Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 208/2016
ECLI:EU:T:2016:361
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62014TO0381(03)
ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Nona Sezione)
10 giugno 2016 (
*1
)
«Ricorso di annullamento — Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina — Congelamento dei capitali — Elenco delle persone, entità e organismi cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche — Inserimento del nome del ricorrente — Termine di ricorso — Ricevibilità — Prova della fondatezza dell’iscrizione nell’elenco — Ricorso manifestamente fondato»
Nella causa T‑381/14,
[OSCURATO:PERSONA]
, residente a Mosca (Russia), rappresentato da C. Constantina e J.-M. Reymond, avvocati,
ricorrente,
contro
Consiglio dell’Unione europea
, rappresentato da V. Piessevaux e A. Vitro, in qualità di agenti,
convenuto,
sostenuto da
[OSCURATO:PERSONA] europea
, rappresentata da S. Bartelt e D. Gauci, in qualità di agenti,
interveniente,
avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (
GU 2014, L 66, pag. 26
), e del regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (
GU 2014, L 66, pag. 1
), nella parte in cui riguardano il ricorrente,
IL TRIBUNALE (Nona Sezione),
composto da G. Berardis (relatore), presidente, O. Czúcz e A. Popescu, giudici,
cancelliere: E. [OSCURATO:PERSONA]
ha emesso la seguente
Ordinanza
Fatti
1
La presente causa si inserisce nel contesto di misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina.
2
Il ricorrente, sig. [OSCURATO:PERSONA], è l’ex Procuratore generale dell’Ucraina.
3
Il 5 marzo 2014 il Consiglio dell’Unione europea ha adottato, sulla base dell’articolo 29 TUE, la decisione 2014/119/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (
GU 2014, L 66, pag. 26
; in prosieguo: la «decisione impugnata»).
4
L’articolo 1, paragrafi 1 e 2, della decisione impugnata, dispone come segue:
«1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati da persone identificate come responsabili dell’appropriazione indebita di fondi statali ucraini e dalle persone responsabili di violazioni di diritti umani in Ucraina, e da persone fisiche o giuridiche, entità od organismi a essi associate, elencati nell’allegato.
2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato».
5
Le modalità delle misure restrittive di cui trattasi sono definite nei paragrafi successivi del medesimo articolo.
6
In pari data il Consiglio ha adottato, sulla base dell’articolo 215, paragrafo 2, TFUE, il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (
GU 2014, L 66, pag. 1
; in prosieguo: il «regolamento impugnato»).
7
Conformemente alla decisione impugnata, il regolamento impugnato impone l’adozione delle misure restrittive di cui trattasi e ne definisce le relative modalità in termini identici, sostanzialmente, a quelli di detta decisione.
8
I nomi delle persone cui fanno riferimento la decisione e il regolamento impugnati figurano nell’elenco contenuto nell’allegato di detta decisione e nell’allegato I del menzionato regolamento (in prosieguo: l’«elenco») con, in particolare, le motivazioni del loro inserimento.
9
Il nome del ricorrente figurava nell’elenco con le informazioni identificative «ex Procuratore generale dell’Ucraina» e la seguente motivazione:
«Persona sottoposta a procedimento penale in Ucraina allo scopo di indagare su reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell’Ucraina».
10
Il 6 marzo 2014 il Consiglio ha pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
un avviso all’attenzione delle persone soggette alle misure restrittive previste dalla decisione e dal regolamento impugnati (
GU 2014, C 66, pag. 1
). In base a tale avviso, «[l]e persone interessate possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nell’elenco (…)». L’avviso richiama altresì l’attenzione delle persone interessate«sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al [Tribunale] conformemente alle condizioni stabilite all’articolo 275, secondo comma, [TFUE] e all’articolo 263, quarto e sesto comma, [TFUE]».
11
La decisione impugnata è stata modificata dalla decisione (PESC) 2015/143 del Consiglio, del 29 gennaio 2015, che modifica la decisione 2014/119 (
GU 2015, L 24, pag. 16
), entrata in vigore il 31 gennaio 2015. Riguardo ai criteri di designazione delle persone oggetto delle misure restrittive di cui trattasi, dall’articolo 1 di detta decisione risulta che l’articolo 1, paragrafo 1, della decisione impugnata è sostituito dal seguente testo:
«1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati da persone identificate come responsabili dell’appropriazione indebita di fondi statali ucraini e dalle persone responsabili di violazioni di diritti umani in Ucraina, e da persone fisiche o giuridiche, entità od organismi a esse associati, elencati nell’allegato.
Ai fini della presente decisione, le persone identificate come responsabili dell’appropriazione indebita di fondi statali ucraini comprendono persone sottoposte a indagine da parte delle autorità ucraine:
a)
per appropriazione indebita di fondi o beni pubblici ucraini o per essersi rese complici di tale appropriazione; o
b)
per abuso d’ufficio in qualità di titolari di un ufficio o di una carica pubblica per procurare a se stesse o a una parte terza un vantaggio ingiustificato, arrecando tal modo pregiudizio ai fondi o beni pubblici ucraini, o per essersi rese complici di tale abuso».
12
Il regolamento (UE) 2015/138 del Consiglio, del 29 gennaio 2015, che modifica il regolamento n. 208/2014 (
GU 2015, L 24, pag. 1
), ha modificato quest’ultimo conformemente alla decisione 2015/143.
13
La decisione e il regolamento impugnati sono stati successivamente modificati dalla decisione (PESC) 2015/364 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che modifica la decisione 2014/119 (
GU 2015, L 62, pag. 25
), e dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/357 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che attua il regolamento n. 208/2014 (
GU 2015, L 62, pag. 1
). La decisione 2015/364 ha modificato l’articolo 5 della decisione impugnata, prorogando le misure restrittive, per quanto riguarda il ricorrente, fino al 6 marzo 2016. Il regolamento di esecuzione 2015/357 ha sostituito di conseguenza l’allegato I del regolamento impugnato.
14
Con tali atti, il nome del ricorrente è stato mantenuto sull’elenco, con le informazioni identificative «ex Procuratore generale dell’Ucraina» e la nuova motivazione che segue:
«Persona sottoposta a procedimento penale dalle autorità ucraine per appropriazione indebita di fondi o beni statali».
15
Il ricorrente non ha depositato ricorso contro questi ultimi atti.
Procedimento e conclusioni delle parti
16
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 maggio 2014, il ricorrente ha proposto il ricorso in esame.
17
Con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 9 settembre 2014, il Consiglio ha sollevato un’eccezione d’irricevibilità a titolo dell’articolo 114, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991.
18
Con atti depositati presso la cancelleria del Tribunale, rispettivamente il 19 e il 29 settembre 2014, la [OSCURATO:PERSONA] europea e l’Ucraina hanno chiesto di intervenire nel presente procedimento a sostegno delle conclusioni del Consiglio.
19
Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 24 dicembre 2014, l’Ucraina ha informato il Tribunale di voler desistere dal proprio intervento.
20
Con ordinanza del Tribunale (Nona Sezione) del 7 gennaio 2015, l’eccezione d’irricevibilità è stata rinviata al merito, conformemente all’articolo 114, paragrafo 4, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991.
21
Il Consiglio ha depositato un controricorso il 24 febbraio 2015. Il ricorrente non ha presentato una replica.
22
Con ordinanza dell’11 marzo 2015, il presidente della Nona Sezione del Tribunale ha dichiarato l’estromissione dell’Ucraina quale interveniente.
23
Con ordinanza del 25 marzo 2015, il presidente della Nona Sezione del Tribunale ha ammesso l’intervento della [OSCURATO:PERSONA]. L’interveniente ha depositato le sue memorie e il Consiglio ha depositato le proprie osservazioni in proposito nei termini assegnati. Con lettera del 3 luglio 2015, il ricorrente ha rinunciato a depositare osservazioni.
24
Con lettera del 16 luglio 2015, la cancelleria del Tribunale ha informato le parti della chiusura della fase scritta del procedimento.
25
Con lettera motivata depositata nella cancelleria del Tribunale il 17 agosto 2015, il Consiglio ha chiesto, ai sensi dell’articolo 106 del regolamento di procedura del Tribunale, di essere sentito nell’ambito della fase orale del procedimento.
26
Con lettera del 20 novembre 2015, la cancelleria del Tribunale ha chiesto alle parti di esprimersi circa la possibilità di applicare alla fattispecie l’articolo 132 del regolamento di procedura, alla luce della sentenza del 26 ottobre 2015, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (
T‑290/14
,
EU:T:2015:806
), con cui il Tribunale ha annullato la decisione e il regolamento impugnati nella parte riguardante il ricorrente in tale causa. Esse hanno risposto entro i termini impartiti.
27
Il ricorrente chiede, in sostanza, che il Tribunale voglia:
—
respingere l’eccezione di irricevibilità;
—
annullare la decisione e il regolamento impugnati nella parte in cui detti atti lo riguardano;
—
condannare il Consiglio alle spese.
28
Il Consiglio chiede che il Tribunale voglia:
—
in via principale, respingere il ricorso in quanto irricevibile;
—
in subordine, respingere il ricorso in quanto infondato;
—
condannare il ricorrente alle spese.
29
[OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto del ricorso.
In diritto
30
A tenore dell’articolo 132 del regolamento di procedura, quando la Corte o il Tribunale ha già statuito su una o più questioni di diritto identiche a quelle sollevate nei motivi di ricorso e il Tribunale constata che i fatti sono dimostrati, esso può decidere, dopo la chiusura della fase scritta del procedimento, sentite le parti, di dichiarare il ricorso manifestamente fondato, con ordinanza motivata contenente i rinvii alla giurisprudenza in materia.
31
Nel caso di specie, il Consiglio ha sollevato, con atto separato, un’eccezione d’irricevibilità che, sebbene sia stata rinviata al merito, rimane soggetta al giudizio del Tribunale. Quest’ultimo, ritenendosi sufficientemente edotto alla luce degli atti del fascicolo, decide di statuire senza proseguire il procedimento.
Sull’eccezione di irricevibilità sollevata dal Consiglio
32
Il Consiglio eccepisce l’irricevibilità del presente ricorso contro la decisione e il regolamento impugnati sulla base del rilievo che sarebbe stato proposto tardivamente. Più in particolare, richiamando i termini dell’articolo 263, sesto comma, TFUE e riferendosi alla sentenza del 23 aprile 2013, Gbagbo e a./Consiglio (
da C‑478/11 P a C‑482/11 P
,
EU:C:2013:258
), il Consiglio sostiene che il termine di due mesi per presentare ricorso ha iniziato a decorrere dal giorno in cui è stata comunicata al ricorrente la decisione di inserire il suo nome nell’elenco, comunicazione che è avvenuta mediante pubblicazione di un avviso nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(v. punto 10 supra), dato che l’indirizzo del ricorrente non era noto al Consiglio.
33
A tal riguardo, il Consiglio sostiene che l’articolo 102, paragrafo 1, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991, ai sensi del quale il termine per l’impugnazione di un atto viene calcolato a partire dalla fine del quattordicesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’atto stesso, si applica unicamente nel caso in cui il termine per l’impugnazione di un atto inizi a decorrere dalla pubblicazione di quest’ultimo, ipotesi che non ricorrerebbe nella specie. D’altra parte, dalla sentenza del 23 aprile 2013, Gbagbo e a./Consiglio (
da C‑478/11 P a C‑482/11 P
,
EU:C:2013:258
), emergerebbe che, qualora una misura sia stata comunicata alle persone e alle entità interessate mediante la pubblicazione di un avviso nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
, tali persone ed entità non possono avvalersi di siffatta pubblicazione al fine di differire il dies a quo del termine di ricorso.
34
Pertanto, nella fattispecie, il termine di ricorso di due mesi previsto dall’articolo 263, sesto comma, TFUE, aumentato di un termine forfettario di dieci giorni in ragione della distanza, come prevede l’articolo 102, paragrafo 2, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991, sarebbe scaduto il 16 maggio 2014. Il presente ricorso, introdotto il 30 maggio 2014, sarebbe quindi irricevibile.
35
Il ricorrente contesta l’argomentazione del Consiglio e sostiene che il ricorso non è tardivo.
36
Anzitutto, occorre rammentare che, ai sensi dell’articolo 263, sesto comma, TFUE, il ricorso di annullamento deve essere proposto nel termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell’atto impugnato, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza.
37
Secondo la giurisprudenza, il principio di tutela giurisdizionale effettiva implica che l’autorità dell’Unione che adotta un atto comportante misure restrittive ai danni di una persona o di un’entità comunichi i motivi alla base dell’atto, quanto più possibile, al momento in cui tale atto è stato adottato o, quantomeno, il più rapidamente possibile dopo tale adozione, in modo da consentire alle persone e alle entità interessate di esercitare il loro diritto di ricorso (v. sentenza del 16 novembre 2011, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio,
C‑548/09 P
,
EU:C:2011:735
, punto
47
e giurisprudenza ivi citata).
38
Tale situazione deriva dalla particolare natura degli atti che impongono misure restrittive nei confronti di una persona o di un’entità, che si riconducono ad atti di portata generale, in quanto vietano ad una categoria di destinatari determinati in termini generali ed astratti, in particolare, di mettere capitali e risorse economiche a disposizione delle persone e degli enti i cui nomi si trovano negli elenchi contenuti nei loro allegati e, al contempo, si riconducono a un insieme di decisioni individuali nei confronti di tali persone ed enti (v. sentenza del 23 aprile 2013, Gbagbo e a./Consiglio, da
C‑478/11 P a C‑482/11 P
,
EU:C:2013:258
, punto
56
e giurisprudenza ivi citata).
39
Nella specie, il principio della tutela giurisdizionale effettiva è espresso nell’articolo 2, paragrafo 2, della decisione impugnata e nell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento impugnato, i quali dispongono che il Consiglio trasmette la sua decisione, compresi i motivi dell’inserimento nell’elenco delle persone ed entità cui si applicano le misure restrittive, alla persona o all’entità interessata direttamente, se l’indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dandole la possibilità di presentare osservazioni.
40
Pertanto, il termine per la proposizione di un ricorso di annullamento avverso un atto che adotta misure restrittive nei confronti di una persona o di un’entità inizia a decorrere solamente dalla data della comunicazione individuale di tale atto all’interessato, se l’indirizzo di questi è noto, o dalla data di pubblicazione di un avviso nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
, in caso contrario (v., in tal senso, sentenza del 23 aprile 2013, Gbagbo e a./Consiglio, da
C‑478/11 P a C‑482/11 P
,
EU:C:2013:258
, punti da
59
a
62
).
41
Occorre precisare, al riguardo, che il Consiglio non è libero di scegliere arbitrariamente il mezzo per comunicare le sue decisioni alle persone interessate. Dal punto 61 della sentenza del 23 aprile 2013, Gbagbo e a./Consiglio (da
C‑478/11 P a C‑482/11 P
,
EU:C:2013:258
) si evince, infatti, che la Corte ha inteso permettere una comunicazione indiretta degli atti che impongono misure restrittive mediante la pubblicazione di un avviso nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
unicamente nei casi in cui risulti impossibile al Consiglio procedere ad una comunicazione individuale. Una diversa conclusione consentirebbe al Consiglio di sottrarsi con facilità al proprio obbligo di notifica individuale (sentenze del 3 luglio 2014, Zanjani/Consiglio,
T‑155/13
, non pubblicata,
EU:T:2014:605
, punto
36
, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio,
T‑157/13
, non pubblicata,
EU:T:2014:606
, punto
38
, e [OSCURATO:PERSONA] of Technology/Consiglio,
T‑181/13
, non pubblicata,
EU:T:2014:607
, punto
31
).
42
Inoltre, il Consiglio può essere considerato impossibilitato a comunicare individualmente a una persona fisica o giuridica o a un’entità un atto che contiene misure restrittive nei suoi confronti o quando l’indirizzo di tale persona o entità non ha carattere pubblico e non gli viene fornito, o quando la comunicazione inviata all’indirizzo di cui il Consiglio dispone non giunge a destinazione nonostante gli sforzi da esso compiuti, con tutta la necessaria diligenza, al fine di trasmetterla (sentenza del 5 novembre 2014, Mayaleh/Consiglio,
T‑307/12 e T‑408/13
,
EU:T:2014:926
, punto
61
).
43
Nel caso di specie, il Consiglio asserisce di non essere stato a conoscenza dell’indirizzo del ricorrente al momento dell’adozione della decisione e del regolamento impugnati, circostanza non contestata dal ricorrente.
44
Poiché il Consiglio non ha avuto altra scelta se non quella di comunicare l’inserimento del nome del ricorrente nell’elenco mediante pubblicazione di un avviso nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
, la data di pubblicazione di detto avviso costituisce il dies a quo del termine di impugnazione nella presente causa.
45
Per quanto riguarda il computo di tale termine, occorre rammentare che, a norma dell’articolo 102, paragrafo 1, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991, quando un termine per l’impugnazione di un atto di un’istituzione decorre dalla pubblicazione dell’atto, tale termine dev’essere calcolato a partire dalla fine del quattordicesimo giorno successivo alla data della pubblicazione dell’atto nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
. Conformemente alle disposizioni dell’articolo 102, paragrafo 2, del medesimo regolamento, tali termini sono aumentati di un termine forfettario di dieci giorni in ragione della distanza.
46
Ne consegue che l’argomento del Consiglio, secondo cui l’articolo 102, paragrafo 1, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991 non era applicabile alla fattispecie, non può essere accolto.
47
Anzitutto, dal tenore dell’articolo 102, paragrafo 1, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991 risulta che l’aumento del termine di quattordici giorni è applicabile agli atti per i quali il termine di impugnazione inizia a decorrere dal giorno della loro pubblicazione, il che esclude dall’ambito di applicazione di detto articolo unicamente gli atti che sono oggetto di notifica. Difatti, tale disposizione non stabilisce distinzioni in funzione del tipo di atto pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
. Si può quindi concludere che, posto che un atto sia stato oggetto di pubblicazione e che la data di quest’ultima abbia costituito il dies a quo del termine di impugnazione previsto dall’articolo 263, sesto comma, TFUE, l’articolo 102, paragrafo 1, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991 è applicabile (v., in tal senso, sentenze del 3 luglio 2014, Zanjani/Consiglio,
T‑155/13
, non pubblicata,
EU:T:2014:605
, punti
40
e
41
, e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio,
T‑157/13
, non pubblicata,
EU:T:2014:606
, punti
42
e
43
).
48
Poi, l’obiettivo del termine di quattordici giorni previsto dall’articolo 102, paragrafo 1, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991 è quello di garantire agli interessati un lasso di tempo abbastanza lungo per proporre un ricorso contro gli atti pubblicati e, pertanto, il rispetto del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva quale sancito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (sentenza del 26 settembre 2013, PPG e SNF/ECHA,
C‑625/11 P
,
EU:C:2013:594
, punto
35
).
49
Si deve inoltre rilevare che la pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
di un avviso riguardante l’inserimento di nomi di persone ed entità destinatari di misure restrittive non può essere assimilata alla notifica di tali misure alle persone e alle entità interessate. Quando un atto viene notificato, si può presumere che sia stato reso disponibile al destinatario il giorno della notifica. Tuttavia, tale ipotesi non ricorre quando gli atti di portata individuale come le misure restrittive sono comunicati indirettamente alle persone e alle entità interessate mediante pubblicazione di un avviso nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
. Orbene, l’articolo 102, paragrafo 1, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991 fissa un termine di quattordici giorni alla cui scadenza si può ragionevolmente presumere che la
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
sia stata effettivamente resa disponibile nel complesso degli Stati membri e nei paesi terzi. Pertanto, l’aumento del termine di quattordici giorni previsto da detta disposizione deve applicarsi a tutti gli atti comunicati mediante pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
, ivi compresi gli atti di portata individuale comunicati alle persone interessate mediante la pubblicazione di un avviso nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(sentenze del 3 luglio 2014, Zanjani/Consiglio,
T‑155/13
, non pubblicata,
EU:T:2014:605
, punti
42
e
43
, e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio,
T‑157/13
, non pubblicata,
EU:T:2014:606
, punti
44
e
45
).
50
Infine, dalla giurisprudenza risulta che l’applicazione dell’articolo 102, paragrafo 1, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991 risponde all’obiettivo del diritto degli interessati di ricevere comunicazione delle misure restrittive adottate nei loro confronti, eventualmente attraverso la pubblicazione di un avviso nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(sentenze del 3 luglio 2014, Zanjani/Consiglio,
T‑155/13
, non pubblicata,
EU:T:2014:605
, punto
44
, e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio,
T‑157/13
, non pubblicata,
EU:T:2014:606
, punto
46
).
51
Infatti, qualora gli indirizzi delle persone o delle entità interessate da misure restrittive non siano noti, oppure sia impossibile comunicare direttamente tali misure, assoggettare la comunicazione indiretta di queste ultime, mediante la pubblicazione di un avviso nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
, al regime previsto per il computo del termine applicabile alle notifiche individuali priverebbe gli interessati dell’aumento del termine di impugnazione di quattordici giorni a decorrere dalla pubblicazione dell’atto, stabilito dall’articolo 102, paragrafo 1, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991, e ciò senza che possano peraltro beneficiare delle garanzie derivanti da una comunicazione diretta. In siffatte circostanze, l’obbligo di comunicare indirettamente le misure restrittive, mediante la pubblicazione di un avviso, volto, in linea di principio, a conferire garanzie supplementari agli interessati, avrebbe paradossalmente l’effetto di porre i singoli in una situazione meno favorevole di quella che si verificherebbe con la semplice pubblicazione degli atti impugnati nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(v., in tal senso, sentenze del 4 febbraio 2014, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio,
T‑174/12 e T‑80/13
,
EU:T:2014:52
, punti
65
e
66
; del 3 luglio 2014, Zanjani/Consiglio,
T‑155/13
, non pubblicata,
EU:T:2014:605
, punto
45
, e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio,
T‑157/13
, non pubblicata,
EU:T:2014:606
, punto
47
).
52
Da quanto precede risulta che il Consiglio non può validamente basare la propria argomentazione sulla sentenza del 23 aprile 2013, Gbagbo e a./Consiglio (da
C‑478/11 P a C‑482/11 P
,
EU:C:2013:258
), in cui la Corte ha precisamente evidenziato il fatto che l’obbligo di comunicazione individuale serviva a garantire una maggiore tutela ai singoli. Pertanto, la suddetta sentenza non può essere invocata per sottoporre i medesimi a un trattamento ad essi meno favorevole di quello derivante dalla sola pubblicazione degli atti contenenti le misure restrittive adottate nei loro confronti (v., in tal senso, sentenza del 4 febbraio 2014, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio,
T‑174/12 e T‑80/13
,
EU:T:2014:52
, punto
67
).
53
D’altra parte, si deve parimenti constatare che il Consiglio ha erroneamente dedotto un argomento dalla sentenza del 9 luglio 2014, Al-Tabbaa/Consiglio (
T‑329/12 e T‑74/13
, non pubblicata,
EU:T:2014:622
), riferendosi, in particolare, al punto 59 di quest’ultima. In tale punto, difatti, si ricorda anzitutto che gli atti contestati erano stati comunicati alla parte ricorrente tanto a mezzo di lettera notificata ai rappresentanti di quest’ultima, quanto mediante la pubblicazione di un avviso nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
, comunicazioni avvenute entrambe lo stesso giorno. Il Tribunale ha dunque ritenuto che il ricorso contro tali atti non fosse tardivo, giacché era stato introdotto prima che scadesse il termine di impugnazione con il computo più breve, cioè quello calcolato a decorrere dalla notifica al rappresentante della parte ricorrente. Di conseguenza, non era necessario, nel caso di specie, esporre il calcolo del termine di impugnazione che iniziava a decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso, per il quale si applicava l’articolo 102, paragrafo 1, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991.
54
Quest’ultima constatazione non è rimessa in discussione dal fatto che al citato punto 59 della sentenza del 9 luglio 2014, Al-Tabbaa/Consiglio (
T‑329/12 e T‑74/13
, non pubblicata,
EU:T:2014:622
), si spiega che i termini di impugnazione, in entrambi i casi, sono aumentati di un termine forfettario di dieci giorni in forza dell’articolo 102, paragrafo 2, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991. Da un lato, infatti, la disposizione in parola si applica indipendentemente dalla natura dell’evento che fa scattare il termine di impugnazione e, dall’altro, l’applicazione di tale disposizione non esclude l’applicazione dell’articolo 102, paragrafo 1, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991.
55
Nella fattispecie, il Consiglio ha pubblicato un avviso relativo all’inserimento nell’elenco del nome del ricorrente nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
del 6 marzo 2014. Il termine di due mesi, aumentato di quattordici giorni, come previsto dall’articolo 102, paragrafo 1, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991, nonché del termine forfettario di dieci giorni in ragione della distanza, di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo, scadeva quindi il 30 maggio 2014.
56
Poiché il presente ricorso è stato depositato presso la cancelleria del Tribunale precisamente in tale data, esso è stato proposto nel termine di legge, cosicché l’eccezione di irricevibilità sollevata dal Consiglio deve essere respinta.
Nel merito
57
A sostegno del ricorso il ricorrente deduce tre motivi. Con il primo motivo, relativo all’incompetenza del Consiglio e alla violazione delle competenze del «giudice naturale», solleva un’eccezione di illegittimità contro l’articolo 3 del regolamento impugnato, in forza dell’articolo 277 TFUE, lamentando che tale articolo sarebbe stato adottato in violazione dell’articolo 215, paragrafo 2, TFUE. Il secondo motivo è basato su un errore manifesto di valutazione dei fatti. Il terzo motivo, vertente sulla violazione dei diritti fondamentali, è suddiviso in sette parti, riguardanti, rispettivamente, un difetto di motivazione, la violazione dei diritti fondamentali, la violazione del diritto ad un processo equo, la violazione del diritto alla presunzione di innocenza, la violazione del diritto a un controllo giurisdizionale effettivo, la violazione del diritto di proprietà e un grave pregiudizio alla reputazione del ricorrente.
58
Il Tribunale considera opportuno esaminare in primo luogo il secondo motivo, a sostegno del quale il ricorrente deduce, in sostanza, che l’adozione di misure restrittive nei suoi confronti è stata decisa in assenza di una base fattuale sufficientemente solida.
59
Tale motivo solleva in effetti una questione di diritto identica a quella sulla quale il Tribunale si è già pronunciato nelle sentenze del 26 ottobre 2015, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (
T‑290/14
,
EU:T:2015:806
), e del 28 gennaio 2016, Azarov/Consiglio (
T‑331/14
,
EU:T:2016:49
), Azarov/Consiglio (
T‑332/14
, non pubblicata,
EU:T:2016:48
), Klyuyev/Consiglio (
T‑341/14
,
EU:T:2016:47
), Arbuzov/Consiglio (
T‑434/14
, non pubblicata,
EU:T:2016:46
) e Stavytskyi/Consiglio (
T‑486/14
, non pubblicata,
EU:T:2016:45
), che sono divenute definitive e godono ormai dell’autorità assoluta di cosa giudicata.
60
Nel caso di specie, secondo il ricorrente, la decisione e il regolamento impugnati contengono solo motivazioni molto succinte a giustificazione dell’inserimento del suo nome nell’elenco, limitandosi ad indicare che egli sarebbe sottoposto a indagine in Ucraina per partecipazione a reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell’Ucraina. I motivi invocati dal Consiglio non soddisferebbero le condizioni stabilite dalla decisione e dal regolamento impugnati e non sarebbero suffragati da alcun elemento di prova. Inoltre, il ricorrente fa valere che non è stata avviata alcuna indagine penale nei suoi confronti in relazione all’appropriazione indebita di fondi dello Stato o al trasferimento illegale di fondi al di fuori dell’Ucraina né prima né dopo l’adozione della decisione e del regolamento impugnati. Il Consiglio avrebbe quindi commesso un errore manifesto nella valutazione dei fatti di causa oppure avrebbe valutato arbitrariamente tali fatti.
61
Il Consiglio controbatte che i motivi dell’iscrizione del nome del ricorrente nell’elenco sono fondati su una base fattuale solida. Tali motivi si baserebbero infatti su una lettera dell’ufficio del procuratore generale dell’Ucraina inviata all’Alto rappresentante dell’Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 3 marzo 2014 (in prosieguo: la «lettera del 3 marzo 2014»), in cui si comunicava al Consiglio che si stavano svolgendo indagini aventi ad oggetto la partecipazione, segnatamente, del ricorrente in reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell’Ucraina, il che corrisponderebbe alla motivazione dell’inserimento del nome del ricorrente nell’elenco di cui alla decisione e al regolamento impugnati. Nel corso di successiva corrispondenza, peraltro, l’ufficio del procuratore generale dell’Ucraina avrebbe fornito ulteriori precisazioni in ordine alle indagini riguardanti il ricorrente e sulla natura delle relative accuse. Al riguardo, il Consiglio sostiene che il fatto che non sia stato avviato alcun procedimento penale nei confronti del ricorrente non gli impedirebbe, alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza, di identificare validamente il ricorrente come responsabile dell’appropriazione indebita di fondi dello Stato ucraino.
62
Orbene, come si è ricordato al punto 38 della sentenza del 26 ottobre 2015, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (
T‑290/14
,
EU:T:2015:806
), sebbene il Consiglio disponga di un ampio margine di discrezionalità circa i criteri generali da prendere in considerazione ai fini dell’adozione di misure restrittive, l’effettività del controllo giurisdizionale garantito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea esige che, nell’ambito del controllo della legittimità delle motivazioni su cui si fonda la decisione di iscrivere o di mantenere il nome di una determinata persona in un elenco di persone sottoposte a misure restrittive, il giudice dell’Unione si assicuri che detta decisione, la quale riveste portata individuale per tale persona, poggi su una base fattuale sufficientemente solida. Ciò comporta una verifica dei fatti addotti nell’esposizione dei motivi sottesa a tale decisione, cosicché il controllo giurisdizionale non si limita alla valutazione dell’astratta verosimiglianza dei motivi dedotti, ma consiste invece nell’accertare se questi motivi, o per lo meno uno di essi considerato di per sé sufficiente a suffragare la medesima decisione, abbiano un fondamento sufficientemente preciso e concreto (v. sentenza del 21 aprile 2015, Anbouba/Consiglio,
C‑605/13 P
,
EU:C:2015:248
, punti
41
e
45
e giurisprudenza ivi citata).
63
Come accadeva nella causa decisa con la sentenza del 26 ottobre 2015, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (
T‑290/14
,
EU:T:2015:806
, punto
39
), nel caso di specie, il criterio previsto all’articolo 1, paragrafo 1, della decisione impugnata stabilisce che sono adottate misure restrittive nei confronti di persone identificate come responsabili dell’appropriazione indebita di fondi statali. Inoltre, dal punto 2 di detta decisione risulta che il Consiglio ha adottato tali misure «con l’obiettivo di consolidare e sostenere lo stato di diritto (...) in Ucraina».
64
Il nome del ricorrente è stato iscritto nell’elenco in quanto «[p]ersona sottoposta a procedimento penale in Ucraina allo scopo di indagare su reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell’Ucraina». Ne risulta che il Consiglio ha considerato che il ricorrente fosse quantomeno sottoposto a un’investigazione o a un’indagine preliminare, che non aveva (o non aveva ancora) comportato un’accusa formale, a motivo del suo presunto coinvolgimento in fatti connessi alla distrazione di fondi dello Stato.
65
Come nella causa all’origine della sentenza del 26 ottobre 2015, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (
T‑290/14
,
EU:T:2015:806
, punto
41
), a sostegno del motivo dell’iscrizione del nome del ricorrente nell’elenco, il Consiglio richiama la lettera del 3 marzo 2014 e altri elementi di prova successivi alla decisione e al regolamento impugnati.
66
La lettera del 3 marzo 2014 è suddivisa in due parti. La prima parte precisa che le «autorità di contrasto ucraine» hanno avviato un certo numero di procedimenti penali al fine di svolgere indagini su reati commessi da ex alti funzionari (in numero di otto), riguardo ai quali l’indagine condotta sui reati sopra menzionati ha consentito di accertare l’appropriazione indebita di fondi dello Stato per importi considerevoli e il successivo trasferimento illegale al di fuori del territorio dell’Ucraina. I nomi degli alti funzionari di cui trattasi, tra i quali figura il ricorrente (l’unico nome che non è stato censurato), sono elencati nel prosieguo della lettera. La seconda parte aggiunge che «l’indagine verifica la partecipazione di ulteriori alti funzionari, rappresentanti le precedenti autorità, allo stesso genere di reati» e che si prevede di informarli entro un breve termine dell’avvio di tale indagine. Anche i nomi di questi ulteriori alti funzionari (in numero di dieci e tutti censurati) sono ivi elencati immediatamente di seguito.
67
È pacifico che è su quest’unica base che il ricorrente è stato identificato «come responsabile dell’appropriazione indebita di fondi statali ucraini» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione impugnata.
68
Difatti, come nella causa all’origine della sentenza del 26 ottobre 2015, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (
T‑290/14
,
EU:T:2015:806
, punto
42
), risulta che la lettera del 3 marzo 2014 è l’unica, tra le prove presentate dal Consiglio nel corso del presente procedimento, che sia precedente alla decisione e al regolamento impugnati.
69
Orbene, per analogia con quanto ha statuito il Tribunale nella sentenza del 26 ottobre 2015, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (
T‑290/14
,
EU:T:2015:806
, punti
43
e
44
), si deve rilevare che, pur provenendo da un’alta autorità giudiziaria di un paese terzo, la suddetta lettera contiene solamente un’affermazione generale e generica che collega il nome del ricorrente, tra quelli di altri ex alti funzionari, a un’indagine che, in sostanza, avrebbe accertato fatti di appropriazione indebita di fondi pubblici. Tale lettera non fornisce in effetti alcuna precisazione sull’accertamento dei fatti che l’indagine condotta dalle autorità ucraine stava verificando né, tantomeno, sulla responsabilità individuale, quant’anche presunta, del ricorrente al riguardo (v. inoltre, in tal senso, sentenza del 28 gennaio 2016, Azarov/Consiglio,
T‑332/14
, non pubblicata,
EU:T:2016:48
, punto
46
).
70
Occorre altresì rilevare che, contrariamente alla sentenza del 27 febbraio 2014, Ezz e a./Consiglio (
T‑256/11
,
EU:T:2014:93
, punti da
57
a
61
), confermata in sede di impugnazione dalla sentenza del 5 marzo 2015, Ezz e a./Consiglio (
C‑220/14 P
,
EU:C:2015:147
), invocate dal Consiglio, nella fattispecie, da un lato, il Consiglio non disponeva di informazioni sui fatti o i comportamenti specificamente contestati al ricorrente dalle autorità ucraine e, dall’altro, la lettera del 3 marzo 2014, anche esaminandola nel contesto in cui essa si inserisce, non può costituire una base fattuale sufficientemente solida ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto 62 al fine di includere il nome del ricorrente nell’elenco con la motivazione che era stato identificato «come responsabile» di appropriazione indebita di fondi pubblici (v., in tal senso, sentenza del 26 ottobre 2015, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio,
T‑290/14
,
EU:T:2015:806
, punti da
46
a
48
).
71
Indipendentemente dalla fase in cui si trovava il procedimento cui il ricorrente era asseritamente soggetto, il Consiglio non poteva adottare misure restrittive nei suoi confronti senza conoscere i fatti di appropriazione indebita di fondi dello Stato che gli erano specificamente contestati dalle autorità ucraine. Difatti, è solo avendo conoscenza di tali fatti che il Consiglio sarebbe stato in grado di dimostrare che essi potevano, da un lato, essere qualificati come appropriazione indebita di fondi pubblici e, dall’altro, rimettere in discussione lo stato di diritto in Ucraina, il cui consolidamento e il cui sostegno costituiscono, come ricordato al precedente punto 63, l’obiettivo perseguito dall’adozione delle misure restrittive di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del 28 gennaio 2016, Azarov/Consiglio
T‑331/14
,
EU:T:2016:49
, punto
50
).
72
Peraltro, in caso di contestazione, è all’autorità competente dell’Unione che incombe il compito di dimostrare la fondatezza dei motivi posti a carico della persona interessata, e non già a quest’ultima di produrre la prova negativa dell’infondatezza di tali motivi (v. sentenza del 26 ottobre 2015, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio,
T‑290/14
,
EU:T:2015:806
, punto
45
e giurisprudenza ivi citata).
73
Si deve quindi concludere che, come il Tribunale ha statuito nella causa all’origine della sentenza del 26 ottobre 2015, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (
T‑290/14
,
EU:T:2015:806
, punto
50
), l’inserimento del nome del ricorrente nell’elenco non rispetta i criteri di designazione delle persone sottoposte alle misure restrittive di cui trattasi fissati dalla decisione impugnata.
74
Ne consegue che il presente ricorso deve essere dichiarato manifestamente fondato, conformemente all’articolo 132 del regolamento di procedura.
75
Gli argomenti addotti dal Consiglio, in risposta ad un quesito rivoltogli dal Tribunale (v. il precedente punto 26) e intesi a contestare l’applicazione di tale articolo alla fattispecie, non possono essere accolti.
76
In limine, il Consiglio fa valere che l’applicazione dell’articolo 132 del regolamento di procedura, che prevede una deroga alle disposizioni di diritto primario dell’Unione e limita i diritti procedurali delle parti, deve essere circoscritta a casi eccezionali, vale a dire ai casi in cui non esista il minimo dubbio sulla fondatezza del ricorso. Al riguardo, il Consiglio solleva sostanzialmente tre obiezioni. Nella prima obiezione si sostiene che i punti da 38 a 50 della sentenza del 26 ottobre 2015, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (
T‑290/14
,
EU:T:2015:806
), non riguarderebbero una questione di diritto ma unicamente elementi di fatto. Nella seconda obiezione si deduce che i fatti, ai sensi del suddetto articolo, non sarebbero dimostrati. La terza obiezione, che è sollevata anche dalla [OSCURATO:PERSONA], muove dalla constatazione che l’eccezione di irricevibilità sollevata dal Consiglio è stata riunita al merito del ricorso. Difatti, logicamente, il ricorso proposto dal ricorrente può dichiararsi manifestamente fondato solo qualora l’eccezione di irricevibilità sollevata dal Consiglio sia dichiarata manifestamente infondata, il che non sarebbe accaduto nel caso di specie.
77
Per quanto riguarda la prima obiezione, si deve osservare che i punti da 38 a 50 della sentenza del 26 ottobre 2015, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (
T‑290/14
,
EU:T:2015:806
), racchiudono il complesso della valutazione del Tribunale. Affermare, come fa il Consiglio, che detti punti riguardano esclusivamente elementi di fatto significherebbe sostenere che l’intera sentenza è una decisione vertente puramente sui fatti. Se è certo vero che la parte centrale della menzionata sentenza è costituita dall’esame dell’unico elemento fattuale che poteva essere esaminato, ossia la lettera del 3 marzo 2014, tale esame è stato tuttavia condotto in considerazione della giurisprudenza e dei principi di diritto e rappresenta il nucleo della valutazione giuridica effettuata dal Tribunale in ordine all’accusa per la quale il Consiglio ha soddisfatto l’onere della prova basandosi sulla lettera in parola. Inoltre, come si evince dal punto 41 della sentenza del 26 ottobre 2015, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (
T‑290/14
,
EU:T:2015:806
), il Consiglio ha utilizzato la lettera in questione per inserire nell’elenco non solamente il nome del sig. [OSCURATO:PERSONA], ma anche quelli di altri ex alti funzionari, tra i quali figura il ricorrente, e il Tribunale ha ritenuto che tale lettera non costituisse una base fattuale sufficientemente solida ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto 62. Ne deriva che la questione di diritto sulla quale ha statuito il Tribunale, ossia la fondatezza sufficientemente precisa e concreta dei motivi invocati per giustificare l’inserimento nell’elenco, che erano sostanzialmente gli stessi per tutte le persone interessate, è identica, tenuto conto delle particolarità del contenzioso in materia di misure restrittive, a quella sollevata con il secondo motivo nella presente causa.
78
In ordine alla seconda obiezione, il Consiglio fa valere, in sostanza, che l’articolo 132 del regolamento di procedura sarebbe applicabile alle cause riguardanti misure restrittive solo quando il Tribunale abbia giudicato che il Consiglio ha dimostrato la sussistenza dei fatti sui quali si è basato e non a quelle in cui il Tribunale ritenga che così non sia avvenuto.
79
Si deve ricordare che, ai sensi dell’articolo 132 del regolamento di procedura, spetta al Tribunale constatare che i fatti sono dimostrati. A tal riguardo, si osserva che, contrariamente a quanto sembra far valere il Consiglio, i fatti dimostrati non devono essere identici a quelli considerati pertinenti nella causa all’origine della sentenza del 26 ottobre 2015, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (
T‑290/14
,
EU:T:2015:806
). Orbene, nel caso di specie, l’elemento fattuale sul quale il Consiglio si è basato per inserire il nome del ricorrente nell’elenco, cioè il fatto che, secondo quanto indica la lettera del 3 marzo 2014, le autorità ucraine avevano avviato un’investigazione o un’indagine preliminare nei confronti del ricorrente per appropriazione indebita di fondi pubblici, non è contestato, in sostanza, dalle parti e può quindi considerarsi dimostrato.
80
La circostanza che una lettera come quella del 3 marzo 2014, che fa riferimento a tali indagini o investigazioni, non può essere considerata sufficiente, di per sé, per suffragare i motivi dell’inserimento del nome del ricorrente nell’elenco, costituisce, al contrario, l’elemento centrale della valutazione giuridica del modo in cui il Consiglio ha soddisfatto l’onere della prova (v. punto 77 supra), il che non equivale a rimettere in discussione i fatti descritti in detta lettera.
81
Riguardo alla terza obiezione, occorre rilevare che, secondo la giurisprudenza, la possibilità di dichiarare irricevibile un ricorso con ordinanza motivata e quindi senza che si tenga un’udienza, non è esclusa per il fatto che il Tribunale ha precedentemente adottato un’ordinanza che rinvia al merito un’eccezione presentata a norma dell’articolo 114 del regolamento di procedura del 2 maggio 1991 (v., in tal senso, ordinanza del 19 febbraio 2008, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
C‑262/07 P
, non pubblicata,
EU:C:2008:95
, punti da
26
a
28
). Orbene, una simile conclusione s’impone parimenti in relazione alla possibilità di respingere l’eccezione d’irricevibilità quando, come avviene nella fattispecie, il Tribunale intenda dichiarare il ricorso manifestamente fondato ai sensi dell’articolo 132 del regolamento di procedura, in cui si prevede esplicitamente la possibilità di statuire unicamente sulla base della fase scritta del procedimento.
82
Alla luce di tutte considerazioni che precedono, occorre dunque accogliere il ricorso, che è manifestamente fondato ai sensi dell’articolo 132 del regolamento di procedura, nei limiti in cui è diretto ad ottenere l’annullamento della decisione impugnata, nella parte che riguarda il ricorrente.
83
Per gli stessi motivi, il regolamento impugnato deve essere annullato nella parte in cui riguarda il ricorrente.
Sulle spese
84
A norma dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Il Consiglio, poiché è rimasto soccombente, deve essere condannato alle spese, conformemente alle conclusioni del ricorrente.
85
Peraltro, ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, dello stesso regolamento di procedura, le istituzioni intervenute nella causa sopportano le proprie spese. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Nona Sezione)
così provvede:
1)
La decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, e il regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, sono annullati nella parte in cui riguardano il sig. [OSCURATO:PERSONA].
2)
Il Consiglio dell’Unione europea è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dal sig. [OSCURATO:PERSONA].
3)
[OSCURATO:PERSONA] europea sopporterà le proprie spese.
Lussemburgo, 10 giugno 2016
Il cancelliere
E. [OSCURATO:PERSONA] presidente
G. Berardis
(
*1
) * Lingua processuale: l’inglese.