CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 21889/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. v Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 14 luglio 2022 la Corte d'appello di Milano, decidendo a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla I sezione di questa Corte, con sentenza n. 12903 del 25 marzo 2022, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile dei reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e di falso in certificazioni, rideterminandola in quattro anni e quattro mesi di reclusione ed euro 50.000 di multa. 1.1. In particolare, la sentenza rescindente, preso atto della sentenza n. 68 del 2022 della Corte costituzionale, ha rilevato che essa imponeva d'ufficio l'adeguamento del trattamento sanzionatorio con la conseguente esclusione della circostanza aggravante dell'utilizzo di documenti contraffatti e di quella conseguente di cui all'art. 12, comma 3-bis, atteso che restava sussistente la sola circostanza della commissione dei reati in concorso di tre o più persone di cui al comma 3, lett. d) per i reati capi B9), B11) e B12), nonché, per tutti i reati, quella di cui al comma 3-ter del fine di lucro. 1.2. La Corte d'appello di Milano, nel rideterminare la pena, ha applicato, per quanto ancora rileva, la circostanza aggravante di cui all'art. 12, comma 3-ter, d.lgs. n. 286 del 1998, operando, ai sensi del successivo art. 12, comma 3- quater, la riduzione per le circostanze attenuanti generiche sulla pena aumentata per effetto dell'indicata circostanza aggravante. 2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, con il quale si lamenta violazione ed erronea applicazione di legge, per avere la Corte territoriale ritenuto sussistente il divieto di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche previsto dall'art. 12, comma 3-quater d.lgs. n. 286 del 1998, sebbene quest'ultima norma indichi come presupposto del divieto che le circostanze attenuanti concorrano «con le aggravanti di cui ai commi 3 bis e 3 ter», ossia nel solo caso di contemporanea sussistenza di queste ultime. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. L'art. 12, comma 3-quater, d.lgs. n. 286 del 1998 dispone che le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 cod. pen., concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante all'aumento conseguente alle predette aggravanti. La previsione normativa, con la congiunzione "e", non erige affatto la contemporanea presenza delle due aggravanti a presupposto della disciplina speciale in tema di bilanciamento, ma intende semplice rendere quest'ultima applicabile ogniqualvolta una delle due circostanze ricorra, come confermato dalla costante applicazione giurisprudenziale (come si desume dalla motivazione di Sez. U, n. 40982 del 21/6/2018, P., Rv. 2739379. 2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della C