CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 34544/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/ 2025 emessa dalla Corte di appello di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla richiesta di applicazione di una sanzione sostitutiva ex artt. 20 bis cod. proc. pen. e 545-bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la condanna del Tribunale di Sulmona nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 391-ter comma 3, cod. pen.2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore, deducendo due motivi. 2.1. Con il primo censura la violazione di legge e il vizio di motivazione per omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche rigettate con argomenti apparenti e per eccessivo aumento della pena per la continuazione interna. 2.2. Con il secondo motivo, censura la violazione di legge e il vizio di motivazione di ricorso in ordine alla richiesta di sanzione sostitutiva. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato limitatamente al secondo motivo. 2.11 primo motivo di ricorso è inammissibile per genericità. La sentenza impugnata con argomenti privi di manifesta illogicità a pag. 5 ha escluso l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche per assenza di elementi oggettivi e soggettivi tali da consentire un ridimensionamento della sanzione, valorizzando anche la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] è gravato da numerosi precedenti penali. Costituisce costante orientamento di questa Corte che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce oggetto di un diritto dell'imputato in quanto il loro riconoscimento rientra nell'ambito della discrezionalità del giudice, quando correttamente argomentato come nella specie, e va fondato su fatti concreti non allegati. Alle stesse conclusioni si deve pervenire con riferimento all'aumento di pena per la continuazione interna che la sentenza impugnata ha ridotto rispetto a quella applicata dal giudice di merito e che il ricorso si è limitato a criticare in base a questioni di merito precluse in questa sede. 3. Il secondo motivo di ricorso è fondato in quanto nel corpo della motivazione della sentenza impugnata manca qualsiasi pronuncia in merito all'istanza di sanzione sostitutiva della pena detentiva inflitta a [OSCURATO:PERSONA], di cui peraltro si dà espressamente atto a pagina 4, nonostante con l'appello fosse stata espressamente richiesta Da ciò consegue l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla richiesta di applicazione di una sanzione sostitutiva ex artt. 20 bis cod. pen. e 545- dbis cod.proc.pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugia. P.Q.M. Annulla la sentenz P.Q.M