CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 05948/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 11694 /20 16 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ì ( PEC : pa- [OSCURATO:EMAIL]), elettivamente domiciliata pressolo s tudio del difensore in Roma, via Piemonte n. 39 ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]; –intimata – Oggetto:tempestività im- pugnazioneintroduttiva avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del La- zio,n.5684/9/2015 depositata il 2 9 ottobre 201 5 , non notificata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 16 gennaio 2024 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio è statorigettato l’appello proposto da ll’agente della riscossione per la Provincia di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. , già [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Roman. 14315/ 63 /201 4 avente ad oggetto l’avviso di iscrizione ipo- tecarian. 097 2009 001135 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] , iscri- zione relativ a a quattro cartelle di pagamento portanti, tra l’altro, ripreseper II.DD. e IVA relative all’anno di imposta 1998. La sen- tenzacondannava l’appellante al pagamento delle spese di lite, e un ricorsoper correzione errore materiale sul capo relativo alle spese venivadichiarato inammissibile. 2.Il giudice di appello con la sentenza n.5684/9/2015 riteneva as- sorbenteogni altra questione il fatto che con sentenza n.152/44/10 passata in giudicato, anteriore all’incardinamento del ricorso intro- duttivo del presente giudizio, la Commissione tributaria provinciale di Roma ave sse accolto il ricorso della contribuente e disposto la cancellazionedella medesima iscrizione ipotecaria. Condannava alle spesela ricorrente, in considerazione del fatto che l’agente della ri- scossione, anziché adempiere all’ordine giudiziale , continua va a mantenerel’iscrizione dell’ ipoteca dando origin e a l presente conten- zioso. 3. Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione Equitalia,affidato a tre motivi, mentre la contribuente non ha svolto difese. Consideratoche: 4.Con il primo motivo di ricorso, ai fini dell’art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ., si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.21 d.lgs . n.546/92 perché il ricorso introduttivo sarebbe statotardivamente proposto, oltre i sessanta giorni successivi alla notificadella iscrizione ipotecaria . 5. Con il secondo motivo la ricorrente , ai fini dell’art.360 primo comman.3 cod . proc. civ., prospetta la violazione e falsa applica- zionedell’art.39 cod. proc. civ. e del principio del ne bis in idem da parte del la CTR che , rilevata l’esistenza di un giudicato esterno, avrebbe dovuto dichiarare l’improcedibilità della domanda, annul- landoanche la sentenza di primo grado e cancellando la causa dal ruolo. 6.La terza censura lamenta, in relazione all’art.360 primo comma n.1cod. proc. civ. , l’omesso esame del contestato difetto di giuri- sdizioneper parte dei crediti oggetto delle cartelle di pagamento di cuiall’iscrizione ipotecaria. 7. Il ricorso è fondato nel suo primo motivo , per errore materiale rubricatoai sensi dell’art. 360 primo comma n. 3 cod. proc. civ. in luogo del corretto paradigma, che è il n.4 della suddetta disposi- zioneprocessuale. Dall’esame degli atti risulta in primo luogo che l’iscrizioneipotecaria ex art.77 d.P.R. n.602/1973 indirizzata a Ca- stagna Nadia alla base del processo è stata notificata con notifica perfezionata in data 1 6 marzo 2009 a mani del marito familiare convivente con la contribuente . In secondo luogo, il ricorso intro- duttivoè stato notificato oltre tre anni e mezzo dopo, con atto pro- tocollatodall’agente della riscossione il 17 dicembre 2013 , ben oltre iltermine di sessanta giorni di cui all’art.21 d.lgs. n.546/1992. La tardività del ricorso introduttivo è questione rilevabile d’ufficio in ognistato e grado, adempimento non compiuto dalla CTR. L’acco- glimento della censura , assorbiti gli ulteriori motivi, determina di persé la cassazione della sentenza impugnata senza rinvio. 8.Le spese di lite sono compensate per il merito e dichiarate irripe- tibili per la legittimità, sia in quanto non risulta che la questione dellatardività del ricorso introduttivo sia stata posta all’attenzione del giudice di primo grado , sia perché , nonostante la sentenza n.152/44/10 della Commissione tributaria provinciale di Roma avesse accolto il ricorso della contribuente e disposto la cancella- zione della medesima iscrizione ipotecaria, non risulta che l’iscri- zionesia stata effettivamente cancellata, dando origine al presente contenzioso. P.Q.M. LaCorte: accoglieil primo motivo , assorbiti i restanti, e ca