CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 maggio 2022
Cassazione n. 30816/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 8392-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 59, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro 2022 AGENZIA DELLE DOGANE, in persona del legale 1947 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; - controricorrenti - avverso il provvedimento n. 850/2015 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 15/02/2016 R.G.N. 435/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il Tribunale di Milano aveva rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e dagli altri litisconsorti in epigrafe, tutti dirigenti di seconda fascia dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, i quali avevano chiesto condannarsi quest'ultima al pagamento della retribuzione di risultato in misura intera, come previsto dagli artt. 21-24 del CCNL 2006-2009, con conseguente corresponsione delle differenze retributive nella misura da ciascuno indicata; i ricorrenti avevano lamentato che detto trattamento era stato corrisposto in misura inferiore al dovuto perché l'Agenzia aveva attinto dal Fondo previsto dagli artt. 21-24 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] I 2006-2009, destinato al personale munito di qualifica dirigenziale, per attribuire la retribuzione di risultato anche al personale non dirigente incaricato di funzioni dirigenziali; 2. la Corte d'appello di Milano, adita dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, confermava la sentenza di primo grado; 3. in particolare richiamava l'art. 12 commi 3 e 4 del D. L. del D. L. 28.3.1997 n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 e il D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, l'art. 8 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 16, convertito in legge 26.4.2012 n. 44 e il Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia delle Entrate approvato il 30.11.2000 (pubblicato sulla G.U. n. 36 del 13.2.2001) per rilevare che alle [OSCURATO:PERSONA] era stato consentito di attribuire provvisoriamente incarichi dirigenziali anche a dipendenti non rivestenti la qualifica dirigenziale; 4. riteneva che a questi ultimi spettasse, in virtù dell'art. 62 del D. Lgs n. 165 del 2001 e dell'art. 26 del richiamato Regolamento, lo stesso trattamento economico - e, dunque, anche la retribuzione di risultato - previsto per i dirigenti di seconda fascia dal CCNL [OSCURATO:PERSONA]; 5. la Corte territoriale, rilevato, poi, che le risorse del Fondo previsto dal CCNL Fondo per l'erogazione di detto trattamento economico erano state complessivamente rapportate al numero delle posizioni dirigenziali da remunerare e che gli Accordi intervenuti in sede di contrattazione collettiva decentrata avevano previsto l'applicazione della disciplina contrattuale Area n. 08392/2016 R.G. consigliere est. 541-vai( [OSCURATO:PERSONA] in tema di retribuzione anche al personale al quale erano stati attribuiti incarichi dirigenziali in via di «reggenza», ha ritenuto, infine, che l'Agenzia era legittimata ad attingere a tale Fondo anche per il pagamento della retribuzione di risultato in favore di detto personale; 6. avverso tale sentenza l'Ansalone e gli altri litisconsorti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati da successiva memoria, al quale ha resistito con controricorso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Considerato che: 1. con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 52 del D. Lgs. n. 165 del 2001, 20 del D.P.R. n. 266 del 1987, 12 commi 3 e 4 del D. L. n. 79 del 1997, 26 del Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nonché l'illegittimità Costituzionale, ai sensi degli artt. 3, 51 e 97 Cost., dell'art. 8 comma 24 del D. L. n. 16 del 2012, convertito in legge n. 44 del 2012, dell'art. 1 comma 14 del D.L. n. 150 del 2013, convertito in legge n. 15 del 2014 e dell'art. 1 comma 8 del D.L. n. 192 del 2014; richiamano la sentenza della Corte Costituzionale n. 37 del 2015 e assumono che, comunque, pur prescindendosi da detta pronuncia, devono ritenersi illegittime le procedure di affidamento degli incarichi dirigenziali ai sensi degli artt. 19 e 52 comma 5 del D. Lgs. n 165 del 2001 e dell'art. 20 del DPR n. 266 del 1987; 2. con il secondo motivo denunciano, ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 12 comma 3 del D. L. n. 79 del 1997, 2 comma 3, 24 commi 1 e 8 del D. Lgs n. 165 del 2001, 26 del Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, 59 del D. Lgs n. 300 del 1999, 21 e 24 del [OSCURATO:PERSONA] I 2006/2009; asseriscono che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto del fatto che solo il CCNL richiamato in rubrica, e non anche il Regolamento dell'Amministrazione, può disporre in materia di trattamento economico; che sarebbe fuorviante il richiamo dell'art. 59 del D. Lgs. n. 300 del 1999 perché esso non attribuisce alle Agenzia il potere di regolamentare in via autonoma e n. 08392/2016 R.G. consigliere est. Sa 'aro unilaterale l'utilizzazione delle risorse al di fuori od oltre i limiti imposti dalla legge e dalla contrattazione collettiva; sostengono, inoltre, che l'indennità di risultato è prevista dagli artt. 21 e 24 del CCNL 2006/2009, contratto non applicabile ai dipendenti non rivestenti la qualifica dirigenziale; che questi ultimi avrebbero dovuto essere remunerati con risorse del bilancio dell'Agenzia e non con le risorse disponibili all'interno del Fondo istituto dal CCNL dell'[OSCURATO:PERSONA]; deducono che non tutte le funzioni svolte dai dirigenti potevano essere svolte dai funzionari incaricati di svolgere funzioni dirigenziali; 3. con il terzo motivo denunciano, ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 36 Cost., nonché dell'art. 24 d. Igs. n. 165/2001, per avere la Corte territoriale affermato che l'attribuzione dell'indennità ai reggenti sarebbe applicazione dei principi costituzionali su richiamati in quanto collegata alle funzioni in concreto attribuite e alle connesse responsabilità; obiettano ancora i ricorrenti che non tutte le funzioni svolte dai dirigenti potevano essere svolte dai reggenti, sicché più corretto sarebbe stato distribuire l'indennità di risultato in ragione dello status di dirigente nel cui interesse il fondo era stato costituito, donde la contrarietà a legge di una distribuzione estesa ai reggenti; rilevano, inoltre, che l'art. 12 comma 4 del D.L. n. 79 del 1997 aveva previsto, per la remunerazione dei dipendenti non rivestenti qualifiche dirigenziali cui fossero stati attribuiti incarichi dirigenziali, una specifica copertura finanziaria non gravante sul Fondo; 4. il Collegio ritiene, in ragione della funzione nomofilattica affidata al giudice di legittimità dall'ordinamento, che risolutive ai fini del presente giudizio siano le considerazioni già svolte da questa Corte nella decisione 2.5.2017 n. 10628, relativa a vicenda in gran parte sovrapponibile, alla cui motivazione si rinvia anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ.; il primo ed il secondo motivo di ricorso, da trattarsi congiuntamente, sono infondati;n. 08392/2016 R.G. consigliere est. S I' ro 5. con riguardo al primo motivo, va osservato che la circostanza che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 37 del 2015 abbia dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 24, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 aprile 2012, n. 44, e, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nonché l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 27 febbraio 2014, n. 15 e dell'art 1, comma 8, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, che consentivano alle [OSCURATO:PERSONA] di attribuire e di prorogare incarichi dirigenziali ai funzionari, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'accesso alle qualifiche dirigenziali, non esclude che ai dipendenti, che, comunque abbiano svolto mansioni dirigenziali, spetti la retribuzione di risultato (Cass. n. 9646/2012, n. 14775/2008, n. 10027/2007, n. 8529/2006); 6. nell'incontestato svolgimento da parte dei funzionari incaricati di funzioni dirigenziali, ai quali la retribuzione di risultato è stata corrisposta con utilizzazione del Fondo previsto dal CCNL Area I Dirigenti, in assenza dell'apertura del procedimento di copertura del posto vacante e per tempi ben più lunghi di quelli ordinariamente previsti per tale copertura, trova applicazione il principio secondo cui le disposizioni che consentono la reggenza del pubblico ufficio sprovvisto temporaneamente del dirigente titolare devono essere interpretate nel rispetto del canone di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. e dei principi generali di tutela del lavoro (artt. 35 e 36 Cost.; art. 2103 c.c. e D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 52); 7. in continuità con l'indirizzo giurisprudenziale più volte espresso da questa Corte, deve ritenersi che l'ipotesi della reggenza costituisce una specificazione dei compiti di sostituzione del titolare assente o impedito, contrassegnata dalla straordinarietà e temporaneità, con la conseguenza che a tale posizione può farsi luogo, senza che si producano gli effetti collegati allo svolgimento di mansioni superiori, solo allorquando sia stato aperto il procedimento di copertura del posto vacante e nei limiti di tempo n. 08392/2016 R.G. consigliere est. S ordinariamente previsti per tale copertura, cosicché, al di fuori di tale ipotesi, la reggenza dell'ufficio concreta svolgimento di mansioni superiori con conseguente diritto del lavoratore a percepire le differenze retributive tra cui il trattamento economico percepito e quello proprio delle superiori mansioni (cfr. Cass. SU 3814/2011 e 4963/2011; Cass. 256363/2016, 18680/2015, 16889/2015, 7823/2013, 2534/2009; 22932/2008); 8. quanto al secondo motivo, deve escludersi che l'Amministrazione abbia disciplinato unilateralmente e in assenza di disciplina collettiva il trattamento economico dei funzionari destinati in via di reggenza a ricoprire posizioni dirigenziali. La Corte territoriale ha, infatti, accertato che l'applicazione della contrattazione collettiva dell'[OSCURATO:PERSONA] al personale non dirigenziale al quale erano stati conferiti incarichi dirigenziali, era stata prevista dagli Accordi intervenuti annualmente, in sede decentrata, con le organizzazioni Sindacali dell'Area dei Dirigenti, e che detti Accordi avevano anche definito i criteri di ripartizione e di erogazione della retribuzione di risultato, sia per personale non dirigente sia per il personale rivestente la qualifica di dirigente di seconda fascia; 9. quanto alla dedotta violazione dell'art. 8 comma 24 del D. L. n. 16 del 2012, precisato che la norma è stata espunta dall'ordinamento per effetto sentenza della Corte Costituzionale n. 37 del 2015, va osservato che, diversamente da quanto opinano i ricorrenti, detta disposizione aveva posto a carico del bilancio dell'Agenzia le risorse destinate al finanziamento del potenziamento dell'amministrazione finanziaria e delle attività di contrasto dell'evasione fiscale e non solo quelle destinate alla remunerazione degli incarichi dirigenziali attribuiti al personale privo di tale qualifica. Analogamente era avvenuto in ordine allo stanziamento previsto dall'art. 12 comma 4 del D. L. 28.3.1997 n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140; 10. va, infine, rilevato che il richiamato CCNL disciplina, e non potrebbe essere diversamente, la retribuzione e i suoi elementi accessori in relazione alle qualifiche formali di appartenenza del personale, ma non esclude che lo s n. 08392/2016 R.G. consigliere est. Syfsciaro stesso trattamento debba essere attribuito al personale che non rivesta la qualifica dirigenziale che abbia, tuttavia, svolto le relative funzioni dirigenziali. L'art. 58 del CCNL del [OSCURATO:DATA_NASCITA] AREA I Dirigenza, richiamato dall'art. 22 del CCNL medesima Area del 12.2.2010, si limita, infatti, a individuare le risorse da destinare all'alimentazione del Fondo, ma non esclude dalla ripartizione del Fondo i dipendenti che, pur privi della qualifica formale di dirigenti, tuttavia si siano visti attribuire incarichi dirigenziali in via provvisoria; 11. il terzo motivo, contenente peraltro censure eterogenee che involgono anche profili di contestazione su accertamenti di fatto, è inammissibile in forza del principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui l'attribuzione di mansioni dirigenziali con pienezza di funzioni e di responsabilità quanto al raggiungimento dei relativi obiettivi non può che comportare, anche in relazione al principio di adeguatezza sancito dall'art. 36 Cost., la corresponsione dell'intero trattamento economico, compresi gli elementi accessori e, dunque, sia la retribuzione di posizione che quella di risultato (Cass. SU 3814/2011; Cass. 256363/2016, 3311/2015, 29671/2008); del principio suesposto la sentenza impugnata ha fatto, invero, puntuale applicazione, talché s'appalesa esente da censure; sono invece inammissibili le deduzioni svolte dal ricorrente in ordine alla limitatezza dei poteri conferiti ai funzionari incaricati di funzioni dirigenziali, perché non è stato allegato se e in quale atto processuale la questione, implicante accertamenti in fatto e non trattata dalla sentenza, sia stata sottoposta all'esame della Corte territoriale (Cass. n. 20678/2016, n. 8266/2016, n. 7048/2016, n. 5070/2009). 12. Il ricorso va, in conclusione, rigettato. 13. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. 14. Ai sensi dell'art. 13 c. 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002 deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. PQM n. 08392/2016 R.G. consigliere est. S.1.0 --elitirtyttciaro La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi C. 5.000,00 per compensi professionali oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unifica