CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 12012/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 12.4.2022 della Corte di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Napoli ha confermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990 per detenzione a fini di spaccio di circa 270 grammi di cocaina e di quasi 2,5, kg di hashish contenuti in un pacco erroneamente spedito ad un terzo, ma ha a parziale modifica della pronuncia resa dal giudice di primo grado a seguito di rito abbreviato, ridotto la pena inflittagli a cinque anni e quattro mesi di reclusione ed C 26.666 di multa. A chiarimento della fattispecie va precisato che la detenzione in contestazione è riferita al contenuto di un pacco portato dall'imputato al proprio spedizioniere affinchè venisse consegnato ad Ischia all'indirizzo dell'albergo da lui stesso gestito sull'isola ed invece recapitato, per errore, ad un commerciante residente a Procida, estraneo alla vicenda. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto due distinti ricorsi, uno a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], e l'altro dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] il cui contenuto viene di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen.. 2. Il ricorso redatto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] si compone di due motivi. 2.1. Con il primo motivo lamenta, in relazione al vizio di violazione di legge e al vizio motivazionale, l'inutilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali rese da [OSCURATO:PERSONA], ovverosia dello spedizioniere, ai Carabinieri ischitani, configuranti l'unico elemento indiziario a carico dell'imputato, per non essere stato costui sin da tale fase sentito quale indagato della detenzione del pacco contenente le sostanze stupefacenti, tale essendo la condizione incontrovertibilmente emergente dalle indagini fino ad allora espletate. Rileva come alla sua audizione avessero condotto le dichiarazioni del Coppola che aveva riferito di essere stato contattato da [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta di trasporti che gli aveva consegnato un carico composto da numerosi colli per sapere se tra di essi fosse finita una scatola contraddistinta dal marchio "Bticino" recante un biglietto con la dicitura "Gianni", nonché quelle successivamente rese da [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva affermato che, a seguito della domanda rivoltagli dal fratello Francesco sulla destinazione del pacco destinato a tale [OSCURATO:PERSONA], aveva compreso che il plico era stato inviato per errore recapitato a [OSCURATO:PERSONA] cui si era conseguentemente rivolto per averne conferma. Osserva come Francesco, sentito dopo le suddette dichiarazioni da cui era emersa l'anomala modalità di spedizione del plico, che non recava alcuna indicazione del mittente, né del destinatario ed era altresì priva di un cartellino segna-collo, era stato indicato come colui che avrebbe preso in carico il pacco, che aveva ritenuto di inoltrarlo per la spedizione bypassando le procedure ordinarie in ordine alle indicazioni riferite a ciascun collo e che si era attivato alla ricerca del pacco smarrito e al quale soltanto era, perciò, riferibile la scatola in questione. Contesta pertanto l'affermazione resa dai giudici di appello secondo cui gli inquirenti, al momento in cui avevano sentito il dichiarante, non avevano contezza dell'anomalia della spedizione, rilevando come invece si trattasse di circostanza emersa invece sin dal primo momento a seguito dell'audizione del Coppola, onde l'esclusione della veste di indagato da parte di [OSCURATO:PERSONA] doveva ritenersi manifestamente illogica nonché resa in violazione delle prescrizioni di cui all'art. 63 secondo comma cod. proc. pen. . 2.2. Con il secondo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 192 e 546 cod. proc. pen. e al vizio motivazionale, che la pretesa identità tra il pacco consegnato dall'imputato all'impresa di spedizioni e quello sequestrato presso il commerciante di Procida dove era stato recapitato, contenente la sostanza stupefacente, era il frutto di un palese travisamento della prova ad opera della Corte di appello. Deduce che la oggettiva diversità dei due plichi, a dimostrazione della quale vengono allegate al ricorso le immagini fotografiche tratte dagli atti processuali, non possa ritenersi superata dalla assunta irrilevanza delle differenze tra gli involucri, il primo costituito da un involucro di colore marrone ed il secondo da una scatola bianca con la scritta "Bticino", del tutto congetturale e marcatamente illogica risultando la giustificazione resa al riguardo dalla sentenza impugnata secondo cui la scatola bianca avrebbe potuto essere contenuta nel pacco marrone consegnato dal Nappi allo spedizioniere. Siffatta diversità costituisce invece, secondo la difesa, la prova decisiva dell'estraneità dell'imputato al reato in contestazione, coinvolto nel procedimento in esame per effetto delle sole dichiarazioni inutilizzabili rese da [OSCURATO:PERSONA]. 3. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha articolato tre motivi. 3.1. Con il primo motivo deduce, sviluppando deduzioni parzialmente sovrapponibili al primo motivo di ricorso in precedenza esaminato con riferimento all'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], come configurassero seri indizi di partecipazione al reato da parte di quest'ultimo l'irregolarità del trasporto del pacco asseritamente consegnatogli dal Nappi, indicato al solo fine di riversare sulla sua persona la responsabilità di una condotta di cui fino ad allora egli era apparso l'unico artefice, essendo stato colui che aveva materialmente provveduto alla spedizione del pacco e che finanche il Coppola aveva indicato come vettore di un plico privo di idonea etichettatura e di documenti di trasporto. 3.2. Con il secondo motivo contesta, invocando il vizio di manifesta illogicità motivazionale, la riconducibilità di [OSCURATO:PERSONA] al ruolo di vettore inconsapevole rilevando come anche a voler relegare la sua condotta alla sola esecuzione materiale del trasporto, era più che evidente che solo nella consapevolezza che egli avrebbe provveduto a rendere non tracciabile la spedizione che il Nappi si era rivolto a lui per l'invio del pacco. Osserva in ogni caso come non solo nessun riscontro esterno fosse stato acquisito in relazione alle dichiarazioni eteroaccusatorie di [OSCURATO:PERSONA], ma come al contrario le risultanze acquisite le smentissero platealmente, soffermandosi sulle fattezze del pacco consegnato dal Nappi allo spedizioniere del tutto diverse da quello pervenuto al commerciante di Procida. Rileva al riguardo la manifesta illogicità della motivazione resa dalla Corte di appello che nello svilire la mancanza di identità tra i due plich* sottolinea la scarsa qualità dei fotogrammi, argomento che non poteva essere utilizzato in danno dell'imputato e v trascura un elemento- assolutamente dirimente, ovverosia il diverso colore dei due involucri, non superabile dalla scarsa nitidezza delle immagini, né tantomeno da illazioni congetturali quali la mera supposizione che l'involucro marrone contenesse il pacco bianco, priva di qualsivoglia evidenza. 3.3. Con il terzo motivo si duole, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 62 bis cod. pen. e al vizio motivazionale, del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche contestando l'irragionevolezza della motivazione che pone a carico dell'imputato la scelta dello spedizioniere di omettere le doverose prescrizioni per il trasporto del plico, negando ciò nondimeno la consapevolezza da parte di costui del contenuto del pacco, e che inoltre valorizza il silenzio da costui tenuto nel corso del processo a detrimento del legittimo esercizio delle prerogative difensive [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo di entrambi i ricorsi, da esaminarsi congiuntamente in ragione della sostanziale sovrapponibilità dei rispettivi contenuti non può ritenersi ammissibile alla luce sia della genericità delle doglianze articolate in ordine all'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dallo spedizioniere in fase di indagini che reiterano le analoghe censure articolate con l'atto di appello senza confrontarsi con i puntuali rilievi spesi dalla Corte distrettuale, sia della loro manifesta infondatezza. Invero, secondo quanto già affermato da questa Corte nel suo supremo consesso, allorquando venga in rilievo l'attribuzione al dichiarante della qualità di indagato o di persona informata sui fatti, spetta al giudice il potere di verificare, in termini sostanziali - al di là, quindi, del riscontro di indici formali, come l'intervenuta iscrizione sul registro notizie di reato - l'ascrivibilità allo stesso dell'una o dell'altra qualità e il relativo accertamento, se congruamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U., n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246584). La sanzione di inutilizzabilità erga omnes postula infatti che, a carico dell'interessato, siano già stati acquisiti, prima dell'escussione, indizi non equivoci di reità, come tali conosciuti dall'autorità procedente, non rilevando, a tale proposito, eventuali sospetti od intuizioni personali degli inquirenti (Sez. U., n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv.243416). L'inutilizzabilità assoluta, ai sensi dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., richiede, infatti, l'originaria esistenza, a carico dell'escusso, di precisi, anche se non gravi, indizi di reità, che non possono automaticamente inferirsi dal solo fatto che il dichiarante risulti essere stato, in qualche modo, coinvolto in vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formulazione di addebiti di carattere penale a suo carico, occorrendo invece che le predette vicende, così come percepite dall'autorità inquirente, presentino connotazioni tali da indurre a ravvisare concretamente la sussistenza di elementi di spessore indiziante sufficiente ad attribuire al soggetto la qualità di indagato:dovendo infatti la verifica della sussistenza della qualità di persona indagata essere condotta non secondo un criterio formale (esistenza di notizia crinninis, iscrizione nel registro degli indagati), ma secondo il criterio sostanziale della qualità oggettivamente attribuibile al soggetto in base alla situazione esistente nel momento in cui le dichiarazioni sono state rese a seguito della eventuale emersione di elementi indiziari a carico del dichiarante capaci di modificare lo statuto della prova dichiarativa ad esso riferibile (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, cit.), è solo in tale seconda eventualità che il soggetto può ritenersi irritualmente sentito come persona informata sui fatti, giacché avrebbe dovuto essere interrogato ab origine in qualità di imputato o di indagato, e dunque le sue dichiarazioni non possono essere utilizzate né contra se né contra alios (Sez. 4, n. 46203 del 19/09/2019 - dep. 14/11/2019, Rv. 277947). Nel caso in disamina risulta che le dichiarazioni raccolte dalla PG a seguito del rinvenimento casuale, tra i colli a lui destinati, di un pacco contenente sostanze stupefacenti da parte del commerciante di Procida, fossero volte in primis a fare chiarezza sulla vicenda, sentendo non solo quest'ultimo, ma altresì [OSCURATO:PERSONA], ovverosia lo spedizioniere indicato quale autore dell'erronea spedizione: essendo emerso dalle sommarie informazioni rese da costui, compulsato dal fratello Paolo a ritrovare il plico non pervenuto all'indirizzo di destinazione, che lo stesso gli era stato consegnato dal Nappi, cliente abituale della società di spedizioni, il quale a sua volta lo aveva sollecitato incontrandolo ben due volte di persona per avere notizie del pacco mai recapitatogli alla data fissata trattandosi di consegna urgente, la Corte partenopea ha coerentemente escluso che nei confronti di costui potessero essere ravvisati né in quella fase, né successivamente indizi di reità. E ciò sulla base di una serie di considerazioni intrinsecamente logiche, nonché aderenti alle emergenze acquisite, venendo chiaramente messo in luce dalla sentenza impugnata come non soltanto dalle dichiarazioni del Casa nulla fosse emerso in relazione alla mancata emissione dei documenti di viaggio relativi al pacco in questione, ma che in ogni caso le pur anomale modalità di spedizione del collo recante solo il nominativo "Gianni" al momento della presa in consegna senza apposizione di ulteriori etichettature da parte della ditta incaricata, rispondesse ad un rapporto consolidato con il Nappi che correntemente inviava merce destinata ad Ischia, luogo in cui gestiva un albergo, giustificato nella specie dal fatto che si fosse trattato di un unico pacco che alla richiesta di spedizione ricevuta via telefono dall'imputato, [OSCURATO:PERSONA] gli aveva detto di lasciare, stante la sua temporanea assenza, in ufficio consegnandolo al magazziniere. A tale ricostruzione fattuale, supportata dai riscontri telefonici, dalle schermate delle conversazioni via whatsapp e dalle immagini dei filmati tratti dal sistema di videosorveglianza installato nel magazzino, si accompagna il rilievo, sul piano logico dirimente, che ove vi fosse stata una qualche consapevolezza da parte dei fratelli Casa del contenuto del pacco, ben diverse sarebbero state le cautele adottate ai fini della spedizione rispetto all'incauto invito a lasciare il plico nelle mani di un ignaro magazziniere, correndo il rischio, in concreto verificatosi, di confonderlo con merce destinata ad altri. Con tali puntuali argomentazioni le difese omettono il necessario confronto finendo con il reiterare nuovamente con il presente ricorso le stesse doglianze già articolate innanzi ai giudici del gravame, incentrate sulle anomale e conseguentemente sospette modalità di trasporto del pacco dalle quali emergerebbe un coinvolgimento dello spedizioniere. Esposizione questa che tuttavia non affronta il tema centrale della questione relativa all'emersione al momento dell'acquisizione delle s.i.t di [OSCURATO:PERSONA] di concreti indizi di reità nei confronti del medesimo che, al di là dei successivi riscontri in ordine alla loro veridicità, tralascia il dato, per vero centrale, nella ricostruzione dei giudici distrettuali, che in quella fase nulla fosse emerso in ordine alla mancanza della documentazione di viaggio che avrebbe dovuto accompagnare il plico, così da escludere alla radice il coinvolgimento del dichiarante in vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formulazione di addebiti di carattere penale a suo carico. 2. Suscettibile di trattazione congiunta risulta anche il secondo motivo di entrambe le impugnative che ancorchè costruito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] in termini di travisamento della prova e ricondotto invece dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] alla manifesta illogicità motivazionale, mirano entrambi ad evidenziare un vulnus logico argomentativo nel ragionamento probatorio seguito dalla Corte di merito che la sentenza impugnata esclude, per contro, incontrovertibilmente. L'affermazione di responsabilità del prevenuto si fonda non tanto sull'identità del pacco consegnato dal Nappi al magazziniere della ditta di spedizioni con quello pervenuto al commerciante di Procida contenente le sostanze stupefacenti, quantunque i giudici partenopei offrano una plausibile spiegazione del diverso colore dell'involucro, quanto sulla circostanza relativa alla mancata dimostrazione dell'inoltro da parte del Nappi, il giorno in cui si era recato a consegnare il plico alla ditta, condotta comprovata dalle riprese tratte dalle telecamere di videosorveglianza e dal fatto che fosse ivi ritornato a reclamarne il mancato arrivo a destinazione, di un pacco diverso, la quale soltanto avrebbe potuto escludere la deduzione, incontrovertibilmente logica, dell'attribuibilità a costui della spedizione del plico pervenuto per errore all'ignaro destinatario. Entrambe le difese, tuttavia, focalizzano le rispettive doglianze esclusivamente sul primo punto, tralasciando invece integralmente l'argomentazione dirimente sviluppata dai giudici del gravame testè riportata, privando in tal modo la dispiegata eccezione di ogni contenuto dovendo ribadirsi che il vizio motivazionale deducibile in sede di legittimità deve essere diretto ad individuare un preciso difetto del percorso logico argomentativo offerto dal giudice di merito, che va esclusivamente identificato nella illogicità manifesta della motivazione o nella omissione argomentativa, che deve altresì rivestire carattere decisivo, ovverosia idoneo ad incidere sul compendio indiziario così da incrinarne la capacità dimostrativa. Compito della Corte di cassazione, infatti, non è quello di valutare ex novo le emergenze processuali sulle quali i giudici di merito hanno fondato il proprio convincimento così da rendere un terzo grado di giudizio, ma quello di stabilire se detti giudici abbiano fornito una corretta interpretazione di esse, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta dì determinate conclusioni a preferenza di altre (cfr. Cass. Sez. 1^ n.42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507 e Cass. Sez. 1^ n.1507 del 17/12/1998, Rv. 212278). Così come avvenuto nel caso di specie. 3. Quanto al diniego deitattenuanti generiche oggetto del terzo motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], va in primo luogo rilevato che l'elemento cui la Corte di merito assegna valore preponderante ai fini dell'imnneritevolezza del beneficio invocato, è costituito dall'ingente quantitativo oltre che dalla diversa tipologia delle sostanze stupefacenti detenute, che, sebbene assunto a dimostrazione della pericolosa caratura delinquenziale del prevenuto evidentemente inserito in circuiti di mercato stabilmente dediti al traffico illecito, neppure viene contestato dalla difesa, vanificandosi alla radice la ammissibilità della contestazione ove si consideri che, ai fini della concessione o del diniego delle attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen., il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (ex plurimis, Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 2, Sentenza n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549). Peraltro, neppure la specifica contestazione dell'ulteriore elemento di segno negativo, rappresentato dalle modalità subdole della condotta, coglie nel segno arrestandosi la difesa a considerazioni che si attagliano alla vicenda così come sviluppatasi nel suo concreto divenire stanti le modalità informali della spedizione, e non già alla prognosi ex ante cui fa inequivocabilmente riferimento la sentenza impugnata, venendo censurata a monte la scelta dell'imputato di coinvolgere un terzo, nella specie il titolare della ditta di spedizioni, consegnandogli un pacco contenente merce scottante e perciò esponendolo al rischio anche soltanto potenziale, ma poi di fatto verificatosi, della scoperta del suo contenuto e di trovarsi involontariamente coinvolto in una vicenda criminosa di cui era del tutto ignaro. In conclusione, i ricorsi devono essere ritenuti entrambi inammissibili, seguendo a tale esito la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento, in difetto di elementi per ritenere che la presente impugnativa sia stata proposta senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, di una somma equitativamente liquidata in favore de