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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 36066/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il Procuratore Generale conclude per l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. iudito il difensolg• [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Firenze che ha rigettato l'istanza di riesame dallo stesso proposta, così confermando il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Arezzo, convalidato l'arresto nei confronti del predetto e del correo [OSCURATO:PERSONA], aveva applicato ad entrambi la custodia cautelare in carcere.

2. L'ipotesi accusatoria concerne il delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 4, 7 e 23 legge 18 aprile 1975 n. 110, per detenzione e porto in luogo pubblico di una pistola semiautomatica [OSCURATO:PERSONA] con relativo munizionamento e matricola abrasa, occultata sotto il piantone dello sterzo dell'autovettura a bordo della quale il ricorrente e il coindagato viaggiavano (capo 1); e il delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, per illecita detenzione di 25 grammi lordi di cocaina e di 100 grammi lordi di hashish (capo 2).

Le sostanze stupefacenti, l'arma e una somma di denaro pari ad euro 3.290, in banconote di vario taglio, erano state rinvenute, nel corso di un controllo di polizia sull'auto nella quale i due uomini viaggiavano. [OSCURATO:PERSONA] della convalida aveva reputato integrato il requisito della gravità indiziaria anche nei confronti del Bendehane, nonostante il coindagato ne sostenesse l'estraneità ai fatti, e ciò sulla base della circostanza che i due viaggiavano insieme, del posizionamento non casuale della pistola, accessibile ad entrambi, dell'assenza di riscontri alla versione dei fatti fornita dagli indagati.

3. Il ricorrente articola tre motivi con cui deduce:

3.1. Violazione di legge, nonché mancanza e illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e al contributo concorsuale prestato dal prevenuto al detentore dello stupefacente.

Il Tribunale del riesame non si discosta dalla valutazione compiuta dal Gip sulla gravità indiziaria, non confrontandosi con le considerazioni e le censure sul punto, riportate in una memoria difensiva.

La gravata ordinanza ometterebbe, in particolare, ogni considerazione sulla tesi difensiva che faceva leva sull'ignoranza della presenza nell'auto della droga e dell'arma da parte del Bendehane e sull'assenza di contributo partecipativo volontario di costui alla condotta illecita del correo.

3.2. Erronea applicazione della legge penale in relazione alla qualificazione giuridica del fatto.

La quantità, tra l'altro, di 25 grammi lordi di stupefacente del tipo cocaina sarebbe riconducibile alla fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 T.U.

Stup.

3.3. Mancanza di motivazione sulla scelta della misura cautelare.

4. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

2. Invero, con nota del 16/05/22, pervenuta in cancelleria in pari data, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato ha comunicato che, in data 12/05/ 2022, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Arezzo ha • assolto l'imputato dalle imputazioni ascrittegli, per non aver commesso il fatto.

3. Ne deriva la carenza di interesse del ricorrente alla coltivazione del ricorso, considerata la dichiarazione di inefficacia della misura in ragione della sentenza di proscioglimento (art. 300, comma 1, cod. proc. pen.).

In proposito, vengono in rilievo i principi affermati dalle Sezioni Unite (sent. n. 7931 del 16/12/2010, Testini, Rv. 249002 — 01), secondo cui in tema di ricorso avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale, nelle more revocata o divenuta inefficace, perché possa ritenersi, comunque, sussistente l'interesse del ricorrente a coltivare l'impugnazione, in riferimento ad una futura utilizzazione dell'eventuale pronunzia favorevole ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione, è necessario che la circostanza formi oggetto di specifica e motivata deduzione, idonea a evidenziare in termini concreti il pregiudizio che deriverebbe dal mancato conseguimento della stessa, formulata personalmente dall'interessato.

Nel caso di specie, la difesa del ricorrente non ha rappresentato, con specifica deduzione, l'interesse a coltivare il ricorso in materia de libertate in riferimento ad una futura utilizzazione della pronuncia in sede di riparazione per ingiusta detenzione, essendosi limitata ad inviare la richiamata nota difensiva.

4. Consegue, pertanto, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. i,.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il Procuratore Generale conclude per l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. iudito il difensolg• [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Firenze che ha rigettato l'istanza di riesame dallo stesso proposta, così confermando il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Arezzo, convalidato l'arresto nei confronti del predetto e del correo [OSCURATO:PERSONA], aveva applicato ad entrambi la custodia cautelare in carcere. 2. L'ipotesi accusatoria concerne il delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 4, 7 e 23 legge 18 aprile 1975 n. 110, per detenzione e porto in luogo pubblico di una pistola semiautomatica [OSCURATO:PERSONA] con relativo munizionamento e matricola abrasa, occultata sotto il piantone dello sterzo dell'autovettura a bordo della quale il ricorrente e il coindagato viaggiavano (capo 1); e il delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, per illecita detenzione di 25 grammi lordi di cocaina e di 100 grammi lordi di hashish (capo 2). Le sostanze stupefacenti, l'arma e una somma di denaro pari ad euro 3.290, in banconote di vario taglio, erano state rinvenute, nel corso di un controllo di polizia sull'auto nella quale i due uomini viaggiavano. [OSCURATO:PERSONA] della convalida aveva reputato integrato il requisito della gravità indiziaria anche nei confronti del Bendehane, nonostante il coindagato ne sostenesse l'estraneità ai fatti, e ciò sulla base della circostanza che i due viaggiavano insieme, del posizionamento non casuale della pistola, accessibile ad entrambi, dell'assenza di riscontri alla versione dei fatti fornita dagli indagati. 3. Il ricorrente articola tre motivi con cui deduce: 3.1. Violazione di legge, nonché mancanza e illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e al contributo concorsuale prestato dal prevenuto al detentore dello stupefacente. Il Tribunale del riesame non si discosta dalla valutazione compiuta dal Gip sulla gravità indiziaria, non confrontandosi con le considerazioni e le censure sul punto, riportate in una memoria difensiva. La gravata ordinanza ometterebbe, in particolare, ogni considerazione sulla tesi difensiva che faceva leva sull'ignoranza della presenza nell'auto della droga e dell'arma da parte del Bendehane e sull'assenza di contributo partecipativo volontario di costui alla condotta illecita del correo. 3.2. Erronea applicazione della legge penale in relazione alla qualificazione giuridica del fatto. La quantità, tra l'altro, di 25 grammi lordi di stupefacente del tipo cocaina sarebbe riconducibile alla fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 T.U. Stup. 3.3. Mancanza di motivazione sulla scelta della misura cautelare. 4. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. 2. Invero, con nota del 16/05/22, pervenuta in cancelleria in pari data, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato ha comunicato che, in data 12/05/ 2022, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Arezzo ha • assolto l'imputato dalle imputazioni ascrittegli, per non aver commesso il fatto. 3. Ne deriva la carenza di interesse del ricorrente alla coltivazione del ricorso, considerata la dichiarazione di inefficacia della misura in ragione della sentenza di proscioglimento (art. 300, comma 1, cod. proc. pen.). In proposito, vengono in rilievo i principi affermati dalle Sezioni Unite (sent. n. 7931 del 16/12/2010, Testini, Rv. 249002 — 01), secondo cui in tema di ricorso avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale, nelle more revocata o divenuta inefficace, perché possa ritenersi, comunque, sussistente l'interesse del ricorrente a coltivare l'impugnazione, in riferimento ad una futura utilizzazione dell'eventuale pronunzia favorevole ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione, è necessario che la circostanza formi oggetto di specifica e motivata deduzione, idonea a evidenziare in termini concreti il pregiudizio che deriverebbe dal mancato conseguimento della stessa, formulata personalmente dall'interessato. Nel caso di specie, la difesa del ricorrente non ha rappresentato, con specifica deduzione, l'interesse a coltivare il ricorso in materia de libertate in riferimento ad una futura utilizzazione della pronuncia in sede di riparazione per ingiusta detenzione, essendosi limitata ad inviare la richiamata nota difensiva. 4. Consegue, pertanto, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. i,.
Sentenza Cassazione n. 36066/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris