicati in modo logico gli elementi indiziari ritenuti dimostrativi della inesistenza, oggettiva e soggettiva, delle operazioni economiche sottostanti le fatture emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (costituiti dalla mancanza di una struttura operativa propria, dalla esistenza di un solo dipendente, tra l'altro impiegato per sole 10 ore settimanali, dalla mancanza di un conto corrente bancario, dalla mancata riscossione di crediti dell'ammontare di circa 900.000,00 vantati nei confronti dello [OSCURATO:PERSONA] dei ricorrenti, dal mancato pagamento delle fatture emesse nei confronti di tale Studio, che però le utilizzò nelle proprie dichiarazioni fiscali, dalla tenuta della contabilità della CEB da parte dello stesso [OSCURATO:PERSONA] - Schilirò), escludendo la responsabilità dei ricorrenti per il reato di cui all'art. 8 solamente in ragione della preclusione stabilita dall'art. 9 citato, ma correttamente affermandone la responsabilità alla luce della utilizzazione di dette fatture (emesse da un soggetto diverso) per evidenti fini di evasione, e tale affermazione non risulta certo inficiata dalla cointeressenza dei ricorrenti nella costituzione della CEB e nel loro concorso nella emissione di dette fatture, che non esclude la illecita utilizzazione delle fatture emesse da tale soggetto, formalmente distinto dall'utilizzatore, in quanto, come esattamente osservato dal Procuratore Generale, la disciplina in deroga al concorso di persone nel reato prevista dall'art. 9 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 non si applica al soggetto che cumuli in sé la qualità di emittente e quella di amministratore della società utilizzatrice delle medesime fatture per operazioni inesistenti, né al consulente fiscale che con il primo concorra, quale extraneus, nella commissione di ciascuno dei reati oggetto di volontà comune, in considerazione della natura paritaria del titolo di responsabilità previsto dall'art. 110 cod. pen. (Sez. 3, n. 34021 del 29/10/2020, Rossinelli, Rv. 280370; Sez. 3, n. 5434 del 25/10/2016, dep, 2017, Ferrari, R.v. 269279; Sez. 3, n. 19025 del 20/12/2012, dep. 2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255396).

3. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, a cagione della manifesta infondatezza dei rilievi ai quali è stato affidato.

L'inammissibilità originaria del ricorso esclude il rilievo della eventuale prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza di secondo grado, giacché detta inammissibilità impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di impugnazione innanzi al giudice di legittimità, e preclude l'apprezzamento di una eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione impugnata (Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266; conformi, Sez. un., 2/3/2005, n. 23428, Bracale, Rv. 231164, e Sez. un., 28/2/2008, n. 19601, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8.5.2013, Rv. 256463; Sez. 2, n. 53663 del 20/11/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261616; nonché Sez.

U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 14/02/2017, Aie110, Rv. 268966).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/9/2021 della Corte d'appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi, trattati ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso; lette per i ricorrenti le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 24 settembre 2021 la Corte d'appello di Firenze, provvedendo sulle impugnazioni proposte dal pubblico ministero e dagli imputati nei confronti della sentenza del 22 ottobre 2018 del Tribunale di Firenze, con la quale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati dichiarati responsabili dei reati di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 (capo A della rubrica, ascrittogli per avere, in concorso tra loro, costituito e mantenuto in essere la [OSCURATO:SOCIETA]. al solo fine di emettere fatture per operazioni inesistenti nei confronti dello [OSCURATO:PERSONA] - Schilirò; in Firenze, dal 2011 al 2014), e di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 (capo B della rubrica, ascrittogli per avere, i soli Pini e Schilirò, quali soci dell'omonimo studio professionale, utilizzato le fatture di cui al capo A al fine di evadere le imposte sui redditi), ed erano stati condannati alla pena di due anni di reclusione Pini e Schilirò e di un anno di reclusione Bernardoni, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per morte del reo, ha assolto Pini e Schilirò dal reato di cui al capo a) per non aver commesso il fatto e ha rideterminato la pena loro inflitta per il residuo reato di cui al capo b) in un anno e otto mesi di reclusione, confermando nel resto la sentenza impugnata. 2. Avverso tale sentenza gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione, per il tramite dell'[OSCURATO:PERSONA], che lo ha affidato a un unico motivo, mediante il quale è stata denunciata la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, a causa della inconciliabilità logico - giuridica tra le conclusioni alle quali era pervenuta la Corte d'appello di Firenze per confermare la condanna per il delitto di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti di cui al capo b) e l'applicazione della deroga al principio del concorso di reati stabilita dall'art. 9 d.lgs. n. 74 del 2000, sulla base della quale la Corte territoriale aveva escluso la responsabilità dei ricorrenti per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui al capo a) della rubrica. Hanno esposto che l'originaria contestazione riguardava sia l'emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti (capo A della rubrica), sia l'utilizzazione a fine di evasione di tali fatture da parte dello [OSCURATO:PERSONA] - Schilirò (capo B della rubrica), e che all'esito del giudizio di primo grado il Tribunale aveva ritenuto sussistente il reato di emissione di fatture inesistenti da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti dello [OSCURATO:PERSONA] - Schilirò; nel giudizio di secondo grado la Corte d'appello, pur concordando con il primo giudice riguardo alla inesistenza delle operazioni sottostanti le fatture emesse dalla CEB, aveva fatto applicazione della preclusione stabilita dall'art. 9 d.lgs. n. 74 del 2000 (secondo cui chi si avvale di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre con il medesimo non è punibile a titolo di concorso nel reato previsto dall'articolo 8), e aveva quindi assolto i ricorrenti dal reato di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 per non aver commesso il fatto. Tale conclusione si fondava sul riconoscimento della esistenza di due soggetti distinti e autonomi, non solo formalmente ma anche sostanzialmente, e cioè la [OSCURATO:SOCIETA]. (emittente delle fatture giudicate relative a operazioni inesistenti) e lo [OSCURATO:PERSONA] - Schilirò (utilizzatore delle medesime fatture), ma sarebbe in contrasto logico e giuridico con quanto affermato in entrambe le sentenze di merito a proposito del fatto che la [OSCURATO:SOCIETA]. sarebbe stata una società di comodo, priva di reale operatività, utilizzata solamente come cartiera, cioè per emettere fatture nei confronti dello [OSCURATO:PERSONA] - Schilirò, affinché quest'ultimo soggetto potesse utilizzarle a fine di evasione nelle proprie dichiarazioni fiscali, con una sostanziale identità gestoria tra i due soggetti. Tale contraddittorietà determinerebbe una insormontabile incongruenza tra le diverse parti della motivazione della sentenza impugnata, in quanto l'assoluzione degli imputati dal reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, unita alla riconosciuta esistenza delle prestazioni oggetto della contestazione (in quanto eseguite dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] - Schilirò), sarebbe in contrasto logico con l'affermazione di responsabilità per il residuo di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 di cui al capo b) e avrebbe imposto l'assoluzione degli imputati anche da tale reato, con la conseguente necessità di annullare la sentenza impugnata. 3. Il Procuratore Generale ha concluso nelle sue richieste scritte per l'inammissibilità del ricorso congiuntamente proposto dagli imputati, sottolineando l'adeguatezza della motivazione della sentenza impugnata dai ricorrenti, alla luce della accertata inesistenza delle operazioni sottostanti le fatture di cui al capo a) della rubrica, e la corretta applicazione del principio interpretativo secondo cui la disciplina derogatoria di quella del concorso di persone nel reato stabilita dall'art. 9 d.lgs. n. 74 del 2000 non si applica al soggetto che cumuli in sé la qualità di amministratore della società utilizzatrice delle medesime fatture relative a operazioni inesistenti e di emittente delle stesse (si richiama la sentenza n. 34021 del 2020). 4. Con memoria del 11 aprile 2023 il difensore dei ricorrenti ha replicato a tali richieste, ribadendo la fondatezza dei rilievi sollevati con l'unico motivo di ricorso, a proposito della contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, insistendo per l'accoglimento del ricorso presentato nell'interesse degli imputati.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. I ricorrenti prospettano un vizio della motivazione, che sarebbe contraddittoria e manifestamente illogica, a causa della affermazione della sussistenza del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui al capo a) e del concorso nella sua realizzazione da parte degli imputati, assolti in considerazione della preclusione stabilita dall'art. 9 d.lgs. n. 74 del 2000, in quanto tali affermazioni presuppongono l'esistenza di due soggetti distinti e sarebbe inconciliabile con l'affermazione, pure contenuta nella sentenza impugnata, della natura di soggetto meramente interposto della società CEB, emittente le fatture giudicate relative a operazioni inesistenti e poi utilizzate dai ricorrenti nelle dichiarazioni fiscali dello studio associato di cui sono titolari, in quanto tali operazioni sarebbero, in realtà, in gran parte state eseguite dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] - Schilirò. Si tratta di censura generica e inidonea a disarticolare l'impianto giustificativo della sentenza impugnata, in quanto la cointeressenza dei ricorrenti nella emissione delle fatture ritenute relative a operazioni inesistenti (in parte oggettivamente e in parte soggettivamente, giacché alcune delle operazioni sottostanti sarebbero state eseguite dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] - Schilirò), tanto da ravvisare il loro concorso nel relativo reato di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 di cui al capo a), in relazione al quale i ricorrenti sono stati ritenuti non punibili ai sensi del citato art. 9 del medesimo d.lgs. n. 74 del 2000, non esclude affatto né l'emissione di fatture per operazioni, oggettivamente e soggettivamente, inesistenti, poi utilizzate dai ricorrenti a fine di evasione nelle dichiarazioni fiscali del proprio studio professionale associato; né l'esistenza di un soggetto, almeno formalmente, diverso e autonomo, cioè la suddetta [OSCURATO:SOCIETA]., emittente tali fatture, cosicché le affermazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata e censurate dai ricorrenti non risultano affatto né illogiche, tantomeno manifestamente, né contraddittorie. La cointeressenza alla emissione delle fatture per operazioni inesistenti, al punto da costituire un soggetto distinto e autonomo allo scopo di emetterle, e l'esecuzione di parte delle prestazioni oggetto di tali fatture da parte degli stessi utilizzatori di queste ultime, non escludono la configurabilità del reato di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, essendo comunque stato costituito un soggetto giuridico distinto, dotato di autonomia patrimoniale, che tali fatture ha emesso, tanto da risultare creditore dei relativi importi, e che poi sono state utilizzate a fini di evasione dai ricorrenti, nell'ambito della loro attività professionale, svolta nella forma della associazione tra professionisti.Non vi è, pertanto, alcuna illogicità manifesta o contraddittorietà in quanto esposto nella motivazione della sentenza impugnata, nella quale sono stati indicati in modo logico gli elementi indiziari ritenuti dimostrativi della inesistenza, oggettiva e soggettiva, delle operazioni economiche sottostanti le fatture emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (costituiti dalla mancanza di una struttura operativa propria, dalla esistenza di un solo dipendente, tra l'altro impiegato per sole 10 ore settimanali, dalla mancanza di un conto corrente bancario, dalla mancata riscossione di crediti dell'ammontare di circa 900.000,00 vantati nei confronti dello [OSCURATO:PERSONA] dei ricorrenti, dal mancato pagamento delle fatture emesse nei confronti di tale Studio, che però le utilizzò nelle proprie dichiarazioni fiscali, dalla tenuta della contabilità della CEB da parte dello stesso [OSCURATO:PERSONA] - Schilirò), escludendo la responsabilità dei ricorrenti per il reato di cui all'art. 8 solamente in ragione della preclusione stabilita dall'art. 9 citato, ma correttamente affermandone la responsabilità alla luce della utilizzazione di dette fatture (emesse da un soggetto diverso) per evidenti fini di evasione, e tale affermazione non risulta certo inficiata dalla cointeressenza dei ricorrenti nella costituzione della CEB e nel loro concorso nella emissione di dette fatture, che non esclude la illecita utilizzazione delle fatture emesse da tale soggetto, formalmente distinto dall'utilizzatore, in quanto, come esattamente osservato dal Procuratore Generale, la disciplina in deroga al concorso di persone nel reato prevista dall'art. 9 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 non si applica al soggetto che cumuli in sé la qualità di emittente e quella di amministratore della società utilizzatrice delle medesime fatture per operazioni inesistenti, né al consulente fiscale che con il primo concorra, quale extraneus, nella commissione di ciascuno dei reati oggetto di volontà comune, in considerazione della natura paritaria del titolo di responsabilità previsto dall'art. 110 cod. pen. (Sez. 3, n. 34021 del 29/10/2020, Rossinelli, Rv. 280370; Sez. 3, n. 5434 del 25/10/2016, dep, 2017, Ferrari, R.v. 269279; Sez. 3, n. 19025 del 20/12/2012, dep. 2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255396). 3. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, a cagione della manifesta infondatezza dei rilievi ai quali è stato affidato. L'inammissibilità originaria del ricorso esclude il rilievo della eventuale prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza di secondo grado, giacché detta inammissibilità impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di impugnazione innanzi al giudice di legittimità, e preclude l'apprezzamento di una eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione impugnata (Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266; conformi, Sez. un., 2/3/2005, n. 23428, Bracale, Rv. 231164, e Sez. un., 28/2/2008, n. 19601, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8.5.2013, Rv. 256463; Sez. 2, n. 53663 del 20/11/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261616; nonché Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 14/02/2017, Aie110, Rv. 268966). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00 per ciascun ricorrente. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e con
Sentenza Cassazione n. 19601/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris