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CassazionedecretoSezione L

Cassazione n. 01034/2024

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guente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 26166/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati come de Pec registri di giustizia presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende -ricorrenti- MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende -resistente- avverso la SENTENZA n. 1441/2022 emessa dalla CORTE D'APPELLO di NAPOLI Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla vada disposto sulle spese processuali, in quanto il Ministero si è limitato al deposito di atto di costituzione, senza svolgere difese; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 26166/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati come de Pec registri di giustizia presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende -ricorrenti- MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende -resistente- avverso la SENTENZA n. 1441/2022 emessa dalla CORTE D'APPELLO di NAPOLI Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla vada disposto sulle spese processuali, in quanto il Ministero si è limitato al deposito di atto di costituzione, senza svolgere difese; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Cos
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