CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 ottobre 2023
Cassazione n. 46589/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello correttamente motivato l'insussistenza dei presupposti per dichiarare la tenuità del fatto, evidenziando elementi idonei a far ritenere che la condotta di spaccio non fosse occasionale, tra i quali viene indicata non solo la pregressa conoscenza con gli acquirenti, ma anche di ulteriori elementi (quantitativo e somma di denaro sequestrata) dimostrativi della reiterazione della condotta; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 ottobre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te