CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 marzo 2026
Cassazione n. 25112/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l 18/03/2026 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale EttorePedicini, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;udite le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], insostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di Tribunale del riesame,provvedendo sull’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha confermatol’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] data 22 dicembre 2025, che aveva rigettato l’istanza di sostituzione dellacustodia in carcere applicata al suddetto indagato in relazione a plurimi ipotizzatiepisodi di estorsione, consumata e tentata.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del propriodifensore, deducendo un unico, articolato motivo di impugnazione, diretto adeccepire la violazione degli artt. 274, 275 e 299 cod. proc. pen. e i correlati vizidi motivazione.Premesso che, in difetto di impugnazione dell’ordinanza genetica, non puòdirsi maturato alcun giudicato cautelare, la difesa censura la ribadita sussistenzadi esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, non fondate su alcun elementospecifico e idoneo a dimostrare con certezza che l’indagato, senza custodiaintramuraria, avrebbe commesso ulteriori delitti.D’altronde, in punto di diritto, la presunzione in bonam partem nei confrontidell’indagato ultrasettantenne prevale, secondo la concorde opinione, su quella inmalam partem discendente dal titolo di reato, di modo che il relativo corredomotivazionale dovrebbe essere particolarmente pregnante. Viceversa, sial’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, sia quella del riesame silimiterebbero a richiamare genericamente la gravità delle condotte delittuose,sulla base di pregresse vicende, lontanissime nel tempo.Parimenti incongrue sarebbero le argomentazioni con cui è stata esclusal’adeguatezza degli arresti domiciliari con controllo elettronico e in zona assaidistante dall’ipotizzato locus commissi delicti: i pericoli di fuga e di inquinamentoprobatorio risulterebbero infatti paventati senza il minimo riferimento a elementiconcreti e attuali; l’impossibilità di effettiva applicazione del “braccialettoelettronico” per un intervallo anche considerevole non terrebbe, infine, contodella possibilità di subordinare la concreta sostituzione della misura solo almomento in cui i dispositivi tecnici fossero realmente disponibili.3. All’odierna udienza camerale, le parti presenti hanno concluso comeriportato in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Invero, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il mantenimentodello stato di custodia carceraria di un ultrasettantenne presuppone lasussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza (Sez. 1, n. 13111 del19/02/2025, T., Rv. 287809-01; Sez. 1, n. 15911 del 19/03/2015, Caporrimo,Rv. 263088-01); tali qualificate esigenze, nondimeno, si distinguono da quelleordinarie solo per il grado del pericolo, in quanto, a fronte dell’elevata probabilitàdi rinnovazione dell’attività delittuosa richiesta dall’art. 274 cod. proc. pen., ènecessaria la certezza che l’indagato, ove sottoposto a misure cautelari diversedalla custodia in carcere, continui nella commissione di delitti della stessa speciedi quello per cui si procede (Sez. 6, n. 7983 del 01/02/2017, Rotunno, Rv.269167-01).L’impossibilità di fronteggiare altrimenti i pericula libertatis può, dunque,essere ritualmente ravvisata, nonostante l'età avanzata, nel riconosciuto ruoloapicale dell’indagato, nei poteri di rappresentanza in seno all’articolazionemafiosa, nel ruolo di presidio del territorio quale referente della consorteria (Sez.6, n. 19848 del 28/03/2023, Cuttone, Rv. 284737-01) ovvero nella quantità diprecedenti penali e giudiziari per gravi delitti, allorquando sintomatici della suainsofferenza a qualunque prescrizione e della possibilità di conseguire un effettodissuasivo solo in via coatta attraverso la custodia cautelare (Sez. 6, n. 7983 del01/02/2017, cit.).3. Nel caso di specie, in punto di diritto, né il Giudice per le indaginipreliminari, né il Tribunale – con doppia conforme motivazione, saldata in ununicum argomentativo – dubitano minimamente della generale minusvalenzadella presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., rispetto al datoanagrafico dell’indagato.Nondimeno, la sussistenza di circostanze tali da derogare all’ordinariaprevisione, ai sensi del successivo comma 4, è stata argomentatamente chiarita,così da neutralizzare l’ordinario divieto di custodia in carcere per il soggettoultrasettantenne, avuto riguardo alla prognosi di certezza in ordine ai rischi direcidivanza e di intimidazione delle fonti orali, nonché, in termini più sfumati, allapossibilità di latitanza.In particolare, con motivazione intangibile in questa sede siccome priva divizi logico-giuridici e coerente con la piattaforma investigativa, è statanegativamente valorizzata una articolata serie di condotte estorsive,particolarmente invasive, protrattesi complessivamente per quasi un decennio einterrotte solo con il recente arresto, connotate dalla continua evocazione dellacontiguità alla cosca di riferimento (e a quelle dominanti in altri contestiterritoriali), dal versamento di somme esose persino secondo i giugulatoristandard ‘ndranghetistici, da meticolose attenzioni per ostacolare possibiliindagini, dalle costanti – ed efficacissime – intimidazioni alla persona offesa e aisuoi dipendenti.Questi elementi, unitamente al cospicuo bagaglio curricolare, che restituisceuna quadro di «patente mafiosità» inalterato nei decenni e insensibile alleprecedenti condanne, consentono di ritenere ottemperato il peculiare oneremotivazionale, avuto riguardo alla ontologica fluidità della presente faseprocedimentale, ai canoni della logica e ai principi di diritto che governanol’apprezzamento delle risultanze probatorie.4. Solo la coercizione endomuraria è stata così ritenuta adeguata acontenere il pericolo di reiterazione di reati («Egli, peraltro, non esitava aproseguire la richiesta estorsiva anche dopo l’arresto della persona offesa,tentando di mettersi in contatto con lui attraverso i suoi dipendenti, nonostantel’evidente pericolo di essere scoperto») e di intimidazione dei soggetti informatisui fatti (cfr. la vicenda di [OSCURATO:PERSONA], decisosi alle dimissioni dopoessere stato avvicinato dall’indagato, rendendo poi «dichiarazioni palesementereticenti»).Misure meno invasive, pur custodiali e quand’anche eseguite in luogolontano, non consentirebbero di sterilizzare completamente ogni modalità dicomunicazione – fisica, telefonica o telematica – con cui il ricorrente potrebberiallacciare i legami con il proprio ambiente criminale, anche incaricando dellaprosecuzione altri esponenti del sodalizio. Resta, infatti, del tutto implausibilel’ipotesi di spontanea adesione alle prescrizioni eventualmente impostegli,«tenuto conto della radicata condivisione di logiche criminali di stampo mafioso».5. Il ricorso, in conclusione, deve essere rigettato.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente va condannato alpagamento delle spese processuali.Non conseguendo dall’adozione del presente provvedimento la rimessione inlibertà del ricorrente, deve provvedersi ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così è deciso, 17/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]