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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 11797/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Brescia. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Giudice per le indagini preliminari di Brescia convalidava il provvedimento imposto a [OSCURATO:PERSONA] dal questore di Brescia in data 18 luglio 2022, notificato il 21 luglio 2022, con il quale, nell'inibire per anni 8 la partecipazione del ricorrente a tutte le competizioni sportive (cd.

"DASPO"), prescriveva altresì allo stesso di comparire personalmente presso la stazione carabinieri di Rovato dalla data di notifica del provvedimento, con le seguenti modalità: - in occasione di ogni incontro di calcio che la squadra calcistica "[OSCURATO:PERSONA]" disputerà in casa e nei giorni in cui la nazionale italiana di calcio disputerà incontri nella provincia di Brescia, 20 minuti dopo l'inizio del primo tempo, 20 minuti dopo l'inizio del secondo tempo e 20 minuti dopo la fine della partita; - nei giorni in cui la squadra calcistica Brescia calcio disputerà fuori casa gli incontri, mezz'ora dopo l'inizio del primo tempo della partita.

2. Avverso tale ordinanza l'imputato propone, tramite il difensore di fiducia, ricorso per cassazione; in particolare:

2.1. Col primo motivo di ricorso lamenta il ricorrente l'omissione di motivazione in merito alle ragioni di necessità ed urgenza che giustificano l'adozione della misura ai sensi dell'articolo 606, lettera e), cod. proc. pen.; sostiene in particolare il ricorrente che il questore e il giudice per le indagini preliminari debbono rilevare e motivare in ordine alla sussistenza delle ragioni di necessità e urgenza richieste, ai sensi dell'articolo 13 della Costituzione, per l'emissione di provvedimenti che limitano la libertà personale;

2.2. Col secondo motivo l'imputato lamenta la violazione e falsa applicazione dell'articolo 6, comma 3, della legge n. 401/1989 e dell'articolo 178, lettera c), cod. proc. pen., sotto il profilo della eccessiva compressione del tempo concesso all'interessato per difendersi e della conseguente violazione del diritto di difesa; evidenzia in proposito il ricorrente che il provvedimento è stato notificato al Ferrari in data 21 luglio 2022 alle ore 10,15 ed è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari il 23 luglio 2022 alle 13,05;

2.3. col terzo motivo lamenta violazioni di legge ai sensi degli articoli 3 e 10 della

I. n. 241/1990 ed eccesso di potere per difetto di motivazione del provvedimento del questore in relazione al principio di gradualità della sanzione, nonché del provvedimento del giudice per le indagini preliminari in relazione.

La congruità della stessa ai sensi dell'articolo 606, lettera lettera e), cod. proc. pen.; evidenzia in particolare il ricorrente la motivazione apparente del provvedimento del giudice per le indagini preliminari, il quale giustificava la durata di 8 anni della misura interdittiva definendo il ricorrente "pluri-recidivo" ed in base al ruolo concretamente svolto in occasione dei tafferugli che avevano seguito la partita del giorno 14 maggio 2022 tra il [OSCURATO:PERSONA] e il Perugia;

2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia la violazione dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 401/1989 per difetto di motivazione in merito alle ragioni per cui l'interessato debba presentarsi in questura tre volte in occasione delle partite di calcio del Brescia e della Nazionale italiana in casa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

1.1. Preliminarmente occorre svolgere alcune considerazioni sullo strumento delle prescrizioni accessorie al c.d.

«DASPO», disciplinate dall'articolo 6, comma 2, della

I. n. 401/1989.[OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 512/2002, ha chiarito che «ancorché prefiguri una compressione di "portata e conseguenze molto più limitate sulla libertà personale del destinatario" rispetto a misure quali l'arresto o il fermo di polizia giudiziaria (sentenza n. 144 del 1997), il provvedimento del questore rientra pur sempre ed a pieno titolo nelle previsioni dell'art. 13 della Costituzione»; da ciò discendono, da un lato, «la necessità di una adeguata motivazione del provvedimento da parte del questore, il quale ... [omissis] ... è sempre tenuto a documentare e valutare accuratamente le "circostanze oggettive e soggettive" che Io inducono a ritenere necessario, oltre il divieto di accesso, anche l'obbligo di presentazione al posto di polizia»; dall'altro, «deve coinvolgere la personalità del destinatario e le modalità di applicazione della misura (sentenza n. 143 del 1996), sostanziandosi in un controllo sulla ragionevolezza ed "esigibilità" della misura disposta con il provvedimento medesimo (sentenza n. 136 del 1998) e consentendo, infine, al destinatario una piena e previa conoscenza dei diritti di difesa di cui può fruire in tale giudizio (sentenza n. 144 del 1997)».

Infine, il precetto costituzionale «obbliga il soggetto titolare del potere a "verificare la ricorrenza in concreto della necessità ed urgenza dell'intervento", consentendo, conseguentemente al giudice della convalida di verificarne l'effettiva esistenza.

Il fatto che la legge, in ossequio all'art. 13 della Costituzione, abbia definito tassativamente i casi in cui il questore può imporre l'obbligo di comparizione, implica infatti che la stessa autorità di pubblica sicurezza debba motivare il provvedimento in relazione all'esistenza di situazioni di eccezionale necessità ed urgenza».

La misura in esame, pertanto, laddove si accompagni alle «prescrizioni» del questore determina in una compressione della libertà personale che rientra nei casi eccezionalmente previsti dall'articolo 13 della Carta fondamentale.

1.2. Quanto alla «natura» dell'obbligo di presentazione (precisazione che tornerà utile per quanto si vedrà al par. 4), esso consiste in una «misura di prevenzione personale» (non interessa stabilire ai presenti fini se «tipica» o «atipica» rispetto a quelle disciplinate dal d.

Igs.

N. 159/2011), come espressamente riconosciuto da Sez.

U., n. 44273 del 27/10/2004, Labbia, RV. 229110, a mente della quale «non sembra possano sussistere dubbi che si tratti di misure di prevenzione.

Ciò si ricava essenzialmente dalla funzione dichiaratamente diretta ad evitare la consumazione di reati attinenti alla tutela dell'ordine pubblico in occasione di manifestazioni di carattere sportivo da parte di soggetti che, per precedenti condotte, siano ritenuti socialmente pericolosi.

Certamente si tratta di una pericolosità sociale del tutto particolare perché riguarda persone che, spesso, hanno una normale vita di relazione estranea ai circuiti criminali; ma ciò non esclude le finalità di prevenzione anche se dirette a contrastare un limitato settore delle attività criminali o comunque pericolose per l'ordine pubblico».

Sotto diverso profilo, evidenziala citata pronuncia che «conferma la natura di misura di prevenzione di questi provvedimenti la considerazione che si tratta di provvedimenti che prescindono dalla consumazione di un reato e dal suo accertamento definitivo e ciò porta ad escludere con certezza che si tratti di una misura di sicurezza.

Del resto la natura di misura di prevenzione è riconosciuta dalla prevalente giurisprudenza di legittimità».

La previsione dell'obbligo di firma non costituisce pertanto, come affermato dal ricorrente, una «punizione aggiuntiva» rispetto al divieto di accesso alle manifestazioni sportive, bensì uno strumento attraverso cui fronteggiare la pericolosità sociale del destinatario del provvedimento, coerentemente con la natura prevenzionale dello strumento.

1.3. Quanto al perimetro dell'obbligo di motivazione del provvedimento, occorre considerare che se è vero- alla luce della giurisprudenza costituzionale dianzi evidenziata - che il questore debba motivare in ordine alle ragioni di necessità e urgenza che giustificano l'emissione del provvedimento, tale principio va tuttavia inserito all'interno di un corpus normativo in cui l'intervento dell'autorità di pubblica sicurezza non è «eccezionalmente sostitutivo» di poteri propri dell'autorità giudiziaria, come avviene nel caso delle misure precautelari dell'arresto o del fermo di indiziato di delitto operati ai sensi degli articoli 380, 381 e 384 cod. proc. pen., essendo, al contrario, l'imposizione delle prescrizioni espressione un potere «tipico» del questore.

A conferma della natura «originariamente amministrativa» del provvedimento, le Sez.

U. n. 4444 del 29/11/2005, dep. 2006, Spinelli, Rv. 232712, hanno chiarito che la questione dell'annullamento per vizio di motivazione dell'ordinanza di convalida della misura in questione va tenuta distinta da quella relativa alla sorte della esecutività del provvedimento nel periodo intercorrente fra l'annullamento e il nuovo provvedimento adottato in sede di rinvio, sicché va dichiarata meramente «sospesa» (e non annullata, come sarebbe invece in caso di provvedimento solo formalmente amministrativo ma sostanzialmente giurisdizionale) l'efficacia del provvedimento impositivo del questore (conf.: Sez. 3, n. 49408 del 19/11/2009, Brocca, Rv. 245893).

Da ciò discende che le ragioni di necessità ed urgenza, come suggerito anche dalla Consulta, debbono rinvenirsi proprio nella accurata verifica dei presupposti oggettivi e soggettivi di emanazione del provvedimento.

L'articolo 6 in esame prevede (nella parte che qui interessa) che il divieto di accesso alle competizioni sportive può essere disposto nei confronti di chi, sulla base di elementi di fatto, risulta avere tenuto, anche all'estero, una condotta, sia singola che di gruppo, evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o a creare turbative per l'ordine pubblico nelle medesime circostanze di cui al primo periodo.

Alle persone alle quali è notificato il divieto di accesso, inoltre, il questore può prescrivere, tenendo conto dell'attività lavorativa dell'invitato, di comparire personalmente una o più volte negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni per le quali opera il divieto.

Inoltre, e in ciò risiede una fondamentale differenza rispetto al quadro normativo analizzato dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza n. 512/2002 (secondo cui «la non automaticità del provvedimento e, quindi, la necessità di una sua ponderata motivazione e conformazione, richiedono anzitutto che l'autorità amministrativa, in presenza di un soggetto al quale ha irrogato il divieto di accesso, valuti comunque le ragioni di necessità e di urgenza che richiedono anche l'adozione dell'obbligo di comparizione»), a norma del comma 5, terzo periodo, della disposizione in esame, «nei confronti della persona già destinataria del divieto di cui al primo periodo è sempre disposta la prescrizione di cui al comma 2 e la durata del nuovo divieto e della prescrizione non può essere inferiore a cinque anni e superiore a otto anni», ciò che rende la applicazione delle prescrizioni non più discrezionale, ma obbligatoria in presenza di determinati requisiti.

I presupposti di «necessità» si esauriscono quindi, in questo caso, nella constatazione circa l'esistenza di un precedente divieto, oltre che nella valutazione, oggettiva, di partecipazione attiva ad atti di violenza in occasione delle competizioni sportive, e in quella, stavolta soggettiva, in ordine alla pericolosità sociale del soggetto.

1.4. Quanto al requisito dell'«urgenza», la giurisprudenza della Corte attribuisce allo stesso una portata circoscritta, ritenendo che la mancanza dei requisiti di necessità ed urgenza impedisce la convalida del provvedimento solo quando esso «abbia avuto esecuzione prima dell'intervento del magistrato», ossia quando tra la notifica all'interessato e l'adozione dell'ordinanza di convalida si collochi una manifestazione sportiva in coincidenza della quale l'interessato abbia dovuto ottemperare all'obbligo di presentazione, secondo quanto stabilito dal terzo comma, prima parte, del citato art. 6 della legge n. 401/1989 (cfr. Sez. 3, n. 23305 del 28/01/2016 Rv. 267294 - 01 Califano; Sez. 3, n. 33861 del 09/05/2007, Straguzzi, Rv. 237121).

Entro tali ristretti confini può esercitarsi la censura al provvedimento questorile in riferimento al requisito in parola.

1.5. Quanto al «contenuto» del provvedimento impositivo, la Corte ritiene (v. da ultimo Sez. 3, n. 5747 del 24/01/23, Garbin) che il provvedimento del Questore debba essere congruamente motivato indicando:a) le ragioni di necessità ed urgenza che hanno indotto il Questore ad adottare il provvedimento; b) la pericolosità concreta ed attuale del soggetto; c) l'attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e la loro riconducibilità alle ipotesi previste dall'art. 6, legge 13 dicembre 1989, n. 401; d) la congruità della durata della misura (cfr. Sez. 3, n. 20789 del 15/04/2010, Beani, Rv. 247186; Sez. 3, n. 17753 del 06/03/2018, Fici, Rv. 272778).

1.6. Nel caso di specie, il provvedimento questorile indicava quanto segue: «gli elementi istruttori raccolti dall'amministrazione sono quindi idonei a dimostrare la gravità della condotta contestata a [OSCURATO:PERSONA], certamente adeguata a innescare possibili episodi pericolosi, alla stregua del giudizio prognostico questorile, in contesti alquanto delicati come quelli che traggono origine a causa di un avvenimento sportivo e che ben possono facilmente degenerare creando pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica (Cons.

Stato, Sez.

III, 28 maggio 2021, n. 4123» ...

«ritenuto che [OSCURATO:PERSONA], con gli atteggiamenti aggressivi, intimidatori, rafforzati dal numero dei partecipanti alle azioni violente poste in essere, ha aumentato il rischio di coinvolgimento di ignari cittadini e, nonostante l'intervento delle forze di polizia, la sua condotta non è mutata, anzi, con le proprie azioni ha confermato l'insofferenza alle regole generali della normale convivenza civile» ...

«rilevata l'opportunità di precludere a Ferrari, Roberto analoghi comportamenti in occasione di manifestazioni sportive, atteso che la sua presenza nei luoghi dove si svolgono tali eventi e quelli interessati dalla sosta, dal transito o dal trasporto di coloro che partecipano o assistono alle predette manifestazioni sportive, può essere causa di turbativa per l'ordine e la sicurezza pubblica o per il regolare svolgimento delle gare» ...

«atteso che [OSCURATO:PERSONA] risulta già recidivo perché è stato destinatario di due precedenti provvedimenti Daspo, il primo emesso dal questore di Brescia per la durata di anni tre e terminato il 24/03/2012, il secondo aggravato dall'obbligo di presentazione emesso dal questore di Brescia per la durata di anni 5 e terminato 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]».

Il provvedimento imposto dal questore nei confronti dell'odierno ricorrente risulta, in conseguenza, adeguatamente motivato in punto di presupposti di applicazione, essendo stati chiaramente enunciati i motivi che giustificavano l'emissione del provvedimento, tanto sotto il profilo oggettivo che sotto quello oggettivo.

Dal canto suo, il provvedimento di convalida appare analitico e articolato nell'evidenziare la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per l'applicazione delle prescrizioni (v. pag. 2 ordinanza impugnata).

Deve ribadirsi il costante orientamento giurisprudenziale per cui per motivazione assente (o materiale) si intende quella mancante fisicamente o che è graficamente indecifrabile; la motivazione è apparente quando non risponde ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti, come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa, ovvero, più in generale, quando la motivazione dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o sia privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U.. n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov).

Per le ragioni dianzi esposte, la motivazione del provvedimento non può pertanto dirsi graficamente assente né apparente in ordine al requisito della necessità ed urgenza, ciò che rende il motivo di ricorso inammissibile per genericità.

Si aggiunga che la giurisprudenza della Corte aggiunge che se il motivo del ricorso concerne la mancanza della motivazione in ordine al requisito dell'urgenza, è il ricorrente che deve dare la prova della limitazione della libertà subita; deve provare che il provvedimento ha avuto in concreto esecuzione prima dell'intervento del magistrato (Sez. 3, n. 4585 del 25/10/2022, dep. 2023, Gini).

In tal modo, deve provare il proprio «interesse» al ricorso: infatti, se il provvedimento ha esecuzione dopo la convalida del magistrato, l'interessato non ha motivo di dolersi per la mancata motivazione sull'urgenza (così Sez. 3, n. 22256 del 06/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240244).

Nel caso di specie, ciò non è stato, in quanto il primo evento sportivo cui si sono applicate le prescrizioni è successivo alla convalida.

Si legge infatti nel ricorso stesso che la prima competizione cui si sono applicate le prescrizioni è occorsa nel «pomeriggio» del 23 luglio, laddove il provvedimento è stato convalidato alle ore 13,05 del medesimo giorno.

Il ricorso è pertanto inammissibile anche per carenza di interesse.

2. Il secondo motivo è infondato.

Occorre considerare come nella presente materia intervengono due diritti fondamentali dell'individuo, che possono trovarsi in concreto tra loro in frizione: l'articolo 13 Cost., secondo il quale (terzo comma) i provvedimenti emanati dall'autorità amministrativa che limitano la libertà personale «devono essere comunicati entro quarantotto ore all'Autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto»; e l'articolo 24 Cost., a norma del quale all'interessato deve essere comunque assegnato un termine congruo entro cui poter esercitare fattivamente il diritto di difesa.Come è evidente, dal primo principio deriva la previsione di un termine «massimo», decorso inutilmente il quale il provvedimento questorile viene caducato e ne cessano gli effetti, mentre dal secondo principio deriva la necessità di prevedere un termine «minimo», o almeno dilatorio, che consenta all'interessato di instaurare il contraddittorio, in questo caso cartolare.

Non è dubbio che i termini previsti dall'articolo 6, comma 3, della

I. 401/1989 si riferiscono al primo dei due aspetti, come del resto espressamente evidenziato dalle Sezioni Unite della Corte nella citata sentenza n. 44273/2004, Labbia («che la misura prevista dal 2° comma dell'art. 6 rientri nella garanzia giurisdizionale dell'art. 13 è riconosciuto - oltre che da dottrina e giurisprudenza del tutto uniformi su questo problema - dallo stesso legislatore che ha previsto una disciplina della convalida modulata sui tempi e sugli interventi previsti da questa norma»).

Si rammenta in proposito che la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito come «le prescrizioni imposte dal Questore cessano di avere efficacia soltanto nell'ipotesi in cui il giudice, provvedendo sulla richiesta del pubblico ministero, non disponga la convalida entro le novantasei ore dalla notifica del provvedimento all'interessato.

Non è prevista, infatti, un'autonoma sanzione per la mancata formulazione, da parte del pubblico ministero, delle istanze al g.i.p. nel rispetto delle quarantotto ore decorrenti dalla notifica del provvedimento all'interessato o l'inefficacia del provvedimento del giudice per la mancata convalida nel termine di 48 ore dalla richiesta del pubblico ministero» (Sez. 3, n. 44431 del 09/11/2011, Tomasi, RV. 251598).

Il diritto di difesa è, al contrario, correlato all'obbligo di immediata notificazione all'interessato del provvedimento che impone le prescrizioni.

Non a caso la Corte Costituzionale (sentenza n. 144/1997) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, «nella parte in cui non prevede che la notifica del provvedimento del questore contenga l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice per le indagini preliminari», sentenza cui ha fatto seguito la modifica della norma nel senso sopra indicato per effetto dell'inserimento nell'articolo 6 in parola del comma 2-bis (art. 1, comma 1, lett. b), d.l. 20/08/2001, n. 336 , convertito, con modificazioni, dalla

I. 19/10/2001, n. 377).

Il momento della notifica del provvedimento all'interessato costituisce quindi il dies a quo per l'instaurazione del contraddittorio cartolare, che si sostanzia nell'obbligo del giudice di procedere ad un controllo «sostanziale», e non meramente formale, dei presupposti per l'emanazione del provvedimento (v., ex plurimís, Sez.U.

Labbia, citata; Sez. 3, n. 22266 del 03/02/2016, Cassanelli, Rv. 267146 - 01; Sez. 3, n. 37728 del 7/07/2022, Perazzi, non massimata: «il 8 (b) controllo di legalità del giudice deve riguardare l'esistenza di tutti i presupposti legittimanti l'adozione dell'atto da parte dell'Autorità amministrativa»).

In assenza della espressa previsione di un dies ad quem, la giurisprudenza della Corte, nell'evidenziare la difficile conciliazione tra i principi costituzionali coinvolti (la citata pronuncia delle Sez.U.

Labbia evidenzia come «ben possa la limitazione della libertà personale conseguente alle misure in questione coniugarsi "con la celerità nell'applicazione della misura, condizione necessaria perché la stessa possa rivelarsi efficace, sì da giustificare, in un equilibrato rapporto fra le esigenze in giuoco, l'adozione di forme semplificate attraverso le quali possa esplicarsi il contradditorio"») ha ritenuto, che «il termine entro cui il destinatario del provvedimento del Questore ha diritto di esaminare gli atti e di presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida, è di 48 ore decorrenti dalla sua notifica all'interessato, analogamente a quello entro cui il P.M. può richiedere al G.I.P. la relativa convalida, per cui la predetta convalida del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'Autorità di polizia non può intervenire prima che sia decorso il termine di 48 ore dalla sua notifica all'interessato» (v., ex plurimis, Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Michelotto, RV. 266223; n. 18886 del 23/02/2022, Girolamo, non massimata).

La Corte pertanto ha colmato una lacuna normativa facendo ricorso ad una interpretazione analogica basata sul giudizio di convalida del provvedimento precautelare, facendo perno sulla evidente presenza di eadem ratio.

La Corte ha altresì chiarito che l'omessa indicazione della data o dell'ora di deposito di un provvedimento soggetto a termine perentorio di decadenza non è causa di nullità della misura, purché risulti con certezza, da altri elementi, che il termine sia stato rispettato (da ultimo, Sez. 3, n. 7264 del 14/11/2018, dep. 2019, Nardulli, non massimata: «onde assicurare la legittimità del provvedimento emesso, sarebbe stato onere dell'autorità convalidante - in assenza di altri elementi oggettivi sulla base dei quali sarebbe stato possibile desumere l'avvenuto rispetto del termine dilatorio fra il momento della notificazione all'interessato del provvedimento del Questore e la sua convalida da parte dell'Autorità giudiziaria ...[omissis] ... offrire, in vista della possibile successiva verifica, i dati sulla base dei quali ricavare la tempestività dell'avvenuta convalida»; sez. 3, n. 20772 del 15/04/2010, Frioni, RV. 247606)».

Tuttavia, «l'incertezza, non risolvibile alla stregua degli atti, sulla tempestività della convalida della prescrizione del questore a comparire all'ufficio di polizia, prevista dall'art. 6, comma 2,

I. 12 dicembre 1989 n. 401 e succ. modd., determina «la caducazione della stessa misura di prevenzione, in quanto, in tema di libertà personale e in presenza di una disciplina così rigorosa, non è consentito ricorrere a presunzioni di sorta riguardo alla legittimità e regolarità formale dei provvedimenti giudiziari» (v., ex plurimis, Sez. 3, n. 26590 del 19/04/2019, Angelè, non massimata).

Come appare evidente dalla ricostruzione testè evidenziata, pur in assenza di una espressa previsione normativa, la giurisprudenza della Corte ha progressivamente enucleato una serie di principi in grado di contemperare i precetti costituzionali coinvolti: da un lato considerando il termine massimo di 96 ore per la convalida, dall'altro indicando in 48 ore dalla notifica del provvedimento il termine minimo per garantire il contraddittorio cartolare.

Tale termine risulta rispettato nel caso di specie.

Come evidenziato nella stessa impugnazione, infatti, il provvedimento è stato notificato alle ore 10,15 del 21 luglio 2022 e convalidato dal giudice il 23 luglio 2022 alle ore 13,05.

3. il terzo motivo è inammissibile.

Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la misura non è stata imposta sulla base della sola considerazione della condotta tenuta in concreto dal ricorrente, peraltro valutata in modo non illogico né contraddittorio, bensì sulla congiunta considerazione di tale presupposto con i due precedenti analoghi provvedimenti cui lo stesso era stato sottoposto, circostanza che giustifica la durata dell'inibizione in ragione dell'elevata pericolosità sociale del destinatario del provvedimento.

Essa pertanto non appare in alcun modo affetta da carenza o vizio di motivazione.

4. Il quarto motivo è parimenti inammissibile.

Contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, il provvedimento impugnato appare sufficientemente gradato in relazione al tipo di competizione sportiva.

La previsione della triplice firma in occasione della competizione sportive viene infatti prevista solo per le competizioni casalinghe del [OSCURATO:PERSONA], conseguenza della circostanza, in narrativa evidenziata, che gli scontri tra le opposte tifoserie avvengono solitamente prima, durante e al termine dell'incontro di calcio.

Analoga previsione non è stata prevista per gli incontri in trasferta, per i quali si prevede una sola firma al fine di dimostrare la presenza nella città di Brescia in occasione di tali competizioni sportive.

Il provvedimento, pertanto, non appare comprimere in modo im

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Brescia. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Giudice per le indagini preliminari di Brescia convalidava il provvedimento imposto a [OSCURATO:PERSONA] dal questore di Brescia in data 18 luglio 2022, notificato il 21 luglio 2022, con il quale, nell'inibire per anni 8 la partecipazione del ricorrente a tutte le competizioni sportive (cd. "DASPO"), prescriveva altresì allo stesso di comparire personalmente presso la stazione carabinieri di Rovato dalla data di notifica del provvedimento, con le seguenti modalità: - in occasione di ogni incontro di calcio che la squadra calcistica "[OSCURATO:PERSONA]" disputerà in casa e nei giorni in cui la nazionale italiana di calcio disputerà incontri nella provincia di Brescia, 20 minuti dopo l'inizio del primo tempo, 20 minuti dopo l'inizio del secondo tempo e 20 minuti dopo la fine della partita; - nei giorni in cui la squadra calcistica Brescia calcio disputerà fuori casa gli incontri, mezz'ora dopo l'inizio del primo tempo della partita. 2. Avverso tale ordinanza l'imputato propone, tramite il difensore di fiducia, ricorso per cassazione; in particolare: 2.1. Col primo motivo di ricorso lamenta il ricorrente l'omissione di motivazione in merito alle ragioni di necessità ed urgenza che giustificano l'adozione della misura ai sensi dell'articolo 606, lettera e), cod. proc. pen.; sostiene in particolare il ricorrente che il questore e il giudice per le indagini preliminari debbono rilevare e motivare in ordine alla sussistenza delle ragioni di necessità e urgenza richieste, ai sensi dell'articolo 13 della Costituzione, per l'emissione di provvedimenti che limitano la libertà personale; 2.2. Col secondo motivo l'imputato lamenta la violazione e falsa applicazione dell'articolo 6, comma 3, della legge n. 401/1989 e dell'articolo 178, lettera c), cod. proc. pen., sotto il profilo della eccessiva compressione del tempo concesso all'interessato per difendersi e della conseguente violazione del diritto di difesa; evidenzia in proposito il ricorrente che il provvedimento è stato notificato al Ferrari in data 21 luglio 2022 alle ore 10,15 ed è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari il 23 luglio 2022 alle 13,05; 2.3. col terzo motivo lamenta violazioni di legge ai sensi degli articoli 3 e 10 della I. n. 241/1990 ed eccesso di potere per difetto di motivazione del provvedimento del questore in relazione al principio di gradualità della sanzione, nonché del provvedimento del giudice per le indagini preliminari in relazione. La congruità della stessa ai sensi dell'articolo 606, lettera lettera e), cod. proc. pen.; evidenzia in particolare il ricorrente la motivazione apparente del provvedimento del giudice per le indagini preliminari, il quale giustificava la durata di 8 anni della misura interdittiva definendo il ricorrente "pluri-recidivo" ed in base al ruolo concretamente svolto in occasione dei tafferugli che avevano seguito la partita del giorno 14 maggio 2022 tra il [OSCURATO:PERSONA] e il Perugia; 2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia la violazione dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 401/1989 per difetto di motivazione in merito alle ragioni per cui l'interessato debba presentarsi in questura tre volte in occasione delle partite di calcio del Brescia e della Nazionale italiana in casa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. 1.1. Preliminarmente occorre svolgere alcune considerazioni sullo strumento delle prescrizioni accessorie al c.d. «DASPO», disciplinate dall'articolo 6, comma 2, della I. n. 401/1989.[OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 512/2002, ha chiarito che «ancorché prefiguri una compressione di "portata e conseguenze molto più limitate sulla libertà personale del destinatario" rispetto a misure quali l'arresto o il fermo di polizia giudiziaria (sentenza n. 144 del 1997), il provvedimento del questore rientra pur sempre ed a pieno titolo nelle previsioni dell'art. 13 della Costituzione»; da ciò discendono, da un lato, «la necessità di una adeguata motivazione del provvedimento da parte del questore, il quale ... [omissis] ... è sempre tenuto a documentare e valutare accuratamente le "circostanze oggettive e soggettive" che Io inducono a ritenere necessario, oltre il divieto di accesso, anche l'obbligo di presentazione al posto di polizia»; dall'altro, «deve coinvolgere la personalità del destinatario e le modalità di applicazione della misura (sentenza n. 143 del 1996), sostanziandosi in un controllo sulla ragionevolezza ed "esigibilità" della misura disposta con il provvedimento medesimo (sentenza n. 136 del 1998) e consentendo, infine, al destinatario una piena e previa conoscenza dei diritti di difesa di cui può fruire in tale giudizio (sentenza n. 144 del 1997)». Infine, il precetto costituzionale «obbliga il soggetto titolare del potere a "verificare la ricorrenza in concreto della necessità ed urgenza dell'intervento", consentendo, conseguentemente al giudice della convalida di verificarne l'effettiva esistenza. Il fatto che la legge, in ossequio all'art. 13 della Costituzione, abbia definito tassativamente i casi in cui il questore può imporre l'obbligo di comparizione, implica infatti che la stessa autorità di pubblica sicurezza debba motivare il provvedimento in relazione all'esistenza di situazioni di eccezionale necessità ed urgenza». La misura in esame, pertanto, laddove si accompagni alle «prescrizioni» del questore determina in una compressione della libertà personale che rientra nei casi eccezionalmente previsti dall'articolo 13 della Carta fondamentale. 1.2. Quanto alla «natura» dell'obbligo di presentazione (precisazione che tornerà utile per quanto si vedrà al par. 4), esso consiste in una «misura di prevenzione personale» (non interessa stabilire ai presenti fini se «tipica» o «atipica» rispetto a quelle disciplinate dal d. Igs. N. 159/2011), come espressamente riconosciuto da Sez. U., n. 44273 del 27/10/2004, Labbia, RV. 229110, a mente della quale «non sembra possano sussistere dubbi che si tratti di misure di prevenzione. Ciò si ricava essenzialmente dalla funzione dichiaratamente diretta ad evitare la consumazione di reati attinenti alla tutela dell'ordine pubblico in occasione di manifestazioni di carattere sportivo da parte di soggetti che, per precedenti condotte, siano ritenuti socialmente pericolosi. Certamente si tratta di una pericolosità sociale del tutto particolare perché riguarda persone che, spesso, hanno una normale vita di relazione estranea ai circuiti criminali; ma ciò non esclude le finalità di prevenzione anche se dirette a contrastare un limitato settore delle attività criminali o comunque pericolose per l'ordine pubblico». Sotto diverso profilo, evidenziala citata pronuncia che «conferma la natura di misura di prevenzione di questi provvedimenti la considerazione che si tratta di provvedimenti che prescindono dalla consumazione di un reato e dal suo accertamento definitivo e ciò porta ad escludere con certezza che si tratti di una misura di sicurezza. Del resto la natura di misura di prevenzione è riconosciuta dalla prevalente giurisprudenza di legittimità». La previsione dell'obbligo di firma non costituisce pertanto, come affermato dal ricorrente, una «punizione aggiuntiva» rispetto al divieto di accesso alle manifestazioni sportive, bensì uno strumento attraverso cui fronteggiare la pericolosità sociale del destinatario del provvedimento, coerentemente con la natura prevenzionale dello strumento. 1.3. Quanto al perimetro dell'obbligo di motivazione del provvedimento, occorre considerare che se è vero- alla luce della giurisprudenza costituzionale dianzi evidenziata - che il questore debba motivare in ordine alle ragioni di necessità e urgenza che giustificano l'emissione del provvedimento, tale principio va tuttavia inserito all'interno di un corpus normativo in cui l'intervento dell'autorità di pubblica sicurezza non è «eccezionalmente sostitutivo» di poteri propri dell'autorità giudiziaria, come avviene nel caso delle misure precautelari dell'arresto o del fermo di indiziato di delitto operati ai sensi degli articoli 380, 381 e 384 cod. proc. pen., essendo, al contrario, l'imposizione delle prescrizioni espressione un potere «tipico» del questore. A conferma della natura «originariamente amministrativa» del provvedimento, le Sez. U. n. 4444 del 29/11/2005, dep. 2006, Spinelli, Rv. 232712, hanno chiarito che la questione dell'annullamento per vizio di motivazione dell'ordinanza di convalida della misura in questione va tenuta distinta da quella relativa alla sorte della esecutività del provvedimento nel periodo intercorrente fra l'annullamento e il nuovo provvedimento adottato in sede di rinvio, sicché va dichiarata meramente «sospesa» (e non annullata, come sarebbe invece in caso di provvedimento solo formalmente amministrativo ma sostanzialmente giurisdizionale) l'efficacia del provvedimento impositivo del questore (conf.: Sez. 3, n. 49408 del 19/11/2009, Brocca, Rv. 245893). Da ciò discende che le ragioni di necessità ed urgenza, come suggerito anche dalla Consulta, debbono rinvenirsi proprio nella accurata verifica dei presupposti oggettivi e soggettivi di emanazione del provvedimento. L'articolo 6 in esame prevede (nella parte che qui interessa) che il divieto di accesso alle competizioni sportive può essere disposto nei confronti di chi, sulla base di elementi di fatto, risulta avere tenuto, anche all'estero, una condotta, sia singola che di gruppo, evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o a creare turbative per l'ordine pubblico nelle medesime circostanze di cui al primo periodo. Alle persone alle quali è notificato il divieto di accesso, inoltre, il questore può prescrivere, tenendo conto dell'attività lavorativa dell'invitato, di comparire personalmente una o più volte negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni per le quali opera il divieto. Inoltre, e in ciò risiede una fondamentale differenza rispetto al quadro normativo analizzato dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza n. 512/2002 (secondo cui «la non automaticità del provvedimento e, quindi, la necessità di una sua ponderata motivazione e conformazione, richiedono anzitutto che l'autorità amministrativa, in presenza di un soggetto al quale ha irrogato il divieto di accesso, valuti comunque le ragioni di necessità e di urgenza che richiedono anche l'adozione dell'obbligo di comparizione»), a norma del comma 5, terzo periodo, della disposizione in esame, «nei confronti della persona già destinataria del divieto di cui al primo periodo è sempre disposta la prescrizione di cui al comma 2 e la durata del nuovo divieto e della prescrizione non può essere inferiore a cinque anni e superiore a otto anni», ciò che rende la applicazione delle prescrizioni non più discrezionale, ma obbligatoria in presenza di determinati requisiti. I presupposti di «necessità» si esauriscono quindi, in questo caso, nella constatazione circa l'esistenza di un precedente divieto, oltre che nella valutazione, oggettiva, di partecipazione attiva ad atti di violenza in occasione delle competizioni sportive, e in quella, stavolta soggettiva, in ordine alla pericolosità sociale del soggetto. 1.4. Quanto al requisito dell'«urgenza», la giurisprudenza della Corte attribuisce allo stesso una portata circoscritta, ritenendo che la mancanza dei requisiti di necessità ed urgenza impedisce la convalida del provvedimento solo quando esso «abbia avuto esecuzione prima dell'intervento del magistrato», ossia quando tra la notifica all'interessato e l'adozione dell'ordinanza di convalida si collochi una manifestazione sportiva in coincidenza della quale l'interessato abbia dovuto ottemperare all'obbligo di presentazione, secondo quanto stabilito dal terzo comma, prima parte, del citato art. 6 della legge n. 401/1989 (cfr. Sez. 3, n. 23305 del 28/01/2016 Rv. 267294 - 01 Califano; Sez. 3, n. 33861 del 09/05/2007, Straguzzi, Rv. 237121). Entro tali ristretti confini può esercitarsi la censura al provvedimento questorile in riferimento al requisito in parola. 1.5. Quanto al «contenuto» del provvedimento impositivo, la Corte ritiene (v. da ultimo Sez. 3, n. 5747 del 24/01/23, Garbin) che il provvedimento del Questore debba essere congruamente motivato indicando:a) le ragioni di necessità ed urgenza che hanno indotto il Questore ad adottare il provvedimento; b) la pericolosità concreta ed attuale del soggetto; c) l'attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e la loro riconducibilità alle ipotesi previste dall'art. 6, legge 13 dicembre 1989, n. 401; d) la congruità della durata della misura (cfr. Sez. 3, n. 20789 del 15/04/2010, Beani, Rv. 247186; Sez. 3, n. 17753 del 06/03/2018, Fici, Rv. 272778). 1.6. Nel caso di specie, il provvedimento questorile indicava quanto segue: «gli elementi istruttori raccolti dall'amministrazione sono quindi idonei a dimostrare la gravità della condotta contestata a [OSCURATO:PERSONA], certamente adeguata a innescare possibili episodi pericolosi, alla stregua del giudizio prognostico questorile, in contesti alquanto delicati come quelli che traggono origine a causa di un avvenimento sportivo e che ben possono facilmente degenerare creando pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica (Cons. Stato, Sez. III, 28 maggio 2021, n. 4123» ... «ritenuto che [OSCURATO:PERSONA], con gli atteggiamenti aggressivi, intimidatori, rafforzati dal numero dei partecipanti alle azioni violente poste in essere, ha aumentato il rischio di coinvolgimento di ignari cittadini e, nonostante l'intervento delle forze di polizia, la sua condotta non è mutata, anzi, con le proprie azioni ha confermato l'insofferenza alle regole generali della normale convivenza civile» ... «rilevata l'opportunità di precludere a Ferrari, Roberto analoghi comportamenti in occasione di manifestazioni sportive, atteso che la sua presenza nei luoghi dove si svolgono tali eventi e quelli interessati dalla sosta, dal transito o dal trasporto di coloro che partecipano o assistono alle predette manifestazioni sportive, può essere causa di turbativa per l'ordine e la sicurezza pubblica o per il regolare svolgimento delle gare» ... «atteso che [OSCURATO:PERSONA] risulta già recidivo perché è stato destinatario di due precedenti provvedimenti Daspo, il primo emesso dal questore di Brescia per la durata di anni tre e terminato il 24/03/2012, il secondo aggravato dall'obbligo di presentazione emesso dal questore di Brescia per la durata di anni 5 e terminato 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]». Il provvedimento imposto dal questore nei confronti dell'odierno ricorrente risulta, in conseguenza, adeguatamente motivato in punto di presupposti di applicazione, essendo stati chiaramente enunciati i motivi che giustificavano l'emissione del provvedimento, tanto sotto il profilo oggettivo che sotto quello oggettivo. Dal canto suo, il provvedimento di convalida appare analitico e articolato nell'evidenziare la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per l'applicazione delle prescrizioni (v. pag. 2 ordinanza impugnata). Deve ribadirsi il costante orientamento giurisprudenziale per cui per motivazione assente (o materiale) si intende quella mancante fisicamente o che è graficamente indecifrabile; la motivazione è apparente quando non risponde ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti, come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa, ovvero, più in generale, quando la motivazione dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o sia privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U.. n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov). Per le ragioni dianzi esposte, la motivazione del provvedimento non può pertanto dirsi graficamente assente né apparente in ordine al requisito della necessità ed urgenza, ciò che rende il motivo di ricorso inammissibile per genericità. Si aggiunga che la giurisprudenza della Corte aggiunge che se il motivo del ricorso concerne la mancanza della motivazione in ordine al requisito dell'urgenza, è il ricorrente che deve dare la prova della limitazione della libertà subita; deve provare che il provvedimento ha avuto in concreto esecuzione prima dell'intervento del magistrato (Sez. 3, n. 4585 del 25/10/2022, dep. 2023, Gini). In tal modo, deve provare il proprio «interesse» al ricorso: infatti, se il provvedimento ha esecuzione dopo la convalida del magistrato, l'interessato non ha motivo di dolersi per la mancata motivazione sull'urgenza (così Sez. 3, n. 22256 del 06/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240244). Nel caso di specie, ciò non è stato, in quanto il primo evento sportivo cui si sono applicate le prescrizioni è successivo alla convalida. Si legge infatti nel ricorso stesso che la prima competizione cui si sono applicate le prescrizioni è occorsa nel «pomeriggio» del 23 luglio, laddove il provvedimento è stato convalidato alle ore 13,05 del medesimo giorno. Il ricorso è pertanto inammissibile anche per carenza di interesse. 2. Il secondo motivo è infondato. Occorre considerare come nella presente materia intervengono due diritti fondamentali dell'individuo, che possono trovarsi in concreto tra loro in frizione: l'articolo 13 Cost., secondo il quale (terzo comma) i provvedimenti emanati dall'autorità amministrativa che limitano la libertà personale «devono essere comunicati entro quarantotto ore all'Autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto»; e l'articolo 24 Cost., a norma del quale all'interessato deve essere comunque assegnato un termine congruo entro cui poter esercitare fattivamente il diritto di difesa.Come è evidente, dal primo principio deriva la previsione di un termine «massimo», decorso inutilmente il quale il provvedimento questorile viene caducato e ne cessano gli effetti, mentre dal secondo principio deriva la necessità di prevedere un termine «minimo», o almeno dilatorio, che consenta all'interessato di instaurare il contraddittorio, in questo caso cartolare. Non è dubbio che i termini previsti dall'articolo 6, comma 3, della I. 401/1989 si riferiscono al primo dei due aspetti, come del resto espressamente evidenziato dalle Sezioni Unite della Corte nella citata sentenza n. 44273/2004, Labbia («che la misura prevista dal 2° comma dell'art. 6 rientri nella garanzia giurisdizionale dell'art. 13 è riconosciuto - oltre che da dottrina e giurisprudenza del tutto uniformi su questo problema - dallo stesso legislatore che ha previsto una disciplina della convalida modulata sui tempi e sugli interventi previsti da questa norma»). Si rammenta in proposito che la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito come «le prescrizioni imposte dal Questore cessano di avere efficacia soltanto nell'ipotesi in cui il giudice, provvedendo sulla richiesta del pubblico ministero, non disponga la convalida entro le novantasei ore dalla notifica del provvedimento all'interessato. Non è prevista, infatti, un'autonoma sanzione per la mancata formulazione, da parte del pubblico ministero, delle istanze al g.i.p. nel rispetto delle quarantotto ore decorrenti dalla notifica del provvedimento all'interessato o l'inefficacia del provvedimento del giudice per la mancata convalida nel termine di 48 ore dalla richiesta del pubblico ministero» (Sez. 3, n. 44431 del 09/11/2011, Tomasi, RV. 251598). Il diritto di difesa è, al contrario, correlato all'obbligo di immediata notificazione all'interessato del provvedimento che impone le prescrizioni. Non a caso la Corte Costituzionale (sentenza n. 144/1997) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, «nella parte in cui non prevede che la notifica del provvedimento del questore contenga l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice per le indagini preliminari», sentenza cui ha fatto seguito la modifica della norma nel senso sopra indicato per effetto dell'inserimento nell'articolo 6 in parola del comma 2-bis (art. 1, comma 1, lett. b), d.l. 20/08/2001, n. 336 , convertito, con modificazioni, dalla I. 19/10/2001, n. 377). Il momento della notifica del provvedimento all'interessato costituisce quindi il dies a quo per l'instaurazione del contraddittorio cartolare, che si sostanzia nell'obbligo del giudice di procedere ad un controllo «sostanziale», e non meramente formale, dei presupposti per l'emanazione del provvedimento (v., ex plurimís, Sez.U. Labbia, citata; Sez. 3, n. 22266 del 03/02/2016, Cassanelli, Rv. 267146 - 01; Sez. 3, n. 37728 del 7/07/2022, Perazzi, non massimata: «il 8 (b) controllo di legalità del giudice deve riguardare l'esistenza di tutti i presupposti legittimanti l'adozione dell'atto da parte dell'Autorità amministrativa»). In assenza della espressa previsione di un dies ad quem, la giurisprudenza della Corte, nell'evidenziare la difficile conciliazione tra i principi costituzionali coinvolti (la citata pronuncia delle Sez.U. Labbia evidenzia come «ben possa la limitazione della libertà personale conseguente alle misure in questione coniugarsi "con la celerità nell'applicazione della misura, condizione necessaria perché la stessa possa rivelarsi efficace, sì da giustificare, in un equilibrato rapporto fra le esigenze in giuoco, l'adozione di forme semplificate attraverso le quali possa esplicarsi il contradditorio"») ha ritenuto, che «il termine entro cui il destinatario del provvedimento del Questore ha diritto di esaminare gli atti e di presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida, è di 48 ore decorrenti dalla sua notifica all'interessato, analogamente a quello entro cui il P.M. può richiedere al G.I.P. la relativa convalida, per cui la predetta convalida del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'Autorità di polizia non può intervenire prima che sia decorso il termine di 48 ore dalla sua notifica all'interessato» (v., ex plurimis, Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Michelotto, RV. 266223; n. 18886 del 23/02/2022, Girolamo, non massimata). La Corte pertanto ha colmato una lacuna normativa facendo ricorso ad una interpretazione analogica basata sul giudizio di convalida del provvedimento precautelare, facendo perno sulla evidente presenza di eadem ratio. La Corte ha altresì chiarito che l'omessa indicazione della data o dell'ora di deposito di un provvedimento soggetto a termine perentorio di decadenza non è causa di nullità della misura, purché risulti con certezza, da altri elementi, che il termine sia stato rispettato (da ultimo, Sez. 3, n. 7264 del 14/11/2018, dep. 2019, Nardulli, non massimata: «onde assicurare la legittimità del provvedimento emesso, sarebbe stato onere dell'autorità convalidante - in assenza di altri elementi oggettivi sulla base dei quali sarebbe stato possibile desumere l'avvenuto rispetto del termine dilatorio fra il momento della notificazione all'interessato del provvedimento del Questore e la sua convalida da parte dell'Autorità giudiziaria ...[omissis] ... offrire, in vista della possibile successiva verifica, i dati sulla base dei quali ricavare la tempestività dell'avvenuta convalida»; sez. 3, n. 20772 del 15/04/2010, Frioni, RV. 247606)». Tuttavia, «l'incertezza, non risolvibile alla stregua degli atti, sulla tempestività della convalida della prescrizione del questore a comparire all'ufficio di polizia, prevista dall'art. 6, comma 2, I. 12 dicembre 1989 n. 401 e succ. modd., determina «la caducazione della stessa misura di prevenzione, in quanto, in tema di libertà personale e in presenza di una disciplina così rigorosa, non è consentito ricorrere a presunzioni di sorta riguardo alla legittimità e regolarità formale dei provvedimenti giudiziari» (v., ex plurimis, Sez. 3, n. 26590 del 19/04/2019, Angelè, non massimata). Come appare evidente dalla ricostruzione testè evidenziata, pur in assenza di una espressa previsione normativa, la giurisprudenza della Corte ha progressivamente enucleato una serie di principi in grado di contemperare i precetti costituzionali coinvolti: da un lato considerando il termine massimo di 96 ore per la convalida, dall'altro indicando in 48 ore dalla notifica del provvedimento il termine minimo per garantire il contraddittorio cartolare. Tale termine risulta rispettato nel caso di specie. Come evidenziato nella stessa impugnazione, infatti, il provvedimento è stato notificato alle ore 10,15 del 21 luglio 2022 e convalidato dal giudice il 23 luglio 2022 alle ore 13,05. 3. il terzo motivo è inammissibile. Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la misura non è stata imposta sulla base della sola considerazione della condotta tenuta in concreto dal ricorrente, peraltro valutata in modo non illogico né contraddittorio, bensì sulla congiunta considerazione di tale presupposto con i due precedenti analoghi provvedimenti cui lo stesso era stato sottoposto, circostanza che giustifica la durata dell'inibizione in ragione dell'elevata pericolosità sociale del destinatario del provvedimento. Essa pertanto non appare in alcun modo affetta da carenza o vizio di motivazione. 4. Il quarto motivo è parimenti inammissibile. Contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, il provvedimento impugnato appare sufficientemente gradato in relazione al tipo di competizione sportiva. La previsione della triplice firma in occasione della competizione sportive viene infatti prevista solo per le competizioni casalinghe del [OSCURATO:PERSONA], conseguenza della circostanza, in narrativa evidenziata, che gli scontri tra le opposte tifoserie avvengono solitamente prima, durante e al termine dell'incontro di calcio. Analoga previsione non è stata prevista per gli incontri in trasferta, per i quali si prevede una sola firma al fine di dimostrare la presenza nella città di Brescia in occasione di tali competizioni sportive. Il provvedimento, pertanto, non appare comprimere in modo im
Sentenza Cassazione n. 11797/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris