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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 maggio 2023

Cassazione n. 32273/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'annullamento con rinvio al giudice civile competente in grado di appello. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta alla memoria depositata e insiste per l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], parte civile costituita nel processo celebrato a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di violazione di domicilio aggravata, commesso in Caserta nella metà di ottobre del 2016, è proposto ricorso per cassazione dal suo difensore e procuratore speciale avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 28 marzo 2022, che, in riforma della sentenza di primo grado, ha assolto l'imputata dal reato ascrittole perché il fatto non sussiste.

A ragione della decisione assunta la Corte territoriale ha richiamato le evidenze fattuali deponenti per la mancanza di attualità della destinazione a domicilio dell'appartamento di proprietà e nel possesso di [OSCURATO:PERSONA], fatto oggetto della condotta della Pane, che, sostituitane la serratura della porta d'ingresso, l'aveva promesso in vendita ad un terzo, che successivamente l'aveva occupato.

Infatti, Marotta, una volta conseguitone il possesso, vi si era recato una sola volta nel luglio 2016 ed in quella occasione aveva cambiato la serratura della porta di accesso e l'aveva liberato degli arredi appartenenti alle precedenti proprietarie, ma non aveva posto in essere alcuna condotta atta a far ritenere che lo volesse adibire, sia pure in modo saltuario e non continuativo, a luogo in cui esplicare gli atti della vita privata propria o di altri.

2. L'impugnativa consta di due motivi. - Il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 614 cod. pen. e il vizio argomentativo, censurandosi la contrarietà a diritto e l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione laddove era stato affermato che l'appartamento, ancorché entrato nella effettiva disponibilità del Marotta, che vi si era insediato sostituendo la serratura della porta d'ingresso e sgomberandolo dei mobili ivi precedentemente esistenti, era da ritenere disabitato e non occupato: in effetti, posta tale pacifica premessa in fatto, il giudice di appello aveva confuso l'attualità della destinazione dell'appartamento ad uso di domicilio con la continuità dell'esercizio in esso degli atti della vita domestica. - Il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 633 cod. pen..

Quand'anche corretta la decisione di non ritenere integrato il reato di violazione di domicilio, il fatto, pacificamente accertato nella sua materialità, avrebbe dovuto essere, comunque, sussunto nella cornice qualificatoria del delitto di invasione di edifici, così legittimandosi il riconoscimento dei danni lamentati dalla parte civile Marotta, che si era vista lesa nel pacifico godimento del proprio bene.

3. Con richiesta tempestivamente trasmessa, il Procuratore Generale, in persona del Sostituto, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto la trattazione orale del ricorso.4.

Con memoria trasmessa tramite PEC in data 22 maggio 2023, il difensore della resistente ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità o per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

1. Non coglie nel segno il primo motivo.

La giurisprudenza di questa Corte è univoca nel ritenere che la violazione del domicilio (art. 614 cod. pen.) presuppone la sua esistenza reale ed attuale, con l'esercizio di tutte le attività domestiche che godono della tutela della legge penale.

L'attualità dell'uso, cui è collegato il diritto alla tutela della libertà individuale, sotto il profilo della libertà domestica, non implica la sua continuità e, pertanto, non viene meno in ragione dell'assenza, più o meno prolungata nel tempo, dell'avente diritto, la quale, qualora non sia accompagnata da indici rivelatori di un diverso divisamento, non comporta affatto, di per sé sola, la volontà di non tornare ad accedere all'abitazione e meno che mai quella di abbandonare definitivamente il domicilio (Sez. 5, n. 21062 del 05/03/2004, Rv. 229190): donde, è stato affermato che, ai fini della configurazione del delitto di violazione di domicilio, per "abitazione" si intende il luogo adibito ad uso domestico di una o più persone; non è tale - difettando del requisito dell'attualità dell'uso domestico - l'appartamento non ancora abitato dal proprietario, tanto più se esso contiene mobili ed effetti personali di pertinenza del soggetto imputato (Sez. 6, n. 31982 del 30/04/2003, Rv. 226277).

Ne viene che è corretta la decisione della Corte territoriale nella parte in cui ha escluso che la fattispecie concreta esibisse gli elementi costitutivi del delitto di violazione di domicilio, essendo, oltretutto, conforme a logica l'affermazione secondo la quale la circostanza che il Marotta avesse preso possesso dell'appartamento acquistato dalla Pace ed avesse compiuto atti tipici del proprietario, quali la sostituzione della serratura della porta d'ingresso e lo sgombero degli arredi appartenenti alle precedenti proprietarie, coincidesse con l'inizio della sua abitazione in esso, non essendo, peraltro, in nessun modo emerso che vi avesse collocato quanto necessario per l'esplicarsi della vita domestica.

2. La sentenza impugnata è, tuttavia, fallace nella parte in cui non ha considerato che il fatto, per come accertato, possa integrare il reato di invasione di terreni o edifici di cui all'art. 633 cod. pen..2.1.

Invero, l'elemento materiale del reato di cui all'art. 633 cod. pen. è costituito dall'arbitraria invasione di terreni o edifici, mentre l'elemento soggettivo (dolo specifico) consiste nel fine di occuparli o trarne altrimenti profitto.

In ordine al concetto di arbitraria invasione, vi è unanimità di vedute nel senso che essa consiste in una turbativa del possesso che realizzi un apprezzabile depauperamento delle facoltà di godimento del terreno o dell'edificio da parte del titolare dello "ius excludendi", secondo quella che è la destinazione economico- sociale del bene o quella specifica ad essa impressa dal "dominus" (Sez. 2, n. 25438 del 18/04/2017, Rv. 269965; Sez. 2, n. 31811 del 08/05/2012, Rv. 254330; Sez. 2, n. 6492 del 24/01/2003, Rv. 223597).

La ratio legis è, quella, infatti, di reprimere quei comportamenti idonei a pregiudicare la libera disponibilità del fondo o dell'edificio da parte del proprietario o del legittimo possessore e, quindi, nella tutela della proprietà e del possesso.

Il dolo specifico di occupare l'immobile o di trarne altrimenti profitto presuppone, quindi, che la condotta dell'agente sia diretta a realizzare un apprezzabile depauperamento delle facoltà di godimento del titolare dello "ius excludendi" e può essere desunto non solo dalla stabile permanenza del soggetto nel terreno o nell'edificio, ma anche da elementi diversi purché univocamente dimostrativi della finalità di dare inizio ad un possesso non meramente transitorio od occasionale (Sez. 2, n. 50659 del 18/11/2014, Rv. 261695).

2.2. Nel caso che occupa, risulta, dunque, che [OSCURATO:PERSONA], a dispetto dell'atto di alienazione dell'unità immobiliare di cui si discute in favore di [OSCURATO:PERSONA] - di cui era stata certamente parte - e dell'atto di transazione stipulato con lo stesso Marotta tramite procuratore speciale, cui aveva fatto seguito la consegna a questi delle chiavi dell'appartamento, con il sostituirne la serratura della porta d'ingresso, dopo che l'acquirente ne era entrato in possesso e nel prometterlo in vendita ad altri, aveva senza dubbio posto in essere condotte suscettibili di determinare un apprezzabile depauperamento delle facoltà di godimento dell'edificio da parte del titolare dello "ius excludendi" ed animate oltre che della consapevolezza dell'illegittimità dell'invasione dell'altrui bene, dalla finalità di trarne altrimenti profitto: tanto depone per l'integrazione del delitto di cui all'art.633 cod. pen., come tale idoneo a costituire titolo per il riconoscimento del risarcimento del danno in favore del ricorrente.

2.3. Né tale diversa qualificazione giuridica del fatto determina una violazione del diritto di difesa, giacché non è in predicato l'esistenza del fatto bensì solo il suo giuridico inquadramento, per cui la resistente non può dolersi della mancanza di correlazione tra contestazione e decisione (Sez.

Un., n. 36551 del 15/07/2010, Rv. 248051; Sez.

Un. n. 16 del 19/06/1996, Rv. 205619).E' pur vero che gli artt. 111, comma 3, Cost. e 6, comma 3, lett. a), CEDU escludono che l'informazione dovuta all'imputato « ordine alla natura e ai motivi della accusa elevata a suo carico» possa essere limitata ai meri profili fattuali posti a fondamento dell'accusa ed impongano, invece, anche l'enunciazione della qualificazione giuridica dei fatti addebitati, che necessariamente concorre a definire la natura dell'addebito, alla quale l'ordinamento riconnette, in esito all'accertamento giudiziario, le conseguenze sanzionatorie, tuttavia, il necessario contemperamento tra il diritto dell'imputato all'informazione in ordine alla «natura della accusa» e il potere del giudice, previsto dall'art. 521, comma 1, cod. proc. pen. di dare al fatto una diversa qualificazione giuridica, porta a ritenere - secondo la consolidata interpretazione di questa Corte (Sez. 6, n. 422 del 19/11/2019, dep. 2020, Rv. 278093; Sez. 4, n. 9133 del 12/12/2017, dep. 2018, Rv. 272263 - che il relativo esercizio, consentito anche nel giudizio di legittimità, sia condizionato alla preventiva instaurazione del contraddittorio tra le parti sulla quaestio iuris.

Orbene, sulla possibilità di una diversa qualificazione del fatto nell'ambito del reato di cui all'art. 633 cod. pen., prospettata dal ricorrente nell'atto di impugnativa, vi è stato ampio margine per il contraddittorio, da esercitarsi sia in forma cartolare che in forma orale, di modo che alle parti è stata data piena facoltà di esplicitare le proprie deduzioni al riguardo.

Ne consegue che, nel caso in esame, sono stati ampiamente rispettati i principi sopra enunciati.

3. S'impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

P. Q. M. Annulla la sentenza impug

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio al giudice civile competente in grado di appello. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta alla memoria depositata e insiste per l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], parte civile costituita nel processo celebrato a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di violazione di domicilio aggravata, commesso in Caserta nella metà di ottobre del 2016, è proposto ricorso per cassazione dal suo difensore e procuratore speciale avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 28 marzo 2022, che, in riforma della sentenza di primo grado, ha assolto l'imputata dal reato ascrittole perché il fatto non sussiste. A ragione della decisione assunta la Corte territoriale ha richiamato le evidenze fattuali deponenti per la mancanza di attualità della destinazione a domicilio dell'appartamento di proprietà e nel possesso di [OSCURATO:PERSONA], fatto oggetto della condotta della Pane, che, sostituitane la serratura della porta d'ingresso, l'aveva promesso in vendita ad un terzo, che successivamente l'aveva occupato. Infatti, Marotta, una volta conseguitone il possesso, vi si era recato una sola volta nel luglio 2016 ed in quella occasione aveva cambiato la serratura della porta di accesso e l'aveva liberato degli arredi appartenenti alle precedenti proprietarie, ma non aveva posto in essere alcuna condotta atta a far ritenere che lo volesse adibire, sia pure in modo saltuario e non continuativo, a luogo in cui esplicare gli atti della vita privata propria o di altri. 2. L'impugnativa consta di due motivi. - Il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 614 cod. pen. e il vizio argomentativo, censurandosi la contrarietà a diritto e l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione laddove era stato affermato che l'appartamento, ancorché entrato nella effettiva disponibilità del Marotta, che vi si era insediato sostituendo la serratura della porta d'ingresso e sgomberandolo dei mobili ivi precedentemente esistenti, era da ritenere disabitato e non occupato: in effetti, posta tale pacifica premessa in fatto, il giudice di appello aveva confuso l'attualità della destinazione dell'appartamento ad uso di domicilio con la continuità dell'esercizio in esso degli atti della vita domestica. - Il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 633 cod. pen.. Quand'anche corretta la decisione di non ritenere integrato il reato di violazione di domicilio, il fatto, pacificamente accertato nella sua materialità, avrebbe dovuto essere, comunque, sussunto nella cornice qualificatoria del delitto di invasione di edifici, così legittimandosi il riconoscimento dei danni lamentati dalla parte civile Marotta, che si era vista lesa nel pacifico godimento del proprio bene. 3. Con richiesta tempestivamente trasmessa, il Procuratore Generale, in persona del Sostituto, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto la trattazione orale del ricorso.4. Con memoria trasmessa tramite PEC in data 22 maggio 2023, il difensore della resistente ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità o per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Non coglie nel segno il primo motivo. La giurisprudenza di questa Corte è univoca nel ritenere che la violazione del domicilio (art. 614 cod. pen.) presuppone la sua esistenza reale ed attuale, con l'esercizio di tutte le attività domestiche che godono della tutela della legge penale. L'attualità dell'uso, cui è collegato il diritto alla tutela della libertà individuale, sotto il profilo della libertà domestica, non implica la sua continuità e, pertanto, non viene meno in ragione dell'assenza, più o meno prolungata nel tempo, dell'avente diritto, la quale, qualora non sia accompagnata da indici rivelatori di un diverso divisamento, non comporta affatto, di per sé sola, la volontà di non tornare ad accedere all'abitazione e meno che mai quella di abbandonare definitivamente il domicilio (Sez. 5, n. 21062 del 05/03/2004, Rv. 229190): donde, è stato affermato che, ai fini della configurazione del delitto di violazione di domicilio, per "abitazione" si intende il luogo adibito ad uso domestico di una o più persone; non è tale - difettando del requisito dell'attualità dell'uso domestico - l'appartamento non ancora abitato dal proprietario, tanto più se esso contiene mobili ed effetti personali di pertinenza del soggetto imputato (Sez. 6, n. 31982 del 30/04/2003, Rv. 226277). Ne viene che è corretta la decisione della Corte territoriale nella parte in cui ha escluso che la fattispecie concreta esibisse gli elementi costitutivi del delitto di violazione di domicilio, essendo, oltretutto, conforme a logica l'affermazione secondo la quale la circostanza che il Marotta avesse preso possesso dell'appartamento acquistato dalla Pace ed avesse compiuto atti tipici del proprietario, quali la sostituzione della serratura della porta d'ingresso e lo sgombero degli arredi appartenenti alle precedenti proprietarie, coincidesse con l'inizio della sua abitazione in esso, non essendo, peraltro, in nessun modo emerso che vi avesse collocato quanto necessario per l'esplicarsi della vita domestica. 2. La sentenza impugnata è, tuttavia, fallace nella parte in cui non ha considerato che il fatto, per come accertato, possa integrare il reato di invasione di terreni o edifici di cui all'art. 633 cod. pen..2.1. Invero, l'elemento materiale del reato di cui all'art. 633 cod. pen. è costituito dall'arbitraria invasione di terreni o edifici, mentre l'elemento soggettivo (dolo specifico) consiste nel fine di occuparli o trarne altrimenti profitto. In ordine al concetto di arbitraria invasione, vi è unanimità di vedute nel senso che essa consiste in una turbativa del possesso che realizzi un apprezzabile depauperamento delle facoltà di godimento del terreno o dell'edificio da parte del titolare dello "ius excludendi", secondo quella che è la destinazione economico- sociale del bene o quella specifica ad essa impressa dal "dominus" (Sez. 2, n. 25438 del 18/04/2017, Rv. 269965; Sez. 2, n. 31811 del 08/05/2012, Rv. 254330; Sez. 2, n. 6492 del 24/01/2003, Rv. 223597). La ratio legis è, quella, infatti, di reprimere quei comportamenti idonei a pregiudicare la libera disponibilità del fondo o dell'edificio da parte del proprietario o del legittimo possessore e, quindi, nella tutela della proprietà e del possesso. Il dolo specifico di occupare l'immobile o di trarne altrimenti profitto presuppone, quindi, che la condotta dell'agente sia diretta a realizzare un apprezzabile depauperamento delle facoltà di godimento del titolare dello "ius excludendi" e può essere desunto non solo dalla stabile permanenza del soggetto nel terreno o nell'edificio, ma anche da elementi diversi purché univocamente dimostrativi della finalità di dare inizio ad un possesso non meramente transitorio od occasionale (Sez. 2, n. 50659 del 18/11/2014, Rv. 261695). 2.2. Nel caso che occupa, risulta, dunque, che [OSCURATO:PERSONA], a dispetto dell'atto di alienazione dell'unità immobiliare di cui si discute in favore di [OSCURATO:PERSONA] - di cui era stata certamente parte - e dell'atto di transazione stipulato con lo stesso Marotta tramite procuratore speciale, cui aveva fatto seguito la consegna a questi delle chiavi dell'appartamento, con il sostituirne la serratura della porta d'ingresso, dopo che l'acquirente ne era entrato in possesso e nel prometterlo in vendita ad altri, aveva senza dubbio posto in essere condotte suscettibili di determinare un apprezzabile depauperamento delle facoltà di godimento dell'edificio da parte del titolare dello "ius excludendi" ed animate oltre che della consapevolezza dell'illegittimità dell'invasione dell'altrui bene, dalla finalità di trarne altrimenti profitto: tanto depone per l'integrazione del delitto di cui all'art.633 cod. pen., come tale idoneo a costituire titolo per il riconoscimento del risarcimento del danno in favore del ricorrente. 2.3. Né tale diversa qualificazione giuridica del fatto determina una violazione del diritto di difesa, giacché non è in predicato l'esistenza del fatto bensì solo il suo giuridico inquadramento, per cui la resistente non può dolersi della mancanza di correlazione tra contestazione e decisione (Sez. Un., n. 36551 del 15/07/2010, Rv. 248051; Sez. Un. n. 16 del 19/06/1996, Rv. 205619).E' pur vero che gli artt. 111, comma 3, Cost. e 6, comma 3, lett. a), CEDU escludono che l'informazione dovuta all'imputato « ordine alla natura e ai motivi della accusa elevata a suo carico» possa essere limitata ai meri profili fattuali posti a fondamento dell'accusa ed impongano, invece, anche l'enunciazione della qualificazione giuridica dei fatti addebitati, che necessariamente concorre a definire la natura dell'addebito, alla quale l'ordinamento riconnette, in esito all'accertamento giudiziario, le conseguenze sanzionatorie, tuttavia, il necessario contemperamento tra il diritto dell'imputato all'informazione in ordine alla «natura della accusa» e il potere del giudice, previsto dall'art. 521, comma 1, cod. proc. pen. di dare al fatto una diversa qualificazione giuridica, porta a ritenere - secondo la consolidata interpretazione di questa Corte (Sez. 6, n. 422 del 19/11/2019, dep. 2020, Rv. 278093; Sez. 4, n. 9133 del 12/12/2017, dep. 2018, Rv. 272263 - che il relativo esercizio, consentito anche nel giudizio di legittimità, sia condizionato alla preventiva instaurazione del contraddittorio tra le parti sulla quaestio iuris. Orbene, sulla possibilità di una diversa qualificazione del fatto nell'ambito del reato di cui all'art. 633 cod. pen., prospettata dal ricorrente nell'atto di impugnativa, vi è stato ampio margine per il contraddittorio, da esercitarsi sia in forma cartolare che in forma orale, di modo che alle parti è stata data piena facoltà di esplicitare le proprie deduzioni al riguardo. Ne consegue che, nel caso in esame, sono stati ampiamente rispettati i principi sopra enunciati. 3. S'impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello. P. Q. M. Annulla la sentenza impug
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