Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2012
ECLI:EU:C:2012:154
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 21 marzo 2012 —
[OSCURATO:PERSONA] / UAMI
(causa C‑87/11 P)
«[OSCURATO:PERSONA] — Articolo 119 del regolamento di procedura — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c) — Marchio denominativo Hallux — Rifiuto di registrazione — Impedimento assoluto alla registrazione — [OSCURATO:PERSONA] in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata »
1.
Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Esame
separato degli impedimenti per ognuno dei prodotti o servizi oggetto della domanda di registrazione — Obbligo di motivazione
del diniego di registrazione — Portata [Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 7, § 1, c), e 73] (v. punto 43)
2.
[OSCURATO:PERSONA] — Motivi d’impugnazione — Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori — Irricevibilità — Sindacato
della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori — Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 256,
§ 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma) (v. punto 59)
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 16 dicembre 2010 — [OSCURATO:PERSONA]/UAMI (T‑286/08), con la quale quest’ultimo
ha respinto il ricorso di annullamento proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 21
maggio 2008, relativa alla registrazione del segno denominativo Hallux come marchio comunitario per determinati prodotti rientranti
nelle classi 10 e 25 (articoli ortopedici e scarpe) — Carattere distintivo di un segno denominativo che significa «alluce»
in latino.
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
[OSCURATO:PERSONA] KG è condannata alle spese.