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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 10943/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP del TRIBUNALE di PADOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Fulvio BALDI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova — decidendo quale giudice dell'esecuzione nel giudizio di rinvio conseguente all'annullamento di precedente ordinanza assunta dal medesimo ufficio giudiziario in sede di rideterminazione della pena detentiva per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, in relazione al delitto previsto dall'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 — ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] Bledian la pena detentiva di anni quattro di reclusione.

Il giudice ha dato atto che il processo di cognizione, concernente l'accusa di detenzione di 519 grammi di cocaina, utile al confezionamento di 3.078 dosi singole, era stato definito, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., mediante l'applicazione della pena detentiva di anni quattro e mesi otto di reclusione.

Il difensore del condannato, quest'ultimo irreperibile dal 2 giugno 2016, aveva formulato istanza di rideterminazione della pena detentiva, invocando la sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019.

Non si era raggiunto un accordo tra le parti ai sensi dell'art. 188 disp att. cod. proc. pen., sicché la pena è stata rideterminata dal giudice.

2. Avverso il provvedimento ricorre il condannato, per il tramite del difensore, articolando un unico motivo con il quale deduce inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione.

Evidenzia il ricorrente che il giudice di rinvio ha rideterminato la pena base in anni otto di reclusione, riducendola rispetto a quella di anni nove inflitta in sede di cognizione e divenuta illegale, ma in misura superiore rispetto a quella determinata in sede di esecuzione (con l'ordinanza in data 13 novembre 2019, poi annullata) e comunque discostandosi sensibilmente dal minimo edittale senza alcuna motivazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Il presente procedimento concerne un incidente di esecuzione, promosso dal condannato ai sensi dell'art. 673, cod. proc. pen., in relazione alla sentenza pronunciata, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il 4 marzo 2016 (irrevocabile il 23 settembre 2016), dal Giudice per le indagini preliminari di Padova, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Bledian, in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.p.r. n. 309 del 1990, commesso il data 25 luglio 2015 e consistito nella detenzione, a fini di successiva cessione, di grammi 519,89 di cocaina (pari a circa n. 3.078 dosi singole).

2.1. In sede di cognizione le parti avevano concordato l'applicazione della pena di anni quattro, mesi otto di reclusione ed euro 14.000 di multa, così calcolata: pena base, anni nove di reclusione ed euro 30.000,00 di multa; diminuita ad anni sei e mesi sei di reclusione ed euro 21.000 per le circostanze attenuanti generiche; come sopra ridotta per il rito.

Era contestata la recidiva di cui all'art. 99, comma quarto cod. pen., della quale nulla si dice nel calcolo della pena e che, evidentemente per ragioni inespresse, non è stata considerata, altrimenti non avrebbe consentito neppure l'accesso al cd.

"patteggiannento allargato", stante lo sbarramento sancito dall'art. 444, comma 1-bis cod. proc. pen. (cfr. Sez.

U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibé, Rv. 247839) e, qualunque fossero le immotivate determinazioni del giudice della cognizione, la recidiva non potrebbe farsi rivivere in sede esecutiva.

2.2. Con la sentenza n. 40 del 2019 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nella parte in cui fissava il minimo edittale della pena detentiva in otto, anziché sei, anni di reclusione.

2.3. Con ordinanza in data 13 novembre 2019 il primo giudice dell'esecuzione, investito della richiesta di rideterminazione della pena detentiva a seguito della citata declaratoria di illegittimità costituzionale, aveva confermato la medesima entità della pena detentiva applicata dal giudice della cognizione ex art. 444 cod. proc. pen. 2.4.

Con sentenza n. 8504 del 26/05/2020, la Prima sezione della Corte di cassazione ha annullato la prima ordinanza del giudice dell'esecuzione.

La citata pronuncia rescindente, dopo aver richiamato i principi generali che governano la materia, ha rilevato, in sintesi, che la sopravvenuta riduzione del minimo edittale non consentiva di mantenere ferma una pena determinata sulla base della mutata cornice edittale e che la pena doveva essere ridotta, con la precisazione che «l'esercizio del potere di riqualificazione sanzionatoria non autorizzava ad operare in base a criteri matematico-proporzionali, né ad utilizzare automatismi che replichino le scelte sottese all'accordo originario».2.5.

Con ordinanza in data 18 settembre 2020 il giudice del secondo rinvio, dopo aver preso atto della mancanza di accordo tra le parti ex art. 188 disp. att. cod. proc. pen., ha rideterminato la pena detentiva in anni quattro e mesi cinque di reclusione (ferma la pena pecuniaria), esponendo il seguente calcolo: pena base anni sette e mesi sei di reclusione (a fronte di una pena di nove anni applicata da giudice della cognizione); diminuita ad anni sei e mesi due di reclusione per le circostanze attenuanti generiche; come sopra ridotta per il rito.

2.6. Con sentenza n. 9332 del 19/02/2021, la Quinta sezione della Corte di cassazione ha annullato la seconda ordinanza del giudice dell'esecuzione.

La citata pronuncia rescindente, fermo il principio già stabilito dalla prima sentenza rescindente circa le modalità di rideterminazione della pena, ha rilevato che l'ordinanza impugnata risultava viziata sotto il denunciato profilo della assoluta carenza di motivazione.

In sede di cognizione le diminuzioni per le circostanze attenuanti generiche e per il rito erano state applicate in una frazione quasi prossima al massimo consentito di un terzo (da anni nove di reclusione ad anni sei e mesi sei ex art. 62-bis cod. pen, da anni sei e mesi sei ad anni quattro e mesi otto per il rito).

Mentre il giudice dell'esecuzione ha applicato riduzioni per frazioni di pena in proporzioni ben più ridotte soprattutto per le circostanze attenuanti generiche (da anni sette e mesi sei a anni sei e mesi due), tanto da pervenire ad una pena finale (anni quattro e mesi cinque di reclusione) di poco inferiore a quella originariamente applicata (anni quattro e mesi otto di reclusione), nonostante la sensibile riduzione della pena base (da anni nove ad anni sette e mesi sei).

La prima sentenza rescindente aveva richiamato il giudice di rinvio affinché le scelte effettuate fossero assistite da idonea motivazione, tanto più pregnante laddove la pena rideterminata si avvicinasse a quella applicata in sede di cognizione.

È stato, dunque, rilevato un vizio motivazionale sui parametri utilizzati per la individuazione della pena e delle diminuzioni.

Dopo aver richiamato i principi generali che governano la materia, ha rilevato, in sintesi, che la sopravvenuta riduzione del minimo edittale non consentiva di mantenere ferma una pena determinata sulla base della mutata cornice edittale e che la pena doveva essere ridotta, con la precisazione che «l'esercizio del potere di riqualificazione sanzionatoria non autorizzava ad operare in base a criteri matematico-proporzionali, né ad utilizzare automatismi che replichino le scelte sottese all'accordo originario».

3. Il ricorso è infondato poiché il giudice dell'esecuzione, rifacendosi ai parametri legali e alla motivazione del giudice della cognizione, ha motivatamente individuato la pena base, in considerazione del considerevole quantitativo di sostanza stupefacente e della personalità del condannato, per poi operare una sensibile riduzione per le circostanze attenuanti generiche.

Il ricorso, che si limita a denunciare un insussistente vizio motivazionale, non è idoneo a scalfire le logiche argomentazioni del giudice dell'esecuzione.

4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP del TRIBUNALE di PADOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Fulvio BALDI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova — decidendo quale giudice dell'esecuzione nel giudizio di rinvio conseguente all'annullamento di precedente ordinanza assunta dal medesimo ufficio giudiziario in sede di rideterminazione della pena detentiva per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, in relazione al delitto previsto dall'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 — ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] Bledian la pena detentiva di anni quattro di reclusione. Il giudice ha dato atto che il processo di cognizione, concernente l'accusa di detenzione di 519 grammi di cocaina, utile al confezionamento di 3.078 dosi singole, era stato definito, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., mediante l'applicazione della pena detentiva di anni quattro e mesi otto di reclusione. Il difensore del condannato, quest'ultimo irreperibile dal 2 giugno 2016, aveva formulato istanza di rideterminazione della pena detentiva, invocando la sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019. Non si era raggiunto un accordo tra le parti ai sensi dell'art. 188 disp att. cod. proc. pen., sicché la pena è stata rideterminata dal giudice. 2. Avverso il provvedimento ricorre il condannato, per il tramite del difensore, articolando un unico motivo con il quale deduce inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione. Evidenzia il ricorrente che il giudice di rinvio ha rideterminato la pena base in anni otto di reclusione, riducendola rispetto a quella di anni nove inflitta in sede di cognizione e divenuta illegale, ma in misura superiore rispetto a quella determinata in sede di esecuzione (con l'ordinanza in data 13 novembre 2019, poi annullata) e comunque discostandosi sensibilmente dal minimo edittale senza alcuna motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Il presente procedimento concerne un incidente di esecuzione, promosso dal condannato ai sensi dell'art. 673, cod. proc. pen., in relazione alla sentenza pronunciata, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il 4 marzo 2016 (irrevocabile il 23 settembre 2016), dal Giudice per le indagini preliminari di Padova, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Bledian, in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.p.r. n. 309 del 1990, commesso il data 25 luglio 2015 e consistito nella detenzione, a fini di successiva cessione, di grammi 519,89 di cocaina (pari a circa n. 3.078 dosi singole). 2.1. In sede di cognizione le parti avevano concordato l'applicazione della pena di anni quattro, mesi otto di reclusione ed euro 14.000 di multa, così calcolata: pena base, anni nove di reclusione ed euro 30.000,00 di multa; diminuita ad anni sei e mesi sei di reclusione ed euro 21.000 per le circostanze attenuanti generiche; come sopra ridotta per il rito. Era contestata la recidiva di cui all'art. 99, comma quarto cod. pen., della quale nulla si dice nel calcolo della pena e che, evidentemente per ragioni inespresse, non è stata considerata, altrimenti non avrebbe consentito neppure l'accesso al cd. "patteggiannento allargato", stante lo sbarramento sancito dall'art. 444, comma 1-bis cod. proc. pen. (cfr. Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibé, Rv. 247839) e, qualunque fossero le immotivate determinazioni del giudice della cognizione, la recidiva non potrebbe farsi rivivere in sede esecutiva. 2.2. Con la sentenza n. 40 del 2019 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nella parte in cui fissava il minimo edittale della pena detentiva in otto, anziché sei, anni di reclusione. 2.3. Con ordinanza in data 13 novembre 2019 il primo giudice dell'esecuzione, investito della richiesta di rideterminazione della pena detentiva a seguito della citata declaratoria di illegittimità costituzionale, aveva confermato la medesima entità della pena detentiva applicata dal giudice della cognizione ex art. 444 cod. proc. pen. 2.4. Con sentenza n. 8504 del 26/05/2020, la Prima sezione della Corte di cassazione ha annullato la prima ordinanza del giudice dell'esecuzione. La citata pronuncia rescindente, dopo aver richiamato i principi generali che governano la materia, ha rilevato, in sintesi, che la sopravvenuta riduzione del minimo edittale non consentiva di mantenere ferma una pena determinata sulla base della mutata cornice edittale e che la pena doveva essere ridotta, con la precisazione che «l'esercizio del potere di riqualificazione sanzionatoria non autorizzava ad operare in base a criteri matematico-proporzionali, né ad utilizzare automatismi che replichino le scelte sottese all'accordo originario».2.5. Con ordinanza in data 18 settembre 2020 il giudice del secondo rinvio, dopo aver preso atto della mancanza di accordo tra le parti ex art. 188 disp. att. cod. proc. pen., ha rideterminato la pena detentiva in anni quattro e mesi cinque di reclusione (ferma la pena pecuniaria), esponendo il seguente calcolo: pena base anni sette e mesi sei di reclusione (a fronte di una pena di nove anni applicata da giudice della cognizione); diminuita ad anni sei e mesi due di reclusione per le circostanze attenuanti generiche; come sopra ridotta per il rito. 2.6. Con sentenza n. 9332 del 19/02/2021, la Quinta sezione della Corte di cassazione ha annullato la seconda ordinanza del giudice dell'esecuzione. La citata pronuncia rescindente, fermo il principio già stabilito dalla prima sentenza rescindente circa le modalità di rideterminazione della pena, ha rilevato che l'ordinanza impugnata risultava viziata sotto il denunciato profilo della assoluta carenza di motivazione. In sede di cognizione le diminuzioni per le circostanze attenuanti generiche e per il rito erano state applicate in una frazione quasi prossima al massimo consentito di un terzo (da anni nove di reclusione ad anni sei e mesi sei ex art. 62-bis cod. pen, da anni sei e mesi sei ad anni quattro e mesi otto per il rito). Mentre il giudice dell'esecuzione ha applicato riduzioni per frazioni di pena in proporzioni ben più ridotte soprattutto per le circostanze attenuanti generiche (da anni sette e mesi sei a anni sei e mesi due), tanto da pervenire ad una pena finale (anni quattro e mesi cinque di reclusione) di poco inferiore a quella originariamente applicata (anni quattro e mesi otto di reclusione), nonostante la sensibile riduzione della pena base (da anni nove ad anni sette e mesi sei). La prima sentenza rescindente aveva richiamato il giudice di rinvio affinché le scelte effettuate fossero assistite da idonea motivazione, tanto più pregnante laddove la pena rideterminata si avvicinasse a quella applicata in sede di cognizione. È stato, dunque, rilevato un vizio motivazionale sui parametri utilizzati per la individuazione della pena e delle diminuzioni. Dopo aver richiamato i principi generali che governano la materia, ha rilevato, in sintesi, che la sopravvenuta riduzione del minimo edittale non consentiva di mantenere ferma una pena determinata sulla base della mutata cornice edittale e che la pena doveva essere ridotta, con la precisazione che «l'esercizio del potere di riqualificazione sanzionatoria non autorizzava ad operare in base a criteri matematico-proporzionali, né ad utilizzare automatismi che replichino le scelte sottese all'accordo originario». 3. Il ricorso è infondato poiché il giudice dell'esecuzione, rifacendosi ai parametri legali e alla motivazione del giudice della cognizione, ha motivatamente individuato la pena base, in considerazione del considerevole quantitativo di sostanza stupefacente e della personalità del condannato, per poi operare una sensibile riduzione per le circostanze attenuanti generiche. Il ricorso, che si limita a denunciare un insussistente vizio motivazionale, non è idoneo a scalfire le logiche argomentazioni del giudice dell'esecuzione. 4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M.
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