CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 giugno 2023
Cassazione n. 20470/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 844-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] pubblico impiego R.G.N. 844/2018 Cron. Rep. Ud. 21/06/2023 CC 2023 [OSCURATO:PERSONA] "PUGLIESE - CIACCIO" [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], MARCELL A MAMONE; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1287/2017 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 22/06/2017 R.G.N. 456/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], dirigente medico dell'[OSCURATO:PERSONA], volto a ottenere il pagamento dell’indennità di incarico di struttura complessa e dell’indennità di esclusività previste, rispettivamente, dagli artt. 41 e 43 del c.c.n .l. dirigenza medica 1998/2001, per avere svolto mansioni di direzione dell’unità operativa Servizio recupero e rieducazione funzionale dal 2.10.2006 al 30.9.2008; 2. la Corte territoriale, premesso che [OSCURATO:PERSONA] aveva ricoperto, come facente funzioni, un posto vacante a seguito del pensionamento del precedente titolare, ha evidenziato che era nella specie applicabile la disciplina dell'articolo 18 c.c.n.l., cit., che prevedeva la sostituzione del titolare cessato dal servizio per un periodo di sei mesi, prorogabile a dodici mesi, con erogazione della sola indennità sostitutiva mensile, senza che potesse rilevare, invece, ai fini dell’attribuzione del trattamento accessorio del sostituito, il prolungamento dell’incarico oltre il termine previsto, in quanto le sostituzioni non si configuravano come mansioni superiori perché avvengono pur sempre nell’ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria; 3. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi, aiquali l’Azienda ha replicato con tempestivo controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 1. con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 18 c.c.n.l. 1998/2001, disposizione che riguarda sì le assenze temporanee e legittima alla sostituzione del dirigente medico cessato dal servizio ma solo nell’attesa dell’espletamento delle relative procedure concorsuali e per periodi definiti e limitati temporalmente , superati i quali la norma non può trovare applicazione; 2. la seconda censura addebita alla sentenza impugnata la violazione e falsa applicazione dell’art. 41 e ss. del c.c.n.l. cit., degli artt. 3, 35 e 36 Cost., dell’art. 2103 cod. civ. e dell’art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001 perché il giudice d'appello non ha tenuto conto del fatto che la Parrotta era stata destinataria di puntuale incarico di direzione di struttura complessa, sicché le andava riconosciuta l’indennità prevista per tutti i periodi di effettivo svolgimento delle mansioni, da intendersi come superiori, risultanti dalla documentazione in atti; il giudice d’appello aveva pertanto erroneamente inquadrato la fattispecie tanto sotto il profilo fattuale quanto sotto l’aspetto del diritto e delle norme collettive di riferimento; 3. i due motivi, qui esaminati congiuntamente perché legati da intima connessione, sono infondati; 4. la questione che viene in rilievo è già stata oggetto di esame da parte di questa Corte la quale, con indirizzo che è andato via via nel tempo consolidandosi, ha più volte affermato che «la sostituzione nell'incarico di dirigente medico del servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 18 del c.c.n.l. dirigenza medica e veterinaria dell'8 giugno 2000, non si configura come svolgimento di mansioni superiori poiché avviene nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria, sicché non trova applicazione l'art. 2103 cod. civ. e al sostituto non spetta il trattamento accessorio del sostituito ma solo la prevista indennità cd. sostitutiva, senza che rilevi, in senso contrario, la prosecuzione dell'incarico oltre il termine di sei mesi (o di dodici se prorogato) per l'espletamento della procedura per la copertura del posto vacante, dovendosi considerare adeguatamente remunerativa l'indennità sostitutiva specificamente prevista dalla disciplina collettiva e, quindi, inapplicabile l'art. 36 Cost.» (Cass. n. 16299/2015 e negli stessi termini Cass. n. 15577/2015, Cass. n. 584/2016, Cass. n. 9879/2017; Cass. nn.21565, 28151, 28243, 30912 del 2018; Cass. n. 7863, n. 30575 e n. 33136/2019;Cass. n. 4541/2022); 5. il Collegio intende dare continuità all'orientamento espresso dalle richiamate pronunce, perché l'esegesi del quadro normativo e contrattuale non consente di estendere ai dirigenti in generale, ed alla dirigenza medica in particolare, norme e principi che regolano il rapporto di lavoro non dirigenziale; l'inapplicabilità ai dirigenti dell'art. 2103 cod. civ., sancita dall'art. 19 del d.lgs. n. 165/2001, era già stata affermata dall'art. 19 del d.lgs. n. 29/1993, come modificato dall'art. 13 del d.lgs. n. 80/1998, e discende dalle peculiarità proprie della qualifica dirigenziale che, nel nuovo assetto, non esprime più una posizione lavorativa inserita nell'ambito di una carriera e caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni, bensì esclusivamente l'idoneità professionale del soggetto a ricoprire un incarico dirigenziale, necessariamente a termine, conferito con atto datoriale gestionale, distinto dal contratto di lavoro a tempo indeterminato; per le medesime ragioni non è applicabile al rapporto dirigenziale l'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, riferibile al solo personale che non rivesta la qualifica di dirigente, al quale è, invece, riservata la disciplina dettata dalle disposizioni del capo II;quanto alla dirigenza sanitaria, inserita «in un unico ruolo distinto per profili professionali e in un unico livello» (art. 15 d.lgs. n. 502/1992), la giuridica impossibilità di applicare la disciplina dettata dall'art. 2103 cod. civ. è ribadita dall'art. 15 ter del d.lgs. n. 502/1992, inserito dal d.lgs. n. 229/1999, nonché dall'art. 28, comma 6, del c.c.n.l. 8.6.2000 per il quadriennio 1997/2001, secondo cui «nel conferimento degli incarichi e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse le aziende tengono conto [ ... ] che data l'equivalenza delle mansioni dirigenziali non si applica l'art. 2103, comma 1, del cod. civ.»; l'art. 24 del d.lgs. n. 165/2001, in tutte le versioni succedutesi nel tempo, delega alla contrattazione collettiva la determinazione del trattamento retributivo del personale con qualifica dirigenziale, da correlarsi quanto al trattamento accessorio alle funzioni attribuite, ed al comma 3 fissa il principio di onnicomprensività, stabilendo che il trattamento medesimo «remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa»; 6. la materia delle sostituzioni è stata espressamente disciplinata dalle parti collettive che, all'art. 18, comma 7, del c.c.n.l. 8.6.2000, hanno innanzitutto ribadito, in linea con la previsione dell'art. 15 ter, comma 5, del d.lgs. n. 502/1992, che «le sostituzioni [ ... ] non si configurano come mansioni superiori in quanto avvengono nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria»; hanno, quindi, previsto una speciale indennità, da corrispondersi solo in caso di sostituzioni protrattesi oltre sessanta giorni, rapportata al livello di complessità della struttura diretta (£. 1.036.000 per la sostituzione del dirigente di struttura complessa e £. 518.000 per la struttura semplice); il comma 4 della disposizione contrattuale prevede che, qualora la necessità della sostituzione sorga in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, e, quindi, della vacanza della funzione dirigenziale, la stessa è consentita per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure concorsuali e può avere la durata di mesi sei, prorogabili a dodici;7. è, però, significativo che le parti collettive non abbiano fatto cenno alle conseguenze che, sul piano economico, possono derivare dall'omesso rispetto del termine e l'omissione non può essere ritenuta casuale, atteso che la norma contrattuale ha tenuto ad affermare, come principio di carattere generale, che la sostituzione non implica l'espletamento di mansioni superiori; il termine di cui al comma 4, quindi, svolge senz'altro una funzione sollecitatoria ma il suo mancato rispetto non può legittimare la rivendicazione dell'intero trattamento economico spettante al dirigente sostituito, impedita proprio dall'incipit del comma 7, che, operando unitamente al principio della onnicomprensività al quale si è già fatto cenno, esclude qualsiasi titolo sulquale la pretesa possa essere fondata; 8. non rilevano i principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale ed amministrativa formatasi in relazione all'art. 121 del d.P.R. n. 384/1990, disapplicato dal richiamato art. 18 del c.c.n.l. 2000, e, quindi, in un diverso contesto normativo, giacché, prima dell'istituzione del ruolo unico, i compiti propri del primario costituivano mansioni superiori rispetto a quelle dell'aiuto o dell'assistente (inquadrati rispettivamente nel X e nel IX livello mentre al primario era riservato l'XI livello) mentre nell'attuale sistema, fondato sull'equivalenza delle mansioni dirigenziali, le diverse tipologie di incarichi non comportano rapporti di sovra o sotto ordinazione (art. 27 c.c.n.l. 2000) e sono manifestazione di attribuzioni diverse ma di pari dignità (art. 6 c.c.n.l. 2008); 9. le considerazioni che precedono inducono, pertanto, il Collegio a non condividere il diverso orientamento espresso da Cass. n. 13809/2015, che ha ritenuto di poter ravvisare lo svolgimento di mansioni superiori in caso di sostituzione protrattasi oltre il limite massimo di dodici mesi: la pronuncia, rimasta isolata, è stata ormai superata dalle decisioni sopra richiamate; 10. la sentenza impugnata non si è discostata dai principi di diritto sopra enunciati ed è, pertanto, immune da censure; 11. conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato, con addebito delle spese del giudizio di legittimità ‒ liquidate in dispositivo ‒ secondo la regola della soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a