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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 gennaio 2025

Cassazione n. 08711/2025

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono con unico atto di impugnazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che, riqualificando l'originaria imputazione, ha condannato il ricorrente per il reato di tentato furto, di cui agli artt. 56, 110, 624 cod. pen., esclusa l'aggravante ex art. 625, n. 4, cod. pen. e rideterminata la pena;

2. Considerato che il primo motivo di ricorso, proposto in difesa di [OSCURATO:PERSONA] - con cui la ricorrente denunzia violazione di legge in relazione alla mancata applicazione dell'articolo 131 bis cod. pen. - non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito; I motivi dedotti nel ricorso devono essere considerati non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); Le censure sono reiterate, la Corte territoriale ha puntualmente motivato in ordine all'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ritenendo non occasionale il comportamento tenuto dalla ricorrente, in ragione delle plurime condotte di furto emerse nei suoi confrontiin altri, paralleli procedimenti;

3. Rilevato che il secondo motivo di ricorso, proposto in difesa di [OSCURATO:PERSONA] - con cui si contesta la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 626, comma 1, n.2 , cod. pen. - è generico perché non spiega le ragioni di meritevolezza dell'ipotesi di furto "minore" invocata e non si confronta con il fatto che la Corte di appello, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha chiarito che per l'entità di quanto illecitamente appreso, non si potesse ritenere che i beni sottratti fossero diretti al soddisfacimento di un grave ed urgente bisogno.

L'attenuante di cui all'art. 626, comma 1, n.2 è a carattere oggettivo e viene valutata riguardo al fatto storico realizzato dai concorrenti e non ad elementi soggettivi riguardanti ciascun partecipe all'azione criminosa.

4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 gennaio 2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono con unico atto di impugnazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che, riqualificando l'originaria imputazione, ha condannato il ricorrente per il reato di tentato furto, di cui agli artt. 56, 110, 624 cod. pen., esclusa l'aggravante ex art. 625, n. 4, cod. pen. e rideterminata la pena; 2. Considerato che il primo motivo di ricorso, proposto in difesa di [OSCURATO:PERSONA] - con cui la ricorrente denunzia violazione di legge in relazione alla mancata applicazione dell'articolo 131 bis cod. pen. - non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito; I motivi dedotti nel ricorso devono essere considerati non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); Le censure sono reiterate, la Corte territoriale ha puntualmente motivato in ordine all'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ritenendo non occasionale il comportamento tenuto dalla ricorrente, in ragione delle plurime condotte di furto emerse nei suoi confrontiin altri, paralleli procedimenti; 3. Rilevato che il secondo motivo di ricorso, proposto in difesa di [OSCURATO:PERSONA] - con cui si contesta la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 626, comma 1, n.2 , cod. pen. - è generico perché non spiega le ragioni di meritevolezza dell'ipotesi di furto "minore" invocata e non si confronta con il fatto che la Corte di appello, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha chiarito che per l'entità di quanto illecitamente appreso, non si potesse ritenere che i beni sottratti fossero diretti al soddisfacimento di un grave ed urgente bisogno. L'attenuante di cui all'art. 626, comma 1, n.2 è a carattere oggettivo e viene valutata riguardo al fatto storico realizzato dai concorrenti e non ad elementi soggettivi riguardanti ciascun partecipe all'azione criminosa. 4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 gennaio 2025
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