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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 08797/2025

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ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9782/2023R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 ; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t.; [OSCURATO:PERSONA], n.q. di curatore legale rappresentante del fallimento [OSCURATO:SOCIETA].; [OSCURATO:PERSONA], n.q. di custode giudi- ziariodella [OSCURATO:SOCIETA].; –intimati – Oggetto:II.DD. -IVA – operazioni infragruppo avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Calabria n. 3467 / 2 /202 2 depositata il

9. 11 .202 2 e non notificata.

Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 1 6 gennaio 202 5 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Lasentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria n. 3467/2/2023 depositata il

9. 11 .202 2 e non notificata decideva sull’appelloproposto da ll’ Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione t ributaria provinciale di Cosenza n. 6245/02/2021che aveva accolto il ricorso introduttivo della [OSCURATO:SOCIETA]in fallimento .

Dallalettura del ricorso si apprende che oggetto del contendere è un avvisodi accertamento con il quale, in relazione all’anno 201 5 , ve- nivano recuperate una maggiore IVA, IRAP, IRES e sanzioni sulla basedi p.v.c., per un importo complessivo di euro 4.949.968,00 ol- treinteressi.

Sulla base dell’indagine della Guardia di Finanza veniva contestato un meccanismo di compensazioni operato dalla società finalizzatoa non far versare ai soci/dipendenti alcun contributo pre- videnzialee assicurativo a fronte di retribuzioni molto alte, spropor- zionate rispetto a quelle generalmente percepite da dipendenti con la stessa qualifica, con il risultato di ottenere prestazioni previden- zialimilionarie artificiosamente e indebitamente costituite.

Per la so- cietàricorrente, peraltro, come per altre facenti parte di un mede- simo“gruppo”, era emersa una costante anti - economicità nella ge- stione imprenditoriale laddove, a fronte dei notevoli acquisti effet- tuati(dai quali scaturiva l’IVA a credito), erano state riscontrate ven- ditedi entità notevolmente inferiore (da cui nasceva l’IVA a debito).Nellasentenza impugnata si legge che la CTP aveva accolto il ricorso introduttivodel giudizio per violazione del principio del contradditto- rio,risultando il pvc consegnato non all’amministratore assembleare, maall’amministratore giudiziario della società, posta sotto sequestro giudiziario.

Al contrario, il giudice d’appello accoglieva la prospettazione dell’Agenziaritenendo il contraddittorio endoprocedimentale corret- tamenteinstaurato.

Osservava , inoltre , che nessuna doglianza rima- staassorbita in primo grado era stata riproposta e rigettava il gra- vamecompensando le spese di lite , per la novità della questione di dirittoaffrontata.

Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenziadelle entrate deducendo due motiv i , mentre la contribuente èrimasta intimata . [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso viene dedotta, in relazione a ll'art. 360, comma 1, n.4, cod. proc. civ., la n ullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost., commi 1, 2, e 36 del d. lgs. n.546/1992, 132 n. 4 e 156 cod. proc. civ.e 118 delle disposizioni di attuazione, per insanabile con- trasto tra quanto esposto in motivazione e quanto statuito in dispo- sitivo, antinomia evidente che rende impossibile comprendere quale sia stata l’effettiva determinazione assunta dal giudice.

2. Il motivo è fondato.

2.1. In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della moti- vazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su uncontra- stoirriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risul- tanze processuali (cfr. Cass. Sez. 1 , ordinanza n. 7090 del 03/03/2022; conforme a Cass. Sez. 6 - 3 , ordinanza n. 22598 del 25/09/2018 e Cass. Sez.U, sentenza n. 8053 del 07/04/2014 ).

2.2. Tale è il caso di specie, in cui la laconica sentenza impugnata accoglie il motivo di appello dell’Agenzia, ma poi non esamina il me- rito della controversia e rigetta il gravame compensando le spese di lite per la pretesa novità della questione.

2.3. Né un’argomentazione logica che giustifichi tale conclusione di- stonica con la premessa motivazionale può essere tratta dall’aver il giudice apoditticamente considerato «nessuna doglianza rimasta as- sorbita in primo grado è stata riproposta». [OSCURATO:PERSONA] rammenta che nel processo tributario, l'onere d'impugna- zione specifica richiesto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, norma speciale rispetto all'art. 342 c.p.c., è assolto anche ove l'Ammini- strazione finanziaria si limiti a ribadire e a riproporre inappello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato già dedotte in primo grado. (Cass. Sez.5, sen- tenzan. 25191 del 19/09/2024; conforme a Cass. Sez. 6 - 5 , ordi- nanzan. 24641 del 05/10/2018) Infatti, nel processo tributario la riproposizione a supporto dell'ap- pello delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell'impugna- zione del provvedimento impositivo, dal lato del contribuente, ov- vero della dedotta legittimità dell'accertamento,dal lato de ll'Ammi- nistrazione finanziaria, in contrapposizione alle argomentazioni adot- tate dal giudice di primo grado, assolve l'onere di impugnazione spe- cifica imposto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992.

Ciò che è ne- cessario è che il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, chedall'atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci (Cass. Sez.5, sentenza n. 32954 del 20/12/2018 ).

2.4. Nel ricorso a pag.6 si legge che l’Agenzia ha proposto appello «ribadendo la legittimità del proprio operato»e che «la società nel ricorso introduttivo, non aveva allegato alcuna documentazione comprovante le spese in contestazione e riprese a tassazione, in pri- mis per violazione dell’art.109 TUIR», a conferma che con l’appello, devolutivo, sono state poste all’attenzione del giudice anche le que- stioni di merito.

Perciò, la motivazione è insanabilmente contraddit- toria poichéaccoglie la prospettazione dell’appellante sulla questione preliminare, non decide il merito, ma poi rigetta l’appello.

3. La fondatezza del primo motivo determina l’assorbimento del se- condo, relativo alla violazione di legge circa il contraddittorio endo- procedimentale di cui all’art. 12, comma 7, L. n. 212/2000.

4. La sentenza impugnata è perciò cassata e, per l’effetto, la contro- versia va rinviata alla Cortedi Giustizia di secondo grado della Cala- bria, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo, a quellirimast i assorbit i , e per la liquidazione delle spese di lite.

P.Q.M La Corte accoglie il prim o motiv o di ricorso , assorbit o il secondo , dichiarala nullità della sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giu- stizia Tributaria di secondo gradodella Calabria, in diversa composi- zi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9782/2023R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 ; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t.; [OSCURATO:PERSONA], n.q. di curatore legale rappresentante del fallimento [OSCURATO:SOCIETA].; [OSCURATO:PERSONA], n.q. di custode giudi- ziariodella [OSCURATO:SOCIETA].; –intimati – Oggetto:II.DD. -IVA – operazioni infragruppo avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Calabria n. 3467 / 2 /202 2 depositata il 9. 11 .202 2 e non notificata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 1 6 gennaio 202 5 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Lasentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria n. 3467/2/2023 depositata il 9. 11 .202 2 e non notificata decideva sull’appelloproposto da ll’ Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione t ributaria provinciale di Cosenza n. 6245/02/2021che aveva accolto il ricorso introduttivo della [OSCURATO:SOCIETA]in fallimento . Dallalettura del ricorso si apprende che oggetto del contendere è un avvisodi accertamento con il quale, in relazione all’anno 201 5 , ve- nivano recuperate una maggiore IVA, IRAP, IRES e sanzioni sulla basedi p.v.c., per un importo complessivo di euro 4.949.968,00 ol- treinteressi. Sulla base dell’indagine della Guardia di Finanza veniva contestato un meccanismo di compensazioni operato dalla società finalizzatoa non far versare ai soci/dipendenti alcun contributo pre- videnzialee assicurativo a fronte di retribuzioni molto alte, spropor- zionate rispetto a quelle generalmente percepite da dipendenti con la stessa qualifica, con il risultato di ottenere prestazioni previden- zialimilionarie artificiosamente e indebitamente costituite. Per la so- cietàricorrente, peraltro, come per altre facenti parte di un mede- simo“gruppo”, era emersa una costante anti - economicità nella ge- stione imprenditoriale laddove, a fronte dei notevoli acquisti effet- tuati(dai quali scaturiva l’IVA a credito), erano state riscontrate ven- ditedi entità notevolmente inferiore (da cui nasceva l’IVA a debito).Nellasentenza impugnata si legge che la CTP aveva accolto il ricorso introduttivodel giudizio per violazione del principio del contradditto- rio,risultando il pvc consegnato non all’amministratore assembleare, maall’amministratore giudiziario della società, posta sotto sequestro giudiziario. Al contrario, il giudice d’appello accoglieva la prospettazione dell’Agenziaritenendo il contraddittorio endoprocedimentale corret- tamenteinstaurato. Osservava , inoltre , che nessuna doglianza rima- staassorbita in primo grado era stata riproposta e rigettava il gra- vamecompensando le spese di lite , per la novità della questione di dirittoaffrontata. Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenziadelle entrate deducendo due motiv i , mentre la contribuente èrimasta intimata . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso viene dedotta, in relazione a ll'art. 360, comma 1, n.4, cod. proc. civ., la n ullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost., commi 1, 2, e 36 del d. lgs. n.546/1992, 132 n. 4 e 156 cod. proc. civ.e 118 delle disposizioni di attuazione, per insanabile con- trasto tra quanto esposto in motivazione e quanto statuito in dispo- sitivo, antinomia evidente che rende impossibile comprendere quale sia stata l’effettiva determinazione assunta dal giudice. 2. Il motivo è fondato. 2.1. In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della moti- vazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su uncontra- stoirriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risul- tanze processuali (cfr. Cass. Sez. 1 , ordinanza n. 7090 del 03/03/2022; conforme a Cass. Sez. 6 - 3 , ordinanza n. 22598 del 25/09/2018 e Cass. Sez.U, sentenza n. 8053 del 07/04/2014 ). 2.2. Tale è il caso di specie, in cui la laconica sentenza impugnata accoglie il motivo di appello dell’Agenzia, ma poi non esamina il me- rito della controversia e rigetta il gravame compensando le spese di lite per la pretesa novità della questione. 2.3. Né un’argomentazione logica che giustifichi tale conclusione di- stonica con la premessa motivazionale può essere tratta dall’aver il giudice apoditticamente considerato «nessuna doglianza rimasta as- sorbita in primo grado è stata riproposta». [OSCURATO:PERSONA] rammenta che nel processo tributario, l'onere d'impugna- zione specifica richiesto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, norma speciale rispetto all'art. 342 c.p.c., è assolto anche ove l'Ammini- strazione finanziaria si limiti a ribadire e a riproporre inappello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato già dedotte in primo grado. (Cass. Sez.5, sen- tenzan. 25191 del 19/09/2024; conforme a Cass. Sez. 6 - 5 , ordi- nanzan. 24641 del 05/10/2018) Infatti, nel processo tributario la riproposizione a supporto dell'ap- pello delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell'impugna- zione del provvedimento impositivo, dal lato del contribuente, ov- vero della dedotta legittimità dell'accertamento,dal lato de ll'Ammi- nistrazione finanziaria, in contrapposizione alle argomentazioni adot- tate dal giudice di primo grado, assolve l'onere di impugnazione spe- cifica imposto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992. Ciò che è ne- cessario è che il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, chedall'atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci (Cass. Sez.5, sentenza n. 32954 del 20/12/2018 ). 2.4. Nel ricorso a pag.6 si legge che l’Agenzia ha proposto appello «ribadendo la legittimità del proprio operato»e che «la società nel ricorso introduttivo, non aveva allegato alcuna documentazione comprovante le spese in contestazione e riprese a tassazione, in pri- mis per violazione dell’art.109 TUIR», a conferma che con l’appello, devolutivo, sono state poste all’attenzione del giudice anche le que- stioni di merito. Perciò, la motivazione è insanabilmente contraddit- toria poichéaccoglie la prospettazione dell’appellante sulla questione preliminare, non decide il merito, ma poi rigetta l’appello. 3. La fondatezza del primo motivo determina l’assorbimento del se- condo, relativo alla violazione di legge circa il contraddittorio endo- procedimentale di cui all’art. 12, comma 7, L. n. 212/2000. 4. La sentenza impugnata è perciò cassata e, per l’effetto, la contro- versia va rinviata alla Cortedi Giustizia di secondo grado della Cala- bria, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo, a quellirimast i assorbit i , e per la liquidazione delle spese di lite. P.Q.M La Corte accoglie il prim o motiv o di ricorso , assorbit o il secondo , dichiarala nullità della sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giu- stizia Tributaria di secondo gradodella Calabria, in diversa composi- zi
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