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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31343/2026

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nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA;letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto quello addotto per terzo nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA] è del tutto generico in quanto denunzia un difetto integrale di motivazione ma non segnala le ragioni per le quali nel caso l'ipotesi di cui al comma 3 dell'ad 629 non andrebbe applicata mentre quello addotto per quinto nello stesso ricorso è manifestamente inconferente perché la recidiva è stata esclusa già dalla Corte del merito in sede di rinvio; gli altri motivi prospettati dai due ricorsi, riguardanti la responsabilità per le estorsioni ascritte ai due imputati, oltre ad essere costituiti da mere doglianze in punto di fatto frutto di una rivalutazione alternative e non permessa delle emergenze istruttorie, replicano profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche avuto riguardo alla comprovata sussistenza dei costituti fondanti i reati in contestazione, anche sotto il versante del contributo concorsuale garantito dalla [OSCURATO:PERSONA], considerazioni fondate su una puntuale e coerente valutazione del dato probatorio, alla luce della ritenuta credibilità delle persone offese e del loro narrato; pari sorte meritano le censure dirette a contestare il diniego delle generiche e il riconoscimento della recidiva (per il solo [OSCURATO:PERSONA]) perché la sentenza impugnata, anche su tali punti, risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile P.Q.[OSCURATO:PERSONA] , -i— MA i • 14 A6 2026 L'[OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] ?lente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA;letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto quello addotto per terzo nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA] è del tutto generico in quanto denunzia un difetto integrale di motivazione ma non segnala le ragioni per le quali nel caso l'ipotesi di cui al comma 3 dell'ad 629 non andrebbe applicata mentre quello addotto per quinto nello stesso ricorso è manifestamente inconferente perché la recidiva è stata esclusa già dalla Corte del merito in sede di rinvio; gli altri motivi prospettati dai due ricorsi, riguardanti la responsabilità per le estorsioni ascritte ai due imputati, oltre ad essere costituiti da mere doglianze in punto di fatto frutto di una rivalutazione alternative e non permessa delle emergenze istruttorie, replicano profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche avuto riguardo alla comprovata sussistenza dei costituti fondanti i reati in contestazione, anche sotto il versante del contributo concorsuale garantito dalla [OSCURATO:PERSONA], considerazioni fondate su una puntuale e coerente valutazione del dato probatorio, alla luce della ritenuta credibilità delle persone offese e del loro narrato; pari sorte meritano le censure dirette a contestare il diniego delle generiche e il riconoscimento della recidiva (per il solo [OSCURATO:PERSONA]) perché la sentenza impugnata, anche su tali punti, risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile P.Q.[OSCURATO:PERSONA] , -i— MA i • 14 A6 2026 L'[OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] ?lente