CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 44620/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; u'l visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si censura la parte della decisione che ha ritenuto la responsabilità del ricorrente è manifestamente infondato avendo la Corte territoriale spiegato le ragioni che hanno fatto ritenere attendibile il dichiarante e preciso il suo ricordo, avendo costui potuto enunciare tutti i nomi e soprannomi dei soggetti (compresi i numeri di telefono contattati) che per un rilevante arco di tempo lo avevano rifornito di sostanza stupefacente, tenuto conto che uno scambio era stato monitorato dai verbalizzanti che avevano attivato le indagine tese ad identificare proprio l'acquirente (pag. 5 e 6); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11