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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 dicembre 2022

Cassazione n. 47539/2022

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ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Roma, in sede di riesame avverso provvedimenti impositivi di misura cautelare personale, confermava l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri che aveva applicato al ricorrente la custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di tentata estorsione aggravata e rapina aggravata (capi 1 e 4 della imputazione provvisoria).

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione quanto alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza della misura.

Deve evidenziarsi che con successiva dichiarazione depositata presso la cancelleria di questa Corte, il ricorrente, a mezzo del difensore, ha ritualmente rinunciato al ricorso, essendo stata sostituita la misura cautelare.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ex art. 591, comma 1, lett. d) cod.proc.pen..

Alla dichiarazione di inammissibilità, non consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla sanzione in favore della Cassa delle Ammende, poiché il venir meno dell'interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposizione del ricorso per cassazione, non configura un'ipotesi soccombenza (Sez.6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deliberato in Roma, udienza in camera di consigli d 11.12.2022 Il Consigliere estensore Il P te [OSCURATO:PERSONA] n i otallevi [OSCURATO:PERSONA]~ 3t-_C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Roma, in sede di riesame avverso provvedimenti impositivi di misura cautelare personale, confermava l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri che aveva applicato al ricorrente la custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di tentata estorsione aggravata e rapina aggravata (capi 1 e 4 della imputazione provvisoria). 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione quanto alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza della misura. Deve evidenziarsi che con successiva dichiarazione depositata presso la cancelleria di questa Corte, il ricorrente, a mezzo del difensore, ha ritualmente rinunciato al ricorso, essendo stata sostituita la misura cautelare. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ex art. 591, comma 1, lett. d) cod.proc.pen.. Alla dichiarazione di inammissibilità, non consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla sanzione in favore della Cassa delle Ammende, poiché il venir meno dell'interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposizione del ricorso per cassazione, non configura un'ipotesi soccombenza (Sez.6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consigli d 11.12.2022 Il Consigliere estensore Il P te [OSCURATO:PERSONA] n i otallevi [OSCURATO:PERSONA]~ 3t-_C
Sentenza Cassazione n. 47539/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris