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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 36227/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 25 settembre 2023 la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sofferta restrizione in custodia cautelare in carcere dal 15 gennaio 2002 al 15 gennaio 2003 (per complessivi 365 giorni), originariamente impostagli dal G.I.P. del Tribunale di Catanzaro, con ordinanza del 15 gennaio 2002, in relazione ai reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen. (capo A); 629, comma 2, cod. pen. e 7

I. 12 luglio 1991, n. 203 (capi C e D); 2, 4

I. 2 ottobre 1967, n. 895 e

71. n. 203 del 1991 (capo E). • Con sentenza del. 19 luglio 2012, quindi, il Tribunale di Crotone aveva assolto il Capicchiano dai reati di estorsione rubricati ai capi C e D, invece condannando l'imputato ad anni cinque di reclusione per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. (capo A), altresì dichiarando di non doversi procedere nei suoi confronti in ordine alla fattispecie contestatagli sub E per precedente giudicato.

Con sentenza del 22 gennaio 2018, irrevocabile il 6 ottobre 2018, il Capicchiano era stato, infine, assolto dalla Corte di appello di Catanzaro anche in ordine al residuo reato rubricato al capo A.

2. Per la Corte di appello di Catanzaro, quale giudice della riparazione, le sentenze di merito, pur avendo escluso, con la formula per non avere commesso il fatto, la ricorrenza delle ipotesi delittuose contestate al Capicchiano, hanno comunque accertato la sussistenza di assidue frequentazioni da parte di quest'ultimo con appartenenti alla cosca mafiosa facente capo a [OSCURATO:PERSONA], peraltro intrattenendo rapporti strettamente confidenziali direttamente con quest'ultimo, circostanze vieppiù corroborate dalla commissione da parte dell'istante, sia pur con riferimento a un periodo immediatamente successivo a quello in contestazione, di specifiche condotte illecite in tema di spaccio di sostanze stupefacenti e di ripartizione dei proventi di attività criminose, per come, tra l'altro, avvalorato dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenute del tutto credibili e attendibili da parte dell'Autorità giudiziaria.

Il giudice della riparazione, inoltre, ha conferito significativo rilievo, ai fini dell'esclusione del beneficio ex art. 314 cod. proc. pen., alla circostanza che il Capicchiano, durante il periodo in contestazione, avesse detenuto e portato illegalmente numerose armi, anche da guerra, così da integrare i reati rispetto ai quali il Tribunale di Crotone - per come in precedenza osservato - aveva dichiarato di non doversi procedere nei suoi confronti per precedente giudicato, posto che per la detenzione di quelle stesse armi era già stato condannato con altra sentenza divenuta irrevocabile.

3. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deducendo, con unico motivo, violazione dell'art. 314 cod. proc. pen., per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto la sussistenza del requisito della colpa grave, ostativo al riconoscimento del beneficio invocato.

A dire del ricorrente, infatti, il giudice della riparazione non si sarebbe adeguato ai principi espressi in materia dalla giurisprudenza di legittimità, operando un travisamento degli atti giudiziari sottoposti alla sua valutazione.

In modo particolare, il suo coinvolgimento nella detenzione e porto di armi di cui alla condanna inflittagli nel precedente giudizio - nel quale le suddette condotte non erano state contestate con l'aggravante del metodo o dell'agevolazione mafiosa - non avrebbe potuto rappresentare una condotta gravemente colposa di rilievo ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., considerato che la custodia cautelare era stata applicata nei suoi confronti per i diversi reati di partecipazione ad associazione mafiosa e di estorsione aggravata ai sensi dell'art. 7

I. n. 203 del 1991.

Sotto altro profilo, poi, il ricorrente avrebbe intrattenuto frequentazioni con [OSCURATO:PERSONA], e con altri appartenenti alla sua consorteria mafiosa, solo in ragione di rapporti di natura personale e familiare, senza interferire in alcun modo con le attività illecite da tali ultime perpetrate.

Del tutto privo di rilievo, infine, sarebbe stato anche il ritenuto coinvolgimento dell'istante in talune successive condotte di spaccio di sostanze stupefacenti, in quanto perpetrate circa cinque anni dopo i fatti in [OSCURATO:PERSONA], e quindi senza che vi fosse stato alcun tipo di connessione con i reati per cui era stata disposta l'applicazione nei suoi confronti della misura custodiale per cui ha richiesto la riparazione per ingiusta detenzione.

4. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.

5. L'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha chiestolcon memoria scritta ,che il ricorso venga dichiarato inammissibile, ovvero, in subordine, che lo stesso venga rigettato. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso non è fondato, per cui lo stesso deve essere rigettato.

2. Deve, in proposito, essere premesso che è principio giurisprudenziale consolidato quello per cui nei procedimenti per la riparazione per ingiusta detenzione la cognizione della Corte di Cassazione deve intendersi limitata alla sola legittimità del provvedimento impugnato, anche sotto l'aspetto della congruità e logicità della motivazione, non potendo mai investire il merito della stessa, in ragione di quanto disposto dall'art. 646, comma 3, cod. proc. pen., da ritenersi applicabile in ragione del richiamo contenuto nel terzo comma dell'art.315 cod. proc. pen. (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 542 del 21/04/1994, Bollato, Rv. 198097-01).

3. Chiarito il superiore aspetto, deve, poi, essere .ribadito che la norma dell'art. 314 cod. proc. pen, prevede, al primo comma, che «chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave».

3.1. In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, costituisce causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa riparazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr., sul punto, Sez. 4, n. 4106 del 13/01/2021, M., Rv. 280390-01; Sez. 4, n. 34181 del 05/11/2002, Guadagno, Rv. 226004-01).

3.2. In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimentb riparatorio con il parametro dell'id quod plerumque accidit secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez.

U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203637-01).

3.3. Poiché, inoltre, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del suddetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, determini, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso.

3.4. In altra successiva condivisibile pronuncia è stato affermato, quindi, che il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione non spetta se l'interessato ha tenuto consapevolmente e volontariamente una condotta tale da creare una situazione di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria o se ha tenuto una condotta che abbia posto in essere, per evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza o inosservanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (così, espressamente, Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Maisano, Rv. 242034-01; ma cfr. anche, in termini conformi, Sez. 3, n. 51084 del 11/07/2017, Pedetta, Rv. 271419-01).

3.5. Le Sezioni Unite, poi, hanno affermato che il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez.

U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664-01).

Più recentemente, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che/ in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia' ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto (così Sez.

U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606-01).

4. Orbene, applicando gli indicati principi al caso di specie, risulta palese la congruità e la correttezza formale della decisione impugnata, avendo la Corte di merito chiarito, con motivazione esente dai dedotti vizi, come risultino giudizialmente accertati taluni fatti, non esclusi nella loro realtà storica dalle sentenze assolutorie di merito, aventi un evidente collegamento eziologico con la disposta limitazione della libertà personale dell'istante, così da risultare idonei ad integrare la colpa grave ostativa alla riparazione.

Diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, infatti, appare congrua e logica la motivazione con. cui il giudice della riparazione ha conferito significativa valenza ex art. 314 cod. proc. pen. a condotte quali: l'assidua frequentazione avuta dal Capicchiano con soggetti appartenenti alla consorteria mafiosa capeggiata da [OSCURATO:PERSONA], anche intrattenendo rapporti strettamente confidenziali con il boss; la detenzione e il porto illegale di numerose armi, anche da guerra, da parte dell'istante nel periodo in contestazione, Ly_e~to e (5 per cio condannato in un precedente giudizio, tanto da indurre il Tribunale di Crotone a dichiarare di non doversi procedere nei suoi confronti per essere già stato condannato con altra sentenza divenuta irrevocabile; la consumazione da parte del Capicchiano, sia pure in un periodo successivo a quello in contestazione, di condotte illecite in tema di spaccio di sostanze stupefacenti e di ripartizione dei proventi di attività criminose, alla stregua di quanto, tra l'altro, avvalorato dalle credibili e attendibili dichiarazioni rese da parte di alcuni collaboratori di giustizia.

Tutto ciò ha, conseguentemente, indotto la Corte territoriale a configurare, con motivazione esente da vizio alcuno, la condotta imputabile al Capicchiano in termini di colpa grave ostativa al riconoscimento dell'invocato indennizzo.

5. Alla stregua degli indicati elementi, allora, deve conclusivamente ritenersi che il provvedimento impugnato si pone in termini pienamente conformi rispetto ai principi interpretativi delineati dalla giurisprudenza della Suprema Corte in ordine alla valutazione dei fattori colposi ostativi al riconoscimento dell'indennizzo in tema di riparazione per ingiusta detenzione, peraltro avendo proceduto la Corte distrettuale ad una puntuale valutazione del comportamento posto in essere dal richiedente, secondo una valutazione ex ante, tenendo conto degli elementi conosciuti dall'autorità giudiziaria al momento dell'adozione della misura cautelare e sino al momento di cessazione della stessa.La Corte di appello, cioè, ha ritenuto, con motivazione pienamente immune dalle dedotte censure, che l'esponente avesse concorso a dare causa alla misura cautelare a suo carico, e al mantenimento della stessa, in ragione di tutte le circostanze diffusamente rappresentate nel provvedimento gravato.

6. In esito alle superiori considerazioni, deve, pertanto, essere pronunciato il rigetto del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente in questo giudizio di legittimità, da liquidarsi in euro 1.000,00.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 25 settembre 2023 la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sofferta restrizione in custodia cautelare in carcere dal 15 gennaio 2002 al 15 gennaio 2003 (per complessivi 365 giorni), originariamente impostagli dal G.I.P. del Tribunale di Catanzaro, con ordinanza del 15 gennaio 2002, in relazione ai reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen. (capo A); 629, comma 2, cod. pen. e 7 I. 12 luglio 1991, n. 203 (capi C e D); 2, 4 I. 2 ottobre 1967, n. 895 e 71. n. 203 del 1991 (capo E). • Con sentenza del. 19 luglio 2012, quindi, il Tribunale di Crotone aveva assolto il Capicchiano dai reati di estorsione rubricati ai capi C e D, invece condannando l'imputato ad anni cinque di reclusione per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. (capo A), altresì dichiarando di non doversi procedere nei suoi confronti in ordine alla fattispecie contestatagli sub E per precedente giudicato. Con sentenza del 22 gennaio 2018, irrevocabile il 6 ottobre 2018, il Capicchiano era stato, infine, assolto dalla Corte di appello di Catanzaro anche in ordine al residuo reato rubricato al capo A. 2. Per la Corte di appello di Catanzaro, quale giudice della riparazione, le sentenze di merito, pur avendo escluso, con la formula per non avere commesso il fatto, la ricorrenza delle ipotesi delittuose contestate al Capicchiano, hanno comunque accertato la sussistenza di assidue frequentazioni da parte di quest'ultimo con appartenenti alla cosca mafiosa facente capo a [OSCURATO:PERSONA], peraltro intrattenendo rapporti strettamente confidenziali direttamente con quest'ultimo, circostanze vieppiù corroborate dalla commissione da parte dell'istante, sia pur con riferimento a un periodo immediatamente successivo a quello in contestazione, di specifiche condotte illecite in tema di spaccio di sostanze stupefacenti e di ripartizione dei proventi di attività criminose, per come, tra l'altro, avvalorato dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenute del tutto credibili e attendibili da parte dell'Autorità giudiziaria. Il giudice della riparazione, inoltre, ha conferito significativo rilievo, ai fini dell'esclusione del beneficio ex art. 314 cod. proc. pen., alla circostanza che il Capicchiano, durante il periodo in contestazione, avesse detenuto e portato illegalmente numerose armi, anche da guerra, così da integrare i reati rispetto ai quali il Tribunale di Crotone - per come in precedenza osservato - aveva dichiarato di non doversi procedere nei suoi confronti per precedente giudicato, posto che per la detenzione di quelle stesse armi era già stato condannato con altra sentenza divenuta irrevocabile. 3. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deducendo, con unico motivo, violazione dell'art. 314 cod. proc. pen., per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto la sussistenza del requisito della colpa grave, ostativo al riconoscimento del beneficio invocato. A dire del ricorrente, infatti, il giudice della riparazione non si sarebbe adeguato ai principi espressi in materia dalla giurisprudenza di legittimità, operando un travisamento degli atti giudiziari sottoposti alla sua valutazione. In modo particolare, il suo coinvolgimento nella detenzione e porto di armi di cui alla condanna inflittagli nel precedente giudizio - nel quale le suddette condotte non erano state contestate con l'aggravante del metodo o dell'agevolazione mafiosa - non avrebbe potuto rappresentare una condotta gravemente colposa di rilievo ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., considerato che la custodia cautelare era stata applicata nei suoi confronti per i diversi reati di partecipazione ad associazione mafiosa e di estorsione aggravata ai sensi dell'art. 7 I. n. 203 del 1991. Sotto altro profilo, poi, il ricorrente avrebbe intrattenuto frequentazioni con [OSCURATO:PERSONA], e con altri appartenenti alla sua consorteria mafiosa, solo in ragione di rapporti di natura personale e familiare, senza interferire in alcun modo con le attività illecite da tali ultime perpetrate. Del tutto privo di rilievo, infine, sarebbe stato anche il ritenuto coinvolgimento dell'istante in talune successive condotte di spaccio di sostanze stupefacenti, in quanto perpetrate circa cinque anni dopo i fatti in [OSCURATO:PERSONA], e quindi senza che vi fosse stato alcun tipo di connessione con i reati per cui era stata disposta l'applicazione nei suoi confronti della misura custodiale per cui ha richiesto la riparazione per ingiusta detenzione. 4. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. 5. L'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha chiestolcon memoria scritta ,che il ricorso venga dichiarato inammissibile, ovvero, in subordine, che lo stesso venga rigettato. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non è fondato, per cui lo stesso deve essere rigettato. 2. Deve, in proposito, essere premesso che è principio giurisprudenziale consolidato quello per cui nei procedimenti per la riparazione per ingiusta detenzione la cognizione della Corte di Cassazione deve intendersi limitata alla sola legittimità del provvedimento impugnato, anche sotto l'aspetto della congruità e logicità della motivazione, non potendo mai investire il merito della stessa, in ragione di quanto disposto dall'art. 646, comma 3, cod. proc. pen., da ritenersi applicabile in ragione del richiamo contenuto nel terzo comma dell'art.315 cod. proc. pen. (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 542 del 21/04/1994, Bollato, Rv. 198097-01). 3. Chiarito il superiore aspetto, deve, poi, essere .ribadito che la norma dell'art. 314 cod. proc. pen, prevede, al primo comma, che «chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave». 3.1. In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, costituisce causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa riparazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr., sul punto, Sez. 4, n. 4106 del 13/01/2021, M., Rv. 280390-01; Sez. 4, n. 34181 del 05/11/2002, Guadagno, Rv. 226004-01). 3.2. In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimentb riparatorio con il parametro dell'id quod plerumque accidit secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203637-01). 3.3. Poiché, inoltre, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del suddetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, determini, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso. 3.4. In altra successiva condivisibile pronuncia è stato affermato, quindi, che il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione non spetta se l'interessato ha tenuto consapevolmente e volontariamente una condotta tale da creare una situazione di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria o se ha tenuto una condotta che abbia posto in essere, per evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza o inosservanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (così, espressamente, Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Maisano, Rv. 242034-01; ma cfr. anche, in termini conformi, Sez. 3, n. 51084 del 11/07/2017, Pedetta, Rv. 271419-01). 3.5. Le Sezioni Unite, poi, hanno affermato che il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664-01). Più recentemente, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che/ in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia' ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto (così Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606-01). 4. Orbene, applicando gli indicati principi al caso di specie, risulta palese la congruità e la correttezza formale della decisione impugnata, avendo la Corte di merito chiarito, con motivazione esente dai dedotti vizi, come risultino giudizialmente accertati taluni fatti, non esclusi nella loro realtà storica dalle sentenze assolutorie di merito, aventi un evidente collegamento eziologico con la disposta limitazione della libertà personale dell'istante, così da risultare idonei ad integrare la colpa grave ostativa alla riparazione. Diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, infatti, appare congrua e logica la motivazione con. cui il giudice della riparazione ha conferito significativa valenza ex art. 314 cod. proc. pen. a condotte quali: l'assidua frequentazione avuta dal Capicchiano con soggetti appartenenti alla consorteria mafiosa capeggiata da [OSCURATO:PERSONA], anche intrattenendo rapporti strettamente confidenziali con il boss; la detenzione e il porto illegale di numerose armi, anche da guerra, da parte dell'istante nel periodo in contestazione, Ly_e~to e (5 per cio condannato in un precedente giudizio, tanto da indurre il Tribunale di Crotone a dichiarare di non doversi procedere nei suoi confronti per essere già stato condannato con altra sentenza divenuta irrevocabile; la consumazione da parte del Capicchiano, sia pure in un periodo successivo a quello in contestazione, di condotte illecite in tema di spaccio di sostanze stupefacenti e di ripartizione dei proventi di attività criminose, alla stregua di quanto, tra l'altro, avvalorato dalle credibili e attendibili dichiarazioni rese da parte di alcuni collaboratori di giustizia. Tutto ciò ha, conseguentemente, indotto la Corte territoriale a configurare, con motivazione esente da vizio alcuno, la condotta imputabile al Capicchiano in termini di colpa grave ostativa al riconoscimento dell'invocato indennizzo. 5. Alla stregua degli indicati elementi, allora, deve conclusivamente ritenersi che il provvedimento impugnato si pone in termini pienamente conformi rispetto ai principi interpretativi delineati dalla giurisprudenza della Suprema Corte in ordine alla valutazione dei fattori colposi ostativi al riconoscimento dell'indennizzo in tema di riparazione per ingiusta detenzione, peraltro avendo proceduto la Corte distrettuale ad una puntuale valutazione del comportamento posto in essere dal richiedente, secondo una valutazione ex ante, tenendo conto degli elementi conosciuti dall'autorità giudiziaria al momento dell'adozione della misura cautelare e sino al momento di cessazione della stessa.La Corte di appello, cioè, ha ritenuto, con motivazione pienamente immune dalle dedotte censure, che l'esponente avesse concorso a dare causa alla misura cautelare a suo carico, e al mantenimento della stessa, in ragione di tutte le circostanze diffusamente rappresentate nel provvedimento gravato. 6. In esito alle superiori considerazioni, deve, pertanto, essere pronunciato il rigetto del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente in questo giudizio di legittimità, da liquidarsi in euro 1.000,00. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese
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