CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 luglio 2026
Cassazione n. 23494/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ro [OSCURATO:SOCIETA]. (cancellata in data 8.06.2018),rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];– ricorrente –controAgenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato;– controricorrente –avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondogrado del Piemonte n. 467/03/2025, depositata il 25.06.2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 giugno 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]- La CGT-1 di Torino rigettava il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]Annunziata, quale ex liquidatrice e socia S.S.C. [OSCURATO:PERSONA].r.l., cancellata dal Registro delle imprese in data 8.06.2018,avverso l’avviso di accertamento n. n. T7G030101701/2022, relativoNumero registro generale 26662/2025Numero sezionale 5166/2026Numero di raccolta generale 23494/2026Data pubblicazione 18/07/2026ad IVA e sanzioni per l’anno 2016, e l’atto di contestazione n.T7GCO0100675/2022, relativo a sanzioni IRES ed IRAP per l’anno2016, con riferimento a fatture emesse in regime di reverse chargeper acquisti di cascami ferrosi da fornitori ritenuti missing traders,con successiva rivendita a soggetti terzi;- con la sentenza indicata in epigrafe, la CGT-2 del Piemonterigettava l’appello proposto dalla contribuente osservando, perquanto qui rileva, che:- gli atti impugnati, che riguardavano la società, erano statilegittimamente notificati alla socia [OSCURATO:PERSONA] che eraanche liquidatore della predetta società;- alla data della decisione non era ancora trascorso il quinquennioprevisto dall’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014;- il socio diventa successore della società estinta (“Dall’individuazionedel fenomeno successorio, discende automaticamente laresponsabilità dell’unica socia e liquidatore attinta dall’avviso diaccertamento, nei confronti del creditore non soddisfatto,rappresentato dall’Agenzia delle Entrate di Torino”) secondo il regimedi responsabilità goduto durante la vita della società, mentre analogaresponsabilità non ricade sull’ex legale rappresentante/liquidatore;- non risultava dimostrata la sussistenza di una società di fattocostituita tra più società tra loro connesse volta a perseguirel’interesse di persone fisiche che ne avevano il controllo, avendo lacontribuente tratto autonomo profitto dal suo coinvolgimento nelmeccanismo frodatorio contestato;- dalle indagini penali emergeva che si trattava di operazionioggettivamente inesistenti, per assenza della materiale traditio dellamerce, dato che i rifiuti/rottami metallici di provenienza illecitavenivano introdotti nel regolare ciclo di rifiuti dopo una serie dipassaggi fittizi, meramente cartolari, possibili grazie a società “filtro”Numero registro generale 26662/2025Numero sezionale 5166/2026Numero di raccolta generale 23494/2026Data pubblicazione 18/07/2026o “cartiere” e soggetti meri prestanome e la contribuente avevacontribuito a realizzare i passaggi intermedi fittizi al fine di impedirela tracciabilità della merce;- a fronte degli elementi indicati nel PVC e delle risultanze emerse nelprocedimento penale, la contribuente non aveva fornito valida provacontraria in ordine alla reale esistenza delle transazioni intercorse coni propri fornitori, non essendo sufficiente la produzione di documenti,quali fatture, formulari e pagamenti;- era inverosimile ipotizzare che la contribuente fosse estranea allagestione societaria, atteso che gli amministratori di diritto hannocomunque un obbligo di controllo;- la contribuente impugnava la sentenza della CGT-2 con ricorso percassazione, affidato a quattro motivi, illustrati con memoria;- l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso;- il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generaleDott. [OSCURATO:PERSONA] d’Aquino, ha depositato le proprie conclusioniscritte con le quali ha chiesto il parziale accoglimento del ricorso;- con nota dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] la ricorrente depositava ex art. 372 cod.proc. civ., ai fini dell’ammissibilità del ricorso e della verificadell’interesse ad agire, la sopravvenuta cartella di pagamento,notificata alla ricorrente in data 19.04.2024.[OSCURATO:PERSONA]- Con il primo motivo di ricorso la contribuente deduce, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsaapplicazione degli artt. 28, co. 4, d.lgs. 175/2014; 2495 c.c.; 36d.P.R. 602/73; 7 l. n. 212/2000; 115 c.p.c.; 23, 24, 101 e 111 Cost.;nonché degli artt. 19 d.P.R. 633/1972, 109 TUIR, 6 e 9 bis d.lgs. n.471/97, 8 d.lgs. n. 472/97 e dei principi di diritto unionali (Kittel –Mahagében – Bonil) nonché di quelli espressi da Cass. SU 3625/2025e Cass. 24135/2025 e degli ulteriori principi affermati da Cass.Numero registro generale 26662/2025Numero sezionale 5166/2026Numero di raccolta generale 23494/2026Data pubblicazione 18/07/202638130/2022 in tema di destinatari della notifica degli atti emessiverso società estinte, per avere la CGT-2 confuso la successioneprocessuale e la responsabilità patrimoniale del socio di societàcessata, creando un automatismo negato dal diritto vivente ed estesoanche alle sanzioni, attribuendo una responsabilità personale allaricorrente non destinataria di alcun atto impositivo o contestativoautonomo, disapplicando l’art. 28, co. 4, d.lgs. 175/2014, che hafunzione meramente conservativa e non imputativa, ignorando lanatura e il contenuto degli atti impositivi, in violazione dell’art. 115c.p.c., poiché l’Agenzia stessa ha ammesso che non esiste alcunaresponsabilità personale della ricorrente, e così negando il diritto didifesa e il principio di legalità della pretesa tributaria; deduce altresìla violazione e falsa applicazione di legge avendo il giudice di appelloapplicato alle operazioni soggettivamente inesistenti, senza alcunadistinzione, la disciplina prevista per quelle oggettivamenteinesistenti;- con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza in relazioneall’art. 112 c.p.c.; extra petizione; motivazione perplessa edinsanabile contrasto tra affermazioni ontologicamente inconciliabili;violazione degli artt. 36 d.lgs. 546/1992, 132 n. 4 c.p.c. e 111 Cost.,per avere la CGT-2 attribuito alla ricorrente una responsabilitàpersonale mai contestata dall’Agenzia, mediante affermazioniintrinsecamente incompatibili, tali da rendere la motivazioneperplessa e incomprensibile, qualificando le medesime operazionioggettivamente e soggettivamente inesistenti, decidendo ultra petitae creando d’ufficio un titolo di responsabilità personale inesistentenegli atti impositivi;- con il terzo motivo si deduce la nullità della sentenza, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per motivazione perplessa,Numero registro generale 26662/2025Numero sezionale 5166/2026Numero di raccolta generale 23494/2026Data pubblicazione 18/07/2026illogica, apparente comunque carente e contra acta (art. 36 d.lgs.546/92 e art.115 c.p.c.), non avendo la CGT-2 argomentato sulladedotta nullità degli atti impugnati perché notificati alla ricorrentequale “liquidatrice”, sebbene la società fosse cessata, senza riferirsiad altra norma (come l’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014)che potesse giustificare la sua eventuale legittimazione passiva comesocia, con conseguente difetto di motivazione di tali atti; la mancanzadi motivazione riguardava anche la questione, dedotta, sin dal ricorsointroduttivo e poi in appello, della configurabilità di una holding difatto o società di fatto con tali Longobardi e Scotti, con conseguentedifetto di legittimazione passiva e necessità di integrare ilcontraddittorio, sostenendo che tale società di fatto non aveva trattoalcun profitto dalla frode a differenza dei predetti soci occulti, lasentenza di appello ha omesso sul punto una motivazione puntuale,assumendo che la SSC [OSCURATO:PERSONA] abbia conseguito un profittodalla frode, che invece è stato escluso dalla stessa Agenzia delleentrate;- con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n.5 cod. proc. civ., l’omessa considerazione di fatti fondamentali, nonavendo il giudice di appello esaminato la documentazione attestantel’effettività delle operazioni contestate, prodotta dalla contribuente findal ricorso di primo grado, come DDT, formulari, iscrizioni all’albo,autorizzazioni ambientali, prova dell’operatività del sito e dei fornitori,poi ribadita in appello e nelle memorie con ulteriore produzione diprecedenti giudiziari favorevoli ad altre imprese coinvolte nella frode,di atti pubblici attestanti la piena operatività di SSC [OSCURATO:PERSONA] la circolazione effettiva della merce; rileva che la CGT-2 non haneppure spiegato perché aveva ritenuto irrilevanti tali documenti,limitandosi ad affermare apoditticamente che la contribuente nonavrebbe fornito “elementi significativi” a sostegno della propriaNumero registro generale 26662/2025Numero sezionale 5166/2026Numero di raccolta generale 23494/2026Data pubblicazione 18/07/2026estraneità alla frode, con una motivazione è del tutto scollegata dalmateriale istruttorio, priva di reale confronto con i fatti allegati edecisivi, risolvendosi in una non-valutazione della prova contraria,con conseguente omesso esame di fatti storici rilevanti;- preliminarmente va esaminata la questione della legittimazioneex socia di una società di capitali cancellata dal registro delleimprese;- trattandosi di profilo che riguarda la valutazione delle conseguenzederivanti dall'estinzione della società, è suscettibile d'esame d'ufficioda parte del giudice (ex multis, Cass. n. 11744 del 2018);- con l’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014, è stato previstoche: “Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione,accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi,sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta dicancellazione del Registro delle imprese”;- detta disposizione (ritenuta costituzionalmente legittima dalla Cortecostituzionale con sentenza n. 142 del 2020) riguarda il differimentoquinquennale degli effetti dell'estinzione della società, derivantidall'art. 2495, comma 2, cod. civ., che opera soltanto a favoredell'Amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o diriscossione indicati, con riguardo a tributi o contributi, ed è diretta agarantire, per il periodo previsto, l’efficacia dell’attività (sostanziale eprocessuale) degli enti legittimati a richiedere tributi o contributi(Cass. n. 36892 del 16/12/2022);- in punto di fatto va rilevato che, se al momento della notifica deglidifferimento degli effetti dell’estinzione della società, previsto dall’art.28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014 e risalente alla data dellaNumero registro generale 26662/2025Numero sezionale 5166/2026Numero di raccolta generale 23494/2026Data pubblicazione 18/07/2026richiesta di cancellazione della società (indicata, quest’ultima, dallasentenza impugnata nell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]), non risulta ancora decorso, alladata della proposizione del ricorso per cassazione, mediante PEC del16.12.2025, tale termine era ormai scaduto;- al momento della notifica via PEC del ricorso per cassazione daparte di [OSCURATO:PERSONA], quindi, era venuta meno la fictioiuris di cui all’art. 28, comma 4, cit., della sopravvivenza dellasocietà, dopo la sua cancellazione dal registro delle imprese;- trova pertanto applicazione il seguente principio: “Il venire menodella fictio iuris di cui all’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014,della sopravvivenza della società di persone o di capitali, dopo la suacancellazione dal registro delle imprese, per decorrenza del terminequinquennale dalla richiesta di cancellazione del Registro delleimprese, comporta il consolidamento di un fenomeno di tiposuccessorio, in virtù del quale l'obbligazione della società non siestingue, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti diquanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, aseconda che, pendente societate, fossero limitatamente oillimitatamente responsabili per i debiti sociali” (Cass. n. 10429 del2025);- ne consegue il difetto di legittimazione di [OSCURATO:PERSONA] aproporre ricorso per cassazione in qualità di ex liquidatore; la stessa,tuttavia, per effetto del consolidamento del fenomeno di tiposuccessorio, risulta legittimata quale ex socia della società estinta;- ciò premesso, il ricorso va deciso esclusivamente nei confronti dellaGambardella, quale ex socia, in quanto unica legittimata a proporlo;- sempre in via preliminare va disattesa l’eccezione di inammissibilitàdel primo motivo per asserito difetto di specificità, posto che questo èstato sufficientemente illustrato, con l’indicazione delle norme diNumero registro generale 26662/2025Numero sezionale 5166/2026Numero di raccolta generale 23494/2026Data pubblicazione 18/07/2026legge che si assumono violate e l’indicazione degli atti processuali suiquali di fonda;- ciò detto, il primo motivo è fondato, ma solo con riferimento allesanzioni e nei termini di seguito indicati, mentre va rigettato per laparte riguardante l’imposta, anche se sul punto va corretta lamotivazione della sentenza ex art. 384, comma 4, cod. proc. civ.;- considerato che la società è stata cancellata in data 8.06.2018 (conrichiesta di cancellazione necessariamente anteriore), la CGT-2 haerrato nell’affermare che alla data della decisione non era ancoradecorso il quinquennio previsto dall’art. 28, comma 4, del d.lgs. n.175 del 2014, pur ritenendo correttamente legittimata la socia qualesuccessore della società estinta;- in realtà, il quinquennio relativo al differimento degli effettidell'estinzione della società non risulta decorso al momento dellanotifica degli atti impugnati (21.12.2022) e neppure all’atto deldeposito del ricorso introduttivo (21.02.2023), ma era senz’altromaturato nel corso del giudizio di primo grado, determinando così ilfenomeno successorio previsto dall’art. 110 cod. proc. civ., sia pureconnotato da caratteristiche sui generis, connesse al regime diresponsabilità dei soci per i debiti sociali nelle differenti tipologie disocietà, con il conseguente trasferimento automatico dellalegittimazione sostanziale e processuale dalla società al socio (Cass.S.U. n. 6070 del 2013);- al riguardo va anche considerato che «il ricorso alla soluzionesuccessoria ex art. 110 cod. proc. civ. risponde a ragioni di economiaprocessuale e di tutela del creditore sociale, così da risparmiargli lanecessità “di dover riprendere il giudizio da capo con maggiori oneri ecol rischio di non riuscire a reiterare le prove già espletate” (SU cit.)»(Cass. S.U. n. 3625 del 2025);Numero registro generale 26662/2025Numero sezionale 5166/2026Numero di raccolta generale 23494/2026Data pubblicazione 18/07/2026- secondo le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U., 12 marzo2013, nn. 6070, 6071 e 6072), dopo la cancellazione della società dalregistro delle imprese, a seguito della riforma del diritto societario,della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazionedal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ognirapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina unfenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazionedella società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente ildiritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali nerispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione oillimitatamente, a seconda che, «pendente societate», sianolimitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) idiritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della societàestinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunioneindivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate oazionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cuiinclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore(giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da partedel liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato,a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo;- i soci sono destinati a succedere nei rapporti debitori già facenticapo alla società cancellata, ma non definiti all'esito dellaliquidazione, indipendentemente dalla circostanza che essi abbianogoduto, o no, di un qualche riparto in base al bilancio finale diliquidazione;- essi rispondono, quindi, in virtù del fenomeno successorio, per ilsolo fatto di possedere tale qualità, delle obbligazioni tributariefacenti capo alla società cancellata, non definite al momento dellaliquidazione; l'Amministrazione finanziaria ha, infatti, interesse aNumero registro generale 26662/2025Numero sezionale 5166/2026Numero di raccolta generale 23494/2026Data pubblicazione 18/07/2026procurarsi un titolo nei confronti dei soci, potendovi essere lapossibilità di sopravvenienze attive o di beni e diritti non contemplatinel bilancio, suscettibili di aggressione da parte di tale creditore;- con la già citata, recente decisione delle Sezioni Unite (n. 3625 del2025) è stato ribadito che, a seguito dell’estinzione della società, ilsocio (ex socio) è successore per il solo fatto di essere tale, nonperché abbia ricevuto quote di liquidazione, e il carattere universaledella sua successione non è contraddetto dal fatto che egli rispondasolo nei limiti di quanto percepito; la legittimazione dell’ex socio qualesoggetto responsabile per i debiti societari residui discende “se nonproprio dall’adempimento, quantomeno in conseguenza del rapportosociale al quale egli diede volontariamente corso”;- diversa è l’ipotesi di responsabilità prevista per il socio dall’art. 36del d.P.R. n. 602 del 1973 che si aggiunge eventualmente a quella ditipo successorio ex art. 2495 cod. civ. (l’unica di cui si discute nelpresente giudizio, posto che gli atti impugnati sono stati indirizzatialla Gambardella quale liquidatrice della società, sotto la vigenzadell’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014);- solo nel caso di responsabilità prevista dall’art. 36, comma 3, deld.P.R. n. 602 del 1972 – nella specie non contestata - che riguarda isoci della società estinta che abbiano ricevuto nel corso degli ultimidue periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione denaro oaltri beni sociali ovvero abbiano avuto in assegnazione beni sociali dailiquidatori durante il tempo della liquidazione, l’Amministrazione devenotificare al socio un nuovo e distinto atto di accertamento;- poiché alla ricorrente era stato notificato l’avviso di accertamentoriguardante il debito societario quando la società era ancora in vita(sia pure nel corso del quinquennio di cui all’art. 28, comma 4, cit.) e,quindi, non era diretto a far valere una responsabilità personaledell’ex socia, questa non aveva necessità di ricevere, nella esclusivaNumero registro generale 26662/2025Numero sezionale 5166/2026Numero di raccolta generale 23494/2026Data pubblicazione 18/07/2026qualità di successore, un distinto atto impositivo avente lo stessocontenuto, non ponendosi la necessità di una motivazione che desseconto dell’avvenuta estinzione della società contribuente nonché dellecondizioni e dei limiti in cui gli ex soci limitatamente responsabilipotessero rispondere delle obbligazioni tributarie dell’estinta societàai sensi dell’art. 2495 cod. civ. (cfr. Cass. n. 32450/2025 cit.);- nella specie, poi, la necessità di una autonoma motivazionedell’avviso di accertamento comunque non sussisteva perché ilfenomeno successorio, come si è prima precisato, si è verificato nelcorso del giudizio di merito, per cui nei confronti della ex socia valevalo stesso atto impositivo notificato alla società;- erra la ricorrente a ritenere che la CGT-2 abbia fatto discendereautomaticamente dalla successione la responsabilità della socia;- l’espressione utilizzata sul punto dal giudice di appello(“Dall'individuazione del fenomeno successorio, discendeautomaticamente la responsabilità dell’unica socia e liquidatoresoddisfatto, rappresentato dall’Agenzia delle Entrate di Torino”)riguarda il titolo della responsabilità del socio che risponde, appunto,in virtù del fenomeno successorio, per il solo fatto di possedere talequalità, fermo restando che la debenza dell’imposta deve essereverificata in concreto sulla base degli elementi presuntivi indicatidall’Ufficio nell’atto impositivo originariamente notificato alla società;- con riferimento all’operatività del fenomeno successorio in relazioneai soci della società estinta, questa Corte ha anche osservato (Cass.n. 32450 del 2025) che, “Sebbene alla fattispecie della successionedella società estinta non possano meccanicamente estendersi iprincipi propri della successione della persona fisica defunta, talefattispecie successoria va pur sempre inquadrata nella successione atitolo universale, e l’universalità del titolo successorio trova confermaNumero registro generale 26662/2025Numero sezionale 5166/2026Numero di raccolta generale 23494/2026Data pubblicazione 18/07/2026nel fatto che «il successore che sia tale solo se qualcosaeffettivamente acquista è il successore a titolo particolare, non quelloa titolo universale, il quale succede nel patrimonio dismessoquand’anche questo sia formato da soli debiti; e ciòindipendentemente dal fatto che la sua responsabilità patrimonialepossa poi farsi valere solo entro un determinato ammontare. Ilrisultato è che l’ex socio è sempre successore della società estinta, inquanto tale e non in quanto percettore di somme» (v. Cass., sez. un.,n. 3625/2025)”;- tanto chiarito, nel proseguo della motivazione della sentenza (pp. 6e ss.) la CGT-2 ha esaminato i numerosi elementi indiziari postidall’Agenzia a fondamento della pretesa e ha spiegato per qualemotivo le operazioni contestate dovevano ritenersi oggettivamenteinesistenti (“si osserva che dalle indagini penali emerge che la societàha emesso fatture per operazioni da ritenersi oggettivamenteinesistenti, per assenza di materiale traditio della merce. Inparticolare è risultato che i rifiuti /rottami metallici, di provenienzaillecita, venivano introdotti nel regolare “ciclo di rifiuti” dopo una seriedi passaggi fittizi, meramente cartolari e del tutto privi di ragionieconomiche, resi possibili da “società filtro”, ditte individuali “cartiere”e soggetti “meri prestanome”, i quali, predisponendo documentazioneamministrativa e fiscale falsa, consentivano di occultarne l’origineeffettiva. Risulta, quindi, che la società non si sia sostituita agliacquirenti reali, circostanza che avrebbe dato luogo ad un’operazionesoggettivamente inesistente, ma coadiuvando gli altri soggetticoinvolti nella frode orchestrata e realizzata a creare passaggiintermedi fittizi, senza acquistare merce, ma semplicementecontribuendo alla circolazione fittizia della stessa, realizzava lo scopofraudolento di mascherare la reale illecita provenienza del materialeNumero registro generale 26662/2025Numero sezionale 5166/2026Numero di raccolta generale 23494/2026Data pubblicazione 18/07/2026ferroso, di fari giungere la merce “pulita” agli effettivi acquirenti e direndere più difficoltosi gli accertamenti”);- diversa è la situazione con riferimento alle sanzioni irrogate allasocietà, in relazione alle quali va precisato che la questione sullaintrasmissibilità delle sanzioni, riguardando il difetto di legittimazionein relazione alla pretesa sanzionatoria, è rilevabile d’ufficio anche nelgiudizio di legittimità (cfr. Cass. n. 14000 del 2026; n. 5986 del2026; S.U. n. 24172 del 2025);- al riguardo va data continuità al recente indirizzo secondo il quale“In tema di sanzioni tributarie, anche prima dell’entrata in vigoredell’art. 10 del T.U. n. 173 del 2024 deve riconoscersi nel nostroordinamento l’intrasmissibilità ai soci delle sanzioni tributarie irrogatealla società estinta, alla luce dell’art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, conv.con modd. in l. n. 326 del 2003 e dei principi di personalità eproporzionalità che assistono necessariamente le prime; dettaintrasmissibilità, trattandosi di elemento conformativo dellafattispecie astratta e non di fatto estintivo o impeditivo della pretesasanzionatoria, è rilevabile d’ufficio, ma resta salva l’esigenza, converifica da condursi in ciascun caso concreto, che tra socio e societàesista una effettiva terzietà o alterità soggettiva, dovendosi escluderel’intrasmissibilità della sanzione nei casi in cui vi sia stato abuso delloschermo della personalità giuridica da parte del socio” (Cass. n.5986/2026 cit.; Cass. 14000/2016 cit.);- la regola dell’intrasmissibilità ai soci delle sanzioni irrogate allasocietà estinta può subire un’unica eccezione, ravvisabile quandomanchi una effettiva terzietà fra società e soci, avendo i soci abusatodello schermo fittizio della personalità giuridica e “asservito” lasocietà ai propri scopi individuali (Cass. n. 20181 del 2022 e, inambito tributario, Cass. n. 23987 del 2023 e n. 23231 del 2022): nelcaso di interposizione del gestore "uti dominus" alla società di capitaliNumero registro generale 26662/2025Numero sezionale 5166/2026Numero di raccolta generale 23494/2026Data pubblicazione 18/07/2026interposta, ai sensi dell'art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973,invero, non ha rilievo il rapporto fiscale di quest'ultima, ma quello chefa capo direttamente all'interponente, in quanto effettivo possessoredel reddito d'impresa, sicché, risultando come se il reddito fosse dalui prodotto, la fattispecie esula dal disposto di cui all'art. 7 del d.l. n.269 del 2003 e le violazioni pur formalmente dell'ente collettivo,vanno riferite direttamente alla sua attività (Cass. n. 23987 del2025);- si tratta di fattispecie che comunque non viene in alcun modoevidenziata dalla sentenza impugnata, sicché delle somme pretese atitolo di sanzioni irrogate alla società non può rispondere la socia;- il secondo e il terzo motivo, che vanno esaminati unitariamente,essendo connessi, sono infondati;- come è stato più volte affermato, “la motivazione è solo apparente,e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando,benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile ilfondamento della decisione, perché recante argomentazioniobbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dalgiudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosilasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie,ipotetiche congetture” (Cass., S.U. n. 22232 del 2016);- la motivazione della sentenza impugnata non rientra affatto neiparadigmi invalidanti indicati nel citato, consolidato e condivisibile,arresto giurisprudenziale, in quanto esprime chiaramente le ragioniper le quali ha ritenuto di confermare la sentenza di primo grado siacon riferimento alla sussistenza della pretesa impositiva e allaresponsabilità della società (e, per successione, della socia), inrelazione agli elementi indiziari forniti dall’Amministrazione finanziariaper supportare la asserita inesistenza oggettiva delle operazioniNumero registro generale 26662/2025Numero sezionale 5166/2026Numero di raccolta generale 23494/2026Data pubblicazione 18/07/2026oggetto delle fatture contestate, sia in ordine all’inesistenza dellapresunta holding di fatto;- con riferimento a quest’ultimo punto, peraltro, la sentenza si èdiffusamente soffermata alle pp. 6 e 7 (“Quanto alla società di fatto,o supersocietà di fatto o holding di fatto, sebbene nel nostro codicecivile non risulta un’intesa anche solo verbale o un comportamentoconcludente, dal quale emerga la volontà delle parti di costituire undiverso rapporto sociale rispetto a quello già esistente rappresentatodalla S.S.C. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e di conseguire un lucroproprio attraverso la volontà di essere soci, ovvero di voler conferirebeni e/o servizi, con la conseguente formazione di un fondo comune.Orbene, nel caso in esame, non risulta riconosciuta l’esistenza di unaqualsivoglia compagine collettiva di fatto costituita fra più società traloro connesse volte a perseguire l’interesse delle persone fisiche chene hanno il controllo – intercorrente tra la “S.S.C. RECUPEROROTTAMI” e i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il qualeultimo, è sì il responsabile principale degli illeciti compiuti per ilconseguimento di un personale guadagno, dei suoi personali interessie per il raggiungimento dei propri scopi personali, conseguendo unpersonale guadagno, ma a detti guadagni non è estranea la S.S.C.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. che ha tratto autonomo profitto dal suocoinvolgimento nel meccanismo frodatorio denunciato”) spiegando inmodo sufficientemente chiaro perché ha ritenuto non configurabiletale asserita società di fatto, dovendosi ritenere che il giudicetributario di appello abbia assolto il proprio obbligo motivazionale al disopra del "minimo costituzionale" (cfr. S.U. n. 8053 del 2014);- il quarto motivo è inammissibile operando il limite della c.d. "doppiaconforme" di cui all'abrogato art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ.,ipotesi ora prevista dall’art. 360, comma 4, cod. proc. civ.,espressamente eccepito dalla controricorrente ed applicabile rationeNumero registro generale 26662/2025Numero sezionale 5166/2026Numero di raccolta generale 23494/2026Data pubblicazione 18/07/2026temporis nel presente giudizio, non avendo la ricorrente dimostratoche le ragioni di fatto, poste a base, rispettivamente, della decisionedi primo grado e della sentenza di appello, erano fra loro diverse (exmultis, Cass. n. 266860 del 18/12/2014; Cass. n. 11439dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]);- la ricorrente ha sostenuto nella memoria che non vi sarebbecoincidenza tra le argomentazioni poste a base delle due sentenze dimerito “poiché i fatti storici decisivi che dimostrano la pienaoperatività della società e l'effettiva circolazione della merce (DDT,documenti prodotti specificamente ed ex novo nel giudizio d'appello edescritti nelle memorie illustrative di appello ricopiate in ricorso dapag.17 (ove si è chiarito: Nelle memorie del gravame (qui 9,pag.3-9) la parte ha ulteriormente dedotto circa elementi probatorisopravvenuti rispetto al primo grado. ). Come indicato in modolimpido e autosufficiente anche in altri punti del ricorso percassazione: - A pagina 4 si esponeva che, a fronte dellecontrodeduzioni dell'Ufficio, "la parte privata depositava memorie eallegava ulteriori documenti"; - A pagina 3 si precisava che la difesadell'effettività delle operazioni era stata "poi ribadita in appello e nellememorie con ulteriore produzione di precedenti giudiziari favorevoliad altre imprese coinvolte nella frode e di atti pubblici attestanti lapiena operatività di SSC [OSCURATO:PERSONA] e la circolazione effettivadella merce". Essendo il materiale probatorio e i fatti storici da essoemergenti diversi e più ampi in secondo grado rispetto a quellivalutati dal primo giudice, non può configurarsi l'ipotesi di decisionifondate "sulle stesse ragioni inerenti ai medesimi fatti" (art. 360,comma 4, c.p.c.). La totale pretermissione in appello di tali nuovidocumenti e dei fatti da essi rappresentati integra pienamente il viziodi cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.”;Numero registro generale 26662/2025Numero sezionale 5166/2026Numero di raccolta generale 23494/2026Data pubblicazione 18/07/2026- in realtà, è sufficiente al riguardo osservare che ciò che conta è ilfatto che, nel merito, in entrambi i gradi è stato ritenuto che leoperazioni fossero inesistenti sotto il profilo oggettivo, essendoirrilevante che il giudice di appello avesse a disposizione ulterioridocumenti prodotti dalla contribuente;- in ogni caso va evidenziato che, a seguito della modifica normativadell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., nel testo novellatodall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto2012, n. 134, applicabile alla fattispecie in esame, non trovano piùaccesso al sindacato di legittimità della Corte le censure riguardanti ilvizio di insufficienza o incompletezza della motivazione della sentenzadi merito impugnata, essendo denunciabile con il ricorso percassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazionedi legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenzadella motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sottol'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel"contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella"motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusaqualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" dellamotivazione (Cass. S.U. n. 8053 del 2014);- la nuova formulazione del vizio di legittimità di cui all’art. 360,comma 1, n. 5 cod. proc. civ. (con riferimento alle impugnazioniproposte avverso le sentenze pubblicate dopo l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]) halimitato il ricorso alla sola ipotesi di "omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti",con la conseguenza che il vizio di motivazione può essere dedottosolo in caso di omesso esame di un “fatto storico” controverso, chesia stato oggetto di discussione ed appaia “decisivo” ai fini di unaNumero registro generale 26662/2025Numero sezionale 5166/2026Numero di raccolta generale 23494/2026Data pubblicazione 18/07/2026diversa decisione, non essendo più consentito impugnare la sentenzaper contestare la sufficienza della sua argomentazione sulla base dielementi fattuali ritenuti dal giudice di merito determinanti ovveroscartati in quanto non pertinenti o recessivi (Cass. S.U. n. 8053/2014cit. e Cass. S.U. n. 19881 del 2014);- è stato poi precisato che il controllo previsto dal nuovo n. 5 dell’art.360, comma 1, cod. proc. civ. concerne l’omesso esame di un fatto“storico”, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testodella sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto didiscussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, seesaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia);- si tratta di censura che, tuttavia, impone a chi la denunci diindicare, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, comma1, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il "fatto storico",il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, dacui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia statooggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività" (exmultis, Cass. S.U. n. 8053/2014 cit.);- la ricorrente non ha denunciato l’omesso esame di un fatto storico,ma un inammissibile omesso esame di alcune prove, mirando con talicensure ad ottenere una rivalutazione dei fatti storici, operata dalgiudice di merito, preclusa nel giudizio di legittimità (Cass. S.U. n.34476 del 2019);- in conclusione, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA] per difetto di legittimazione della stessa,quale liquidatore della estinta società S.S.C. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.;va accolto il primo motivo di ricorso, proposto dalla medesimaGambardella, quale ex socia, limitatamente alle sanzioni, e vannorigettati i restanti motivi; la sentenza impugnata va cassata e, nonessendo necessari accertamenti in punto di fatto, la controversia puòNumero registro generale 26662/2025Numero sezionale 5166/2026Numero di raccolta generale 23494/2026Data pubblicazione 18/07/2026essere decisa nel merito, con l’accoglimento dell’originario ricorsodella contribuente nei limiti del motivo accolto;- in considerazione della novità delle questioni trattate e della recenteevoluzione della giurisprudenza di legittimità, le spese dell’interogiudizio vanno integralmente compensate fra le parti. P.Q.MLa Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso per difetto dilegittimazione di [OSCURATO:PERSONA], quale ex liquidatore;accoglie il primo motivo di ricorso, proposto dalla medesimaGambardella, quale ex socia, limitatamente alle sanzioni, e rigetta irestanti; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,accoglie l’originario ricorso della contribuente nei limiti del profilo delmotivo accolto; compensa integralmente tra le parti le spesedell’intero giudizio.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 25 giugno 2026.La PresidenteAngelina-[OSCURATO:PERSONA]