CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 luglio 2024
Cassazione n. 33941/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha parzialmente accolto il reclamo, proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza in sede, in data 8 novembre 2023, ha parzialmente accolto la richiesta di liberazione anticipata proposta in relazione a plurimi periodi di detenzione, concedendo il beneficio per ulteriori giorni quarantacinque, relativi al semestre dal giorno 8 giugno 2020 al 7 dicembre 2020. Considerato che il motivo unico proposto dalla difesa, avv. A. Ricci (violazione dell'art. 54 Ord. pen. e mancanza di motivazione) è inammissibile in quanto non specifico perché prospetta deduzioni generiche, senza indicare le ragioni, in fatto e in diritto, che le sostengono, per motivi non consentiti in sede di legittimità perché versati in fatto e, comunque, manifestamente infondati perché denunciano asserito difetto di motivazione che non si ravvisa dall'esame della ordinanza impugnata (cfr. penultima e ultima pagina del provvedimento impugnato). Rilevato, invero, che la principale critica che viene rivolta al provvedimento censurato attiene alla mancata indicazione di elementi negativi valutati, per ogni singolo semestre, nonché alla mancata comparazione con quelli positivi, senza che il ricorso illustri, specificamente, il contenuto di questi onde poterne apprezzare la decisività, nella presente sede di legittimità. Ritenuto che segue l'inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché (cfr. Corte Cost. n. 186 del 13 giugno 2000), valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 10 luglio 2024 Il Consigliere estensore Il