CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41383/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG.23996/25 ritenuto, in merito alla valutazione della versione difensiva, che la Corte di appello di L'Aquila ha fornito adeguata motivazione dell'accertamento dell'allontanamento dal luogo di detenzione domiciliare comprovato dalle modalità con cui è stato eseguito il controllo anche con riguardo alla certezza del suo riconoscimento, mentre i rilievi del ricorrente appaiono del tutto generici e reiterativi dei motivi di appello già vagliati e disattesi con motivazione completa ed esaustiva; Ritenuto che il motivo dedotto in tema di 131-bis cod. pen. appare inammissibile avendo la Corte di merito escluso l'oggettiva tenuità del fatto per le modalità del fatto in ragione della durata dell'evasione, dell'intensità del dolo per la violazione rimasta priva di giustificazioni, del carattere reiterativo della condotta di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità, e ciò vale anche per l'ultimo motivo in tema di disconoscimento delle attenuati generiche, essendo stata, anche su tale punto, fornita una adeguata motivazione; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa dell