CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 maggio 2023
Cassazione n. 46737/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] il quale ha chiesto disporsi la correzione dell'errore materiale [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza della Seconda Sezione penale della Corte di cassazione n. 34621 del 12/05/2023, è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. Nel dispositivo pronunciato alla pubblica udienza del 12/05/2023, è stato erroneamente riportato il cognome dell'imputato in «[OSCURATO:PERSONA]», ferma restando la correttezza di tutti gli altri dati identificativi del ricorrente. 3. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha chiesto procedersi alla correzione. 4. Deve pertanto procedersi alla correzione dell'errore materiale del dispositivo letto in udienza, dovendosi correttamente indicare il cognome dell'imputato in Reca, anziché Rega. 5. Nessuna correzione, invece, deve essere apportata alla sentenza depositata in quanto già correttamente indicato il cognome dell'imputato nell'intestazione, nella motivazione e nello stesso dispositivo. P.Q.M. Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza, nel senso che, laddove è indicato come inammissibile il ricorso di «[OSCURATO:PERSONA]», si legga «[OSCURATO:PERSONA]». Manda alla cancelleria per le annotazioni sugli originali. Così decis