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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 00784/2023

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16695-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 99, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] N. 721/2019 [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 3446/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 10/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 16695 sez.

M1 -ud. 01-12-2022 -2- Rilevato che: la Corte d’appello di Roma ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza del Tribunale di Roma dichiarativa del fallimento della ATC [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; ha ritenuto tardivo il reclamo in quanto depositato il 20-1-2020, a fronte di sentenza di cui era stata affermata la notificazione in data 11-12-2019; Antonilli ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo; la curatela e la creditrice istante [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese.

Consideratoche:

I. - Con l’unico motivo il ricorrente assume che l’impugnata sentenza abbia errato nel ritenere tardivo il reclamo, per violazione dell’art. 140 cod. proc. civ.; difatti la sentenza di fallimento era stata sì notificata a esso Antonilli, legale rappresentante della società, presso la sua residenza in Macchia di Isernia, l’11-12- 2019, ma ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ.; donde si era perfezionata non direttamente l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], sebbene al decorso dei successivi dieci giorni, stante il ritiro della raccomandata informativa presso l’ufficio postale del luogo solo il 10-1-2020;

II. -il motivo è manifestamente fondato; dagli atti di causa, che la Corte può esaminare direttamente essendo dedotta una violazione processuale, risulta che in effetti la notifica della sentenza di fallimento è avvenuta l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. mediante deposito Ric. 2021 n. 16695 sez.

M1 -ud. 01-12-2022 -3- nella casa comunale di Macchia di Isernia e affissione del relativo avviso alla casa di abitazione del destinatario; dopodiché la raccomandata informativa è stata spedita il giorno successivo (il 12-12-2019);

III. - secondo l’art. 140 cod. proc. civ., nel testo conseguente alla dichiarazione di incostituzionalità (v.

C. cost. n. 3 del 2010), la notifica in tal caso si perfeziona, per il destinatario, decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa, ovvero col ricevimento della stessa se anteriore; ne segue che, essendo stata ritirata la raccomandata il 10-1-2020 (e cioè dopo il decorso dei suddetti dieci giorni), la notifica si è perfezionata il 21- 12-2019, appunto al decimo giorno successivo alla data di spedizione della raccomandata stessa; il reclamo, che la stessa corte d’appello dice esser stato proposto il 20-1-2020, era quindi tempestivo;

IV. –l’impugnata sentenza va cassata con rinvio alla medesima corte d’appello affinché, in diversa composizione, esamini il reclamo nel merito delle censure sollevate; la corte d’appello provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità. p.q.m.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla corte d’appello di Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16695-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 99, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] N. 721/2019 [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 3446/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 10/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 16695 sez. M1 -ud. 01-12-2022 -2- Rilevato che: la Corte d’appello di Roma ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza del Tribunale di Roma dichiarativa del fallimento della ATC [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; ha ritenuto tardivo il reclamo in quanto depositato il 20-1-2020, a fronte di sentenza di cui era stata affermata la notificazione in data 11-12-2019; Antonilli ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo; la curatela e la creditrice istante [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese. Consideratoche: I. - Con l’unico motivo il ricorrente assume che l’impugnata sentenza abbia errato nel ritenere tardivo il reclamo, per violazione dell’art. 140 cod. proc. civ.; difatti la sentenza di fallimento era stata sì notificata a esso Antonilli, legale rappresentante della società, presso la sua residenza in Macchia di Isernia, l’11-12- 2019, ma ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ.; donde si era perfezionata non direttamente l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], sebbene al decorso dei successivi dieci giorni, stante il ritiro della raccomandata informativa presso l’ufficio postale del luogo solo il 10-1-2020; II. -il motivo è manifestamente fondato; dagli atti di causa, che la Corte può esaminare direttamente essendo dedotta una violazione processuale, risulta che in effetti la notifica della sentenza di fallimento è avvenuta l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. mediante deposito Ric. 2021 n. 16695 sez. M1 -ud. 01-12-2022 -3- nella casa comunale di Macchia di Isernia e affissione del relativo avviso alla casa di abitazione del destinatario; dopodiché la raccomandata informativa è stata spedita il giorno successivo (il 12-12-2019); III. - secondo l’art. 140 cod. proc. civ., nel testo conseguente alla dichiarazione di incostituzionalità (v. C. cost. n. 3 del 2010), la notifica in tal caso si perfeziona, per il destinatario, decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa, ovvero col ricevimento della stessa se anteriore; ne segue che, essendo stata ritirata la raccomandata il 10-1-2020 (e cioè dopo il decorso dei suddetti dieci giorni), la notifica si è perfezionata il 21- 12-2019, appunto al decimo giorno successivo alla data di spedizione della raccomandata stessa; il reclamo, che la stessa corte d’appello dice esser stato proposto il 20-1-2020, era quindi tempestivo; IV. –l’impugnata sentenza va cassata con rinvio alla medesima corte d’appello affinché, in diversa composizione, esamini il reclamo nel merito delle censure sollevate; la corte d’appello provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità. p.q.m. La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla corte d’appello di Roma
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