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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 gennaio 2024

Cassazione n. 09740/2024

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gliere - Rel.

ORDINANZA sul ricorso 29825/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , elett ivamen te domic iliato in Roma, via Savonarola n. 39, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA],dal quale èrappres. e difeso,per procura speciale in atti ; -ricorrente- -contro- [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. i n Roma, alla via Rubens n. 31, pre sso l’avv. [OSCURATO:PERSONA],dal quale è rappres. e difeso, per procura speciale in atti; -controricorrente- avverso la sentenza del la Corte d’appello di Roma , n. 3382 /202 4 , pubblicata indata 21.05.2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30.01.2024dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] .[OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 2007 il Tribunale di Roma accoglieva la domanda della curatela del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore della società, condannando quest’ultimo al pagamento della somma di euro 35.920,44, a titolo risarcitorio, per il danno arrecato alla stessa società, quale differenza tra le passività del bilancio del 1996 (detratto l’attivo rilevato nel bilancio del 1998) e l’ammontare delle passività ammesse nella procedura fallimentare.

Al riguardo, il Tribunale osservava che: era da respingere anzitutto l’eccezione di prescrizione, dato che l’attore si era avvalso della sospensione di cui all’art. 2941 n.7, c.c., in relazione alla decorrenza del termine di cui all’art. 2394 c.c.; era fondato l’addebito relativo alla prosecuzione dell’attività sociale dopo la verificazione della causa di scioglimento sociale consistita nell’accumularsi di perdite superiori al terzo del capitale sociale- in violazione degli artt. 2447 e 2449, c.c. - trattandosi di attività esuberante rispetto all’unica finalità ormai conseguibile (la liquidazione dell’ente, in mancanza di reintegra del capitale); l’azione di responsabilità era da intendere intrapresa sia quale azione sociale, sia a tutela dei creditori sociali; in particolare, era emersa l’impossibilità di ricostruire la contabilità sociale a causa del mancato deposito dei bilanci tra il 1999 e il 2003, e della mancata consegna delle scritture contabili di cui all’art. 2214 c.c.

Con sentenza del 21.5.14, la Corte territoriale ha rigettato l’appello dello Scaffidi, osservando che: l’appellante non aveva contestato il dato delle perdite superiori al terzo desumibili dal bilancio 1996, limitandosi a sostenere che i debiti di cui aveva fatto cenno il Tribunale riguardavano situazioni pregresse, non inerenti alla prosecuzione dell’attività sociale; era stato dimostrato che i vari debiti formatisi tra il 1996 e il 1999 (di natura fiscale, per iva, irpeg e contributi inail) costituivano indici univoci della suddetta prosecuzione, dopo il concretizzarsi della causa di scioglimento sociale, fatto non contestato dall’appellante; la decisione impugnata era stata pronunciata con adeguata motivazione, in conformità dei principi consolidati in giurisprudenza in ordine all’automatica operatività della suddetta causa di scioglimento sociale per il verificarsi di perdite eccedenti di oltre un terzo l’importo del capitale sociale; era infondato il motivo concernente la liquidazione del danno, in quanto la curatela aveva documentato lo stato passivo, sulla base dei decreti del giudice delegato. [OSCURATO:PERSONA] ricorre in cassazione con quattro motivi.La curatela fallimentareresiste con controricorso, illustrato da memoria.

Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria, concludendo per l’inammissibilità del ricorso perché tardivamente proposto. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione dell’art. 112 c.p.c., e omesso esame di fatto decisivo, nonché insufficiente, omessa e contraddittoria motivazione, per aver la Corte d’appello ritenuto sussistente la causa di scioglimento della B.S.C. s . r . l . , per perdite eccedenti il terzo del capitale fin dal 1996 sebbene, come evidenziato nell’atto d’appello, la stessa Corteavesse riconosciuto corretti i dati del bilancio del 1997 dal quale si evincevano utili per lire 1.147.342 (somma portata in detrazione dalla somma risarcitoria liquidata per le differenze tra le perdite riportate nel bilancio del 1996 e le passività oggetto dello stato passivo).

Il ricorrente lamentava altresì l’erronea determinazione del danno risarcibile, come poi sarà esplicitato nei motivi secondoe terzo.

Il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 2697 c.c., 112, 345, c.p.c., ed omesso esame di fatto decisivo (deducendo omessa , insufficiente e contraddittoria motivazione) in ordine alla determinazione del danno risarcibile, per aver la Corte d’appello, nel tener conto delle passività incluse nello stato passivo, conteggiato due provvedimenti d’ammissione tardiva che non erano stati allegati in primo grado, ma prodotti inammissibilmente in appello.

Al riguardo, il ricorrente assume che: la curatela fa llimentare aveva posto a base della citazione la somma di euro 80.000,00- quale probabile passivo del fallimento “quale risulterà all’esito dell’insinuazione tardiva dell’Agenzia delle Entrate di Roma”, sulla base di avviso d’accertamento e liquidazione notificato al curatore, e di euro 13.665,09 “pari al passivo fino ad oggi accertato” (salve ammissioni tardive); alla data della comparsa conclusionale, l’unica somma ammessa al passivo era quella suddetta di euro 13.665,09, non risultando invece ammissioni tardive dell’Agenzia Entrate, “pendendo un accertamento in sede tributaria, definito il quale sarà proposta domanda tardiva dal Fisco”-come scritto nella comparsa conclusionale del fallimento-; la Corte d’appelloerroneamente aveva sia ritenuto non contestata la modalità di liquidazione del danno risarcibile, sia ritenuto depositate nel fascicolo di primo grado le due domande ex art. 101 l.f., depositate invece in appello.

Il terzo motivo denunzia violazione dell’art. 112 c.p.c., e omesso esame di fatto decisivo (deducendo omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione), per non aver la Corte territoriale, nell’accogliere la domanda della curatela, pronunciato sull’istanza, pur subordinata, di riduzione della somma risarcitoria richiesta.

Il quarto motivo denunzia violazione dell’art. 112 c.p.c., per non aver la Corte d’appello deciso sul motivo d’impugnazione relativo alla decorrenza degli accessori, indicata in sentenza alla datadel 17.10.95, anziché alla datadella domanda, notificata nel 2005.Il ricorso èinammissibile.

Preliminarmente, va disattesa l’eccezione di tardività del ricorso, sollevata dalla curatela controricorrente e nella requisitoria del Procuratore Generale.

Nella specie,il ricorso è invero tempestivo, essendo stata la sentenza di primo grado emessa nel 2007, per cui la domanda giudiziale di primo grado certamente precede il 4 luglio 2009.

Orbene, in tema di impugnazioni, la modifica dell'art. 327 c.p.c., introdotta dalla legge n. 69 del 2009, che ha sostituito il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza all'originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell'art. 58, comma 1, della predetta legge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell'instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio (Cass., 06/10/2015, n. 19969; Cass., 06/10/2016, n. 20102).

Detto ciò, i vari motivi sono inammissibili.Per cui, applicandosi, nella specie, il termine annuale, il ricorso è da ritenersi tempestivo.

Il primo e secondo motivo, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, deducono l’omesso esame di un fatto decisivo e l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, oltre alla violazione di diverse norme di legge.

Orbene, mentre il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione non è più deducibile, attesa la novella dell’art. 460 n. 5 c.p.c., l’omesso esame non può tradursi ‒ come nella specie ‒ in una richiesta di riesame del merito.

Quanto alla violazione di legge (artt. 2697 c.c., 112 e 345 c.p.c.) il rilievo della violazione di tali norme, ai fini della erroneità della sentenza, non viene, tuttavia, specificato nella illustrazione delle censure.

Al riguardo, è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici o delle risultanze istruttorie operata dal giudice di merito (Cass., 07/12/2017, n. 29404; Cass., 04/08/2017, n. 19547; Cass., 04/04/2017, 8758; Cass., 02/08/2016, n. 16056; Cass. Sez.

U., 27/12/2019, n. 34476; Cass., 04/03/2021, n. 5987).

Inoltre, i suddetti motivi non colgono la ratio decidendi , adeguatamente motivata, incentrata sulla perdita di un terzo del capitale sociale fin dal 1996, e sulla violazione del divieto di compiere nuove operazioni, desumibile ‒ per gli anni fino al 2001 ‒ da una serie di risultanze documentali in atti, il cui esame è stato effettuato, con valutazione in fatto dalla Corte d’appello.

Circa la critica afferente alla tardiva produzione ai provvedimenti d’ammissione al passivo tardivi in grado d’appello - in relazione alla violazione dell’art. 345 c.p.c.- essa è priva di autosufficienza, non avendo il ricorrente allegato quando e come avrebbe sol levato l’eccezione di tardività, considerando altresì che la Corte d’appello ha evidenziato l’ammontare dello stato passivo sulla scorta delle domande tardive accolte.

Il terzo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, non avendo il ricorrente riprodotto la comparsa conclusionale di controparte, che ‒ a suo dire ‒ conterrebbe la riduzione dell’originaria domanda proposta dal fallimento nei suoi confronti.

Il quarto motivo è parimentiinammissibile, perché censura una ratio decidendi, la decorrenza degli accessori, che non corrisponde alla statuizione impugnata, che concerne i «i meccanismi di rivalutazione e di attualizzazione del credito del fallimento».

Inoltre il motivo difetta di autosufficienza, perché non riporta il contenuto della sentenza di primo grado in punto di decorrenza degli interessi, nulla desumendosi, al riguardo, dalla sentenza di appello.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibileil ricorso, condannando il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida nella somma di euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gliere - Rel. ORDINANZA sul ricorso 29825/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , elett ivamen te domic iliato in Roma, via Savonarola n. 39, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA],dal quale èrappres. e difeso,per procura speciale in atti ; -ricorrente- -contro- [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. i n Roma, alla via Rubens n. 31, pre sso l’avv. [OSCURATO:PERSONA],dal quale è rappres. e difeso, per procura speciale in atti; -controricorrente- avverso la sentenza del la Corte d’appello di Roma , n. 3382 /202 4 , pubblicata indata 21.05.2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30.01.2024dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] .[OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 2007 il Tribunale di Roma accoglieva la domanda della curatela del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore della società, condannando quest’ultimo al pagamento della somma di euro 35.920,44, a titolo risarcitorio, per il danno arrecato alla stessa società, quale differenza tra le passività del bilancio del 1996 (detratto l’attivo rilevato nel bilancio del 1998) e l’ammontare delle passività ammesse nella procedura fallimentare. Al riguardo, il Tribunale osservava che: era da respingere anzitutto l’eccezione di prescrizione, dato che l’attore si era avvalso della sospensione di cui all’art. 2941 n.7, c.c., in relazione alla decorrenza del termine di cui all’art. 2394 c.c.; era fondato l’addebito relativo alla prosecuzione dell’attività sociale dopo la verificazione della causa di scioglimento sociale consistita nell’accumularsi di perdite superiori al terzo del capitale sociale- in violazione degli artt. 2447 e 2449, c.c. - trattandosi di attività esuberante rispetto all’unica finalità ormai conseguibile (la liquidazione dell’ente, in mancanza di reintegra del capitale); l’azione di responsabilità era da intendere intrapresa sia quale azione sociale, sia a tutela dei creditori sociali; in particolare, era emersa l’impossibilità di ricostruire la contabilità sociale a causa del mancato deposito dei bilanci tra il 1999 e il 2003, e della mancata consegna delle scritture contabili di cui all’art. 2214 c.c. Con sentenza del 21.5.14, la Corte territoriale ha rigettato l’appello dello Scaffidi, osservando che: l’appellante non aveva contestato il dato delle perdite superiori al terzo desumibili dal bilancio 1996, limitandosi a sostenere che i debiti di cui aveva fatto cenno il Tribunale riguardavano situazioni pregresse, non inerenti alla prosecuzione dell’attività sociale; era stato dimostrato che i vari debiti formatisi tra il 1996 e il 1999 (di natura fiscale, per iva, irpeg e contributi inail) costituivano indici univoci della suddetta prosecuzione, dopo il concretizzarsi della causa di scioglimento sociale, fatto non contestato dall’appellante; la decisione impugnata era stata pronunciata con adeguata motivazione, in conformità dei principi consolidati in giurisprudenza in ordine all’automatica operatività della suddetta causa di scioglimento sociale per il verificarsi di perdite eccedenti di oltre un terzo l’importo del capitale sociale; era infondato il motivo concernente la liquidazione del danno, in quanto la curatela aveva documentato lo stato passivo, sulla base dei decreti del giudice delegato. [OSCURATO:PERSONA] ricorre in cassazione con quattro motivi.La curatela fallimentareresiste con controricorso, illustrato da memoria. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria, concludendo per l’inammissibilità del ricorso perché tardivamente proposto. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione dell’art. 112 c.p.c., e omesso esame di fatto decisivo, nonché insufficiente, omessa e contraddittoria motivazione, per aver la Corte d’appello ritenuto sussistente la causa di scioglimento della B.S.C. s . r . l . , per perdite eccedenti il terzo del capitale fin dal 1996 sebbene, come evidenziato nell’atto d’appello, la stessa Corteavesse riconosciuto corretti i dati del bilancio del 1997 dal quale si evincevano utili per lire 1.147.342 (somma portata in detrazione dalla somma risarcitoria liquidata per le differenze tra le perdite riportate nel bilancio del 1996 e le passività oggetto dello stato passivo). Il ricorrente lamentava altresì l’erronea determinazione del danno risarcibile, come poi sarà esplicitato nei motivi secondoe terzo. Il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 2697 c.c., 112, 345, c.p.c., ed omesso esame di fatto decisivo (deducendo omessa , insufficiente e contraddittoria motivazione) in ordine alla determinazione del danno risarcibile, per aver la Corte d’appello, nel tener conto delle passività incluse nello stato passivo, conteggiato due provvedimenti d’ammissione tardiva che non erano stati allegati in primo grado, ma prodotti inammissibilmente in appello. Al riguardo, il ricorrente assume che: la curatela fa llimentare aveva posto a base della citazione la somma di euro 80.000,00- quale probabile passivo del fallimento “quale risulterà all’esito dell’insinuazione tardiva dell’Agenzia delle Entrate di Roma”, sulla base di avviso d’accertamento e liquidazione notificato al curatore, e di euro 13.665,09 “pari al passivo fino ad oggi accertato” (salve ammissioni tardive); alla data della comparsa conclusionale, l’unica somma ammessa al passivo era quella suddetta di euro 13.665,09, non risultando invece ammissioni tardive dell’Agenzia Entrate, “pendendo un accertamento in sede tributaria, definito il quale sarà proposta domanda tardiva dal Fisco”-come scritto nella comparsa conclusionale del fallimento-; la Corte d’appelloerroneamente aveva sia ritenuto non contestata la modalità di liquidazione del danno risarcibile, sia ritenuto depositate nel fascicolo di primo grado le due domande ex art. 101 l.f., depositate invece in appello. Il terzo motivo denunzia violazione dell’art. 112 c.p.c., e omesso esame di fatto decisivo (deducendo omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione), per non aver la Corte territoriale, nell’accogliere la domanda della curatela, pronunciato sull’istanza, pur subordinata, di riduzione della somma risarcitoria richiesta. Il quarto motivo denunzia violazione dell’art. 112 c.p.c., per non aver la Corte d’appello deciso sul motivo d’impugnazione relativo alla decorrenza degli accessori, indicata in sentenza alla datadel 17.10.95, anziché alla datadella domanda, notificata nel 2005.Il ricorso èinammissibile. Preliminarmente, va disattesa l’eccezione di tardività del ricorso, sollevata dalla curatela controricorrente e nella requisitoria del Procuratore Generale. Nella specie,il ricorso è invero tempestivo, essendo stata la sentenza di primo grado emessa nel 2007, per cui la domanda giudiziale di primo grado certamente precede il 4 luglio 2009. Orbene, in tema di impugnazioni, la modifica dell'art. 327 c.p.c., introdotta dalla legge n. 69 del 2009, che ha sostituito il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza all'originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell'art. 58, comma 1, della predetta legge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell'instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio (Cass., 06/10/2015, n. 19969; Cass., 06/10/2016, n. 20102). Detto ciò, i vari motivi sono inammissibili.Per cui, applicandosi, nella specie, il termine annuale, il ricorso è da ritenersi tempestivo. Il primo e secondo motivo, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, deducono l’omesso esame di un fatto decisivo e l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, oltre alla violazione di diverse norme di legge. Orbene, mentre il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione non è più deducibile, attesa la novella dell’art. 460 n. 5 c.p.c., l’omesso esame non può tradursi ‒ come nella specie ‒ in una richiesta di riesame del merito. Quanto alla violazione di legge (artt. 2697 c.c., 112 e 345 c.p.c.) il rilievo della violazione di tali norme, ai fini della erroneità della sentenza, non viene, tuttavia, specificato nella illustrazione delle censure. Al riguardo, è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici o delle risultanze istruttorie operata dal giudice di merito (Cass., 07/12/2017, n. 29404; Cass., 04/08/2017, n. 19547; Cass., 04/04/2017, 8758; Cass., 02/08/2016, n. 16056; Cass. Sez. U., 27/12/2019, n. 34476; Cass., 04/03/2021, n. 5987). Inoltre, i suddetti motivi non colgono la ratio decidendi , adeguatamente motivata, incentrata sulla perdita di un terzo del capitale sociale fin dal 1996, e sulla violazione del divieto di compiere nuove operazioni, desumibile ‒ per gli anni fino al 2001 ‒ da una serie di risultanze documentali in atti, il cui esame è stato effettuato, con valutazione in fatto dalla Corte d’appello. Circa la critica afferente alla tardiva produzione ai provvedimenti d’ammissione al passivo tardivi in grado d’appello - in relazione alla violazione dell’art. 345 c.p.c.- essa è priva di autosufficienza, non avendo il ricorrente allegato quando e come avrebbe sol levato l’eccezione di tardività, considerando altresì che la Corte d’appello ha evidenziato l’ammontare dello stato passivo sulla scorta delle domande tardive accolte. Il terzo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, non avendo il ricorrente riprodotto la comparsa conclusionale di controparte, che ‒ a suo dire ‒ conterrebbe la riduzione dell’originaria domanda proposta dal fallimento nei suoi confronti. Il quarto motivo è parimentiinammissibile, perché censura una ratio decidendi, la decorrenza degli accessori, che non corrisponde alla statuizione impugnata, che concerne i «i meccanismi di rivalutazione e di attualizzazione del credito del fallimento». Inoltre il motivo difetta di autosufficienza, perché non riporta il contenuto della sentenza di primo grado in punto di decorrenza degli interessi, nulla desumendosi, al riguardo, dalla sentenza di appello. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibileil ricorso, condannando il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida nella somma di euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di co
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