CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43289/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2024 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per concorso nel reato di rapina aggravata di cui al capo 25) dell'imputazione, non è consentito in questa sede di legittimità poiché è fondato su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, in particolare, dalla formulazione della suddetta censura, emerge un omesso effettivo confronto con il decisum della Corte territoriale, che - con una motivazione esente dal contestato vizio di mancanza, mera apparenza e manifesta illogicità - ha indicato compiutamente tutti gli elementi in base ai quali è da ritenersi pienamente integrata una partecipazione dell'odierno ricorrente al reato de quo (si vedano, in particolare, pagg. 2-3 della sentenza impugnata); y rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 ottobre 20