CassazionedecretoSezione LDecisione del 28 aprile 2023
Cassazione n. 19938/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 896-2018 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. 29 D.Lgs.Decadenza biennale Azione dell’INPS R.G.N. 896/2018 Cron. Rep. Ud. 28/04/2023 [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 419/2017 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 21/06/2017 R.G.N. 456/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. la Corte d'appello di Bologna ha confermato la decisione di primo grado che, in accoglimento dell’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA] a R.L. al decreto ingiuntivo notificatole dall’INPS, in relazione a crediti contributivi, quale committente di appalto e debitrice solidale ex art. 29 del D.Lgs. n. 276 del 2003, aveva dichiarato decaduto l’Istituto dal diritto di agire; 2. avverso la sentenza , ha proposto ricorso per cassazione l'Istituto sulla base di due motivi, illustrati con memoria; la società ha resistito con controricorso; 3. chiamata la causa all’a dunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art. 380 bis1, comma 2, cod.proc.civ.). [OSCURATO:PERSONA]: 4. con il primo motivo, il ricorrente deduce - ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276 del 2003, così come modificato, prima, dal D.Lgs. nr. 251 del 2004, art. 6,commi 1 e 2, poi, dalla L. nr. 296 del 2006; 5. l’Istituto osserva che il D.Lgs. nr. 276 del 2003, art. 29, comma 2, che regola l'obbligo solidale del committente nell'ambito di un appalto di opere e servizi e che prevede il perdurare del vincolo durante l'esecuzione dell'appalto e sino a due anni dalla sua cessazione, contempla una causa di decadenza del diritto di agire nei confronti del committente limitata ai lavoratori, in mancanza, nel testo, di ogni riferimento agli enti previdenziali e in ragione dell'esercizio di funzioni pubbliche da parte dei predetti enti, incompatibile con qualsiasi forma di decadenza; 6. il motivo è fondato; 7. va richiamato il principio espresso da Cass. nr. 18004 del 2019(seguita, ex plurimis, da Cass. nr. 27382 del 2019 e Cass. nn. 23035, 23038, 23061 del 2020 ) secondo cui «In tema di appalto di opere e servizi, il termine di decadenza di due anni previsto dalD.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, [ … ] , non è applicabile all'azione promossa dagli enti previdenziali nei confronti del committente, essendo la stessa soggetta al solo termine di prescrizione»; 8. al principio esposto il Collegio intende dare continuità, atteso che la controricorrente non apporta argomenti decisivi che ne impongano la rimeditazione; 9. nella pronuncia nr. 18004 cit., la Corte ha affermato che il D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29,comma 2, oggetto nel tempo di varie modifiche, è stato sin dalla sua entrata in vigore incentrato sulla previsione di un vincolo di solidarietà tra committente ed appaltatore, secondo un modulo legislativo che intende rafforzare l’adempimento delle obbligazioni retributive e previdenziali, ponendo a carico dell’imprenditore che impiega lavoratori dipendenti da altro imprenditore il rischio economico di rispondere in prima persona delle eventuali omissioni di quest'ultimo; 10.ha rimarcato che l'obbligazione contributiva, derivante dalla legge e che fa capo all'Inps, è distinta e autonoma rispetto a quella retributiva (Cass. nr. 8662 del 2019); essa (v. Cass. n. 13650 del 2019) ha natura indisponibile e va commisurata alla retribuzione che al lavoratore spetterebbe sulla base della contrattazione collettiva vigente (cd. «minimale contributivo»); 11. in definitiva, la Corte ha scelto l'opzione interpretativa, ispirata a ragioni di ordine sistematico e testuale (assenza nel D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, di espresse regole relative alla pretesa contributiva, autonomia tra la prestazione retributiva e quella contributiva), che esclude l’operatività della decadenza per l'esercizio dell'azione di accertamento dell'obbligo contributivo, soggetto solo al termine prescrizionale: interpretazione compatibile con la precisata natura indisponibile della pretesa contributiva, commisurata alla retribuzione che al lavoratore spetterebbe sulla base della contrattazione collettiva vigente. Diversamente, infatti, si vedrebbe, spezzato, senza alcuna plausibile ragione logica e giuridica apprezzabile, quel nesso tra retribuzione dovuta e in ipotesi in concreto erogata e adempimento dell'obbligo contributivo, procurandosi un vulnus nella protezione assicurativa del lavoratore che il citato art. 29 ha voluto potenziare; 12.resta assorbito il secondo motivo, con cui l’INPS, in via subordinata, deduce, comunque, che non è maturato il termine biennale di decadenza; 13.il ricorso va, pertanto, accolto in accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo; conseguentemente, la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, perché proceda all'accertamento della pretesa contributiva fatta valere dall'Inps alla luce del principio sopra indicato; 14. il giudice del rinvio provvederà, altresì, alla regolazione delle spese del presente giudizio; P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di le