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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 settembre 2023

Cassazione n. 27616/2023

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22773/2019 R.G. proposto da: MINISTERO [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è elettivamente domiciliato ope legis; -ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]con domicilio legale come da pecRegistri di Giustizia; -controricorrente-ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 197/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 08/02/2019 R.G.N. 4/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G.N. 22773/2019 Pag.Rilevato che:

1. con sentenza pubblicata in data08/02/2019 la Corte d’appello di Milano, in riforma della pronuncia del Tribunale della stessa città, dichiarava illegittimi (per superamento del periodo di 36 mesi) i contratti a termine intercorsi fra il Ministero dell’Interno e [OSCURATO:PERSONA] dall’1 gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2017 e condannava il primo a pagare al secondo, a titolo di indennità risarcitoria ex art. 32, comma 5, l. n. 183/2010, quattro mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto;

2. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero dell’Interno affidandosi ad un unico motivo, cui [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso con il quale ha anche proposto ricorso incidentale condizionato (chiedendo che nel caso di accoglimento del ricorso principale venga esaminata la questione dell’illegittimità di due proroghe stipulate -successivamente al 31/12/2011 - in violazione dell’art. 4 del d.lgs. n. 368/2001);

3. il controricorrente ha depositato memoria (che, invero, riguarda altra controversia tra le stesse parti e diversa sentenza della Corte d’appello di Milano, e cioè la n. 1053/2020).

Considerato che:

1. con unico motivo di censura parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 cod. civ., nonché dell’art. 36 d.lgs. n. 165/01, dell’art. 5, comma 4 bis, del d.lgs. n. 368/2002, dell’art. 32 della legge n. n. 183/2010, per come interpretati dalle sentenze di questa Corte (Cass. n. 5072/2016; Cass. 22552/2016, Cass.n. 211/2017; Cass. n. 16336/2017); cesura la sentenza impugnata per avere la Corte territoriale erroneamente accolto la domanda risarcitoria senza tener conto che la mancata stabilizzazione del lavoratore era dipesa da fatto e colpa di quest’ultimo; rileva che il [OSCURATO:PERSONA], al momento delle stabilizzazioni del personale facente parte del contingente da stabilizzare per l’anno 2018 si trovava ancora in stato di arresto e cioè in una condizione incompatibile con l’assunzione a tempo indeterminato; aggiunge che i reati contestati erano connessi alle attività che il predetto, se assunto, sarebbe stato chiamato ad espletare;

2. il motivo è inammissibile; si premette che non ha formato oggetto di impugnazione l’accertata illegittimità dei contratti a termine intercorsi tra il Ministero e il [OSCURATO:PERSONA]; ciò detto si osserva che il Ministero ricorrente pone una questione del tutto nuova che non ha formato oggetto di esame da parte del giudice di merito là dove si trattava di accadimenti (così dell’ordinanza cautelare) risalenti al 24 novembre 2017 (la sentenza di appello è dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]); R.G.N. 22773/2019 Pag.va, sul punto, ribadito il principio, da tempo consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui “qualora una questione giuridica -implicante un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell’inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio diautosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ‘ex actis’ la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa” (v.

Cass. 13 dicembre 2019, n. 32804 e la giurisprudenza ivi richiamata), oneri, nella specie, non adempiuti dal ricorrente;

4. il ricorso principale va quindi va dichiarato inammissibile;

5. Il ricorso incidentale, espressamente proposto nella sola ipotesi di accoglimento del ricorso e a condizione di tale accoglimento, rimane assorbito;

6. la regolamentazione delle spese segue la soccombenza;

7. non sussistono le condizioni processuali di cui all’art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass.

S.U. n. 4315/2020; Cass.

S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017 e, di recente, Cass. n. 24286/2022).

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso principale inammissibile, assorbito l’incidentale condizionato; condanna il Ministero al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15% da corrispondersi all’avv. [OSCURATO:PERSONA], antistatario.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22773/2019 R.G. proposto da: MINISTERO [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è elettivamente domiciliato ope legis; -ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]con domicilio legale come da pecRegistri di Giustizia; -controricorrente-ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 197/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 08/02/2019 R.G.N. 4/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G.N. 22773/2019 Pag.Rilevato che: 1. con sentenza pubblicata in data08/02/2019 la Corte d’appello di Milano, in riforma della pronuncia del Tribunale della stessa città, dichiarava illegittimi (per superamento del periodo di 36 mesi) i contratti a termine intercorsi fra il Ministero dell’Interno e [OSCURATO:PERSONA] dall’1 gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2017 e condannava il primo a pagare al secondo, a titolo di indennità risarcitoria ex art. 32, comma 5, l. n. 183/2010, quattro mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto; 2. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero dell’Interno affidandosi ad un unico motivo, cui [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso con il quale ha anche proposto ricorso incidentale condizionato (chiedendo che nel caso di accoglimento del ricorso principale venga esaminata la questione dell’illegittimità di due proroghe stipulate -successivamente al 31/12/2011 - in violazione dell’art. 4 del d.lgs. n. 368/2001); 3. il controricorrente ha depositato memoria (che, invero, riguarda altra controversia tra le stesse parti e diversa sentenza della Corte d’appello di Milano, e cioè la n. 1053/2020). Considerato che: 1. con unico motivo di censura parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 cod. civ., nonché dell’art. 36 d.lgs. n. 165/01, dell’art. 5, comma 4 bis, del d.lgs. n. 368/2002, dell’art. 32 della legge n. n. 183/2010, per come interpretati dalle sentenze di questa Corte (Cass. n. 5072/2016; Cass. 22552/2016, Cass.n. 211/2017; Cass. n. 16336/2017); cesura la sentenza impugnata per avere la Corte territoriale erroneamente accolto la domanda risarcitoria senza tener conto che la mancata stabilizzazione del lavoratore era dipesa da fatto e colpa di quest’ultimo; rileva che il [OSCURATO:PERSONA], al momento delle stabilizzazioni del personale facente parte del contingente da stabilizzare per l’anno 2018 si trovava ancora in stato di arresto e cioè in una condizione incompatibile con l’assunzione a tempo indeterminato; aggiunge che i reati contestati erano connessi alle attività che il predetto, se assunto, sarebbe stato chiamato ad espletare; 2. il motivo è inammissibile; si premette che non ha formato oggetto di impugnazione l’accertata illegittimità dei contratti a termine intercorsi tra il Ministero e il [OSCURATO:PERSONA]; ciò detto si osserva che il Ministero ricorrente pone una questione del tutto nuova che non ha formato oggetto di esame da parte del giudice di merito là dove si trattava di accadimenti (così dell’ordinanza cautelare) risalenti al 24 novembre 2017 (la sentenza di appello è dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]); R.G.N. 22773/2019 Pag.va, sul punto, ribadito il principio, da tempo consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui “qualora una questione giuridica -implicante un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell’inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio diautosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ‘ex actis’ la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa” (v. Cass. 13 dicembre 2019, n. 32804 e la giurisprudenza ivi richiamata), oneri, nella specie, non adempiuti dal ricorrente; 4. il ricorso principale va quindi va dichiarato inammissibile; 5. Il ricorso incidentale, espressamente proposto nella sola ipotesi di accoglimento del ricorso e a condizione di tale accoglimento, rimane assorbito; 6. la regolamentazione delle spese segue la soccombenza; 7. non sussistono le condizioni processuali di cui all’art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 4315/2020; Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017 e, di recente, Cass. n. 24286/2022). P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso principale inammissibile, assorbito l’incidentale condizionato; condanna il Ministero al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15% da corrispondersi all’avv. [OSCURATO:PERSONA], antistatario. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del c
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