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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 16904/2026

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baro Antonio [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];[OSCURATO:PERSONA] a Milano il [OSCURATO:DATA_NASCITA];avverso la sentenza del 12.2.2025 della Corte di Cassazione;Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr.ssa FrancescaCostantini che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;udite le conclusioni del difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito perl'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di appello di Milano, con una sentenza emessa in sede di primorinvio, disposto per motivi processuali con sentenza di questa Corte, terzasezione penale, del 25 maggio 2021, nel quadro di una intervenuta condanna peri reati ex artt. 648 cod. pen., 73 e 74 DPR 309/90, oltre che per reati inmateria di armi, confermava la condanna degli imputati.

Seguiva un secondoannullamento disposto da questa Corte di Cassazione con riguardo al coimputatoRomeo, limitatamente al suo ruolo associativo, e nei confronti del Pisano e dialtro coimputato, Barbaro, limitatamente all’aggravante ex art. 74 comma 4 delDPR 309/90.

La Corte di appello quindi, riformando parzialmente la sentenzaappellata, in sede di secondo rinvio escludeva la predetta aggravante neiconfronti del Pisano, rideterminando la pena applicatagli, oltre a recepire ilconcordato in appello proposto dagli altri due imputati.

Avverso quest’ultimasentenza i tre predetti imputati proponevano ricorso per cassazione che questaCorte, quarta sezione penale, dichiarava inammissibili con sentenza del 12febbraio 2025.2.

Avverso la sentenza predetta, del 12 febbraio 2025, della Corte diCassazione, propone ricorso ex art. 625 bis cod. proc. pen.

Pisano SaverioRosario, mediante il proprio difensore, deducendo un solo motivo diimpugnazione.3.

Si rappresenta una intervenuta “svista” della Corte riguardo al lamentatomotivo di doglianza inerente il tema degli aumenti per la continuazione, laddovela Corte avrebbe sostenuto, erroneamente, che tale doglianza non era stataintrodotta con i motivi di appello, ma solo in sede di conclusioni.

Riguardo allecorte di appello aveva omesso di considerare il punto devoluto, si lamenta che laCorte abbia ritenuto corretto il silenzio dei giudici di appello in ordine allaspecifica richiesta di applicare le attenuanti generiche.

Altro errore riguarderebbela circostanza per cui la Corte di Cassazione non si sarebbe avveduta del fattoche nella precedente sentenza di annullamento con rinvio, del 17.11.2022,sarebbe intervenuta valutazione di ammissibilità del motivo di ricorso inerente legiustificativo dell'annullamento con rinvio, con conseguente obbligo del giudice diesaminare la questione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Occorre osservare quanto segue.

Innanzitutto, quanto alle doglianzeriferite al diniego delle attenuanti generiche, che non sarebbe stato fatto oggettodi risposta da parte della Corte di appello, la Corte di Cassazione, nella sentenzaqui impugnata, pur rilevando l'avvenuta proposizione di un motivo di gravamesul punto, ha altresì aggiunto che la censura si era tradotta in doglianze del tuttogeneriche, siccome prive di ogni puntuale quanto doveroso confronto con levalutazioni espresse al riguardo dal primo giudice e sintetizzate nella sentenza dilegittimità qui impugnata, così concludendo, di seguito e del tutto legittimamente(tanto da richiamare anche precisi indirizzi di legittimità al riguardo, come sez. 2n 34044 del 20.11.2020 Rv. 280306 - 01; n. 26721 del 26.4.2023 Rv. 284768 -02; sez. 5 n. 442301 del 29/9/2022 Rv. 283808 - 1), che a fronte di un talegravame, il silenzio serbato dalla corte di appello sul punto era legittimo, equindi in alcun modo censurabile, equiparandosi, in sostanza, la genericaarticolazione di motivi di gravame nella mancata proposizione, in appello, dellaquestione medesima.

Di tale circostanza, del tutto estranea a qualsiasi errore difatto, essendo, piuttosto, di rilievo giuridico, la difesa non tiene conto.Consegue la manifesta infondatezza della specifica censura qui esaminata, inassenza di qualsivoglia errore percettivo giustificativo di un valido motivo ex art.625 bis cod. proc. pen.L'ulteriore rilievo difensivo, per cui con la sentenza del 17.11.2022 la Corteavrebbe formulato una valutazione di ammissibilità del motivo afferente lemotivo dichiarato assorbito nella predetta sentenza di annullamento con rinviodella Corte stessa, così da divenire ammissibile, con obbligo del giudice diesaminarlo, appare innanzitutto erroneo sul piano giuridico: la dichiarazione diintervenuto assorbimento del motivo sul trattamento sanzionatorio, a frontedella fondatezza del ritenuto preliminare motivo sulla aggravante ex art. 74comma 4 del DPR 309/90, non implica alcun tipo di giudizio sulla predettacensura da parte della Corte, bensì risponde solo a ragioni di economicità elogicità processuale, che rendono pleonastica ogni pronunzia da parte della Cortedi legittimità in quei casi di rinvenuta sussistenza di una ragione di annullamentoche logicamente e giuridicamente preceda, quale condizione essenziale, l'analisidella successiva censura.Inoltre, anche a seguire la stessa prospettiva critica del ricorrente, si rimane,ancor prima di rilevare l'erroneità della deduzione difensiva come sopra esposta,in un ambito prettamente tipico di valutazioni giuridiche, come tali estranee alsettore di operatività del mezzo di impugnazione qui utilizzato.Va ribadito, in proposito, che l'errore materiale e l'errore di fatto, indicatidall'art. 625-bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinarioavverso provvedimenti della Corte di cassazione, consistono, rispettivamente, ilprimo, nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e lasua estrinsecazione grafica; il secondo, in una svista o in un equivoco incidentisugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in mododifforme da quello effettivo, sicchè rimangono del tutto estranei all'areadell'errore di fatto - e sono, quindi, inoppugnabili con il presente giudizio - glieventuali errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non correttainterpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori didiritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanzialie processuali. (Nella specie, la Corte ha escluso che costituisse errore di fattodenunciabile mediante ricorso straordinario quello in cui la stessa Corte sarebbeincorsa nell'interpretare le dichiarazioni testimoniali e l'illogicità della motivazionesul ruolo dell'imputato in un omicidio, come quello di colui che aveva fornitol'arma all'esecutore materiale). (Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018,Rv. 273193 -01).

Quale corollario di tale impostazione, discende anche che il ricorsostraordinario per errore materiale o di fatto, avverso i provvedimenti della Cortedi cassazione, non può avere ad oggetto il travisamento del fatto o della prova,poiché l'istituto è funzionale a rimuovere i vizi di percezione delle pronunce dilegittimità, e non anche quelli del ragionamento (ez. 3, n. 11172 del 15/12/2023(dep. 18/03/2024 ) Rv. 286048 - 01).4.

Riguardo alla doglianza sulla mancata rilevazione della avvenutaproposizione di gravame inerente l'aumento per la continuazione, varappresentato quanto segue.

La Corte di Cassazione ha elaborato unamotivazione complessa, avendo non semplicemente escluso che il tema dellacontinuazione fosse stato tempestivamente proposto con atto di appello piuttostoche solo in sede di conclusioni, come rilevato dalla corte di appello con lasentenza impugnata in quella sede.

Infatti, la sentenza di legittimità che qui sicontesta aggiunge ulteriori rilievi motivazionali, osservando che, "in ogni caso,trattasi di doglianza del tutto generica", evidenziando come a fronte di un ormainon più contestabile dato di pluralità di reati (due) avvinti dalla continuazione,"l'aumento di sei mesi di reclusione cumulativi in ordine a reati omogenei e dipari gravità" esclude ogni profilo di arbitrarietà tenuto conto non solo dellacornice edittale di riferimento ( art. 73 comma 1 DPR 309/90) ma anche dellaevidenziata "genericità della doglianza" che "ha finito per essere affidata alla solaprospettazione apodittica della necessità di riduzione dell'aumento non sostenutada alcun elemento valorizzabile".E' sufficiente allora osservare che si tratta di una motivazione innanzituttogiuridica, che analizzando, in ogni caso, il tema sollevato del difettomotivazionale in ordine alla continuazione ( senza quindi ridurlo alla solanegazione del dato storico della proposizione di una doglianza sul punto) neesamina, legittimamente, i profili giuridici della genericità della doglianza e dellaconseguente più che completa adeguatezza della scelta dosimetrica, nel rispettodei limiti essenziali alla corretta applicazione dell'art. 81 c.p.Si tratta dunque di rilievi, quelli della Corte di cassazione qui contestati, da unaparte, non correlati a considerazioni su dati fattuali erroneamente trascurati,come sostenuto dalla difesa, atteso che in ogni caso si affronta il temalamentato, dall'altra, e conseguentemente, integranti una risposta della Corteche si articola in considerazioni giuridiche che, come tali, alla luce dei principi giàrichiamati sulle caratteristiche del ricorso qui proposto, escludono ognifondamento del motivo in esame.Del resto, questa Corte nell'osservare che la doglianza alfine è rimasta"affidata alla sola prospettazione apodittica della necessità della riduzione" e nelrilevare quindi la adeguatezza della scelta dosimetrica, secondo criteri preclusividi ogni arbitrarietà a riguardo, ha nella sostanza anche richiamato il principio percui a fronte di una doglianza in sé carente ( in questo caso addirittura generica eapodittica) lo sforzo motivazionale non può che essere ad essa commisurato.In tale quadro, una volta esclusa ogni trascuratezza del dato fattuale delgravame, completa l'analisi anche il richiamo - che appare pertinente,emergendo la medesima ratio decisoria applicabile -, all'indirizzo di legittimitàper cui il giudice dell'appello, in ragione del principio devolutivo, è tenuto adesaminare il motivo afferente alla mancata motivazione relativa ai singoliaumenti per la continuazione nel solo caso in cui tale rilievo sia strumentale allacontestazione dell'assenza, della contraddittorietà o della manifesta illogicitàdella motivazione posta a sostegno del giudizio di congruità della pena, ma nonin quello in cui difetti tale contestazione e l'appellante muova doglianzeesclusivamente in ordine alla mancata indicazione dei singoli aumenti di pena (inmotivazione, la Corte ha, altresì, evidenziato che, in quest'ultima ipotesi, puòritenersi un'implicita acquiescenza alla pena come determinata nel suocomplesso) (Sez. 4 - , Sentenza n. 33393 del 18/09/2025 Ud. (dep. 08/10/2025) Rv. 288742 - 01).5.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertantoche il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere peril ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese delprocedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale indata 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che ilricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma,determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delleAmmende.

P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleAmmende.Così è deciso, 03/2/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
baro Antonio [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];[OSCURATO:PERSONA] a Milano il [OSCURATO:DATA_NASCITA];avverso la sentenza del 12.2.2025 della Corte di Cassazione;Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr.ssa FrancescaCostantini che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;udite le conclusioni del difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito perl'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Milano, con una sentenza emessa in sede di primorinvio, disposto per motivi processuali con sentenza di questa Corte, terzasezione penale, del 25 maggio 2021, nel quadro di una intervenuta condanna peri reati ex artt. 648 cod. pen., 73 e 74 DPR 309/90, oltre che per reati inmateria di armi, confermava la condanna degli imputati. Seguiva un secondoannullamento disposto da questa Corte di Cassazione con riguardo al coimputatoRomeo, limitatamente al suo ruolo associativo, e nei confronti del Pisano e dialtro coimputato, Barbaro, limitatamente all’aggravante ex art. 74 comma 4 delDPR 309/90. La Corte di appello quindi, riformando parzialmente la sentenzaappellata, in sede di secondo rinvio escludeva la predetta aggravante neiconfronti del Pisano, rideterminando la pena applicatagli, oltre a recepire ilconcordato in appello proposto dagli altri due imputati. Avverso quest’ultimasentenza i tre predetti imputati proponevano ricorso per cassazione che questaCorte, quarta sezione penale, dichiarava inammissibili con sentenza del 12febbraio 2025.2. Avverso la sentenza predetta, del 12 febbraio 2025, della Corte diCassazione, propone ricorso ex art. 625 bis cod. proc. pen. Pisano SaverioRosario, mediante il proprio difensore, deducendo un solo motivo diimpugnazione.3. Si rappresenta una intervenuta “svista” della Corte riguardo al lamentatomotivo di doglianza inerente il tema degli aumenti per la continuazione, laddovela Corte avrebbe sostenuto, erroneamente, che tale doglianza non era stataintrodotta con i motivi di appello, ma solo in sede di conclusioni. Riguardo allecorte di appello aveva omesso di considerare il punto devoluto, si lamenta che laCorte abbia ritenuto corretto il silenzio dei giudici di appello in ordine allaspecifica richiesta di applicare le attenuanti generiche. Altro errore riguarderebbela circostanza per cui la Corte di Cassazione non si sarebbe avveduta del fattoche nella precedente sentenza di annullamento con rinvio, del 17.11.2022,sarebbe intervenuta valutazione di ammissibilità del motivo di ricorso inerente legiustificativo dell'annullamento con rinvio, con conseguente obbligo del giudice diesaminare la questione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Occorre osservare quanto segue. Innanzitutto, quanto alle doglianzeriferite al diniego delle attenuanti generiche, che non sarebbe stato fatto oggettodi risposta da parte della Corte di appello, la Corte di Cassazione, nella sentenzaqui impugnata, pur rilevando l'avvenuta proposizione di un motivo di gravamesul punto, ha altresì aggiunto che la censura si era tradotta in doglianze del tuttogeneriche, siccome prive di ogni puntuale quanto doveroso confronto con levalutazioni espresse al riguardo dal primo giudice e sintetizzate nella sentenza dilegittimità qui impugnata, così concludendo, di seguito e del tutto legittimamente(tanto da richiamare anche precisi indirizzi di legittimità al riguardo, come sez. 2n 34044 del 20.11.2020 Rv. 280306 - 01; n. 26721 del 26.4.2023 Rv. 284768 -02; sez. 5 n. 442301 del 29/9/2022 Rv. 283808 - 1), che a fronte di un talegravame, il silenzio serbato dalla corte di appello sul punto era legittimo, equindi in alcun modo censurabile, equiparandosi, in sostanza, la genericaarticolazione di motivi di gravame nella mancata proposizione, in appello, dellaquestione medesima. Di tale circostanza, del tutto estranea a qualsiasi errore difatto, essendo, piuttosto, di rilievo giuridico, la difesa non tiene conto.Consegue la manifesta infondatezza della specifica censura qui esaminata, inassenza di qualsivoglia errore percettivo giustificativo di un valido motivo ex art.625 bis cod. proc. pen.L'ulteriore rilievo difensivo, per cui con la sentenza del 17.11.2022 la Corteavrebbe formulato una valutazione di ammissibilità del motivo afferente lemotivo dichiarato assorbito nella predetta sentenza di annullamento con rinviodella Corte stessa, così da divenire ammissibile, con obbligo del giudice diesaminarlo, appare innanzitutto erroneo sul piano giuridico: la dichiarazione diintervenuto assorbimento del motivo sul trattamento sanzionatorio, a frontedella fondatezza del ritenuto preliminare motivo sulla aggravante ex art. 74comma 4 del DPR 309/90, non implica alcun tipo di giudizio sulla predettacensura da parte della Corte, bensì risponde solo a ragioni di economicità elogicità processuale, che rendono pleonastica ogni pronunzia da parte della Cortedi legittimità in quei casi di rinvenuta sussistenza di una ragione di annullamentoche logicamente e giuridicamente preceda, quale condizione essenziale, l'analisidella successiva censura.Inoltre, anche a seguire la stessa prospettiva critica del ricorrente, si rimane,ancor prima di rilevare l'erroneità della deduzione difensiva come sopra esposta,in un ambito prettamente tipico di valutazioni giuridiche, come tali estranee alsettore di operatività del mezzo di impugnazione qui utilizzato.Va ribadito, in proposito, che l'errore materiale e l'errore di fatto, indicatidall'art. 625-bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinarioavverso provvedimenti della Corte di cassazione, consistono, rispettivamente, ilprimo, nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e lasua estrinsecazione grafica; il secondo, in una svista o in un equivoco incidentisugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in mododifforme da quello effettivo, sicchè rimangono del tutto estranei all'areadell'errore di fatto - e sono, quindi, inoppugnabili con il presente giudizio - glieventuali errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non correttainterpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori didiritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanzialie processuali. (Nella specie, la Corte ha escluso che costituisse errore di fattodenunciabile mediante ricorso straordinario quello in cui la stessa Corte sarebbeincorsa nell'interpretare le dichiarazioni testimoniali e l'illogicità della motivazionesul ruolo dell'imputato in un omicidio, come quello di colui che aveva fornitol'arma all'esecutore materiale). (Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018,Rv. 273193 -01). Quale corollario di tale impostazione, discende anche che il ricorsostraordinario per errore materiale o di fatto, avverso i provvedimenti della Cortedi cassazione, non può avere ad oggetto il travisamento del fatto o della prova,poiché l'istituto è funzionale a rimuovere i vizi di percezione delle pronunce dilegittimità, e non anche quelli del ragionamento (ez. 3, n. 11172 del 15/12/2023(dep. 18/03/2024 ) Rv. 286048 - 01).4. Riguardo alla doglianza sulla mancata rilevazione della avvenutaproposizione di gravame inerente l'aumento per la continuazione, varappresentato quanto segue. La Corte di Cassazione ha elaborato unamotivazione complessa, avendo non semplicemente escluso che il tema dellacontinuazione fosse stato tempestivamente proposto con atto di appello piuttostoche solo in sede di conclusioni, come rilevato dalla corte di appello con lasentenza impugnata in quella sede. Infatti, la sentenza di legittimità che qui sicontesta aggiunge ulteriori rilievi motivazionali, osservando che, "in ogni caso,trattasi di doglianza del tutto generica", evidenziando come a fronte di un ormainon più contestabile dato di pluralità di reati (due) avvinti dalla continuazione,"l'aumento di sei mesi di reclusione cumulativi in ordine a reati omogenei e dipari gravità" esclude ogni profilo di arbitrarietà tenuto conto non solo dellacornice edittale di riferimento ( art. 73 comma 1 DPR 309/90) ma anche dellaevidenziata "genericità della doglianza" che "ha finito per essere affidata alla solaprospettazione apodittica della necessità di riduzione dell'aumento non sostenutada alcun elemento valorizzabile".E' sufficiente allora osservare che si tratta di una motivazione innanzituttogiuridica, che analizzando, in ogni caso, il tema sollevato del difettomotivazionale in ordine alla continuazione ( senza quindi ridurlo alla solanegazione del dato storico della proposizione di una doglianza sul punto) neesamina, legittimamente, i profili giuridici della genericità della doglianza e dellaconseguente più che completa adeguatezza della scelta dosimetrica, nel rispettodei limiti essenziali alla corretta applicazione dell'art. 81 c.p.Si tratta dunque di rilievi, quelli della Corte di cassazione qui contestati, da unaparte, non correlati a considerazioni su dati fattuali erroneamente trascurati,come sostenuto dalla difesa, atteso che in ogni caso si affronta il temalamentato, dall'altra, e conseguentemente, integranti una risposta della Corteche si articola in considerazioni giuridiche che, come tali, alla luce dei principi giàrichiamati sulle caratteristiche del ricorso qui proposto, escludono ognifondamento del motivo in esame.Del resto, questa Corte nell'osservare che la doglianza alfine è rimasta"affidata alla sola prospettazione apodittica della necessità della riduzione" e nelrilevare quindi la adeguatezza della scelta dosimetrica, secondo criteri preclusividi ogni arbitrarietà a riguardo, ha nella sostanza anche richiamato il principio percui a fronte di una doglianza in sé carente ( in questo caso addirittura generica eapodittica) lo sforzo motivazionale non può che essere ad essa commisurato.In tale quadro, una volta esclusa ogni trascuratezza del dato fattuale delgravame, completa l'analisi anche il richiamo - che appare pertinente,emergendo la medesima ratio decisoria applicabile -, all'indirizzo di legittimitàper cui il giudice dell'appello, in ragione del principio devolutivo, è tenuto adesaminare il motivo afferente alla mancata motivazione relativa ai singoliaumenti per la continuazione nel solo caso in cui tale rilievo sia strumentale allacontestazione dell'assenza, della contraddittorietà o della manifesta illogicitàdella motivazione posta a sostegno del giudizio di congruità della pena, ma nonin quello in cui difetti tale contestazione e l'appellante muova doglianzeesclusivamente in ordine alla mancata indicazione dei singoli aumenti di pena (inmotivazione, la Corte ha, altresì, evidenziato che, in quest'ultima ipotesi, puòritenersi un'implicita acquiescenza alla pena come determinata nel suocomplesso) (Sez. 4 - , Sentenza n. 33393 del 18/09/2025 Ud. (dep. 08/10/2025) Rv. 288742 - 01).5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertantoche il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere peril ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese delprocedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale indata 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che ilricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma,determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delleAmmende. P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleAmmende.Così è deciso, 03/2/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]
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