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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 14808/2026

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di NapoliUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigettodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, quale giudicedell’esecuzione, ha rigettato l’istanza, presentata da [OSCURATO:PERSONA], di riconoscimento dellacontinuazione tra i delitti oggetto delle seguenti sentenze irrevocabili:a. sentenza della Corte di appello di Napoli del 14 marzo 2018 per il reato di estorsionecon l’aggravante mafiosa;b. sentenza della Corte di appello di Napoli del 5 ottobre 2018 per il reato difavoreggiamento;c. sentenza della Corte di appello di Napoli del 9 luglio 2020 per reati in materia distupefacenti;d. sentenza della Corte di appello di Napoli del 19 giugno 2019 per il reato di estorsionecon l’aggravante mafiosa, unificato in continuazione con l’analogo reato di cui alla condannasub a);e. sentenza della Corte di appello di Napoli del 28 febbraio 2022 per il reato diestorsione con l’aggravante mafiosa, unificato in continuazione con l’analogo reato di cui allacondanna sub d);f. sentenza della Corte di appello di Napoli del 2 luglio 2021 per il reato di associazionedi tipo mafioso, unificato in continuazione con il reato di cui alla condanna sub d).Premesso che già in sede di cognizione era stata riconosciuta la continuazione tra idelitti di associazione mafiosa, accertata in relazione alla partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al clan“Sibillo”, ed estorsione, di cui alle sentenze sub a), d), e), f), il giudice dell’esecuzione haescluso l’unicità del disegno criminoso riguardo agli altri reati.Osservato che già con la sentenza del 9 luglio 2020 era stata disattesa l’istanza diapplicazione della disciplina del reato continuato tra i delitti in materia di stupefacenti e ildelitto di estorsione di cui alla sentenza del 14 marzo 2018, la Corte di appello ha rilevatoche con la sentenza del 2 luglio 2021 era stata respinta la richiesta di riconoscimento dellacontinuazione tra il delitto di associazione mafiosa e i reati in materia di droga oggetto dellasopra menzionata sentenza del 9 luglio 2020.Il giudice di merito ha ritenuto le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia BrunoEsposito e [OSCURATO:PERSONA], richiamate nell’istanza, inidonee a superare la valutazioneoperata dai giudici della cognizione, essendo in ogni caso indimostrato che già al momentodell’adesione al sodalizio mafioso, databile a marzo del 2013 secondo l’imputazione elevata,[OSCURATO:PERSONA] avesse già programmato le condotte di detenzione e cessione di sostanzestupefacenti consumate nel 2016.In relazione al favoreggiamento, oggetto della sentenza sub b), la Corte di appello harilevato che il delitto, commesso il 17 gennaio 2012 in concorso con la madre e in favore diEmanuele Sibillo, cui l’instante era legato da un rapporto di amicizia, si collocava in un’epocain cui il clan camorristico Sibillo non era ancora attivo, essendo l’operatività del sodalizioaccertata dalla fine del 2013 e, ancor più, dall’anno 2014.

2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA],articolando un unico motivo, con cui eccepisce vizio di motivazione.Il ricorrente deduce che le valutazioni in tema di continuazione contenute nella sentenzadel 9 luglio 2020 debbano essere rivisitate a seguito della condanna irrevocabile per il reatoassociativo riportata dal [OSCURATO:PERSONA] con la successiva sentenza del 2 luglio 2021, nella quale ilgiudice della cognizione non ha affrontato il merito della questione in ordine alla sussistenzadell’unicità del disegno criminoso, essendosi limitato a rilevare che non vi era certezza sulpassaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati in materia di stupefacenti e cheil vincolo era stato già escluso nei rapporti col delitto di estorsione.

Evidenzia che i collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannoclan, tra cui il centro storico di Napoli, nei pressi di [OSCURATO:PERSONA], ove sono stateconsumate le condotte ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Rimarca che con la sentenzadel 9 luglio 2020 è stato condannato anche [OSCURATO:PERSONA], altro esponente del clanSibillo che si accompagnava al [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato2.

Occorre premettere che l’accertamento del requisito della unicità del disegnocriminoso, ai sensi dell’art. 81, secondo comma, cod. pen., costituisce una questione di fattorimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede dilegittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936 del3/12/2018, dep. 2019, D’Andrea, Rv. 275222 - 01).Qualora l’applicazione della disciplina del reato continuato sia invocata dal condannatoin sede di esecuzione, grava sull’instante l’onere di allegare elementi specifici e concreti asostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degliaddebiti, ovvero all’identità o analogia dei titoli di reato, indici sintomatici non di attuazione diun progetto criminoso unitario, quanto di una abitualità criminosa e di scelte di vita ispiratealla sistematica e contingente consumazione di illeciti (Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016,D’Amico, Rv. 267580 – 01; Sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010, Faneli, Rv. 247356 - 01).Conformandosi alle richiamate indicazioni giurisprudenziali, il giudice dell’esecuzioneha fondato su un duplice argomento il diniego della continuazione tra reato associativo e lefattispecie in materia di stupefacenti, profilo sul quale si sono concentrate le censure delricorrente.Ha ritenuto innanzitutto l’operatività della preclusione al riconoscimento dellacontinuazione in sede esecutiva derivante dal fatto che il vincolo è stato escluso dal giudicedella cognizione, avendo la Corte di appello negato la medesimezza del disegno criminosonella sentenza del 2 luglio 2021, emessa in procedimento in cui le dichiarazioni deicollaboratori di giustizia indicati dalla difesa facevano parte del compendio probatoriovalutato ai fini della decisione sul delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen.Sul punto occorre rilevare che, contrariamente alle deduzioni difensive, il giudice dellacognizione non si è limitato a dare atto dell’incertezza sul passaggio in giudicato dellacondanna per i reati in materia di stupefacenti e dell’avvenuta esclusione del vincolo tra ipredetti reati e il delitto di estorsione giudicato con sentenza del 9 luglio 2020, ma, entrandonel merito della questione, ha rilevato che l’instante non aveva adempiuto all’onere diallegare gli elementi sui quali si fondava l’unicità del disegno criminoso.

Va ricordato in proposito che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’esclusionedella continuazione da parte del giudice della cognizione è idonea a spiegare effettipreclusivi nel giudizio di esecuzione ex art. 671, comma 1, cod. proc. pen., non solo nel casodella esplicita negazione della ricorrenza del medesimo disegno criminoso (Sez. 1, n. 16235del 30/03/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 247482 - 01), ma anche nella ipotesi in cui il giudicedisattenda per la ritenuta insussistenza dei presupposti processuali o, addirittura,immotivatamente la formale richiesta dell’imputato di riconoscimento della continuazione(Sez. 3, n. 10478 del 27 aprile 1994, Alessandrini, Rv. 200377 - 01; Sez. 3, n. 7565 del 3marzo 1992, Circello, Rv. 190920 - 01).Il giudice dell’esecuzione, non limitandosi al richiamo alla preclusione processuale, hacomunque ritenuto indimostrato che sin dal momento dell’adesione al sodalizio mafioso, nelmarzo del 2013, [OSCURATO:PERSONA] avesse programmato la commissione delle condotte in materia distupefacenti, accertate nel 2016 e non circostanziate dall’aggravante mafiosa.A fronte dei predetti rilievi, congrui e coerenti, in linea col principio di diritto secondo cui«è ipotizzabile la continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e ireati fine, a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano statiprogrammati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio»(Sez. 1, Sentenza n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430 - 01), il ricorrente non haintrodotto elementi fattuali concreti, idonei a dimostrare che le diverse condotte criminosefossero estrinsecazione di un’unica progettazione e risoluzione volitiva.3.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese delprocedimento.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 24/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di NapoliUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigettodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, quale giudicedell’esecuzione, ha rigettato l’istanza, presentata da [OSCURATO:PERSONA], di riconoscimento dellacontinuazione tra i delitti oggetto delle seguenti sentenze irrevocabili:a. sentenza della Corte di appello di Napoli del 14 marzo 2018 per il reato di estorsionecon l’aggravante mafiosa;b. sentenza della Corte di appello di Napoli del 5 ottobre 2018 per il reato difavoreggiamento;c. sentenza della Corte di appello di Napoli del 9 luglio 2020 per reati in materia distupefacenti;d. sentenza della Corte di appello di Napoli del 19 giugno 2019 per il reato di estorsionecon l’aggravante mafiosa, unificato in continuazione con l’analogo reato di cui alla condannasub a);e. sentenza della Corte di appello di Napoli del 28 febbraio 2022 per il reato diestorsione con l’aggravante mafiosa, unificato in continuazione con l’analogo reato di cui allacondanna sub d);f. sentenza della Corte di appello di Napoli del 2 luglio 2021 per il reato di associazionedi tipo mafioso, unificato in continuazione con il reato di cui alla condanna sub d).Premesso che già in sede di cognizione era stata riconosciuta la continuazione tra idelitti di associazione mafiosa, accertata in relazione alla partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al clan“Sibillo”, ed estorsione, di cui alle sentenze sub a), d), e), f), il giudice dell’esecuzione haescluso l’unicità del disegno criminoso riguardo agli altri reati.Osservato che già con la sentenza del 9 luglio 2020 era stata disattesa l’istanza diapplicazione della disciplina del reato continuato tra i delitti in materia di stupefacenti e ildelitto di estorsione di cui alla sentenza del 14 marzo 2018, la Corte di appello ha rilevatoche con la sentenza del 2 luglio 2021 era stata respinta la richiesta di riconoscimento dellacontinuazione tra il delitto di associazione mafiosa e i reati in materia di droga oggetto dellasopra menzionata sentenza del 9 luglio 2020.Il giudice di merito ha ritenuto le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia BrunoEsposito e [OSCURATO:PERSONA], richiamate nell’istanza, inidonee a superare la valutazioneoperata dai giudici della cognizione, essendo in ogni caso indimostrato che già al momentodell’adesione al sodalizio mafioso, databile a marzo del 2013 secondo l’imputazione elevata,[OSCURATO:PERSONA] avesse già programmato le condotte di detenzione e cessione di sostanzestupefacenti consumate nel 2016.In relazione al favoreggiamento, oggetto della sentenza sub b), la Corte di appello harilevato che il delitto, commesso il 17 gennaio 2012 in concorso con la madre e in favore diEmanuele Sibillo, cui l’instante era legato da un rapporto di amicizia, si collocava in un’epocain cui il clan camorristico Sibillo non era ancora attivo, essendo l’operatività del sodalizioaccertata dalla fine del 2013 e, ancor più, dall’anno 2014. 2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA],articolando un unico motivo, con cui eccepisce vizio di motivazione.Il ricorrente deduce che le valutazioni in tema di continuazione contenute nella sentenzadel 9 luglio 2020 debbano essere rivisitate a seguito della condanna irrevocabile per il reatoassociativo riportata dal [OSCURATO:PERSONA] con la successiva sentenza del 2 luglio 2021, nella quale ilgiudice della cognizione non ha affrontato il merito della questione in ordine alla sussistenzadell’unicità del disegno criminoso, essendosi limitato a rilevare che non vi era certezza sulpassaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati in materia di stupefacenti e cheil vincolo era stato già escluso nei rapporti col delitto di estorsione. Evidenzia che i collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannoclan, tra cui il centro storico di Napoli, nei pressi di [OSCURATO:PERSONA], ove sono stateconsumate le condotte ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Rimarca che con la sentenzadel 9 luglio 2020 è stato condannato anche [OSCURATO:PERSONA], altro esponente del clanSibillo che si accompagnava al [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato2. Occorre premettere che l’accertamento del requisito della unicità del disegnocriminoso, ai sensi dell’art. 81, secondo comma, cod. pen., costituisce una questione di fattorimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede dilegittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936 del3/12/2018, dep. 2019, D’Andrea, Rv. 275222 - 01).Qualora l’applicazione della disciplina del reato continuato sia invocata dal condannatoin sede di esecuzione, grava sull’instante l’onere di allegare elementi specifici e concreti asostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degliaddebiti, ovvero all’identità o analogia dei titoli di reato, indici sintomatici non di attuazione diun progetto criminoso unitario, quanto di una abitualità criminosa e di scelte di vita ispiratealla sistematica e contingente consumazione di illeciti (Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016,D’Amico, Rv. 267580 – 01; Sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010, Faneli, Rv. 247356 - 01).Conformandosi alle richiamate indicazioni giurisprudenziali, il giudice dell’esecuzioneha fondato su un duplice argomento il diniego della continuazione tra reato associativo e lefattispecie in materia di stupefacenti, profilo sul quale si sono concentrate le censure delricorrente.Ha ritenuto innanzitutto l’operatività della preclusione al riconoscimento dellacontinuazione in sede esecutiva derivante dal fatto che il vincolo è stato escluso dal giudicedella cognizione, avendo la Corte di appello negato la medesimezza del disegno criminosonella sentenza del 2 luglio 2021, emessa in procedimento in cui le dichiarazioni deicollaboratori di giustizia indicati dalla difesa facevano parte del compendio probatoriovalutato ai fini della decisione sul delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen.Sul punto occorre rilevare che, contrariamente alle deduzioni difensive, il giudice dellacognizione non si è limitato a dare atto dell’incertezza sul passaggio in giudicato dellacondanna per i reati in materia di stupefacenti e dell’avvenuta esclusione del vincolo tra ipredetti reati e il delitto di estorsione giudicato con sentenza del 9 luglio 2020, ma, entrandonel merito della questione, ha rilevato che l’instante non aveva adempiuto all’onere diallegare gli elementi sui quali si fondava l’unicità del disegno criminoso. Va ricordato in proposito che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’esclusionedella continuazione da parte del giudice della cognizione è idonea a spiegare effettipreclusivi nel giudizio di esecuzione ex art. 671, comma 1, cod. proc. pen., non solo nel casodella esplicita negazione della ricorrenza del medesimo disegno criminoso (Sez. 1, n. 16235del 30/03/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 247482 - 01), ma anche nella ipotesi in cui il giudicedisattenda per la ritenuta insussistenza dei presupposti processuali o, addirittura,immotivatamente la formale richiesta dell’imputato di riconoscimento della continuazione(Sez. 3, n. 10478 del 27 aprile 1994, Alessandrini, Rv. 200377 - 01; Sez. 3, n. 7565 del 3marzo 1992, Circello, Rv. 190920 - 01).Il giudice dell’esecuzione, non limitandosi al richiamo alla preclusione processuale, hacomunque ritenuto indimostrato che sin dal momento dell’adesione al sodalizio mafioso, nelmarzo del 2013, [OSCURATO:PERSONA] avesse programmato la commissione delle condotte in materia distupefacenti, accertate nel 2016 e non circostanziate dall’aggravante mafiosa.A fronte dei predetti rilievi, congrui e coerenti, in linea col principio di diritto secondo cui«è ipotizzabile la continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e ireati fine, a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano statiprogrammati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio»(Sez. 1, Sentenza n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430 - 01), il ricorrente non haintrodotto elementi fattuali concreti, idonei a dimostrare che le diverse condotte criminosefossero estrinsecazione di un’unica progettazione e risoluzione volitiva.3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese delprocedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 24/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]
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