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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 26 giugno 2023

Cassazione n. 28602/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25068/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 78, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso PROVVEDIMENTO di [OSCURATO:PERSONA] n. 2072/2019depositata il 20/07/2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: - [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione sulla base di un unico motivo avverso il provvedimento del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con il quale è stata disposta la revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio in seguito alla comunicazione dell’Agenzia delle Entrate in ordine al superamento del limite previsto dall’art.76DPR 115/2002; - l’Agenzia delle Entrate è rimata intimata Ritenuto che: - Il ricorso è inammissibile perché il provvedimento doveva essere impugnato ai sensi dell’art.170 DPR 115/2002; - come affermato da questa Corte, il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, comunque pronunciato (sia con separato decreto che all'interno del provvedimento di merito) deve essere sempre considerato autonomo e di conseguenza soggetto ad un separato regime di impugnazione ovvero l'opposizione exart.170 DPR 115/2022.Contro tale provvedimento è ammesso il ricorsoex art.111 Costmentre è escluso che della revoca irritualmente disposta dal giudice del merito possa essere investita la Corte di cassazione in sede di ricorso avverso la decisione( Cassazione civile sez.

VI, 18/02/2022, n.5459; Cassazione civile sez.

I, 28/07/2020, n.16117); - nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; - ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, in data 26 giugno 2023. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25068/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 78, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso PROVVEDIMENTO di [OSCURATO:PERSONA] n. 2072/2019depositata il 20/07/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione sulla base di un unico motivo avverso il provvedimento del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con il quale è stata disposta la revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio in seguito alla comunicazione dell’Agenzia delle Entrate in ordine al superamento del limite previsto dall’art.76DPR 115/2002; - l’Agenzia delle Entrate è rimata intimata Ritenuto che: - Il ricorso è inammissibile perché il provvedimento doveva essere impugnato ai sensi dell’art.170 DPR 115/2002; - come affermato da questa Corte, il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, comunque pronunciato (sia con separato decreto che all'interno del provvedimento di merito) deve essere sempre considerato autonomo e di conseguenza soggetto ad un separato regime di impugnazione ovvero l'opposizione exart.170 DPR 115/2022.Contro tale provvedimento è ammesso il ricorsoex art.111 Costmentre è escluso che della revoca irritualmente disposta dal giudice del merito possa essere investita la Corte di cassazione in sede di ricorso avverso la decisione( Cassazione civile sez. VI, 18/02/2022, n.5459; Cassazione civile sez. I, 28/07/2020, n.16117); - nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; - ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, in data 26 giugno 2023. [OSCURATO:PERSONA]
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