CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 01321/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2021 del TRIBUNALE di CASSINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 14 ottobre 2021, all'esito del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Cassino ha confermato la sentenza in data 20 luglio 2020 con la quale il Giudice di pace di Cassino aveva affermato la responsabilità dello stesso imputato per il delitto di minaccia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Alessandro e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia nonché al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese di costituzione e assistenza in favore dello stesso D'Alessandro. 2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando due motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen). 2.1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione di norme processuali poste a pena di inammissibilità e di decadenza, deducendo che: - il Giudice di pace alla prima udienza di comparizione, dopo aver verificato la regolare costituzione delle parti ed esperito il tentativo di conciliazione (che ha avuto esito negativo), piuttosto che aprire il dibattimento (in mancanza di questioni preliminari e pregiudiziali) ha irritualmente chiesto alla persona offesa se avesse intenzione di costituirsi parte civile e dunque, nonostante l'opposizione della difesa, disposto un differimento ad altra udienza nella quale il D'Alessandro si è costituito parte civile (così potendo richiedere l'escussione di un teste di riferimento, utilizzato al fine della condanna, oltre che richiedere il risarcimento dei danni); - ed il Tribunale avrebbe rigettato in parte qua il gravame in forza di una ricostruzione erronea e in contrasto con i princìpi posti dalla giurisprudenza in ordine al termine ultimo per la costituzione di parte civile. 2.2. Con il secondo motivo ha denunciato il vizio di motivazione della sentenza impugnata a cagione dell'omessa valutazione dell'attendibilità della teste a discarico [OSCURATO:PERSONA] e della mancanza di motivazione rispetto alle specifiche doglianze contenute con l'atto di appello, deducendo altresì che la decisione si sarebbe fondata sulle sole dichiarazioni della persona offesa, travisando il narrato del teste [OSCURATO:PERSONA], nonostante quanto dichiarato dall'imputato (corroborato dalla Nardone). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo è inammissibile. Invero: - «ai sensi del combinato disposto degli artt. 79, 80, 484 e 491 cod. proc. pen., la richiesta motivata di esclusione della parte civile, nel caso di costituzione avvenuta nella o per l'udienza preliminare, deve essere proposta dal pubblico ministero, dall'imputato o dal responsabile civile, a pena di decadenza, nella fase degli atti introduttivi al dibattimento, subito dopo la verifica della regolare costituzione del rapporto processuale, mentre, se la costituzione della parte civile avviene nel corso degli atti preliminari al dibattimento o introduttivi dello stesso, la richiesta deve essere proposta nella fase delle questioni preliminari» (Sez. 3, n. 15768 del 18/02/2020, 0., Rv. 280264 - 01); - nel caso in esame, all'udienza del 17 giugno 2019, allorché prima dell'apertura del dibattimento si è costituita la parte civile, la difesa dell'imputato nulla ha osservato (cfr. verbale dell'udienza cit.), ragion per cui - in forza del principio di diritto appena richiamato - non poteva più ritualmente chiederne l'esclusione già in sede di gravame. 2. Il secondo motivo è inammissibile poiché ha prospettato un vizio di motivazione, quantunque contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, come quella qui impugnata, il ricorso per cassazione possa essere proposto soltanto per i motivi di cui all'art. 606, comma 1, lettere a), b) e c), cod. proc. pen. (artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274). 3. All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del medesimo ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore